Art. 1.
E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 :
a) di lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;
b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".
E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 :
a) di lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;
b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".