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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1006/2024 rgl avverso la sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Martini) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato dall'Avvocato Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzi ), il quale dichiara di volere ricevere le CodiceFiscale_2
comunicazioni di rito al numero di fax: 02/92807748,alla casella di posta elettronica
,PEC con Email_1 Email_2
studio in Milano, Via Giuseppe Pecchio n. 9 – Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Cristiana Vivian (c.f. ) che, eleggendo C.F._3
domicilio in Milano, Via Savarè n. 1, dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 [...]
gov. - Appellato Email_4 CP_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 Settembre 2024, nel merito:" Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, in totale riforma della sentenza n. 1454/2024 del Tribunale del Lavoro di
Milano ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, formulate dall'appellante in I grado, da intendersi qui per ritrascritte e riproposte ex art. 346 cpc. così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione: tutto quanto premesso e ritenuto, il sottoscritto avvocato nella sua prefata qualità, rivolge istanza alla Corte Ill.ma acciò si compiaccia, voler fissare l'udienza di discussione, ordinando la personale comparizione delle parti e dando all'uopo tutti i provvedimenti conseguenziali di legge, ed assumere le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare che il ricorrente è rimasto creditore della somma di € 1.836,27 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria 2) accertare e dichiarare che il CP_1
credito del ricorrente non è stato impugnato, revocato od opposto in sede fallimentare ed è divenuto definitivo e passato in giudicato;
3)conseguentemente condannare
l' in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in Milano, a pagare al ricorrente la somma di € 1.836,27, a titolo di capitale TFR per omissione contributiva fondo tesoreria oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quelle diverse, CP_1
più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute, oltre gli eventuali maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv.
Antistatario. Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di TFR Tesoreria le somme maturate a titolo di CP_1
omissione contributiva TFR destinato al fondo tesoreria alle dipendenze della Soc. fallita comprensive di interessi e rivalutazione;
4) in via subordinata, nell'eventualità di
pagina 2 di 11 rigetto del presente appello, compensare integralmente le spese del presente giudizio o del presente grado, o ridurre le medesime tenuto conto del valore della causa”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 28 ottobre 2024:” Piaccia alla
Corte d'Appello, reiectis adversis: ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso proposto in primo grado per intervenuta decadenza ed in ogni caso, stante anche la natura sostanziale dell'effetto decadenziale, disporne il rigetto per infondatezza della pretesa. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa. Salvis juribus”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1454 del 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da e diretto ad ottenere l'accertamento del diritto alla Parte_1
corresponsione dell'importo di € 1.836,27 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria . CP_1
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
In motivazione il primo giudice – ripercorsa l'anamnesi lavorativa del ricorrente e i precedenti amministrativi della vicenda dedotta in giudizio – ha accolto l'eccezione, sollevata dall'Istituto previdenziale, di intervenuta decadenza ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la norma di cui all'articolo 47 comma 3 del d.P.R. n. 639 del 1970.
In particolare il primo giudice – ritenuto, in fatto, documentalmente provata la presentazione della domanda amministrativa in data 29 gennaio 2020, quindi il diniego dell' del 31 luglio 2020 a cui è seguito il ricorso amministrativo in data 23 giugno CP_1
2022, a sua volta respinto in data 28 giugno 2022 - conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione formatosi in materia, secondo cui né l'adozione di un provvedimento tardivo di rigetto né la proposizione di un ricorso amministrativo pagina 3 di 11 tardivamente proposto possono incidere sul decorso dei termini decadenziali e sul perfezionamento della fattispecie decadenziale, ha ritenuto tardivo l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Nello specifico, individuato lo scadere del trecentesimo giorno per il perfezionamento dell'iter amministrativo nella data del 29 novembre 2020 – momento da cui iniziava a decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione della azione giudiziale – il
Tribunale ha indicato nella data del 29 novembre 2021 il termine di decadenza dell'azione giudiziaria ritenendo, pertanto, tardivo l'esercizio dell'azione giudiziaria attuato con il ricorso introduttivo del giudizio datato 21 gennaio 2024.
Avverso detta decisione ha interposto appello richiamando il contenuto Parte_1
del ricorso di primo grado e articolando tre motivi.
Con un primo motivo – così enucleabile:” Il Fondo Tesoreria, natura del TFR destinato ad esso e le norme applicabili – Normativa applicabile al fondo Tesoreria” –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto maturata la decadenza di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 all'uopo deducendo che, nella fattispecie in esame, al fine dell'accertamento e della riscossione delle quote TFR destinate al fondo Tesoreria, la legge prevede espressamente che trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, e, conseguentemente, il principio dell'automaticità della prestazione di cui all'articolo
2116 c.c. così dando al fondo tesoreria una forma di gestione di natura previdenziale.
