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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 01/08/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 27.02.2024 da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Rovereto (TN), via della Busa (Porte);
(c.f. nata a [...] il [...] a Parte_2 C.F._2
(TN) e residente a [...] assistita dall'amministratrice di sostegno come da autorizzazione del Giudice Tutelare doc. A Parte_1 allegato all'atto di citazione;
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
(TN) e residente a [...];
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
(VR), via Curtatone n. 4;
(c.f. ), nato il [...] a [...] e ivi Parte_5 C.F._5 residente in [...];
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
(TN) e residente a [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Roberta Toldo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN), via
Paoli n. 33;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._7
16/01/1968 e residente in [...] Novembre n. 5; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
1 Ivan Arduini ed Eleonora Arduini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescantina (VR), via della Filanda n. 19;
PARTE CONVENUTA
In punto di: uso delle parti comuni – art. 1102 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectiis, per le ragioni dedotte, Voglia il
Tribunale:
➢ ai sensi degli artt. 1102, 948 e 949 c.c., condannare il Convenuto alla rimessione in pristino del bene comune (copertura dell'immobile in C.C.
BR, p.ed. 1312/1, ubicato in Corné, via 3 Novembre n. 5) nelle condizioni originarie ossia alla rimozione dell'impianto ovvero al contenimento entro una porzione corrispondente alla quota ideale e dunque al rilascio e alla restituzione della porzione illegittimamente occupata, con contestuale accertamento di inesistenza di suoi diritti su detto bene e sugli altri di proprietà esclusiva degli Attori (come illustrato al par. 11 dell'Atto di citazione) con cessazione di ogni turbativa e molestia;
➢ ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., condannare il Convenuto al pagamento - a favore degli Attori - della somma di € 500,00 (ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), oltre a interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.
e rivalutazione al saldo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali richiesti con quanto precede.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario e con condanna alla rifusione delle spese di mediazione” (cfr. note di trattazione scritta d.d. 06.05.2025).
Parte convenuta:
“voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale e di rito:
a) si insiste affinché il Tribunale di Rovereto dichiari l'improcedibilità della presente causa stante l'omesso assolvimento da parte degli attori agli oneri previsti per il
2 superamento della condizione di procedibilità (ovvero, il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile de quo);
b) diversamente, nel rispetto dell'esigenza di assicurare il contraddittorio ex art. 101 comma 2 cpc, pronunci i provvedimenti di integrazione dello stesso di cui all'art.
102 cpc, ordinando agli attori di convenire in questo giudizio anche tutti gli altri condomini;
nel merito: respingere le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi già esposti in atti.
In ogni caso;
con rifusione di spese e compenso di causa, oltre spese generali 15%
c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta) come per legge” (cfr. note di trattazione scritta d.d.
06.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 27.02.2024 gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere proprietarie, assieme al convenuto, delle porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 1312/1 (erroneamente indicata in p.ed. 1312) in C.C. BR
(in particolare ed sono, rispettivamente, nuda Parte_1 Parte_2 proprietaria e usufruttuaria della p.m. 3, , e sono Pt_3 Parte_4 Parte_5 comproprietari in quote diseguali della p.m. 2, è comproprietario della Parte_6
p.m. 1 con la quota di ¾, facendo capo la restante ¼ a soggetto Parte_7 estraneo al giudizio;
infine, è proprietario della p.m. 4); Controparte_1
- che il convento avrebbe installato un impianto fotovoltaico occupando tutta la superficie fruibile del tetto comune, facendone quindi un uso contrario all'art. 1102
c.c. e imponendo, di fatto, una servitù di appoggio a carico del bene comune;
- che il convenuto avrebbe altresì invaso la proprietà esclusiva di , Pt_3 Parte_4
e facendo passare la canaletta contenente il cablaggio dell'impianto Parte_5 fotovoltaico sul balcone di loro esclusiva proprietà.
