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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2022 R.G. vertente
fra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Di Giovanni Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Via Mazzini n° 17, Potenza, giusta mandato in atti;
RICORRENTE -
E
C.F.
( .iva: , in persona del legale rappresentante, il Controparte_1 P.IVA_1
Presidente Della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Valerio Di
Giacomo come da procura ad litem in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2022 parte ricorrente Parte_2
inquadrato nel ruolo amministrativo regionale, categoria C, risultato idoneo nelle graduatorie di due concorsi interni, approvate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 717/2002 e n. 719/2002, chiedeva all'amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie interni di idonei a 16 P. di istruttore direttivo addetto alle attività per la Programmazione e Territorio (delibera 764 del 29.04.2002) collocato al n. 104 p. e nella graduatoria idonei interni a n. 27 posti di istruttore direttivo addetto alle attività Giuridico-Amministrative ed Economico-Finanziarie (delibera n. 719 del
29.04.2002); delibere poi prorogate con DGR 325 del 12.03.2007 con approvazione e scorrimento di n.7 unità cat D1-Prof. specialità giuridico-amministrative ed economico- finanziarie da attingere dalla graduatoria del concorso 7^ q.f. istruttore direttivo addetto alle stesse;
7 unità di cat. D1 Prof. 1 specialista di pianificazione e programmazione e 6 unità specialista tecnico da attingere dalla graduatoria del concorso 7^ q.f. istruttore direttivo addetto alle attività per la programmazione e territorio;
1 unità di cat. D1 prof. specialista tecnica da attingere dalla graduatoria del concorso 7^ q-f. istruttore direttivo addetto ad attività culturali di formazione e di informazione;
1 unità di cat D1. prof. specialista della tecnologia informatica da attingere dalla graduatoria del concorso 7^ q.f. come istruttore direttivo analista;
con la DGR 1943 del
31.12.2007, laddove il ricorrente manteneva lo stesso posto idoneo nelle due graduatorie n.
104 e n. 85 che erano allegate come parte integrante della DGR 1943 del 31.12.2007 con successiva pubblicazione sul BUR. Regionale.
Adiva quindi il Tribunale per accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nella cat. D1
e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le somme da Controparte_1
accertare a titolo di differenze retributive comprensive delle somme per il TFR o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre agli oneri previdenziali e contributivi in relazione all' accertata diversa posizione con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva con atto del 12.7.2022 la , eccependo la mancata Controparte_1
impugnazione da parte del ricorrente innanzi alla competente Autorità giurisdizionale
Amministrativa, della delibera n. 463 del 9.7.2020 con la quale la Giunta Regionale provvedeva ad inquadrare esclusivamente gli idonei di cui alla DGR 2270/2271 del
29.12.2009, contestando nel merito la domanda, rilevando la genericità del ricorso, e l'infondatezza dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita in via documentale dopo alcuni rinvii, rigettati i mezzi di prova con ordinanze che si intendono richiamate in questa sede, all'udienza del 4.2.2025 sulle conclusioni oralmente svolte dalle parti, veniva decisa con deposito del dispositivo di sentenza cui segue la presente motivazione. 2) Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, non può che condividersi l'eccezione di mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo della delibera n. 463 del 9.7.2020 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad inquadrare esclusivamente gli idonei di cui alla DGR 2270/2271 del 29.12.2009.
Nel merito bisogna ribadire che -come in diverse occasioni evidenziato dal giudice amministrativo,
“Nell'ambito dei concorsi pubblici, nell'attuale ordinamento è presente un favor per lo scorrimento della graduatoria;
non sussiste, tuttavia, un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei mediante scorrimento dovendo la P.A. assumere la decisione organizzativa di procedere al reclutamento di personale, correlata a eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e ad altri elementi di fatto e di diritto rilevanti” (vds Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2021, n. 7089).
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoria concorsuale, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, comporta la riattivazione della sequenza concorsuale, ma è soggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione e, quindi, anche allo ius superveniens costituito dall' art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (nel testo ratione temporis applicabile), con la conseguenza che le limitazioni da esso introdotte, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai concorsi riservati al personale interno non consentono più nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per le progressioni verticali riservate interamente agli interni. (Cassazione civile , sez. lav. , 27/05/2024 , n.
14732)
In ordine ai presupposti per l'insorgenza del diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, salvo che, per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti originariamente messi a concorso debbano essere compresi anche quelli che si rendano vacanti entro una certa data, è comunque necessaria una decisione dell'amministrazione di coprire i posti disponibili — sostanzialmente equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori -, in quanto la perdurante efficacia della graduatoria preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare nuovo personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a vacanze che l'amministrazione stessa non intenda coprire (T.A.R. , Bari , sez. I ,
05/12/2023 , n. 1397).
“I provvedimenti di scorrimento di una graduatoria costituiscono una decisione organizzativa assunta dalla P.A. in relazione alla particolare situazione di fatto con la conseguenza che i vincitori di un pubblico concorso e i candidati non vincitori ma risultati idonei, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina” (Consiglio di Stato, sez. III, 01/10/2020, n. 5750);
Pertanto la domanda è infondata e comporta l'inesistenza di danno risarcibile, peraltro, in astratto paventato dal ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, del valore (indeterminabile – complessità bassa) del numero di parti e delle fasi della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 27.1.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti della somma complessiva di euro 3.700,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Potenza, lì 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla