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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, OR
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T9H03A302689/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, Ufficio Controlli, relativamente all'anno d'imposta 2018.
Con tale atto l'Ufficio accerta, ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, 41-bis del D.P.R. n. 600/73, un maggior imponibile di euro 444.528,30; ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97, un maggior imponibile di euro 444.528,30; ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72, una maggiore imposta dovuta pari a euro 2.276.810,14. Viene irrogata una sanzione relativa all'anno 2018 pari a euro
3.857.645,60.
L'avviso di accertamento trae origine dall'attività istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza Compagnia di
BR (BS) e dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di Brescia nei confronti della ricorrente, in riferimento agli anni d'imposta 2017 e 2018, con particolare riguardo ai rapporti intercorsi tra la società Ricorrente_1 SRL ed il fornitore Società_1; dalle risultanze del P.V.C. del 17.06.2024, redatto dalla G.d.F. di Brescia, a seguito di una verifica eseguita nei confronti della ricorrente avente ad oggetto i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, con particolare riguardo, per il 2018, ai rapporti intercorsi tra la società Ricorrente_1 SRL ed il fornitore Società_3; dall'attività di ricerca e selezione avviata dalla Direzione Regionale Lombardia al fine di individuare quelle relazioni economiche anomale intercorse tra un operatore economico “formalmente sano dal punto di vista tributario” ed i suoi fornitori residenti su tutto il territorio nazionale palesanti, invece, gravi irregolarità fiscali.
L'avviso di accertamento impugnato è preceduto dal questionario n. Q01038/2021 (notificato in data
01/09/2021), con il quale vengono richiesti sia l'esibizione di vari documenti fiscali, contabili ed extracontabili, sia chiarimenti in merito ai rapporti intrattenuti con i fornitori Società_1 ; Società_3; Società_2 SRL, a carico dei quali erano emerse numerose criticità fiscali.
La società consegna la documentazione richiesta e il legale rappresentante risponde alle specifiche domande formulate.
In data 01/10/2024 l'Ufficio notifica lo schema d'atto n. T9HQ3A302689/2024, cui seguono, in data
29/11/2024, osservazioni da parte della società ora ricorrente.
L'Ufficio prende atto della documentazione prodotta e delle osservazioni e in data 10/12/2024 notifica l'avviso di accertamento.
In data 06/02/2025 la società Ricorrente_1 SRL presenta ricorso, chiedendo a questa Corte l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
“L'avviso di accertamento è … nullo per violazione degli articoli 42 DPR 600/73 e 56 DPR
633/72”;“L'avviso è … illegittimo in quanto le contestazioni dell'Ufficio non sono provate e, in ogni caso, sono infondate”; “l'accertamento è, in ogni caso, infondato nel merito”; “… qualora si ritenesse, in ogni caso, provata anche solo la inesistenza soggettiva delle operazioni, l'avviso sarebbe illegittimo anche ai fini IVA, stante la buona fede della ricorrente”; “con riferimento alle sanzioni irrogate, mancano i presupposti per l'irrogazione delle stesse”; “L'atto impugnato si rivela infine illegittimo con riferimento all'aumento della sanzione ex art. 7 c. 3 D.Lgs. 472/1997 per aver ritenuto la contribuente recidiva”.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato. Successivamente, la ricorrente deposita memorie, allegando documentazione.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in principalità dichiarare nullo e illegittimo, ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato per i motivi dedotti;
in subordine, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare il reddito d'impresa, il volume d'affari e le conseguenti imposte IRES,
IRAP e IVA dovute in relazione a quanto emergerà all'esito del giudizio;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita;
in via istruttoria, ammettere la testimonianza scritta secondo le modalità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 546/92. Spese rifuse.
Per la parte resistente: in via principale, rigettare il ricorso per tutti i motivi dedotti, con consequenziale conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
Condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata a esaminare e a valutare la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente eccepisce il vizio di motivazione dell'atto impositivo impugnato, poiché fondato sulle risultanze di indagini penali effettuate a carico di terzi, riportate solo in stralcio dall'Amministrazione finanziaria, nonché su atti e documenti non conosciuti dalla ricorrente e solo parzialmente richiamati nel corpo dell'atto impugnato.
L'atto impugnato, per il Collegio libero da vizi, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivato (anche per relationem) a conferma della non sussistenza dei presupposti invocati dalla ricorrente per ritenere leso il proprio diritto di difesa.
Il Collegio ritiene infondata l'eccezione per quanto emerso dall'esame dell'atto impugnato, da quanto in esso argomentato, dalla documentazione prodotta e/o di riferimento (p.e. i PVC emessi nei confronti della contribuente rispettivamente in data 29/04/2022 e in data 17/06/2024), dagli elementi conosciuti e/o conoscibili che hanno permesso di individuare e valutare la portata dell'atto e della relativa pretesa.
L'avviso di accertamento impugnato rappresenta, dettagliatamente, la “fotografia” della complessa istruttoria, nonché la raccolta di indizi e prove da parte di diversi organi e apparati della Pubblica
Amministrazione, militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Giudiziaria (per l'ottenimento di informazioni di rilevanza penale).
Le risultanze accertative cui è pervenuta l'Amministrazione Finanziaria sono quindi il frutto di un complesso, defatigante, delicato, corposo impegno di uomini e mezzi, al fine di pervenire al disvelamento di vicende, fatti e circostanze concernenti il mondo del “commercio dei materiali ferrosi e non ferrosi”, storicamente caratteristico della zona del bresciano, nel conosciuto e consolidato aspetto della commercializzazione “in nero”, ovvero della “sottofatturazione”, ovvero della “interposizione”, ovvero ancora dell'effettuazione delle “operazioni oggettivamente e/o “soggettivamente inesistenti”.
Nel caso di specie l'accertamento in capo alla società Ricorrente_1 srl cessionaria, per l'anno d'imposta 2018, riguarda l'aspetto delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dai fornitori/cedenti Società_1 per un importo imponibile di euro 3.957.511,00; D.I. Società_3 per un importo imponibile di euro 4.445.283,00; Società_2 SRL per un importo imponibile di euro 1.946.343,00, per un totale complessivo di euro 10.349.137,00.
Per quanto concerne l'IVA le operazioni sono avvenute in regime di reverse charge.
Nei confronti di tali ditte sono state effettuate approfondite indagini che hanno portato a ritenere le stesse
“cartiere”, dedite all'emissione di fatture di vendita di rottami metallici, il cui regolare acquisto non è, in realtà, mai avvenuto.
Le molteplici criticità riscontrate dai verificatori nei confronti dei citati fornitori sono dettagliatamente descritte sia nei PVC, sia nel corposo avviso di accertamento e sono qui necessariamente riassunte.