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori hanno chiesto al Tribunale di Rovereto:
- la rimozione, ovvero la riduzione dell'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto comune a una porzione corrispondente alla quota ideale di proprietà del convenuto
3 stesso, con contestuale accertamento negativo circa l'esistenza di un diritto sul tetto comune e su quelli di proprietà esclusiva degli attori, con cessazione di ogni turbativa e molestia;
- la condanna del convenuto a pagare a favore degli attori la somma di € 500,00 mensili per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., oltre interessi;
- la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, ivi incluse quelle di mediazione (integranti un esborso).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.05.2024 si è costituito
Controparte_1
- eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di alcuni condomini, nonché la nullità della domanda per mancata determinazione della cosa oggetto del giudizio;
- contestando la fondatezza delle domande attoree: in particolare, secondo il convenuto, l'azione volta alla rimozione/al ripristino dell'impianto fotovoltaico sarebbe animata da scopi puramente emulativi, non essendo supportata da un reale interesse a fruire della copertura condominiale, tant'è vero che nessuno degli attori vivrebbe stabilmente presso la p.ed. 1312/1, a differenza sua;
egli inoltre avrebbe preventivamente inviato comunicazione a tutti i condomini circa le proprie intenzioni di provvedere all'installazione del nuovo impianto senza che vi sia mai stata risposta.
Quanto alla domanda relativa alla presunta invasione della proprietà esclusiva di
, e essa sarebbe infondata in quanto i cavi Pt_3 Parte_4 Parte_8 passerebbero unicamente su parti comuni.
2.1. insiste, quindi, per l'accoglimento delle eccezioni Controparte_1 pregiudiziali e, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree con rifusione delle spese di causa.
3. Tanto premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni formulate da parte convenuta a cui si aggiunta, in sede di comparsa conclusionale, quella relativa alla presunta non integrità del contraddittorio, che avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i condomini della p.ed. 1312/1, e non invece di alcuni soltanto,
4 come avvenuto nel caso di specie, sussistendo fra loro un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
3.1. Partendo da quest'ultima eccezione, la stessa risulta infondata: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non c'è litisconsorzio necessario fra i condomini che agiscano a tutela dei beni comuni nei confronti di colui che, condomino o terzo, ne faccia un uso illecito perché contrastante con quanto previsto dall'art. 1102 c.c..
La circostanza poi che, allorché venga accertato l'uso illecito, si richieda la rimessione in pristino, non vale a modificare tale conclusione, posto che non si tratta di attività che incide sulla cosa comune, ma unicamente di attività volta al ripristino della cosa comuna nel suo stato quo ante l'illecito.
3.1.1. Il convenuto insiste inoltre sulla necessità di chiamare in causa anche i condomini delle pp.ed. 1312/3, 1312/4 e 1312/5: orbene, poiché oggetto del presente giudizio è l'impianto fotovoltaico installato unicamente sul tetto della p.ed. 1312/1, non solo non sussiste un litisconsorzio necessario rispetto ai condomini di altri edifici, ma rispetto a costoro vi è un evidente difetto di legittimazione passiva.
3.2. Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i condomini, anch'essa è priva di fondamento dal momento che, se non sussiste alcun litisconsorzio necessario fra i condomini in relazione all'azione proposta, non si può dubitare del fatto che il tentativo obbligatorio di mediazione possa essere esperito da alcuni condomini soltanto nei confronti del condomini/terzo nei confronti del quale si contesta l'uso illecito del bene condominiale.
3.3. Infine, rispetto all'eccezione di nullità della domanda per incertezza dell'oggetto, pare sufficiente richiamarsi a quanto già argomentato in sede di verifiche preliminari, ove si era chiarito che: l'errore nella indicazione della particella edificale (1312 anziché 1312/1) ha evidente natura materiale e la precisa indicazione dell'immobile oggetto di domanda di rimessione in pristino si ricava senza incertezze dal documento 4 allegato all'atto di citazione;
rispetto alle lagnanze circa le mancate precisazioni in ordine alla falda, alla superficie occupata dai pannelli solari ecc., non si ritiene che si tratti di elementi essenziali ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda.
5 3.4. Va disattesa anche l'eccezione di nullità della C.T.U. formulata da parte convenuta, dal momento che a fronte di tale eccezione non ha però tratto le debite conclusioni: anziché insistere, infatti, per il richiamo del C.T.U., ha domandato la rimessione della causa in decisione.
3.5. In definitiva, quindi, le eccezioni di rito e quella relativa alla nullità della C.T.U. formulate dal convenuto devono essere tutte rigettate.
4. Si deve passare ora a esaminare la domanda di eliminazione/riduzione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C. BR.
