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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2321/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2321/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1970 Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
02/06/1979 Con il patrocinio dell'Avv. CALDERARA ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per b) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione residenziale presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale di Cureggio via Orfina 23 con tutti gli arredi. Ai genitori è concesso l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
Pag. 1 convivenza. Le decisioni di maggiore interesse della figlia relative ad istruzione, educazione, salute, verranno assunte Per di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di;
c) salvo diversi accordi che i genitori assumeranno concordemente, tenendo conto degli impegni lavorativi e vi Per della ragazza e dei genitori stessi, la minore pernotterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario:
- da sabato pomeriggio a mercoledì mattina papà;
- da mercoledì all'uscita della scuola a lunedì mattina con la mamma;
- dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con il papà;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al sabato mattina con la mamma. Per LV diversi accordi, e la sorella già maggiorenne trascorreranno congiuntamente le feste e le vacanze Per_2 con ciascun genitore, alternando la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, le figlie trascorreranno due settimane di vacanza con ciascun genitore, durante le quali è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. d) a decorrere dall'emissione del provvedimento di omologa, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Pt_1
la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (di cui € 50,00 per in CP_1 Per_2 Per del rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere ed € 200,00 per ), importo da versa il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Per Le spese straordinarie per e , di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, Per_2 saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. I coniugi concordano che le figlie siano fiscalmente a carico della signora nella misura del 100%; la Controparte_1 madre beneficerà in via esclusiva dell'Assegno Unico e/o sue eventuali modificazioni e di ogni altro eventuale privilegio fiscale. e) La casa coniugale di Cureggio, Via Orfina n. 23 è stata acquistata dai ricorrenti con atto di compravendita Per_ 20.09.2024 a rogito Notaio dott.ssa rep. n. 5992- racc. 1909 (doc. 6). Nel presente accordo di Per_4 separazione le parti intendono formalizzare il trasferimento diretto della quota di proprietà di ½ dell'immobile dal signor alla signora e a tal fine, ai sensi dell'art. 19 D.L. 78/2010, e successive Parte_1 Controparte_1 modifi te dichiaran
Pag. 2 • l'immobile è un fabbricato ad uso civile abitazione entrostante a terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 5 particella 1287 (milleduecentoottantasette), ente urbano di are 3,82 (tre e ottandue) ed è composto al piano rialzato da soggiorno, angolo cottura, disimpegno, bagno, scala a chiocciola di collegamento col piano superiore, terrazzo e adiacente autorimessa nonché al piano primo esiste una scala a chiocciola che conduce al sottotetto agibile, ma non abitabile;
il tutto con pertinente area cortile in via esclusiva. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - foglio 5, mappale 1287, subalterno 2, Categoria A/7, classe unica, consistenza vani 4, R.C. E. 495,80, Via Orfina 23 piano T-1; foglio 5, mappale 1287, subalterno 3, Categoria C/6, classe 2, mq 27, R.C. E. 103,19 Via Orfina 23 piano T e foglio 5, mappale 1287, subalterno 1 bene comune non censibile, corte comune al sub 2 e 3. L'immobile è confinante confinante con via Orfina, proprietà ex proprietà e proprietà Controparte_2 Persona_5 Persona_6
e ociet in snc;
Parte_2 Controparte_3
• la planimetria depositata in catasto prot. NO0063039 del 20/04/2004 è conforme allo stato di fatto dell'immobile;
Per_
• l'immobile è loro pervenuto in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott.ssa del Per_4
30/9/2004, rep. n. 5992 - racc. 1909 (doc. 14). L'immobile è gravato da ipoteca v ia iscritt di contratto di mutuo bancario stipulato con l'Istituto di Credito Unicredit Banca s.p.a. per l'acquisto della casa coniugale - atto sottoscritto avanti il Notaio dott.ssa , rep. 5993 - racc. 1910 e ipoteca iscritta il Persona_7
6/10/2004, reg. gen. 20941 - reg part. 5676 dall'Istituto di Credito Unicredit Banca spa per la somma capitale di euro 120.000,00 (centoventimila/00) – (doc. 7).
• ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 140 L. 28/2/1985 n. 47 e succ. mod. e proroghe, l'immobile è stato edificato in virtù di Concessione iniziale n. 03C10 del 16/07/2003 intestata a e Persona_6 rilasciata dal Comune di Cureggio in data 16/7/2003, prot. n. 4005, successivamente voltura LI snc con richiesta protocollata il 01/07/2003 prot. 3588. CE & LI snc aveva acquistato Per_ l'immobile da con atto Notaio rep 16144 - racc. 18001 del 27/06/2003. CE & Persona_6
LI hanno eseguito opere di trasformazione con inizio lavori il 18/09/2003 comunicato al Comune di Cureggio in pari data con prot. n. 5008. I signori e hanno acquistato il fabbricato Parte_1 Controparte_1 al rustico con atto Notaio rep. 5992 - Rac.1909 del 30/09/2004 con voltura pratica edilizia a loro Per_4 favore depositata il 06/07 ot. n. 4345. Il 05/07/2005 è stata depositata da una DIA Parte_1 al prot. n. 4346 per variante in corso d'opera e il 19/09/2006 è stata depositata al prot. n. 5940 la c.d. pratica di fine lavori con la relativa documentazione e le relative attestazioni. Il 03/05/2007 è stata depositata domanda di rilascio certificato di agibilità al prot. n. 2734 e in data 28/05/2007 è stato rilasciato il certificato di agibilità
“pratiche 03C10/05D25 - Licenza 07AG09” prot. 3333. Successivamente non sono state effettuate ulteriori opere di trasformazione o mutamento dell'immobile per le quali è necessario il preventivo rilascio di licenza, concessione o autorizzazione e i coniugi ne garantiscono quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Dopo i permessi sopra descritti non sono stati effettuati lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche di quanto oggetto del presente atto, per i quali lavori siano stati richiesti incentivi o agevolazioni fiscali di qualsiasi natura, fatto salvo l'acquisto di caldaia a condensazione avvenuta a gennaio 2025 (doc. 17), e il fabbricato in oggetto risulta essere di dimensioni inferiore ai 1000 mq. Si deposita (doc. 16) certificato energetico dell'immobile.
Tutto ciò premesso e richiamato, il signor cede alla sig.ra che acquista la quota di Parte_1 Controparte_1 1/2 del diritto di piena proprietà dell'i Cureggio, Vi ome sopra catastalmente identificato e meglio individuato. Il prezzo è convenuto dalle parti in € 70.000,00 che la sig.ra si impegna CP_1 a versare nel termine di 30 giorni dall'avvenuta trascrizione del provvedimento di omologa ndizioni di separazione con contestuale liberazione del sig. da ogni onere connesso, conseguente e/o comunque dipendente Pt_1 dal contratto di mutuo stipulato dai coniugi co dit Banca s.p.a. Le parti concordano che, se e allorquando la proprietà dell'immobile verrà in seguito ceduta dalla sig.ra a soggetti terzi, quest'ultima riconoscerà e verserà CP_1 al sig. l'ulteriore importo di euro 20.000,0 rti rinunziano all'iscrizione di ipoteca legale con Parte_1
Pag. 3 esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo. Sino alla data del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione, il signor continuerà ad essere obbligato al Parte_1 pagamento della rata mensile del mutuo. f) Il conto corrente cointestato tra le parti acceso presso Banca Unicredit spa e con saldo alla data del 21 maggio 2025 di € 28.656,20 verrà suddiviso tra le parti al 50% (doc. 8); g) I coniugi rinunciano reciprocamente al concorso al mantenimento per loro espressa dichiarazione di autosufficienza economica. Con la corresponsione della somma di € 70.000,00 da parte della signora al signor le CP_1 Pt_1 parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale fatto salvo quanto pattuito al punto e) per l'ipotesi di futura cessione della proprietà della casa coniugale a terzi;
h) I coniugi si concedono il reciproco assenso per il rinnovo o rilascio dei passaporti e/o ogni altro documento valido per l'espatrio, anche a favore della figlia minore;
i) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Borgomanero (NO), in data 18.5.2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie in data 11.8.2004 (maggiorenne non Per_2 Per economicamente autosufficiente) e , in data 2.4.2009 (minorenne). La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 23.9.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
AN (NO) in data 20/01/1970 e , nata in [...]