Per la D.I. Società_1 vengono evidenziate le seguenti risultanze:
limitata operatività aziendale nel tempo (inizio in data 27.06.2016 e cessazione in data 15.10.2018); il titolare sig. Nominativo_1 è sempre stato un soggetto estraneo all'esercizio di qualsiasi attività commerciale prima della costituzione della D.I., tanto più ad attività commerciali all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi (privo quindi di know-how per l'esercizio dell'attività dichiarata);
lo stesso risulta “gravato da specifici precedenti di polizia, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento e distruzione di scritture contabili”; dai verbali e interrogatori risulta reticente a fornire chiarimenti circa gli accadimenti gestionali della propria azienda;
la ditta è risultata priva della contabilità, ad eccezione delle fatture;
risulta in anagrafe tributaria il mancato adempimento degli ordinari obblighi fiscali: (il soggetto non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA e nonostante risulti iscritto alla gestione INPS commercianti dal 2017, non ha mai versato contributi;
risultano effettuate ingiustificate movimentazioni di capitali in uscita dai conti correnti aziendali, in particolare verso l'estero; risultano rilevanti operazioni commerciali attive (per milioni di euro) a fronte di operazioni passive di scarsa rilevanza e relative alla commercializzazione di metalli per importi risibili (in particolare, dalle interrogazioni effettuate tramite l'applicativo “Spesometro Integrato”, nel 2018, il sig. Società_1 ha realizzato operazioni attive pari a euro 33.614.561,94, contro operazioni passive pari a euro 377.488,46, di cui solamente una minima parte di questi per l'acquisto di rottami); risultano diversità delle firme di Nominativo_1 apposte sui formulari e sulle dichiarazioni di conformità della merce rispetto a quelle presenti sui verbali redatti dai verificatori;
risultano accrediti di denaro sui conti correnti bancari e postali riferiti a pagamenti di fatture per vendita di rottami e quasi totalità delle uscite finanziarie avvenuta in maniera assolutamente ingiustificata;
manca qualsiasi riferimento circa la provenienza e la disponibilità del materiale successivamente documentato in vendita;
sono state emesse fatture di vendita con numerazione a volte doppia nei confronti di soggetti diversi;
sono stati eseguiti pagamenti su conti correnti intestati a soggetti diversi rispetto ai destinatari delle fatture di vendita;
non risultano beni immobili intestati e possesso di un'unica autovettura di piccole dimensioni presumibilmente utilizzata dal titolare per scopi personali;
non risultano beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività dichiarata, ad esclusione di un capannone sito in San Martino Buon Albergo (VR), che tuttavia nel periodo 28/10/2016 – 30/04/2018 risultava già locato dalla società Società_4 SRL;
non risultano dipendenti;
il soggetto è destinatario, per gli anni d'imposta 2016/2018 (tre anni) in cui ha svolto l'attività, di avvisi di accertamento definitivi (non impugnati), a seguito di verifica effettuata dalla G.d.F. (correlata al p.p. n. 16696/2018), con contestazione di falsa fatturazione.
Le criticità descritte, i numerosi, gravi indizi rivelano la completa inconsistenza aziendale e la totale inaffidabilità commerciale del fornitore, e inducono il Collegio, così come prima gli accertatori dell'Ufficio,
a far ritenere la ditta individuale Società_1 una mera “cartiera”, creata ad hoc per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sul punto il Collegio rimarca come buona parte dei segnali riscontrati e sopra descritti potevano ben essere conosciuti ad “un operatore del settore mediamente accorto e diligente (come Ricorrente_1 SRL, società che opera da anni nel settore)”, tenuto presente che si trattava di una ditta neocostituita;
i contatti per le forniture erano tenuti dal legale rappresentante della ricorrente con un generico signor Nominativo_2 (non riconducibile alla ditta Società_1); la D.I. Società_1 “operava” nel medesimo ambito, anche territoriale, di Ricorrente_1 SRL, circostanza che avrebbe dovuto renderla particolarmente conosciuta per il tipo di attività svolta, anche quella meramente cartolare (produzione di fatture inesistenti) che la contraddistingueva.
Attesa la notorietà del circoscritto settore in cui opera la società Ricorrente_1 ricorrente, settore manifestamente interessato da plurime emerse frodi fiscali, anche e soprattutto di grandi volumi, il Collegio, ritiene insufficiente, ai fini della dimostrazione della buona fede dell'imprenditore mediamente accorto e diligente, la semplice verifica dell'esistenza formale della ditta come sostenuto dalla difesa, senza ulteriori, opportuni/concreti/necessari approfondimenti.
La ricorrente produce documentazione intesa a provare l'esistenza fisica della merce acquistata, ma per quanto sopra constatato ed esposto, per il Collegio la ditta individuale Società_1
risulta avere svolto il ruolo di soggetto interposto tra i reali fornitori della merce ed il cliente finale Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente, con la conseguenza che le fatture emesse nei confronti della stessa debbano considerarsi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Per la società Società_2 S.R.L. vengono evidenziate le seguenti risultanze:
L'Ufficio precisa: “La società, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi, è stata oggetto di verifica da parte della G.d.F. per gli anni 2016/2018 – e destinataria di conseguenti avvisi di accertamento mai impugnati e quindi definitivi, coi quali è stata tra l'altro contestata l'emissione e contabilizzazione di f.o.i. - in esito alle risultanze penali emerse nell'ambito del Proc. Pen. n.
13801/2018 RGNR (Mod. 21). Dall'attività investigativa condotta dai militari della Guardia di Finanza (che ha compreso l'esecuzione di indagini finanziarie, richieste di assistenza giudiziaria dai collaterali organi esteri, assunzioni di informazioni dalle persone coinvolte, richieste di dati e notizie ai fini di p.g., esame di risultanze penali acquisite nell'ambito di – ulteriori - fascicoli processuali accesi presso la Procura di
Brescia, riscontri contabili ed interrogazioni alle varie Banche dati in uso al Corpo) è emerso che Società_2 SRL, negli anni compresi 2016/2018, ha partecipato ad una consistente frode fiscale nel settore del commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, commercializzando rottami di ferro in totale spregio della normativa fiscale e “coprendo” sia i costi di approvvigionamento del materiale ferroso, che i propri profitti, con fatture per operazioni inesistenti ricevute da “cartiere” (sia estere che nazionali), per diversi milioni di euro;
inoltre, la società risulta essere stata gestita di fatto da una persona diversa dal rappresentante legale, individuata in Nominativo_3…”
L'Ufficio pone attenzione sulla figura del soggetto Nominativo_3 e precisa nelle proprie controdeduzioni:
“…soggetto operante sul territorio bresciano almeno dal 2008, a partire dal quale ha realizzato un giro di affari illecito di circa 600/700 milioni di euro sfruttando, nel tempo, numerose società - cartiere e non - operanti proprio nel settore del commercio di rottami ferrosi. … in totale spregio di qualsivoglia normativa fiscale, sfruttando un modus operandi ormai consolidato nel tempo, fondato sull'impiego di società di trading possedute e rappresentate legalmente da terze persone suoi prestanome che, per coprire contabilmente autonomi acquisiti in nero, si avvalevano di f.o.i. ricevute da società cartiere, anche di diritto estero…”
Segue una dettagliata descrizione delle “operazioni” fraudolente effettuate, di riciclaggio, di evasione IVA, di esposizione di costi fittizi etc., emerse dall'attività di indagine svolta a carico di Società_2 SRL, ricomprendente i gravi indizi di reato a carico di Nominativo_3 (e altri), rilevabili dal procedimento penale n. 13801/2018 RGNR.
L'attività condotta nell'ambito del procedimento penale ha consentito di accertare che Nominativo_3 ha consapevolmente “abbattuto” la maggior parte (oltre l'80%) delle vendite di rottami ferrosi di Società_2 SRL con fatture di acquisto ricevute da società “cartiere”.