4.1. L'installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall'art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”; ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative;
solo nel caso in cui la realizzazione dell'impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all'amministratore e l'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative e può CP_2 altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.).
4.2. Ciò che nel caso di specie va quindi verificato è se - ferma la liceità astratta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico - in concreto detta installazione si sia tradotta, per modalità ed estensione, in un abuso nella fruizione del bene comune, ovvero in un utilizzo più intenso ma comunque lecito ai sensi dell'art. 1102 c.c..
4.2.1. Dalla relazione peritale risulta che il convenuto abbia occupato quasi tutta la superficie utile all'installazione di impianti fotovoltaici, tenuto conto della presenza dei camini, degli abbaini, della necessità di collocare i pannelli fotovoltaici a distanza adeguata dal bordo del tetto e dell'esposizione solare: infatti, ha CP_1 posizionato tredici moduli fotovoltaici, occupando tre delle quattro falde di cui si compone il tetto condominiale (cfr. allegato 4 relazione peritale del 15.01.2025), le uniche fruibili per l'installazione di impianto fotovoltaico considerata l'esposizione
6 solare non adeguata dell'unica falda lasciata libera;
in aggiunta ai moduli posizionati dal convenuto ad oggi sarebbe possibile installare unicamente due ulteriori moduli, che tuttavia non sarebbero sufficienti a realizzare un normale impianto a uso domestico.
4.2.3. Le risultanza a cui è pervenuto il consulente evidenziano senz'altro un uso abusivo della cosa comune da parte del convenuto, pur inteso nell'accezione giurisprudenziale ampia di uso non identico, né paritario o contemporaneo e persino più inteso rispetto a quello posto in essere dagli altri condomini e più esteso rispetto a quello corrispondente alla propria quota millesimale dell'immobile condominiale:
infatti, ha occupato in via pressoché integrale la superficie del tetto fruibile CP_1 ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico, di fatto escludendo gli altri condomini da qualsiasi uso analogo e appropriandosi totalmente di tale specifica utilità ritraibile dalla copertura dell'immobile. Un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz'altro un uso non consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.
4.2.4. Per ricondurre a liceità l'uso del tetto condominiale attuato da si CP_1 ritiene necessario ridurre i moduli fotovoltaici da lui installati sì da consentire la realizzazione del numero massimo di impianti fotovoltaici a uso domestico concretamente realizzabili sul tetto della p.ed. 1312/1: tale soluzione pare essere quella che meglio coniuga un uso efficiente del bene comune, senza pregiudicare inutilmente il condomino che ha già installato l'impianto; ridurre infatti l'impianto fotovoltaico di Manfrini a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l'interpretazione consolidata dell'art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all'uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).
7 4.2.5. Il C.T.U. ha accertato che il tetto della p.ed. 1312/1 può ospitare tre impianti fotovoltaici a uso domestico di analoga potenza e ciò operando una riduzione dell'impianto fotovoltaico di da tredici a otto moduli, riconducendo quindi CP_1 il suo impianto a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. il tutto con una Persona_1 spesa di circa € 1.000.
4.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si condanna a Controparte_1 ricondurre l'impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C.
BR a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. entro novanta giorni dalla Persona_1 data di pubblicazione della presente sentenza.
4.3.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato (e quindi allorché entro il termine di novanta giorni l'impianto fotovoltaico non sia stato ricondotto a quello indicato dal C.T.U.), si condanna a pagare € 50,00 complessivi per Controparte_1 ogni giorni di ritardo.
5. Passando alla domanda relativa all'eliminazione della canaletta contenente il cablaggio dell'impianto fotovoltaico di essa è infondata. CP_1
5.1. Il C.T.U, ma la stessa parte attrice lo ha riconosciuto nei propri atti conclusivi, ha accertato che esso passa esclusivamente su parti comuni e non invade la proprietà esclusiva di alcun condomino.
5.2. L'ulteriore allegazione di parte attrice, secondo cui il passaggio dei cavi di sulle parti comuni, si tradurrebbe in un utilizzo illegittimo delle parti CP_1 comuni è inammissibile prima ancora che infondata, trattandosi di allegazione nuova, effettuata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo riguardo ai valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di media complessità) vanno compensate per 1/3, in ragione della reciproca soccombenza, mentre con riferimento alla restante quota di
2/3, va condannato al pagamento a favore degli attori, Controparte_1 attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di maggior rilievo.