AN (NO) in data 02/06/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , meglio Controparte_1 indicato nelle conclusioni;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 4 5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2321/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1970 Con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA FLAVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
02/06/1979 Con il patrocinio dell'Avv. CALDERARA ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per b) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione residenziale presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale di Cureggio via Orfina 23 con tutti gli arredi. Ai genitori è concesso l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
Pag. 1 convivenza. Le decisioni di maggiore interesse della figlia relative ad istruzione, educazione, salute, verranno assunte Per di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di;
c) salvo diversi accordi che i genitori assumeranno concordemente, tenendo conto degli impegni lavorativi e vi Per della ragazza e dei genitori stessi, la minore pernotterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario:
- da sabato pomeriggio a mercoledì mattina papà;
- da mercoledì all'uscita della scuola a lunedì mattina con la mamma;
- dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con il papà;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al sabato mattina con la mamma. Per LV diversi accordi, e la sorella già maggiorenne trascorreranno congiuntamente le feste e le vacanze Per_2 con ciascun genitore, alternando la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, le figlie trascorreranno due settimane di vacanza con ciascun genitore, durante le quali è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. d) a decorrere dall'emissione del provvedimento di omologa, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Pt_1
la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (di cui € 50,00 per in CP_1 Per_2 Per del rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere ed € 200,00 per ), importo da versa il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Per Le spese straordinarie per e , di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, Per_2 saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. I coniugi concordano che le figlie siano fiscalmente a carico della signora nella misura del 100%; la Controparte_1 madre beneficerà in via esclusiva dell'Assegno Unico e/o sue eventuali modificazioni e di ogni altro eventuale privilegio fiscale. e) La casa coniugale di Cureggio, Via Orfina n. 23 è stata acquistata dai ricorrenti con atto di compravendita Per_ 20.09.2024 a rogito Notaio dott.ssa rep. n. 5992- racc. 1909 (doc. 6). Nel presente accordo di Per_4 separazione le parti intendono formalizzare il trasferimento diretto della quota di proprietà di ½ dell'immobile dal signor alla signora e a tal fine, ai sensi dell'art. 19 D.L. 78/2010, e successive Parte_1 Controparte_1 modifi te dichiaran
Pag. 2 • l'immobile è un fabbricato ad uso civile abitazione entrostante a terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 5 particella 1287 (milleduecentoottantasette), ente urbano di are 3,82 (tre e ottandue) ed è composto al piano rialzato da soggiorno, angolo cottura, disimpegno, bagno, scala a chiocciola di collegamento col piano superiore, terrazzo e adiacente autorimessa nonché al piano primo esiste una scala a chiocciola che conduce al sottotetto agibile, ma non abitabile;
il tutto con pertinente area cortile in via esclusiva. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - foglio 5, mappale 1287, subalterno 2, Categoria A/7, classe unica, consistenza vani 4, R.C. E. 495,80, Via Orfina 23 piano T-1; foglio 5, mappale 1287, subalterno 3, Categoria C/6, classe 2, mq 27, R.C. E. 103,19 Via Orfina 23 piano T e foglio 5, mappale 1287, subalterno 1 bene comune non censibile, corte comune al sub 2 e 3. L'immobile è confinante confinante con via Orfina, proprietà ex proprietà e proprietà Controparte_2 Persona_5 Persona_6
e ociet in snc;
Parte_2 Controparte_3
• la planimetria depositata in catasto prot. NO0063039 del 20/04/2004 è conforme allo stato di fatto dell'immobile;
Per_
• l'immobile è loro pervenuto in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott.ssa del Per_4
30/9/2004, rep. n. 5992 - racc. 1909 (doc. 14). L'immobile è gravato da ipoteca v ia iscritt di contratto di mutuo bancario stipulato con l'Istituto di Credito Unicredit Banca s.p.a. per l'acquisto della casa coniugale - atto sottoscritto avanti il Notaio dott.ssa , rep. 5993 - racc. 1910 e ipoteca iscritta il Persona_7
6/10/2004, reg. gen. 20941 - reg part. 5676 dall'Istituto di Credito Unicredit Banca spa per la somma capitale di euro 120.000,00 (centoventimila/00) – (doc. 7).
• ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 140 L. 28/2/1985 n. 47 e succ. mod. e proroghe, l'immobile è stato edificato in virtù di Concessione iniziale n. 03C10 del 16/07/2003 intestata a e Persona_6 rilasciata dal Comune di Cureggio in data 16/7/2003, prot. n. 4005, successivamente voltura LI snc con richiesta protocollata il 01/07/2003 prot. 3588. CE & LI snc aveva acquistato Per_ l'immobile da con atto Notaio rep 16144 - racc. 18001 del 27/06/2003. CE & Persona_6
LI hanno eseguito opere di trasformazione con inizio lavori il 18/09/2003 comunicato al Comune di Cureggio in pari data con prot. n. 5008. I signori e hanno acquistato il fabbricato Parte_1 Controparte_1 al rustico con atto Notaio rep. 5992 - Rac.1909 del 30/09/2004 con voltura pratica edilizia a loro Per_4 favore depositata il 06/07 ot. n. 4345. Il 05/07/2005 è stata depositata da una DIA Parte_1 al prot. n. 4346 per variante in corso d'opera e il 19/09/2006 è stata depositata al prot. n. 5940 la c.d. pratica di fine lavori con la relativa documentazione e le relative attestazioni. Il 03/05/2007 è stata depositata domanda di rilascio certificato di agibilità al prot. n. 2734 e in data 28/05/2007 è stato rilasciato il certificato di agibilità
“pratiche 03C10/05D25 - Licenza 07AG09” prot. 3333. Successivamente non sono state effettuate ulteriori opere di trasformazione o mutamento dell'immobile per le quali è necessario il preventivo rilascio di licenza, concessione o autorizzazione e i coniugi ne garantiscono quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Dopo i permessi sopra descritti non sono stati effettuati lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche di quanto oggetto del presente atto, per i quali lavori siano stati richiesti incentivi o agevolazioni fiscali di qualsiasi natura, fatto salvo l'acquisto di caldaia a condensazione avvenuta a gennaio 2025 (doc. 17), e il fabbricato in oggetto risulta essere di dimensioni inferiore ai 1000 mq. Si deposita (doc. 16) certificato energetico dell'immobile.
Tutto ciò premesso e richiamato, il signor cede alla sig.ra che acquista la quota di Parte_1 Controparte_1 1/2 del diritto di piena proprietà dell'i Cureggio, Vi ome sopra catastalmente identificato e meglio individuato. Il prezzo è convenuto dalle parti in € 70.000,00 che la sig.ra si impegna CP_1 a versare nel termine di 30 giorni dall'avvenuta trascrizione del provvedimento di omologa ndizioni di separazione con contestuale liberazione del sig. da ogni onere connesso, conseguente e/o comunque dipendente Pt_1 dal contratto di mutuo stipulato dai coniugi co dit Banca s.p.a. Le parti concordano che, se e allorquando la proprietà dell'immobile verrà in seguito ceduta dalla sig.ra a soggetti terzi, quest'ultima riconoscerà e verserà CP_1 al sig. l'ulteriore importo di euro 20.000,0 rti rinunziano all'iscrizione di ipoteca legale con Parte_1
Pag. 3 esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo. Sino alla data del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione, il signor continuerà ad essere obbligato al Parte_1 pagamento della rata mensile del mutuo. f) Il conto corrente cointestato tra le parti acceso presso Banca Unicredit spa e con saldo alla data del 21 maggio 2025 di € 28.656,20 verrà suddiviso tra le parti al 50% (doc. 8); g) I coniugi rinunciano reciprocamente al concorso al mantenimento per loro espressa dichiarazione di autosufficienza economica. Con la corresponsione della somma di € 70.000,00 da parte della signora al signor le CP_1 Pt_1 parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale fatto salvo quanto pattuito al punto e) per l'ipotesi di futura cessione della proprietà della casa coniugale a terzi;
h) I coniugi si concedono il reciproco assenso per il rinnovo o rilascio dei passaporti e/o ogni altro documento valido per l'espatrio, anche a favore della figlia minore;
i) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in Borgomanero (NO), in data 18.5.2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie in data 11.8.2004 (maggiorenne non Per_2 Per economicamente autosufficiente) e , in data 2.4.2009 (minorenne). La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. All'udienza del 23.9.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
AN (NO) in data 20/01/1970 e , nata in [...]
AN (NO) in data 02/06/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , meglio Controparte_1 indicato nelle conclusioni;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 4 5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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