Anche in questo caso per il Collegio sussistono gravi, precisi e concordanti elementi indiziari idonei a sostenere che la società Società_2 S.R.L. abbia svolto il ruolo di soggetto interposto tra i reali fornitori della merce ed il cliente finale Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente, con la conseguenza che le fatture emesse nei confronti della stessa debbano essere considerate relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Per la ditta individuale Società_3 vengono evidenziate le seguenti risultanze:
L'Ufficio precisa: “La Società_3 è stata oggetto di verifica fiscale da parte della G.d.F. nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia in esito alla quale è stato notificato il p.v.c. del 20.09.2021.
L'attività di controllo ha fatto emergere: la totale assenza di qualsiasi attività in Poncarale (BS), Indirizzo_1, corrispondente al luogo d'esercizio dichiarato;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e delle Imposte Dirette, relativamente agli anni 2017 e 2019 e per l'anno d'imposta
2018 la presentazione di dichiarazioni fiscali contenenti dati incongruenti ed illogici e non confermati dalla contabilità, del tutto assente. Inoltre, la consultazione dell'applicativo "Spesometro integrato" ha acclarato che, in riferimento all'anno 2018, l'impresa ha emesso fatture per complessivi € 79.454.617,25 (dato di gran lunga superiore rispetto a quello presente in dichiarazione IVA). Le due circostanze sopra evidenziate, unite all'acclarata assenza di qualsiasi libro o registro contabile, nonché a tutte le fatture, sono sufficienti a disconoscere totalmente quanto indicato nella dichiarazione annuale a margine indicata, essendo palese che i dati ivi riportati non rappresentano affatto il reale volume d'affari conseguito dalla Società_3 ed i costi da questa realmente sostenuti. A quanto sopra si aggiungano gli elementi gravemente indiziari scaturiti dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia (BS) e dalla Stazione dei
Carabinieri di Gardone Val Trompia (BS) nell'ambito del Procedimento Penale n. 1523/2019 R.G.N.R., indagini che hanno permesso di riscontrare l'esistenza di un rilevante sodalizio criminale di carattere transnazionale volto a realizzare un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei metalli. È di tutta evidenza che i dati inseriti all'interno della dichiarazione annuale presentata ai fini I.V.A. mostrano una totale incongruenza tra il volume d'affari che la parte ha dichiarato di aver conseguito, pari a circa 21 milioni di euro (derivante dalla cessione di rottame) e l'ammontare degli acquisti che la parte dichiara di aver sostenuto per procurarsi il materiale successivamente ceduto, pari soltanto ad € 236.304,00.
Il Collegio ha verificato e valutato il peso indiziario delle risultanze emerse dalle indagini sulla complessa frode posta in essere da parecchie società del settore del commercio dei metalli in provincia di Brescia e confluite nel procedimento penale che ha visto coinvolta anche la ditta Società_3
.
Tali risultanze, seppur emerse nel procedimento di altro organo giudiziario, sono considerate da questo
Collegio come fortemente indiziarie per una obiettiva valutazione delle responsabilità e degli addebiti ai fini fiscali nel caso trattato.
Infatti, il modus operandi degli ideatori della frode e principali fautori delle varie operazioni, nonché di tutti i partecipanti coinvolti nei diversi ruoli e a diversi livelli, porta a ritenere fondata la procedura ricostruita.
Le verifiche hanno fatto emergere numerose società emittenti fatture per operazioni inesistenti che si sono messe a disposizione di altre (aziende cessionarie) al fine di fornire “copertura documentale” per acquisti di materiale “in nero”, riconoscendo per tale “servizio”, alle aziende “clienti”, un compenso del
10% sull'importo delle fatture pagate.
Quanto emerso per la ditta Società_3, sopra necessariamente esposto in modo sommario rispetto all'imponenza documentale, è ritenuto dal Collegio sufficiente per una obiettiva valutazione dei fatti, delle situazioni, delle circostanze riguardanti le operazioni poste in essere tra il fornitore e la cessionaria società ricorrente e pervenire all'innegabile qualificazione delle operazioni intraprese, ai fini fiscali, come soggettivamente inesistenti, con le relative conseguenze del legittimo recupero a tassazione, oltre al recupero di “compensi in nero”.
In sintesi, i presupposti sopra riportati, sono ritenuti dal Collegio fondati e provati dall'Ufficio per la
“qualificazione” delle operazioni poste in essere dalle tre società fornitrici, come “soggettivamente inesistenti” ai fini delle contestazioni fiscali.
Giova sottolineare quanto rappresentato dall'Ufficio nell'atto di accertamento:
“… solo attraverso l'utilizzo di strumenti d'indagine più incisivi (indagini tecniche) rispetto alla tipica acquisizione di documentazione contabile è stato possibile conoscere gli attori e i rispettivi ruoli in seno alla complessa organizzazione criminale. Le indagini tecniche sono state poste in essere per comprovare: - l'intenzionalità e la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti, di concludere operazioni fittizie e, più in particolare, di redigere, ricevere e utilizzare, con finalità fraudolente, documenti non veritieri, concordando, a fronte di questi, non dei pagamenti reali bensì dei meri passaggi di denaro, inizialmente con strumenti di pagamento tracciabili e, in seguito, mediante la restituzione di contante
(elemento, quest'ultimo, caratteristico dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti); - gli artifizi volti alla realizzazione del sistema illecito in termini di: redazione materiale dei documenti, gestione delle movimentazioni bancarie e del contante monetizzato (e poi restituito); - la non corrispondenza, in ordine ai rapporti economico-commerciali intercorsi tra le aziende effettivamente operanti e le società “cartiere”, tra quanto documentato e quanto realmente accaduto”.
Il passaggio sopra riportato è pienamente condivisibile da parte del Collegio che ha potuto appurarne la fondatezza attraverso la disamina e la valutazione del materiale agli atti, ritraendone il convincimento del legittimo, corretto buon operare dell'Ufficio e l'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, anche laddove ha operato con presunzioni che il Collegio ritiene fornite degli elementi propri della gravità, della precisione e della concordanza.
Le indagini svolte in capo alla Ricorrente_1 SRL, hanno fatto emergere, attraverso intercettazioni telefoniche/ ambientali contestualizzate, un coinvolgimento diretto e ripetuto del legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL (sig. Nominativo_4) in trattative con gli interlocutori di “cartiere” ben radicate ed operative all'interno del citato sodalizio.
Per il capitolo afferente alla “buona fede” invocata dall'impresa ricorrente, già si è sopra accennato, avuto riguardo al comportamento professionale dell'imprenditore accorto. Qui contano fondamentalmente sia la
“consapevolezza” da parte del legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL signor Nominativo_4, di interagire con interlocutori frodatori, sia la “reiterazione” delle numerose e importanti “commesse” con più soggetti
“fornitori critici”.
Nel caso di specie viene ribadito che il circuito bresciano delle imprese operati nel settore della commercializzazione dei metalli non è vastissimo ed è considerato, si passi il termine, quasi un club, comprensivo di onesti operatori, di storici trafficanti e di aggressive new entry, ove tutti gli operatori si conoscono e gli affari sono intrecciati e consolidati nel tempo. Ciò fa ritenere che la prudenza
“potenziata”, pragmatica, nella vulgata denominata anche “fiuto imprenditoriale”, nella gestione degli affari, debba considerarsi un obbligo dell'accorto imprenditore che travalica, necessariamente, la rappresentazione delle mere formalità cartacee pur obbligatorie, dei documenti scambiati tra privati e quelli pubblici/amministrativi/autorizzativi.