8 6.1. Le spese di mediazione obbligatoria, assimilate a spese processuali in senso stretto (Cass. n. 32306/2023), vanno regolate secondo i medesimi criteri.
7. Analogamente va previsto quanto alle spese di C.T.U. che, rispetto ai rapporti interni fra le parti, vanno definitivamente poste a carico (nella misura a suo tempo liquidata) degli attori nella quota di 1/3 e del convenuto nella quota di 2/3, ferma la responsabilità solidale nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. CONDANNA a ricondurre l'impianto fotovoltaico Controparte_1 realizzato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C. BR a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. che costituisce parte integrante della presente sentenza, Persona_1 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. CONDANNA a pagare € 50,00 complessivi per Controparte_1 ogni giorni di ritardo, allorché decorra infruttuosamente il termine indicato (e quindi allorché entro il termine di novanta giorni indicato l'impianto fotovoltaico non sia stato ricondotto a quello indicato dal C.T.U.);
3. RIGETTA la domanda di parte attrice relativa alla canaletta contenente il cablaggio dei cavi dell'impianto fotovoltaico del convenuto;
4. COMPENSA le spese del giudizio nella misura di 1/3;
5. CONDANNA al pagamento a favore degli attori Controparte_1 delle spese del giudizio nella misura di 2/3, frazione che si liquida in € 202,00 per anticipazioni (contributo unificato e valori bollati e di cui € 26,7 per anticipazioni relative alla fase di mediazione) e in € 5.500,2 per compensi (di cui € 422,3 per compensi in sede di mediazione), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
6. COMPENSA integralmente le spese di mediazione obbligatoria;
7. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, in capo a parte attrice nella quota di 1/3 e in capo al convenuto nella restante quota di 2/3, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti esterni con il C.T.U..
9 Così deciso in Rovereto 01/08/2025
10
La giudice Giulia Paoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 27.02.2024 da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Rovereto (TN), via della Busa (Porte);
(c.f. nata a [...] il [...] a Parte_2 C.F._2
(TN) e residente a [...] assistita dall'amministratrice di sostegno come da autorizzazione del Giudice Tutelare doc. A Parte_1 allegato all'atto di citazione;
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
(TN) e residente a [...];
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
(VR), via Curtatone n. 4;
(c.f. ), nato il [...] a [...] e ivi Parte_5 C.F._5 residente in [...];
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
(TN) e residente a [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Roberta Toldo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN), via
Paoli n. 33;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._7
16/01/1968 e residente in [...] Novembre n. 5; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
1 Ivan Arduini ed Eleonora Arduini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescantina (VR), via della Filanda n. 19;
PARTE CONVENUTA
In punto di: uso delle parti comuni – art. 1102 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectiis, per le ragioni dedotte, Voglia il
Tribunale:
➢ ai sensi degli artt. 1102, 948 e 949 c.c., condannare il Convenuto alla rimessione in pristino del bene comune (copertura dell'immobile in C.C.
BR, p.ed. 1312/1, ubicato in Corné, via 3 Novembre n. 5) nelle condizioni originarie ossia alla rimozione dell'impianto ovvero al contenimento entro una porzione corrispondente alla quota ideale e dunque al rilascio e alla restituzione della porzione illegittimamente occupata, con contestuale accertamento di inesistenza di suoi diritti su detto bene e sugli altri di proprietà esclusiva degli Attori (come illustrato al par. 11 dell'Atto di citazione) con cessazione di ogni turbativa e molestia;
➢ ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., condannare il Convenuto al pagamento - a favore degli Attori - della somma di € 500,00 (ovvero altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), oltre a interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.
e rivalutazione al saldo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali richiesti con quanto precede.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario e con condanna alla rifusione delle spese di mediazione” (cfr. note di trattazione scritta d.d. 06.05.2025).
Parte convenuta:
“voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale e di rito:
a) si insiste affinché il Tribunale di Rovereto dichiari l'improcedibilità della presente causa stante l'omesso assolvimento da parte degli attori agli oneri previsti per il
2 superamento della condizione di procedibilità (ovvero, il mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile de quo);
b) diversamente, nel rispetto dell'esigenza di assicurare il contraddittorio ex art. 101 comma 2 cpc, pronunci i provvedimenti di integrazione dello stesso di cui all'art.
