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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA VILE N. 28/30
22030 EUPILIO, con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI BRUNO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in VIA S. GIOVANNI C.F._1
SUL MURO 18 MILANO presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
VI DI CO (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Domenica Condello e
Matteo Accardi, dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Como, del Foro di Como, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, PEC:
pagina 1 di 12 numero di fax 031/230851 ed Email_1
elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata.
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Nel merito, in via principale:
- in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza n. 64/2025 del Tribunale
Ordinario di Como, accogliere il ricorso originariamente proposto da parte appellante e dichiarare pertanto la nullità e/o annullare e/o revocare l'ordinanza- ingiunzione Fasc. 1/2023 Prot. n. 37038 del 31.07.2024, emessa dalla Provincia di Como.
Nel merito, in via subordinata:
- in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza n. 64/2025 del Tribunale
Ordinario di Como, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla Provincia di Como relativamente alle annualità 2015-2019, nonché dichiarare l'appellante tenuta al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima dovuta, in relazione alla fattispecie in contestazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di seguito specificati:
pagina 2 di 12 1) Vero che nell'area antistante il ristorante “K 13”, di proprietà della società
sono presenti dei parcheggi pubblici, riconducibili agli stalli di Parte_1
sosta ivi esistenti;
2) Vero che gli stalli di sosta antistanti il ristorante “K 13”, nel periodo 2015-
2024, sono stati utilizzati, in via generale, dai cittadini e dalla collettività, per specifiche esigenze proprie;
3) Vero che gli stalli di sosta antistanti il ristorante “K 13”, a tutt'oggi, vengono utilizzati, in via generale, dai cittadini e dalla collettività, per specifiche esigenze proprie.
Si indicano a testi:
- Sig. , residente in [...]
40;
- Sig. , residente in [...]
Cooperativa n. 1;
- Sig. residente in [...]; Testimone_3
- Sig. , residente in [...]; Controparte_1
- , residente in [...]; Controparte_2
- Sig. residente in [...]. CP_3
Per la VI DI CO :
Nel merito in via principale:
Rigettare per tutto quanto precede ogni domanda avversaria, avanzata poiché infondata in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito in subordine pagina 3 di 12 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, si formula:
- Domanda riconvenzionale ex art. 416 comma 2 c.p.c. per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno di importo pari a quello dell'occupazione senza titolo del bene demaniale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Si chiede a Codesto Onorevole Giudice di voler disporre la fissazione di una nuova udienza di discussione a termini di cui all'art. 418 comma 2 c.p.c.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove dell'appellante e si chiede sin da subito nella denegata ipotesi di ammissione, di essere ammessi a prova contrari diretta ed indiretta sui capitoli dell'appellante.
Si indicano quale testi:
- ing. dirigente, in quiescenza, del settore strade della Testimone_4
Provincia di Como.
- Arch. del settore espropri della Provincia di Como Testimone_5
Con rifusione delle competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Como Parte_1
la Provincia di Como proponendo opposizione avverso il provvedimento Fasc.
1/2023 Prot. n. 37038 del 31.07.2024, notificato il giorno 21.08.2024, con il quale la Provincia di Como le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 249.850,96, quale sanzione amministrativa pari al canone concessorio. Il pagamento del canone è stato richiesto per avere la società Parte_1
occupato abusivamente mq. 551 di area pubblica con la costruzione e delimitazione di stalli di sosta e con segnaletica orizzontale e verticale nell'area pagina 4 di 12 antistante il Ristorante “ K 13”, di sua proprietà, di cui il sig. è CP_4
Amministratore Unico e Legale rappresentante.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto: Parte_1
- Insussistenza dei presupposti indispensabili a configurare la debenza del canone. Erronea quantificazione dell'importo della sanzione irrogata.
- Intervenuta prescrizione quinquennale della somma richiesta.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto:
- di non essere titolare di alcun atto di concessione dell'area in oggetto;
- l'assenza di concessione formale assume rilievo ai fini dell'asserita occupazione;
- l'utilizzo del parcheggio non è avvenuto in via eccezionale, essendo utilizzato dalla collettività, con la conseguenza che non vi è stata alcuna sottrazione dell'area pubblica all'uso esercitabile dalla comunità.