Per quanto sopra esposto e argomentato il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia (con dovizia di particolari e pregnanza di indizi e prove) legittimamente contestato la soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società RB SRL, ricorrente nel periodo d'imposta 2018. I conseguenti recuperi: ai fini IVA, di una maggiore imposta pari a euro 2.276.810,14 indebitamente detratta in violazione dell'art. 19 del D.P.R.
n. 633/1972 calcolata sull'imponibile complessivo di euro 10.349.137,00; ai fini IRES ed IRAP, l'indeducibilità del 10% del costo di acquisto dei rottami dal fornitore Società_3, in quanto “compenso” del sodalizio criminale restituito ai clienti/cessionari del rottame (il 10% di euro
4.445.283,00, pari a euro 444.528,30, rappresenta costi inesistenti e quindi indeducibili ai fini IRES ed
IRAP, ex art. 109 del TUIR e D.lgs. n. 446/97).
Quanto all'asserita violazione dell'art 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/92, e all'asserita illegittimità dell'atto impositivo impugnato “in quanto le contestazioni dell'ufficio non sono provate e, in ogni caso, sono infondate”, il Collegio sottolinea il riconosciuto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio dopo attenta valutazione di quanto argomentato, prodotto documentalmente, supportato anche da consistente giurisprudenza di legittimità con precisi riferimenti congruenti a fondamento della pretesa tributaria.
Gli elementi di prova e i gravi elementi indiziari raccolti a carico dei soggetti intervenienti, sono stati valutati prudentemente dal Collegio nel loro complesso (art. 2729 c.c. e dall'art. 116 c.p.c.).
A proposito del novellato comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/1992, i giudici di legittimità enunciano il seguente principio di diritto: “… la regola secondo la quale l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non comporta un onere probatorio diverso o più gravoso per il Fisco rispetto ai principi previgenti in materia” (Cass., ord. 8 gennaio 2024, n. 534; Cass., ord. 5 dicembre 2023,
n. 34029; Cass, ord. 30 marzo 2023 n. 8956, Cass., ord. 28 dicembre 2022, n. 37985; Cass., ord. 27 ottobre 2022, n. 3878).
Sull'argomento ancora si ricorda, pur a seguito della novella di cui alla legge n. 130/2022, che l'Amministrazione finanziaria continua a poter fondare legittimamente le proprie pretese sulle presunzioni di legge. Peraltro, l'art. 2727 cc è rimasto inalterato rispetto alle novelle di cui alla legge n. 130/2022: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato».
In tema di IVA e del suo recupero da parte dell'A.F. è di particolare interesse la pronuncia della Suprema
Corte SS.UU. n. 22727/2022 in ordine al chiarimento sul reverse charge, così espresso: “… In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.
Per queste ultime l'azione di forte contrasto all'evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dall'ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dall'attuale art. 6, c. 1, d.lgs. n.471/1997, …”.
Di ulteriore interesse, quanto sottolineato dalla Suprema Corte relativamente al disconoscimento della detrazione IVA, ritenendo lo stesso giustificato, con l'osservazione secondo cui, a contrario “… si consentirebbe la detrazione dell'IVA in assenza dei presupposti sostanziali richiesti, fra i quali l'individuazione del soggetto passivo (non reale - nelle operazioni soggettivamente inesistenti - e non esistente - in quelle oggettivamente inesistenti -), che invece assume carattere dirimente al fine di ammettere od escludere il diritto alla detrazione”
Ne consegue che il recupero dell'IVA, quindi, è conseguenza diretta ed immediata dell'assenza di un presupposto essenziale del diritto alla detrazione, quale l'identificazione del soggetto passivo, come ritraibile dalle vicende, circostanze e fatti, riscontrati nel presente procedimento, riguardo l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili, determinata da un intento di evasione o di frode del quale è stato provato che il cessionario era consapevole.
Sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo “ai fini iva, stante la buona fede della ricorrente” si è già sopra trattato e comunque la documentazione prodotta in difesa non è ritenuta sufficiente a vincere sia le argomentazioni, sia gli indizi e le prove raccolte a carico dell'imprenditore in ordine alle operazioni poste in essere, alla condotta degli affari con soggetti conosciuti e/o conoscibili sotto ogni aspetto, alla blanda rappresentazione delle informazioni raccolte a carico dei fornitori, alla mera valenza cartolare delle c.d. certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni prodotte a comprova di una regolarità, si ribadisce, meramente formale, orfana degli approfondimenti diligenti, sostanziali, vieppiù doverosi nel tipico ambiente frequentato, con giro vorticoso di “fatture” per milioni di euro.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, cui il Collegio fa specifico rimando in quanto contenenti analisi pienamente condivisibili, ben rappresenta ogni possibile riferimento giurisprudenziale in fatto e in diritto convincendo appieno sulle risultanze di cui all'accertamento impugnato.
Quanto all'aspetto sanzionatorio il Collegio si esprime per l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, afferenti all'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella propria condotta richiamando i contenuti dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 472/1997.
Il Collegio, proprio in relazione al comportamento tenuto nella gestione degli affari riguardanti le vicende e le circostanze di cui all'accertamento, ravvisa un'indubitabile condotta colposa, se non dolosa, che la società ricorrente non ha saputo adeguatamente confutare, dimostrando in giudizio, l'infondatezza di quanto rilevato e provato dall'Ufficio.
L'applicazione delle sanzioni, attese e accertate le violazioni, è dovuta e pienamente legittima, poiché prevista dalla legge;
ne consegue che l'Ufficio abbia operato legittimamente anche sotto questo profilo, motivandone adeguatamente i presupposti.
Anche sull'asserita illegittimità dell'atto impugnato “… con riferimento all'aumento della sanzione ex art. 7
c. 3 D.Lgs. 472/1997 per aver ritenuto la contribuente recidiva” il Collegio si esprime per l'infondatezza dell'eccezione.
Sul punto è d'uopo ricordare che la Suprema Corte rileva: “La gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell'agente” (Cass. civ., 20 febbraio 2019, n. 4927). Perciò l'Ufficio ha giustificatamente proporzionato la sanzione in ragione della condotta della ricorrente che risulta essere incorsa in violazioni della stessa specie con specifiche contestazioni circa la contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Sull'istanza istruttoria della ricorrente il Collegio, allo stato, ritiene la richiesta inammissibile.
Eventuali, ulteriori eccezioni, debbono ritenersi assorbite.
Per tutto quanto sopra esposto, argomentato e documentato, il Collegio ritiene infondate le doglianze della società Ricorrente_1 SRL ricorrente e legittimo e fondato l'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in base ai parametri previsti dal
DM 55/2014. Le stesse sono liquidate come segue: fase di studio euro 10.024,91; fase introduttiva euro
4.241,31; fase istruttoria euro 5.583,68; fase decisionale euro 11.752,85; fase cautelare euro 7.511,54; - riduzione 20% euro 7.822,86; + rimb. spese forf. 15% euro 4.693,71 per complessivi euro 35.985,15.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenza delle Entrate di Brescia le spese di giudizio come liquidate in motivazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, OR
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03A302689 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T9H03A302689/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, Ufficio Controlli, relativamente all'anno d'imposta 2018.