102 cpc, ordinando agli attori di convenire in questo giudizio anche tutti gli altri condomini;
nel merito: respingere le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi già esposti in atti.
In ogni caso;
con rifusione di spese e compenso di causa, oltre spese generali 15%
c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta) come per legge” (cfr. note di trattazione scritta d.d.
06.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 27.02.2024 gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere proprietarie, assieme al convenuto, delle porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 1312/1 (erroneamente indicata in p.ed. 1312) in C.C. BR
(in particolare ed sono, rispettivamente, nuda Parte_1 Parte_2 proprietaria e usufruttuaria della p.m. 3, , e sono Pt_3 Parte_4 Parte_5 comproprietari in quote diseguali della p.m. 2, è comproprietario della Parte_6
p.m. 1 con la quota di ¾, facendo capo la restante ¼ a soggetto Parte_7 estraneo al giudizio;
infine, è proprietario della p.m. 4); Controparte_1
- che il convento avrebbe installato un impianto fotovoltaico occupando tutta la superficie fruibile del tetto comune, facendone quindi un uso contrario all'art. 1102
c.c. e imponendo, di fatto, una servitù di appoggio a carico del bene comune;
- che il convenuto avrebbe altresì invaso la proprietà esclusiva di , Pt_3 Parte_4
e facendo passare la canaletta contenente il cablaggio dell'impianto Parte_5 fotovoltaico sul balcone di loro esclusiva proprietà.
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori hanno chiesto al Tribunale di Rovereto:
- la rimozione, ovvero la riduzione dell'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto comune a una porzione corrispondente alla quota ideale di proprietà del convenuto
3 stesso, con contestuale accertamento negativo circa l'esistenza di un diritto sul tetto comune e su quelli di proprietà esclusiva degli attori, con cessazione di ogni turbativa e molestia;
- la condanna del convenuto a pagare a favore degli attori la somma di € 500,00 mensili per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., oltre interessi;
- la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, ivi incluse quelle di mediazione (integranti un esborso).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.05.2024 si è costituito
Controparte_1
- eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti di alcuni condomini, nonché la nullità della domanda per mancata determinazione della cosa oggetto del giudizio;
- contestando la fondatezza delle domande attoree: in particolare, secondo il convenuto, l'azione volta alla rimozione/al ripristino dell'impianto fotovoltaico sarebbe animata da scopi puramente emulativi, non essendo supportata da un reale interesse a fruire della copertura condominiale, tant'è vero che nessuno degli attori vivrebbe stabilmente presso la p.ed. 1312/1, a differenza sua;
egli inoltre avrebbe preventivamente inviato comunicazione a tutti i condomini circa le proprie intenzioni di provvedere all'installazione del nuovo impianto senza che vi sia mai stata risposta.
Quanto alla domanda relativa alla presunta invasione della proprietà esclusiva di
, e essa sarebbe infondata in quanto i cavi Pt_3 Parte_4 Parte_8 passerebbero unicamente su parti comuni.
2.1. insiste, quindi, per l'accoglimento delle eccezioni Controparte_1 pregiudiziali e, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree con rifusione delle spese di causa.
3. Tanto premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni formulate da parte convenuta a cui si aggiunta, in sede di comparsa conclusionale, quella relativa alla presunta non integrità del contraddittorio, che avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i condomini della p.ed. 1312/1, e non invece di alcuni soltanto,
4 come avvenuto nel caso di specie, sussistendo fra loro un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
3.1. Partendo da quest'ultima eccezione, la stessa risulta infondata: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non c'è litisconsorzio necessario fra i condomini che agiscano a tutela dei beni comuni nei confronti di colui che, condomino o terzo, ne faccia un uso illecito perché contrastante con quanto previsto dall'art. 1102 c.c..
La circostanza poi che, allorché venga accertato l'uso illecito, si richieda la rimessione in pristino, non vale a modificare tale conclusione, posto che non si tratta di attività che incide sulla cosa comune, ma unicamente di attività volta al ripristino della cosa comuna nel suo stato quo ante l'illecito.