Con riferimento al quantum ha lamentato che l'Ente provinciale non ha considerato l'esonero del canone in oggetto, quale sostegno agli esercizi di ristorazione a fronte dell'emergenza Covid dall'art. 181 del D.L. n. 34/20 per il periodo 1 maggio 2020- 31 dicembre 2020, termine poi prorogato sino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, commi 706-707 della Legge n. 234/21.
Da ultimo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della somma richiesta per il periodo antecedente all'anno 2020.
Sulla base di tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata nulla e/o annullabile e/o revocata l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In via subordinata ha chiesto che venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato relativamente alle annualità 2015-2019 e che venisse condannata al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima dovuta. pagina 5 di 12 Si è costituita la Provincia di Como che ha chiesto il rigetto della domanda e, in ipotesi di accoglimento, ha formulato domanda riconvenzionale ex art. 416 comma 2 c.p.c. volta ad ottenere la condanna della ricorrente al risarcimento del danno di importo pari a quello dell'occupazione senza titolo del bene demaniale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che ha confermato, condannando la società al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della Provincia di Como liquidate in euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
In sintesi il Tribunale dopo aver ritenuto provato, sulla base della documentazione in atti ( verbale di sequestro preventivo con relativa convalida, fotografie)
l'utilizzo particolare o eccezionale dell'area in questione, ha reputato che l'utilizzo particolare dell'area pubblica in oggetto è circostanza tale, di per sé, da configurare la debenza del canone preteso dalla Provincia a titolo di COSAP.
Quanto alla eccepita prescrizione, ha rigettato l'eccezione, avendo assimilato la fattispecie “alla realizzazione di opera edilizia abusiva, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce il carattere permanente dell'illecito, con inizio del decorso della prescrizione solo dalla cessazione della permanenza”.
“Infatti, si è in presenza di un illecito caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, ponendo fine all'utilizzo particolare dei beni”.
Da ultimo ha ritenuto che l'esonero previsto dall'art. 181 del D.L. n. 34/20 non fosse applicabile al caso di specie, ma solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso in esame.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la società dolendosi Parte_1
del mancato accoglimento delle proprie domande.
pagina 6 di 12 Si è costituita la Provincia di Como che ha chiesto il rigetto del gravame e, in via subordinata, ha riproposto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado.
La Corte, fissata l'odierna udienza per la comparizione delle parti, le invitava alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello, affidando il gravame a due Parte_1
motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del suddetto canone.
In particolare si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'utilizzo particolare dell'area pubblica in questione è circostanza tale da legittimare la sanzione.
Afferma, invece, che, nel caso di specie, non vi sia stata un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico in quanto i parcheggi sono sempre stati utilizzati indiscriminatamente dai cittadini i quali ne hanno usufruito per le proprie specifiche necessità, comunque diverse e non collegate alla frequentazione del ristorante “ K13”.
Lamenta che il Tribunale abbia fondato la sua decisione sulla base della documentazione prodotta e non abbia ammesso le prove orali che, invece, se ammesse avrebbero dimostrato l'insussistenza dell'utilizzo privato dell'area pubblica in questione.
L'appellante critica poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corretta la quantificazione dell'importo della sanzione irrogato, ritenendo non applicabile l'esonero di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020 in quanto applicabile solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso di specie.
pagina 7 di 12 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di prescrizione, affermando “ che la fattispecie in esame sarebbe assimilabile “alla realizzazione di opera edilizia abusiva”, di modo che, stante il carattere permanente dell'illecito, il termine prescrizionale quinquennale inizierebbe a decorre solamente dal momento della cessazione della permanenza, dovendosi pertanto escludere che i canoni relativi al periodo antecedente all'anno 2020 siano andati prescritti.
Ritiene, invece, che il termine di prescrizione decorra dalla singola annualità, con la conseguenza che il diritto di credito deve ritenersi prescritto per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora e, quindi, nel caso di specie, per il periodo antecedente all'anno 2020.
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
La controversia verte sul concetto di utilizzazione particolare dell'area in questione e sulla rilevanza dell'occupazione di fatto ai fini del canone.
Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 446/1997, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto anche in caso di occupazione abusiva, ossia senza concessione o autorizzazione dell'Ente locale.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18632 del 3 luglio 2023, ha ribadito quanto già esposto nell'ordinanza n. 10432/2023, ovverossia che il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto sul suolo pubblico ( Cass. n. 1435/2018;
Cass. n. 10733/2018; Cass. n. 18037/2009).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal Tribunale, la Provincia ha dimostrato che l'area era delimitata con stalli e segnaletica, configurando un'occupazione esclusiva e particolare del bene.
pagina 8 di 12 Sono in atti i verbali di sequestro con relativa convalida e diverse fotografie che comprovano che la ricorrente aveva esposto cartelli di riserva dei parcheggi esclusivamente a favore degli avventori del ristorante.
Anche se la collettività poteva parcheggiare, il fatto che fosse stato creato un vantaggio esclusivo o delimitato comporta il pagamento del canone per utilizzazione eccezionale.
Priva di rilievo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è
l'affermazione della Provincia contenuta nella nota del 2 luglio 2024, relativa al fatto che l'area non fosse usucapibile, in quanto non prova la legittimità dell'uso del bene senza concessione.
Sul punto la Corte di Cass. n. 12167/2003 ha precisato che l'uso esclusivo o speciale del suolo pubblico giustifica l'imposizione del canone, indipendentemente dal fatto che l'area sia utilizzata dalla collettività, con la conseguenza che risultano non rilevanti le prove orali chieste sul punto.
Quanto poi all'invocato esonero del canone previsto dall'art. 181 del D.L.
34/2020, correttamente il Tribunale non lo ha applicato in quanto la norma contempla le concessioni legittime.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia rigettato la sua eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle annualità per il periodo antecedente all'anno 2020, essendosi la Provincia appellata concretamente attivata, formulando richiesta di pagamento dei canoni pretesi, solo con la nota Prot. N. 12225 dell'11 marzo 2024.
La censura non può essere accolta.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche ove conseguente ad occupazione abusiva priva di titolo, non costituisce risarcimento del danno da pagina 9 di 12 fatto illecito, bensì rappresenta il corrispettivo patrimoniale dovuto per l'utilizzazione particolare di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile e trova fondamento nell'art. 63 del d.lgs. 446/1997, nonché nei regolamenti comunali e provinciali.
Ne consegue che la relativa pretesa soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale previsto per il risarcimento del danno ( Cass. 26/6/2025 n. 17182; Cass., sez. VI, ord.
12482/2022; Cass., sez. VI, ord. 9880/2023).
Né può sostenersi l'assimilazione al canone di locazione, che si prescrive in base alle singole annualità ( art. 2948, n. 3 c.c.). Il infatti, non costituisce CP_5
corrispettivo di un contratto sinallagmatico, ma è un obbligo ex lege collegato all'uso particolare di un uso pubblico, sicchè non è frazionabile in singole annualità autonome, ma si atteggia come una prestazione continuativa, collegata alla permanenza della occupazione.
Nel caso di specie, proprio perché la prescrizione è decennale, l'eccezione è infondata perché i canoni richiesti riguardano gli anni dal 2015 in poi.
In ogni caso, l'illecito da occupazione abusiva di suolo pubblico ha natura permanente, atteso che la lesione dell'interesse pubblico si rinnova e perdura sino alla cessazione dell'occupazione.
Sul punto, la Suprema Corte, ha chiarito che “in tema di COSAP, la prescrizione del credito decorre non già dall'inizio della occupazione, ma dal momento della sua cessazione ovvero, in caso di protrazione oltre l'anno, dal compimento dell'annualità di riferimento” (Cass., sez. II, ord. 21353/2019; Cass., sez. VI, ord.
20691/2018).
Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere durante la permanenza dell'occupazione abusiva, la quale si configura pagina 10 di 12 come una situazione “permanente” analoga, sotto questo profilo della durata, all'illecito edilizio permanente ( cfr. Cass. pen., Sez. III, 18786/2013).
Per i motivi sopra indicati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, con conseguente assorbimento della domanda subordinata riproposta dalla Provincia di Como.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed Parte_1
in favore della Provincia di Como.