Con tale atto l'Ufficio accerta, ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, 41-bis del D.P.R. n. 600/73, un maggior imponibile di euro 444.528,30; ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97, un maggior imponibile di euro 444.528,30; ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72, una maggiore imposta dovuta pari a euro 2.276.810,14. Viene irrogata una sanzione relativa all'anno 2018 pari a euro
3.857.645,60.
L'avviso di accertamento trae origine dall'attività istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza Compagnia di
BR (BS) e dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di Brescia nei confronti della ricorrente, in riferimento agli anni d'imposta 2017 e 2018, con particolare riguardo ai rapporti intercorsi tra la società Ricorrente_1 SRL ed il fornitore Società_1; dalle risultanze del P.V.C. del 17.06.2024, redatto dalla G.d.F. di Brescia, a seguito di una verifica eseguita nei confronti della ricorrente avente ad oggetto i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, con particolare riguardo, per il 2018, ai rapporti intercorsi tra la società Ricorrente_1 SRL ed il fornitore Società_3; dall'attività di ricerca e selezione avviata dalla Direzione Regionale Lombardia al fine di individuare quelle relazioni economiche anomale intercorse tra un operatore economico “formalmente sano dal punto di vista tributario” ed i suoi fornitori residenti su tutto il territorio nazionale palesanti, invece, gravi irregolarità fiscali.
L'avviso di accertamento impugnato è preceduto dal questionario n. Q01038/2021 (notificato in data
01/09/2021), con il quale vengono richiesti sia l'esibizione di vari documenti fiscali, contabili ed extracontabili, sia chiarimenti in merito ai rapporti intrattenuti con i fornitori Società_1 ; Società_3; Società_2 SRL, a carico dei quali erano emerse numerose criticità fiscali.
La società consegna la documentazione richiesta e il legale rappresentante risponde alle specifiche domande formulate.
In data 01/10/2024 l'Ufficio notifica lo schema d'atto n. T9HQ3A302689/2024, cui seguono, in data
29/11/2024, osservazioni da parte della società ora ricorrente.
L'Ufficio prende atto della documentazione prodotta e delle osservazioni e in data 10/12/2024 notifica l'avviso di accertamento.
In data 06/02/2025 la società Ricorrente_1 SRL presenta ricorso, chiedendo a questa Corte l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
“L'avviso di accertamento è … nullo per violazione degli articoli 42 DPR 600/73 e 56 DPR
633/72”;“L'avviso è … illegittimo in quanto le contestazioni dell'Ufficio non sono provate e, in ogni caso, sono infondate”; “l'accertamento è, in ogni caso, infondato nel merito”; “… qualora si ritenesse, in ogni caso, provata anche solo la inesistenza soggettiva delle operazioni, l'avviso sarebbe illegittimo anche ai fini IVA, stante la buona fede della ricorrente”; “con riferimento alle sanzioni irrogate, mancano i presupposti per l'irrogazione delle stesse”; “L'atto impugnato si rivela infine illegittimo con riferimento all'aumento della sanzione ex art. 7 c. 3 D.Lgs. 472/1997 per aver ritenuto la contribuente recidiva”.
Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato. Successivamente, la ricorrente deposita memorie, allegando documentazione.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in principalità dichiarare nullo e illegittimo, ovvero annullare l'avviso di accertamento impugnato per i motivi dedotti;
in subordine, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare il reddito d'impresa, il volume d'affari e le conseguenti imposte IRES,
IRAP e IVA dovute in relazione a quanto emergerà all'esito del giudizio;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita;
in via istruttoria, ammettere la testimonianza scritta secondo le modalità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 546/92. Spese rifuse.
Per la parte resistente: in via principale, rigettare il ricorso per tutti i motivi dedotti, con consequenziale conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
Condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata a esaminare e a valutare la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con il primo motivo di doglianza la società ricorrente eccepisce il vizio di motivazione dell'atto impositivo impugnato, poiché fondato sulle risultanze di indagini penali effettuate a carico di terzi, riportate solo in stralcio dall'Amministrazione finanziaria, nonché su atti e documenti non conosciuti dalla ricorrente e solo parzialmente richiamati nel corpo dell'atto impugnato.
L'atto impugnato, per il Collegio libero da vizi, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivato (anche per relationem) a conferma della non sussistenza dei presupposti invocati dalla ricorrente per ritenere leso il proprio diritto di difesa.
Il Collegio ritiene infondata l'eccezione per quanto emerso dall'esame dell'atto impugnato, da quanto in esso argomentato, dalla documentazione prodotta e/o di riferimento (p.e. i PVC emessi nei confronti della contribuente rispettivamente in data 29/04/2022 e in data 17/06/2024), dagli elementi conosciuti e/o conoscibili che hanno permesso di individuare e valutare la portata dell'atto e della relativa pretesa.
L'avviso di accertamento impugnato rappresenta, dettagliatamente, la “fotografia” della complessa istruttoria, nonché la raccolta di indizi e prove da parte di diversi organi e apparati della Pubblica
Amministrazione, militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Giudiziaria (per l'ottenimento di informazioni di rilevanza penale).
Le risultanze accertative cui è pervenuta l'Amministrazione Finanziaria sono quindi il frutto di un complesso, defatigante, delicato, corposo impegno di uomini e mezzi, al fine di pervenire al disvelamento di vicende, fatti e circostanze concernenti il mondo del “commercio dei materiali ferrosi e non ferrosi”, storicamente caratteristico della zona del bresciano, nel conosciuto e consolidato aspetto della commercializzazione “in nero”, ovvero della “sottofatturazione”, ovvero della “interposizione”, ovvero ancora dell'effettuazione delle “operazioni oggettivamente e/o “soggettivamente inesistenti”.
Nel caso di specie l'accertamento in capo alla società Ricorrente_1 srl cessionaria, per l'anno d'imposta 2018, riguarda l'aspetto delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ricevute dai fornitori/cedenti Società_1 per un importo imponibile di euro 3.957.511,00; D.I. Società_3 per un importo imponibile di euro 4.445.283,00; Società_2 SRL per un importo imponibile di euro 1.946.343,00, per un totale complessivo di euro 10.349.137,00.
Per quanto concerne l'IVA le operazioni sono avvenute in regime di reverse charge.
Nei confronti di tali ditte sono state effettuate approfondite indagini che hanno portato a ritenere le stesse
“cartiere”, dedite all'emissione di fatture di vendita di rottami metallici, il cui regolare acquisto non è, in realtà, mai avvenuto.
Le molteplici criticità riscontrate dai verificatori nei confronti dei citati fornitori sono dettagliatamente descritte sia nei PVC, sia nel corposo avviso di accertamento e sono qui necessariamente riassunte.
Per la D.I. Società_1 vengono evidenziate le seguenti risultanze:
limitata operatività aziendale nel tempo (inizio in data 27.06.2016 e cessazione in data 15.10.2018); il titolare sig. Nominativo_1 è sempre stato un soggetto estraneo all'esercizio di qualsiasi attività commerciale prima della costituzione della D.I., tanto più ad attività commerciali all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi (privo quindi di know-how per l'esercizio dell'attività dichiarata);
lo stesso risulta “gravato da specifici precedenti di polizia, tra cui emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento e distruzione di scritture contabili”; dai verbali e interrogatori risulta reticente a fornire chiarimenti circa gli accadimenti gestionali della propria azienda;
la ditta è risultata priva della contabilità, ad eccezione delle fatture;
risulta in anagrafe tributaria il mancato adempimento degli ordinari obblighi fiscali: (il soggetto non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA e nonostante risulti iscritto alla gestione INPS commercianti dal 2017, non ha mai versato contributi;
risultano effettuate ingiustificate movimentazioni di capitali in uscita dai conti correnti aziendali, in particolare verso l'estero; risultano rilevanti operazioni commerciali attive (per milioni di euro) a fronte di operazioni passive di scarsa rilevanza e relative alla commercializzazione di metalli per importi risibili (in particolare, dalle interrogazioni effettuate tramite l'applicativo “Spesometro Integrato”, nel 2018, il sig. Società_1 ha realizzato operazioni attive pari a euro 33.614.561,94, contro operazioni passive pari a euro 377.488,46, di cui solamente una minima parte di questi per l'acquisto di rottami); risultano diversità delle firme di Nominativo_1 apposte sui formulari e sulle dichiarazioni di conformità della merce rispetto a quelle presenti sui verbali redatti dai verificatori;
risultano accrediti di denaro sui conti correnti bancari e postali riferiti a pagamenti di fatture per vendita di rottami e quasi totalità delle uscite finanziarie avvenuta in maniera assolutamente ingiustificata;
manca qualsiasi riferimento circa la provenienza e la disponibilità del materiale successivamente documentato in vendita;
sono state emesse fatture di vendita con numerazione a volte doppia nei confronti di soggetti diversi;
sono stati eseguiti pagamenti su conti correnti intestati a soggetti diversi rispetto ai destinatari delle fatture di vendita;
non risultano beni immobili intestati e possesso di un'unica autovettura di piccole dimensioni presumibilmente utilizzata dal titolare per scopi personali;
non risultano beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività dichiarata, ad esclusione di un capannone sito in San Martino Buon Albergo (VR), che tuttavia nel periodo 28/10/2016 – 30/04/2018 risultava già locato dalla società Società_4 SRL;
non risultano dipendenti;
il soggetto è destinatario, per gli anni d'imposta 2016/2018 (tre anni) in cui ha svolto l'attività, di avvisi di accertamento definitivi (non impugnati), a seguito di verifica effettuata dalla G.d.F. (correlata al p.p. n. 16696/2018), con contestazione di falsa fatturazione.
Le criticità descritte, i numerosi, gravi indizi rivelano la completa inconsistenza aziendale e la totale inaffidabilità commerciale del fornitore, e inducono il Collegio, così come prima gli accertatori dell'Ufficio,
a far ritenere la ditta individuale Società_1 una mera “cartiera”, creata ad hoc per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sul punto il Collegio rimarca come buona parte dei segnali riscontrati e sopra descritti potevano ben essere conosciuti ad “un operatore del settore mediamente accorto e diligente (come Ricorrente_1 SRL, società che opera da anni nel settore)”, tenuto presente che si trattava di una ditta neocostituita;
i contatti per le forniture erano tenuti dal legale rappresentante della ricorrente con un generico signor Nominativo_2 (non riconducibile alla ditta Società_1); la D.I. Società_1 “operava” nel medesimo ambito, anche territoriale, di Ricorrente_1 SRL, circostanza che avrebbe dovuto renderla particolarmente conosciuta per il tipo di attività svolta, anche quella meramente cartolare (produzione di fatture inesistenti) che la contraddistingueva.
Attesa la notorietà del circoscritto settore in cui opera la società Ricorrente_1 ricorrente, settore manifestamente interessato da plurime emerse frodi fiscali, anche e soprattutto di grandi volumi, il Collegio, ritiene insufficiente, ai fini della dimostrazione della buona fede dell'imprenditore mediamente accorto e diligente, la semplice verifica dell'esistenza formale della ditta come sostenuto dalla difesa, senza ulteriori, opportuni/concreti/necessari approfondimenti.
La ricorrente produce documentazione intesa a provare l'esistenza fisica della merce acquistata, ma per quanto sopra constatato ed esposto, per il Collegio la ditta individuale Società_1
risulta avere svolto il ruolo di soggetto interposto tra i reali fornitori della merce ed il cliente finale Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente, con la conseguenza che le fatture emesse nei confronti della stessa debbano considerarsi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Per la società Società_2 S.R.L. vengono evidenziate le seguenti risultanze:
L'Ufficio precisa: “La società, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi, è stata oggetto di verifica da parte della G.d.F. per gli anni 2016/2018 – e destinataria di conseguenti avvisi di accertamento mai impugnati e quindi definitivi, coi quali è stata tra l'altro contestata l'emissione e contabilizzazione di f.o.i. - in esito alle risultanze penali emerse nell'ambito del Proc. Pen. n.
13801/2018 RGNR (Mod. 21). Dall'attività investigativa condotta dai militari della Guardia di Finanza (che ha compreso l'esecuzione di indagini finanziarie, richieste di assistenza giudiziaria dai collaterali organi esteri, assunzioni di informazioni dalle persone coinvolte, richieste di dati e notizie ai fini di p.g., esame di risultanze penali acquisite nell'ambito di – ulteriori - fascicoli processuali accesi presso la Procura di
Brescia, riscontri contabili ed interrogazioni alle varie Banche dati in uso al Corpo) è emerso che Società_2 SRL, negli anni compresi 2016/2018, ha partecipato ad una consistente frode fiscale nel settore del commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, commercializzando rottami di ferro in totale spregio della normativa fiscale e “coprendo” sia i costi di approvvigionamento del materiale ferroso, che i propri profitti, con fatture per operazioni inesistenti ricevute da “cartiere” (sia estere che nazionali), per diversi milioni di euro;
inoltre, la società risulta essere stata gestita di fatto da una persona diversa dal rappresentante legale, individuata in Nominativo_3…”
L'Ufficio pone attenzione sulla figura del soggetto Nominativo_3 e precisa nelle proprie controdeduzioni:
“…soggetto operante sul territorio bresciano almeno dal 2008, a partire dal quale ha realizzato un giro di affari illecito di circa 600/700 milioni di euro sfruttando, nel tempo, numerose società - cartiere e non - operanti proprio nel settore del commercio di rottami ferrosi. … in totale spregio di qualsivoglia normativa fiscale, sfruttando un modus operandi ormai consolidato nel tempo, fondato sull'impiego di società di trading possedute e rappresentate legalmente da terze persone suoi prestanome che, per coprire contabilmente autonomi acquisiti in nero, si avvalevano di f.o.i. ricevute da società cartiere, anche di diritto estero…”
Segue una dettagliata descrizione delle “operazioni” fraudolente effettuate, di riciclaggio, di evasione IVA, di esposizione di costi fittizi etc., emerse dall'attività di indagine svolta a carico di Società_2 SRL, ricomprendente i gravi indizi di reato a carico di Nominativo_3 (e altri), rilevabili dal procedimento penale n. 13801/2018 RGNR.
L'attività condotta nell'ambito del procedimento penale ha consentito di accertare che Nominativo_3 ha consapevolmente “abbattuto” la maggior parte (oltre l'80%) delle vendite di rottami ferrosi di Società_2 SRL con fatture di acquisto ricevute da società “cartiere”.