3.1.1. Il convenuto insiste inoltre sulla necessità di chiamare in causa anche i condomini delle pp.ed. 1312/3, 1312/4 e 1312/5: orbene, poiché oggetto del presente giudizio è l'impianto fotovoltaico installato unicamente sul tetto della p.ed. 1312/1, non solo non sussiste un litisconsorzio necessario rispetto ai condomini di altri edifici, ma rispetto a costoro vi è un evidente difetto di legittimazione passiva.
3.2. Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di tutti i condomini, anch'essa è priva di fondamento dal momento che, se non sussiste alcun litisconsorzio necessario fra i condomini in relazione all'azione proposta, non si può dubitare del fatto che il tentativo obbligatorio di mediazione possa essere esperito da alcuni condomini soltanto nei confronti del condomini/terzo nei confronti del quale si contesta l'uso illecito del bene condominiale.
3.3. Infine, rispetto all'eccezione di nullità della domanda per incertezza dell'oggetto, pare sufficiente richiamarsi a quanto già argomentato in sede di verifiche preliminari, ove si era chiarito che: l'errore nella indicazione della particella edificale (1312 anziché 1312/1) ha evidente natura materiale e la precisa indicazione dell'immobile oggetto di domanda di rimessione in pristino si ricava senza incertezze dal documento 4 allegato all'atto di citazione;
rispetto alle lagnanze circa le mancate precisazioni in ordine alla falda, alla superficie occupata dai pannelli solari ecc., non si ritiene che si tratti di elementi essenziali ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda.
5 3.4. Va disattesa anche l'eccezione di nullità della C.T.U. formulata da parte convenuta, dal momento che a fronte di tale eccezione non ha però tratto le debite conclusioni: anziché insistere, infatti, per il richiamo del C.T.U., ha domandato la rimessione della causa in decisione.
3.5. In definitiva, quindi, le eccezioni di rito e quella relativa alla nullità della C.T.U. formulate dal convenuto devono essere tutte rigettate.
4. Si deve passare ora a esaminare la domanda di eliminazione/riduzione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C. BR.
4.1. L'installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall'art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”; ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative;
solo nel caso in cui la realizzazione dell'impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all'amministratore e l'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative e può CP_2 altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.).
4.2. Ciò che nel caso di specie va quindi verificato è se - ferma la liceità astratta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico - in concreto detta installazione si sia tradotta, per modalità ed estensione, in un abuso nella fruizione del bene comune, ovvero in un utilizzo più intenso ma comunque lecito ai sensi dell'art. 1102 c.c..
4.2.1. Dalla relazione peritale risulta che il convenuto abbia occupato quasi tutta la superficie utile all'installazione di impianti fotovoltaici, tenuto conto della presenza dei camini, degli abbaini, della necessità di collocare i pannelli fotovoltaici a distanza adeguata dal bordo del tetto e dell'esposizione solare: infatti, ha CP_1 posizionato tredici moduli fotovoltaici, occupando tre delle quattro falde di cui si compone il tetto condominiale (cfr. allegato 4 relazione peritale del 15.01.2025), le uniche fruibili per l'installazione di impianto fotovoltaico considerata l'esposizione
6 solare non adeguata dell'unica falda lasciata libera;
in aggiunta ai moduli posizionati dal convenuto ad oggi sarebbe possibile installare unicamente due ulteriori moduli, che tuttavia non sarebbero sufficienti a realizzare un normale impianto a uso domestico.
4.2.3. Le risultanza a cui è pervenuto il consulente evidenziano senz'altro un uso abusivo della cosa comune da parte del convenuto, pur inteso nell'accezione giurisprudenziale ampia di uso non identico, né paritario o contemporaneo e persino più inteso rispetto a quello posto in essere dagli altri condomini e più esteso rispetto a quello corrispondente alla propria quota millesimale dell'immobile condominiale:
infatti, ha occupato in via pressoché integrale la superficie del tetto fruibile CP_1 ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico, di fatto escludendo gli altri condomini da qualsiasi uso analogo e appropriandosi totalmente di tale specifica utilità ritraibile dalla copertura dell'immobile. Un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz'altro un uso non consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.
