Art. 7. Clausola di salvaguardia 1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , pari a 10 milioni di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.
Nota all' art. 7 :
- Per l' art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , vedi nota alle premesse.
Nota all' art. 7 :
- Per l' art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , vedi nota alle premesse.