Anche in questo caso per il Collegio sussistono gravi, precisi e concordanti elementi indiziari idonei a sostenere che la società Società_2 S.R.L. abbia svolto il ruolo di soggetto interposto tra i reali fornitori della merce ed il cliente finale Ricorrente_1 Srl odierna ricorrente, con la conseguenza che le fatture emesse nei confronti della stessa debbano essere considerate relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Per la ditta individuale Società_3 vengono evidenziate le seguenti risultanze:
L'Ufficio precisa: “La Società_3 è stata oggetto di verifica fiscale da parte della G.d.F. nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia in esito alla quale è stato notificato il p.v.c. del 20.09.2021.
L'attività di controllo ha fatto emergere: la totale assenza di qualsiasi attività in Poncarale (BS), Indirizzo_1, corrispondente al luogo d'esercizio dichiarato;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e delle Imposte Dirette, relativamente agli anni 2017 e 2019 e per l'anno d'imposta
2018 la presentazione di dichiarazioni fiscali contenenti dati incongruenti ed illogici e non confermati dalla contabilità, del tutto assente. Inoltre, la consultazione dell'applicativo "Spesometro integrato" ha acclarato che, in riferimento all'anno 2018, l'impresa ha emesso fatture per complessivi € 79.454.617,25 (dato di gran lunga superiore rispetto a quello presente in dichiarazione IVA). Le due circostanze sopra evidenziate, unite all'acclarata assenza di qualsiasi libro o registro contabile, nonché a tutte le fatture, sono sufficienti a disconoscere totalmente quanto indicato nella dichiarazione annuale a margine indicata, essendo palese che i dati ivi riportati non rappresentano affatto il reale volume d'affari conseguito dalla Società_3 ed i costi da questa realmente sostenuti. A quanto sopra si aggiungano gli elementi gravemente indiziari scaturiti dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia (BS) e dalla Stazione dei
Carabinieri di Gardone Val Trompia (BS) nell'ambito del Procedimento Penale n. 1523/2019 R.G.N.R., indagini che hanno permesso di riscontrare l'esistenza di un rilevante sodalizio criminale di carattere transnazionale volto a realizzare un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei metalli. È di tutta evidenza che i dati inseriti all'interno della dichiarazione annuale presentata ai fini I.V.A. mostrano una totale incongruenza tra il volume d'affari che la parte ha dichiarato di aver conseguito, pari a circa 21 milioni di euro (derivante dalla cessione di rottame) e l'ammontare degli acquisti che la parte dichiara di aver sostenuto per procurarsi il materiale successivamente ceduto, pari soltanto ad € 236.304,00.
Il Collegio ha verificato e valutato il peso indiziario delle risultanze emerse dalle indagini sulla complessa frode posta in essere da parecchie società del settore del commercio dei metalli in provincia di Brescia e confluite nel procedimento penale che ha visto coinvolta anche la ditta Società_3
.
Tali risultanze, seppur emerse nel procedimento di altro organo giudiziario, sono considerate da questo
Collegio come fortemente indiziarie per una obiettiva valutazione delle responsabilità e degli addebiti ai fini fiscali nel caso trattato.
Infatti, il modus operandi degli ideatori della frode e principali fautori delle varie operazioni, nonché di tutti i partecipanti coinvolti nei diversi ruoli e a diversi livelli, porta a ritenere fondata la procedura ricostruita.
Le verifiche hanno fatto emergere numerose società emittenti fatture per operazioni inesistenti che si sono messe a disposizione di altre (aziende cessionarie) al fine di fornire “copertura documentale” per acquisti di materiale “in nero”, riconoscendo per tale “servizio”, alle aziende “clienti”, un compenso del
10% sull'importo delle fatture pagate.
Quanto emerso per la ditta Società_3, sopra necessariamente esposto in modo sommario rispetto all'imponenza documentale, è ritenuto dal Collegio sufficiente per una obiettiva valutazione dei fatti, delle situazioni, delle circostanze riguardanti le operazioni poste in essere tra il fornitore e la cessionaria società ricorrente e pervenire all'innegabile qualificazione delle operazioni intraprese, ai fini fiscali, come soggettivamente inesistenti, con le relative conseguenze del legittimo recupero a tassazione, oltre al recupero di “compensi in nero”.
In sintesi, i presupposti sopra riportati, sono ritenuti dal Collegio fondati e provati dall'Ufficio per la
“qualificazione” delle operazioni poste in essere dalle tre società fornitrici, come “soggettivamente inesistenti” ai fini delle contestazioni fiscali.
Giova sottolineare quanto rappresentato dall'Ufficio nell'atto di accertamento:
“… solo attraverso l'utilizzo di strumenti d'indagine più incisivi (indagini tecniche) rispetto alla tipica acquisizione di documentazione contabile è stato possibile conoscere gli attori e i rispettivi ruoli in seno alla complessa organizzazione criminale. Le indagini tecniche sono state poste in essere per comprovare: - l'intenzionalità e la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti, di concludere operazioni fittizie e, più in particolare, di redigere, ricevere e utilizzare, con finalità fraudolente, documenti non veritieri, concordando, a fronte di questi, non dei pagamenti reali bensì dei meri passaggi di denaro, inizialmente con strumenti di pagamento tracciabili e, in seguito, mediante la restituzione di contante
(elemento, quest'ultimo, caratteristico dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti); - gli artifizi volti alla realizzazione del sistema illecito in termini di: redazione materiale dei documenti, gestione delle movimentazioni bancarie e del contante monetizzato (e poi restituito); - la non corrispondenza, in ordine ai rapporti economico-commerciali intercorsi tra le aziende effettivamente operanti e le società “cartiere”, tra quanto documentato e quanto realmente accaduto”.
Il passaggio sopra riportato è pienamente condivisibile da parte del Collegio che ha potuto appurarne la fondatezza attraverso la disamina e la valutazione del materiale agli atti, ritraendone il convincimento del legittimo, corretto buon operare dell'Ufficio e l'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, anche laddove ha operato con presunzioni che il Collegio ritiene fornite degli elementi propri della gravità, della precisione e della concordanza.
Le indagini svolte in capo alla Ricorrente_1 SRL, hanno fatto emergere, attraverso intercettazioni telefoniche/ ambientali contestualizzate, un coinvolgimento diretto e ripetuto del legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL (sig. Nominativo_4) in trattative con gli interlocutori di “cartiere” ben radicate ed operative all'interno del citato sodalizio.
Per il capitolo afferente alla “buona fede” invocata dall'impresa ricorrente, già si è sopra accennato, avuto riguardo al comportamento professionale dell'imprenditore accorto. Qui contano fondamentalmente sia la
“consapevolezza” da parte del legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL signor Nominativo_4, di interagire con interlocutori frodatori, sia la “reiterazione” delle numerose e importanti “commesse” con più soggetti
“fornitori critici”.
Nel caso di specie viene ribadito che il circuito bresciano delle imprese operati nel settore della commercializzazione dei metalli non è vastissimo ed è considerato, si passi il termine, quasi un club, comprensivo di onesti operatori, di storici trafficanti e di aggressive new entry, ove tutti gli operatori si conoscono e gli affari sono intrecciati e consolidati nel tempo. Ciò fa ritenere che la prudenza
“potenziata”, pragmatica, nella vulgata denominata anche “fiuto imprenditoriale”, nella gestione degli affari, debba considerarsi un obbligo dell'accorto imprenditore che travalica, necessariamente, la rappresentazione delle mere formalità cartacee pur obbligatorie, dei documenti scambiati tra privati e quelli pubblici/amministrativi/autorizzativi.