4.2.4. Per ricondurre a liceità l'uso del tetto condominiale attuato da si CP_1 ritiene necessario ridurre i moduli fotovoltaici da lui installati sì da consentire la realizzazione del numero massimo di impianti fotovoltaici a uso domestico concretamente realizzabili sul tetto della p.ed. 1312/1: tale soluzione pare essere quella che meglio coniuga un uso efficiente del bene comune, senza pregiudicare inutilmente il condomino che ha già installato l'impianto; ridurre infatti l'impianto fotovoltaico di Manfrini a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l'interpretazione consolidata dell'art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all'uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).
7 4.2.5. Il C.T.U. ha accertato che il tetto della p.ed. 1312/1 può ospitare tre impianti fotovoltaici a uso domestico di analoga potenza e ciò operando una riduzione dell'impianto fotovoltaico di da tredici a otto moduli, riconducendo quindi CP_1 il suo impianto a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. il tutto con una Persona_1 spesa di circa € 1.000.
4.3. Alla luce di quanto argomentato, quindi, si condanna a Controparte_1 ricondurre l'impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C.
BR a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. entro novanta giorni dalla Persona_1 data di pubblicazione della presente sentenza.
4.3.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato (e quindi allorché entro il termine di novanta giorni l'impianto fotovoltaico non sia stato ricondotto a quello indicato dal C.T.U.), si condanna a pagare € 50,00 complessivi per Controparte_1 ogni giorni di ritardo.
5. Passando alla domanda relativa all'eliminazione della canaletta contenente il cablaggio dell'impianto fotovoltaico di essa è infondata. CP_1
5.1. Il C.T.U, ma la stessa parte attrice lo ha riconosciuto nei propri atti conclusivi, ha accertato che esso passa esclusivamente su parti comuni e non invade la proprietà esclusiva di alcun condomino.
5.2. L'ulteriore allegazione di parte attrice, secondo cui il passaggio dei cavi di sulle parti comuni, si tradurrebbe in un utilizzo illegittimo delle parti CP_1 comuni è inammissibile prima ancora che infondata, trattandosi di allegazione nuova, effettuata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo riguardo ai valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di media complessità) vanno compensate per 1/3, in ragione della reciproca soccombenza, mentre con riferimento alla restante quota di
2/3, va condannato al pagamento a favore degli attori, Controparte_1 attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di maggior rilievo.
8 6.1. Le spese di mediazione obbligatoria, assimilate a spese processuali in senso stretto (Cass. n. 32306/2023), vanno regolate secondo i medesimi criteri.
7. Analogamente va previsto quanto alle spese di C.T.U. che, rispetto ai rapporti interni fra le parti, vanno definitivamente poste a carico (nella misura a suo tempo liquidata) degli attori nella quota di 1/3 e del convenuto nella quota di 2/3, ferma la responsabilità solidale nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. CONDANNA a ricondurre l'impianto fotovoltaico Controparte_1 realizzato sul tetto della p.ed. 1312/1 in C.C. BR a quello indicato in rosso nello schema di cui all'allegato 7 alla relazione peritale del 15.01.2025 a firma dell'ing. che costituisce parte integrante della presente sentenza, Persona_1 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. CONDANNA a pagare € 50,00 complessivi per Controparte_1 ogni giorni di ritardo, allorché decorra infruttuosamente il termine indicato (e quindi allorché entro il termine di novanta giorni indicato l'impianto fotovoltaico non sia stato ricondotto a quello indicato dal C.T.U.);
3. RIGETTA la domanda di parte attrice relativa alla canaletta contenente il cablaggio dei cavi dell'impianto fotovoltaico del convenuto;
4. COMPENSA le spese del giudizio nella misura di 1/3;
5. CONDANNA al pagamento a favore degli attori Controparte_1 delle spese del giudizio nella misura di 2/3, frazione che si liquida in € 202,00 per anticipazioni (contributo unificato e valori bollati e di cui € 26,7 per anticipazioni relative alla fase di mediazione) e in € 5.500,2 per compensi (di cui € 422,3 per compensi in sede di mediazione), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
6. COMPENSA integralmente le spese di mediazione obbligatoria;
7. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, in capo a parte attrice nella quota di 1/3 e in capo al convenuto nella restante quota di 2/3, ferma la solidarietà delle parti nei rapporti esterni con il C.T.U..
9 Così deciso in Rovereto 01/08/2025
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La giudice Giulia Paoli