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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1673/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704360 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2854/2025 depositato il 31/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016 a seguito di accertamento ai sensi dell'art. 41bis del DPR 600/73 e art.49 del Tuir,di un reddito complessivo di € 37.451,00 corrispondente a redditi di lavoro dipendente non dichiarati, con un recupero di imposte di € 10.900,00, oltre sanzioni.
Il ricorrente, pertanto, ha proposto tempestivo ricorso con istanza di reclamo/mediazione eccependo una serie di motivazioni,vale a dire:
a. violazione degli art. 4 e 15 della Convenzione n. 329 del 5/11/1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito e d'Irlanda del Nord;
b. erronea e falsa applicazione del comma 8 dell'art. 165 del DPR 917/1986;
c. erronea e falsa applicazione dell'art. 3 del TUIR;
d. violazione della capacità contributiva - art.53 della Costituzione
La ricorrente ha presentato, poi istanza di conciliazione producendo una documentazione esaminata favorevolmente dell'Ufficio finanziario.
E' intervenuto pertanto accordo conciliatico ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
N. della Proposta: 500059/2024; Data PROPOSTA: 14/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, attraverso il suo procuratore ritualmente costituitosi, dichiara di accettare i termini e le modalità di pagamento dell' accordo conciliativo raggiunto - data della proposta 14.05.2024-, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio.
Considerato l'accordo conciliativo fuori udienza raggiunto e sottoscritto dalle parti occorre procedere alla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 ddel D.Lgs. 546/92,con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
Spese del giudizio compensate.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini OV TT De MO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1673/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P704360 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2854/2025 depositato il 31/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'a.i. 2016 a seguito di accertamento ai sensi dell'art. 41bis del DPR 600/73 e art.49 del Tuir,di un reddito complessivo di € 37.451,00 corrispondente a redditi di lavoro dipendente non dichiarati, con un recupero di imposte di € 10.900,00, oltre sanzioni.
Il ricorrente, pertanto, ha proposto tempestivo ricorso con istanza di reclamo/mediazione eccependo una serie di motivazioni,vale a dire:
a. violazione degli art. 4 e 15 della Convenzione n. 329 del 5/11/1990 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito e d'Irlanda del Nord;
b. erronea e falsa applicazione del comma 8 dell'art. 165 del DPR 917/1986;
c. erronea e falsa applicazione dell'art. 3 del TUIR;
d. violazione della capacità contributiva - art.53 della Costituzione
La ricorrente ha presentato, poi istanza di conciliazione producendo una documentazione esaminata favorevolmente dell'Ufficio finanziario.
E' intervenuto pertanto accordo conciliatico ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
N. della Proposta: 500059/2024; Data PROPOSTA: 14/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, attraverso il suo procuratore ritualmente costituitosi, dichiara di accettare i termini e le modalità di pagamento dell' accordo conciliativo raggiunto - data della proposta 14.05.2024-, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio.
Considerato l'accordo conciliativo fuori udienza raggiunto e sottoscritto dalle parti occorre procedere alla declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 ddel D.Lgs. 546/92,con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92.
Spese del giudizio compensate.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini OV TT De MO