Per quanto sopra esposto e argomentato il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia (con dovizia di particolari e pregnanza di indizi e prove) legittimamente contestato la soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società RB SRL, ricorrente nel periodo d'imposta 2018. I conseguenti recuperi: ai fini IVA, di una maggiore imposta pari a euro 2.276.810,14 indebitamente detratta in violazione dell'art. 19 del D.P.R.
n. 633/1972 calcolata sull'imponibile complessivo di euro 10.349.137,00; ai fini IRES ed IRAP, l'indeducibilità del 10% del costo di acquisto dei rottami dal fornitore Società_3, in quanto “compenso” del sodalizio criminale restituito ai clienti/cessionari del rottame (il 10% di euro
4.445.283,00, pari a euro 444.528,30, rappresenta costi inesistenti e quindi indeducibili ai fini IRES ed
IRAP, ex art. 109 del TUIR e D.lgs. n. 446/97).
Quanto all'asserita violazione dell'art 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/92, e all'asserita illegittimità dell'atto impositivo impugnato “in quanto le contestazioni dell'ufficio non sono provate e, in ogni caso, sono infondate”, il Collegio sottolinea il riconosciuto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio dopo attenta valutazione di quanto argomentato, prodotto documentalmente, supportato anche da consistente giurisprudenza di legittimità con precisi riferimenti congruenti a fondamento della pretesa tributaria.
Gli elementi di prova e i gravi elementi indiziari raccolti a carico dei soggetti intervenienti, sono stati valutati prudentemente dal Collegio nel loro complesso (art. 2729 c.c. e dall'art. 116 c.p.c.).
A proposito del novellato comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs 546/1992, i giudici di legittimità enunciano il seguente principio di diritto: “… la regola secondo la quale l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non comporta un onere probatorio diverso o più gravoso per il Fisco rispetto ai principi previgenti in materia” (Cass., ord. 8 gennaio 2024, n. 534; Cass., ord. 5 dicembre 2023,
n. 34029; Cass, ord. 30 marzo 2023 n. 8956, Cass., ord. 28 dicembre 2022, n. 37985; Cass., ord. 27 ottobre 2022, n. 3878).
Sull'argomento ancora si ricorda, pur a seguito della novella di cui alla legge n. 130/2022, che l'Amministrazione finanziaria continua a poter fondare legittimamente le proprie pretese sulle presunzioni di legge. Peraltro, l'art. 2727 cc è rimasto inalterato rispetto alle novelle di cui alla legge n. 130/2022: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato».
In tema di IVA e del suo recupero da parte dell'A.F. è di particolare interesse la pronuncia della Suprema
Corte SS.UU. n. 22727/2022 in ordine al chiarimento sul reverse charge, così espresso: “… In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell'IVA a credito e di quella a debito nell'ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell'art. 6, c.
9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione.
Per queste ultime l'azione di forte contrasto all'evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dall'ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dall'attuale art. 6, c. 1, d.lgs. n.471/1997, …”.
Di ulteriore interesse, quanto sottolineato dalla Suprema Corte relativamente al disconoscimento della detrazione IVA, ritenendo lo stesso giustificato, con l'osservazione secondo cui, a contrario “… si consentirebbe la detrazione dell'IVA in assenza dei presupposti sostanziali richiesti, fra i quali l'individuazione del soggetto passivo (non reale - nelle operazioni soggettivamente inesistenti - e non esistente - in quelle oggettivamente inesistenti -), che invece assume carattere dirimente al fine di ammettere od escludere il diritto alla detrazione”
Ne consegue che il recupero dell'IVA, quindi, è conseguenza diretta ed immediata dell'assenza di un presupposto essenziale del diritto alla detrazione, quale l'identificazione del soggetto passivo, come ritraibile dalle vicende, circostanze e fatti, riscontrati nel presente procedimento, riguardo l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili, determinata da un intento di evasione o di frode del quale è stato provato che il cessionario era consapevole.
Sull'asserita illegittimità dell'atto impositivo “ai fini iva, stante la buona fede della ricorrente” si è già sopra trattato e comunque la documentazione prodotta in difesa non è ritenuta sufficiente a vincere sia le argomentazioni, sia gli indizi e le prove raccolte a carico dell'imprenditore in ordine alle operazioni poste in essere, alla condotta degli affari con soggetti conosciuti e/o conoscibili sotto ogni aspetto, alla blanda rappresentazione delle informazioni raccolte a carico dei fornitori, alla mera valenza cartolare delle c.d. certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni prodotte a comprova di una regolarità, si ribadisce, meramente formale, orfana degli approfondimenti diligenti, sostanziali, vieppiù doverosi nel tipico ambiente frequentato, con giro vorticoso di “fatture” per milioni di euro.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, cui il Collegio fa specifico rimando in quanto contenenti analisi pienamente condivisibili, ben rappresenta ogni possibile riferimento giurisprudenziale in fatto e in diritto convincendo appieno sulle risultanze di cui all'accertamento impugnato.
Quanto all'aspetto sanzionatorio il Collegio si esprime per l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, afferenti all'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella propria condotta richiamando i contenuti dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 472/1997.
Il Collegio, proprio in relazione al comportamento tenuto nella gestione degli affari riguardanti le vicende e le circostanze di cui all'accertamento, ravvisa un'indubitabile condotta colposa, se non dolosa, che la società ricorrente non ha saputo adeguatamente confutare, dimostrando in giudizio, l'infondatezza di quanto rilevato e provato dall'Ufficio.
L'applicazione delle sanzioni, attese e accertate le violazioni, è dovuta e pienamente legittima, poiché prevista dalla legge;
ne consegue che l'Ufficio abbia operato legittimamente anche sotto questo profilo, motivandone adeguatamente i presupposti.
Anche sull'asserita illegittimità dell'atto impugnato “… con riferimento all'aumento della sanzione ex art. 7
c. 3 D.Lgs. 472/1997 per aver ritenuto la contribuente recidiva” il Collegio si esprime per l'infondatezza dell'eccezione.
Sul punto è d'uopo ricordare che la Suprema Corte rileva: “La gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell'agente” (Cass. civ., 20 febbraio 2019, n. 4927). Perciò l'Ufficio ha giustificatamente proporzionato la sanzione in ragione della condotta della ricorrente che risulta essere incorsa in violazioni della stessa specie con specifiche contestazioni circa la contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Sull'istanza istruttoria della ricorrente il Collegio, allo stato, ritiene la richiesta inammissibile.
Eventuali, ulteriori eccezioni, debbono ritenersi assorbite.
Per tutto quanto sopra esposto, argomentato e documentato, il Collegio ritiene infondate le doglianze della società Ricorrente_1 SRL ricorrente e legittimo e fondato l'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in base ai parametri previsti dal
DM 55/2014. Le stesse sono liquidate come segue: fase di studio euro 10.024,91; fase introduttiva euro
4.241,31; fase istruttoria euro 5.583,68; fase decisionale euro 11.752,85; fase cautelare euro 7.511,54; - riduzione 20% euro 7.822,86; + rimb. spese forf. 15% euro 4.693,71 per complessivi euro 35.985,15.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all'Agenza delle Entrate di Brescia le spese di giudizio come liquidate in motivazione.