Esse si liquidano, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e minimi per la fase di trattazione e decisionale in complessivi euro € 9.603,00 per compensi di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como Parte_1
n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012. pagina 11 di 12 Così deciso in Milano, il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA VILE N. 28/30
22030 EUPILIO, con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI BRUNO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in VIA S. GIOVANNI C.F._1
SUL MURO 18 MILANO presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
VI DI CO (C.F. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Domenica Condello e
Matteo Accardi, dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Como, del Foro di Como, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, PEC:
pagina 1 di 12 numero di fax 031/230851 ed Email_1
elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata.
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Nel merito, in via principale:
- in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza n. 64/2025 del Tribunale
Ordinario di Como, accogliere il ricorso originariamente proposto da parte appellante e dichiarare pertanto la nullità e/o annullare e/o revocare l'ordinanza- ingiunzione Fasc. 1/2023 Prot. n. 37038 del 31.07.2024, emessa dalla Provincia di Como.
Nel merito, in via subordinata:
- in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza n. 64/2025 del Tribunale
Ordinario di Como, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla Provincia di Como relativamente alle annualità 2015-2019, nonché dichiarare l'appellante tenuta al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima dovuta, in relazione alla fattispecie in contestazione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di seguito specificati:
pagina 2 di 12 1) Vero che nell'area antistante il ristorante “K 13”, di proprietà della società
sono presenti dei parcheggi pubblici, riconducibili agli stalli di Parte_1
sosta ivi esistenti;
2) Vero che gli stalli di sosta antistanti il ristorante “K 13”, nel periodo 2015-
2024, sono stati utilizzati, in via generale, dai cittadini e dalla collettività, per specifiche esigenze proprie;
3) Vero che gli stalli di sosta antistanti il ristorante “K 13”, a tutt'oggi, vengono utilizzati, in via generale, dai cittadini e dalla collettività, per specifiche esigenze proprie.
Si indicano a testi:
- Sig. , residente in [...]
40;
- Sig. , residente in [...]
Cooperativa n. 1;
- Sig. residente in [...]; Testimone_3
- Sig. , residente in [...]; Controparte_1
- , residente in [...]; Controparte_2
- Sig. residente in [...]. CP_3
Per la VI DI CO :
Nel merito in via principale:
Rigettare per tutto quanto precede ogni domanda avversaria, avanzata poiché infondata in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito in subordine pagina 3 di 12 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, si formula:
- Domanda riconvenzionale ex art. 416 comma 2 c.p.c. per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno di importo pari a quello dell'occupazione senza titolo del bene demaniale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Si chiede a Codesto Onorevole Giudice di voler disporre la fissazione di una nuova udienza di discussione a termini di cui all'art. 418 comma 2 c.p.c.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove dell'appellante e si chiede sin da subito nella denegata ipotesi di ammissione, di essere ammessi a prova contrari diretta ed indiretta sui capitoli dell'appellante.
Si indicano quale testi:
- ing. dirigente, in quiescenza, del settore strade della Testimone_4
Provincia di Como.
- Arch. del settore espropri della Provincia di Como Testimone_5
Con rifusione delle competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Como Parte_1
la Provincia di Como proponendo opposizione avverso il provvedimento Fasc.
1/2023 Prot. n. 37038 del 31.07.2024, notificato il giorno 21.08.2024, con il quale la Provincia di Como le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 249.850,96, quale sanzione amministrativa pari al canone concessorio. Il pagamento del canone è stato richiesto per avere la società Parte_1
occupato abusivamente mq. 551 di area pubblica con la costruzione e delimitazione di stalli di sosta e con segnaletica orizzontale e verticale nell'area pagina 4 di 12 antistante il Ristorante “ K 13”, di sua proprietà, di cui il sig. è CP_4
Amministratore Unico e Legale rappresentante.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto: Parte_1
- Insussistenza dei presupposti indispensabili a configurare la debenza del canone. Erronea quantificazione dell'importo della sanzione irrogata.
- Intervenuta prescrizione quinquennale della somma richiesta.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto:
- di non essere titolare di alcun atto di concessione dell'area in oggetto;
- l'assenza di concessione formale assume rilievo ai fini dell'asserita occupazione;
- l'utilizzo del parcheggio non è avvenuto in via eccezionale, essendo utilizzato dalla collettività, con la conseguenza che non vi è stata alcuna sottrazione dell'area pubblica all'uso esercitabile dalla comunità.
Con riferimento al quantum ha lamentato che l'Ente provinciale non ha considerato l'esonero del canone in oggetto, quale sostegno agli esercizi di ristorazione a fronte dell'emergenza Covid dall'art. 181 del D.L. n. 34/20 per il periodo 1 maggio 2020- 31 dicembre 2020, termine poi prorogato sino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, commi 706-707 della Legge n. 234/21.
Da ultimo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della somma richiesta per il periodo antecedente all'anno 2020.
Sulla base di tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata nulla e/o annullabile e/o revocata l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In via subordinata ha chiesto che venisse accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato relativamente alle annualità 2015-2019 e che venisse condannata al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima dovuta. pagina 5 di 12 Si è costituita la Provincia di Como che ha chiesto il rigetto della domanda e, in ipotesi di accoglimento, ha formulato domanda riconvenzionale ex art. 416 comma 2 c.p.c. volta ad ottenere la condanna della ricorrente al risarcimento del danno di importo pari a quello dell'occupazione senza titolo del bene demaniale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che ha confermato, condannando la società al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della Provincia di Como liquidate in euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
In sintesi il Tribunale dopo aver ritenuto provato, sulla base della documentazione in atti ( verbale di sequestro preventivo con relativa convalida, fotografie)
l'utilizzo particolare o eccezionale dell'area in questione, ha reputato che l'utilizzo particolare dell'area pubblica in oggetto è circostanza tale, di per sé, da configurare la debenza del canone preteso dalla Provincia a titolo di COSAP.
Quanto alla eccepita prescrizione, ha rigettato l'eccezione, avendo assimilato la fattispecie “alla realizzazione di opera edilizia abusiva, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce il carattere permanente dell'illecito, con inizio del decorso della prescrizione solo dalla cessazione della permanenza”.
“Infatti, si è in presenza di un illecito caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, ponendo fine all'utilizzo particolare dei beni”.
Da ultimo ha ritenuto che l'esonero previsto dall'art. 181 del D.L. n. 34/20 non fosse applicabile al caso di specie, ma solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso in esame.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la società dolendosi Parte_1
del mancato accoglimento delle proprie domande.
pagina 6 di 12 Si è costituita la Provincia di Como che ha chiesto il rigetto del gravame e, in via subordinata, ha riproposto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado.
La Corte, fissata l'odierna udienza per la comparizione delle parti, le invitava alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello, affidando il gravame a due Parte_1
motivi di censura.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del suddetto canone.
In particolare si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'utilizzo particolare dell'area pubblica in questione è circostanza tale da legittimare la sanzione.
Afferma, invece, che, nel caso di specie, non vi sia stata un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico in quanto i parcheggi sono sempre stati utilizzati indiscriminatamente dai cittadini i quali ne hanno usufruito per le proprie specifiche necessità, comunque diverse e non collegate alla frequentazione del ristorante “ K13”.
Lamenta che il Tribunale abbia fondato la sua decisione sulla base della documentazione prodotta e non abbia ammesso le prove orali che, invece, se ammesse avrebbero dimostrato l'insussistenza dell'utilizzo privato dell'area pubblica in questione.
L'appellante critica poi la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto corretta la quantificazione dell'importo della sanzione irrogato, ritenendo non applicabile l'esonero di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020 in quanto applicabile solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso di specie.
pagina 7 di 12 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di prescrizione, affermando “ che la fattispecie in esame sarebbe assimilabile “alla realizzazione di opera edilizia abusiva”, di modo che, stante il carattere permanente dell'illecito, il termine prescrizionale quinquennale inizierebbe a decorre solamente dal momento della cessazione della permanenza, dovendosi pertanto escludere che i canoni relativi al periodo antecedente all'anno 2020 siano andati prescritti.
Ritiene, invece, che il termine di prescrizione decorra dalla singola annualità, con la conseguenza che il diritto di credito deve ritenersi prescritto per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora e, quindi, nel caso di specie, per il periodo antecedente all'anno 2020.
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
La controversia verte sul concetto di utilizzazione particolare dell'area in questione e sulla rilevanza dell'occupazione di fatto ai fini del canone.
Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 446/1997, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto anche in caso di occupazione abusiva, ossia senza concessione o autorizzazione dell'Ente locale.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18632 del 3 luglio 2023, ha ribadito quanto già esposto nell'ordinanza n. 10432/2023, ovverossia che il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto sul suolo pubblico ( Cass. n. 1435/2018;
Cass. n. 10733/2018; Cass. n. 18037/2009).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal Tribunale, la Provincia ha dimostrato che l'area era delimitata con stalli e segnaletica, configurando un'occupazione esclusiva e particolare del bene.
pagina 8 di 12 Sono in atti i verbali di sequestro con relativa convalida e diverse fotografie che comprovano che la ricorrente aveva esposto cartelli di riserva dei parcheggi esclusivamente a favore degli avventori del ristorante.
Anche se la collettività poteva parcheggiare, il fatto che fosse stato creato un vantaggio esclusivo o delimitato comporta il pagamento del canone per utilizzazione eccezionale.
Priva di rilievo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è
l'affermazione della Provincia contenuta nella nota del 2 luglio 2024, relativa al fatto che l'area non fosse usucapibile, in quanto non prova la legittimità dell'uso del bene senza concessione.
Sul punto la Corte di Cass. n. 12167/2003 ha precisato che l'uso esclusivo o speciale del suolo pubblico giustifica l'imposizione del canone, indipendentemente dal fatto che l'area sia utilizzata dalla collettività, con la conseguenza che risultano non rilevanti le prove orali chieste sul punto.
Quanto poi all'invocato esonero del canone previsto dall'art. 181 del D.L.
34/2020, correttamente il Tribunale non lo ha applicato in quanto la norma contempla le concessioni legittime.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia rigettato la sua eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle annualità per il periodo antecedente all'anno 2020, essendosi la Provincia appellata concretamente attivata, formulando richiesta di pagamento dei canoni pretesi, solo con la nota Prot. N. 12225 dell'11 marzo 2024.
La censura non può essere accolta.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche ove conseguente ad occupazione abusiva priva di titolo, non costituisce risarcimento del danno da pagina 9 di 12 fatto illecito, bensì rappresenta il corrispettivo patrimoniale dovuto per l'utilizzazione particolare di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile e trova fondamento nell'art. 63 del d.lgs. 446/1997, nonché nei regolamenti comunali e provinciali.
Ne consegue che la relativa pretesa soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale previsto per il risarcimento del danno ( Cass. 26/6/2025 n. 17182; Cass., sez. VI, ord.
12482/2022; Cass., sez. VI, ord. 9880/2023).
Né può sostenersi l'assimilazione al canone di locazione, che si prescrive in base alle singole annualità ( art. 2948, n. 3 c.c.). Il infatti, non costituisce CP_5
corrispettivo di un contratto sinallagmatico, ma è un obbligo ex lege collegato all'uso particolare di un uso pubblico, sicchè non è frazionabile in singole annualità autonome, ma si atteggia come una prestazione continuativa, collegata alla permanenza della occupazione.
Nel caso di specie, proprio perché la prescrizione è decennale, l'eccezione è infondata perché i canoni richiesti riguardano gli anni dal 2015 in poi.
In ogni caso, l'illecito da occupazione abusiva di suolo pubblico ha natura permanente, atteso che la lesione dell'interesse pubblico si rinnova e perdura sino alla cessazione dell'occupazione.
Sul punto, la Suprema Corte, ha chiarito che “in tema di COSAP, la prescrizione del credito decorre non già dall'inizio della occupazione, ma dal momento della sua cessazione ovvero, in caso di protrazione oltre l'anno, dal compimento dell'annualità di riferimento” (Cass., sez. II, ord. 21353/2019; Cass., sez. VI, ord.
20691/2018).
Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere durante la permanenza dell'occupazione abusiva, la quale si configura pagina 10 di 12 come una situazione “permanente” analoga, sotto questo profilo della durata, all'illecito edilizio permanente ( cfr. Cass. pen., Sez. III, 18786/2013).
Per i motivi sopra indicati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, con conseguente assorbimento della domanda subordinata riproposta dalla Provincia di Como.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed Parte_1
in favore della Provincia di Como.
Esse si liquidano, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e minimi per la fase di trattazione e decisionale in complessivi euro € 9.603,00 per compensi di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como Parte_1
n. 64/2025, pubblicata il 28/01/2025 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012. pagina 11 di 12 Così deciso in Milano, il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
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