In particolare l'appellante – evidenziato che inizialmente era stata inoltrata domanda al fondo di garanzia ex l. 297/1982 e che, a seguito del rigetto in quanto di competenza del
Fondo Tesoreria e che la successiva domanda amministrativa al Fondo Tesoreria è stata presentata il 26 luglio 2021 a seguito della quale l' ha pagato solo le quote CP_1
tesorerie versate dal datore di lavoro ma non le quote della Tesoreria omesse per gli anni 2018 e 2019 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro – ha dedotto che, a fronte del rigetto del 23 giugno 2022 il ricorso giudiziale datato 21 gennaio e depositato CP_1
pagina 4 di 11 il 23 gennaio 2024, non può dirsi maturata alcuna decadenza poiché, vertendosi in materia di contribuzione obbligatoria, non è ammissibile il ricorso al Comitato provinciale e il termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria è di tre anni, decorrenti dal rigetto della domanda amministrativa.
Con un secondo motivo – così enucleabile:” Mancata prescrizione dei crediti del ricorrente” – l'appellante ha inteso evidenziare che con l'ammissione al passivo il credito per rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 2953 c.c. la prescrizione diventa decennale e, in applicazione della normativa fallimentare, durante il corso della procedura fallimentare, la prescrizione non matura.
Con un terzo motivo – così enucleabile:” La condanna alle spese del primo grado del ricorrente” – l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € 500,00 all'uopo rilevando che tale statuizione, tenuto conto del valore di € 1.836,27 della domanda, risulta sproporzionata rispetto al valore della pretesa, tenuto anche conto che nelle cause previdenziali la condanna alle spese del ricorrente costituisce eccezione alla regola generale sulla soccombenza.
Avverso detto appello ha resistito l' Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
La norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, vigente ratione temporis, dopo avere disposto che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile, prevede al secondo comma che:” Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, pagina 5 di 11 entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al terzo comma che:” Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma”.
Poiché la norma di cui al richiamato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 89 prevede espressamente che:” A decorrere dal primo gennaio 1989 le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto…sono fuse in una unica gestione…” correttamente il primo giudice ha applicato alla fattispecie in esame il termine decadenziale di un anno.
D'altra parte la conferma dell'applicazione alla fattispecie in esame del termine annuale di decadenza trova conferma nella riconosciuta natura previdenziale della prestazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11569 del 30 aprile 2024, ha, infatti, ritenuto che la natura retributiva e non previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di tesoreria non può essere condivise dovendosi optare per la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di Tesoreria.
Dopo avere richiamato le norme di cui all'articolo 1 commi 755 e 756 della legge n. 296 del 2006, unitamente alla norma di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 30 gennaio
2007 – all'uopo evidenziando che il Fondo "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756" – la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ritenuto che, dal combinato disposto della legge n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4: ” si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori pagina 6 di 11 del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che:”15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte
"sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 756”.
In secondo luogo, proseguendo nella interpretazione del sistema in esame, la Corte di
Cassazione ha, inoltre, affermato che:” 16. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n.
30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che " il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L. n. 296 del 2006 artt. 1 commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene CP_2
modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale”.
In particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che la legge n. 296 del 2006:” abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al
Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione" precisando che la norma di cui all'articolo 1 comma 755 della legge n. 296 del 2006 - secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo pagina 7 di 11 medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro" - deve ritenersi riferita:” al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di
TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare
a carico del datore di lavoro”.
In terzo luogo la Corte ha ritenuto che non si puo' attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro, come si può evincere:” dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma
5, che i datori di lavoro indicati nella L. n. 296 del 2006 art. 1 comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296 art. 1 comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva" conclusivamente ritenendo che:” l' insieme di tali previsioni si spieghi solo con l' intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori”.
Da ultimo la Corte ha affermato che la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 755, secondo cui il Fondo stesso
"garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756" atteso che se:” pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l' impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l' intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro pagina 8 di 11 allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L.
n. 297 del 1982)”non è meno vero che:” l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell' istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l' imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
Dalla ritenuta natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria discende, pertanto, il corretto inquadramento, effettuato dal primo giudice, della controversia in esame tra quelle di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989, richiamato dall'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e, quindi, la corretta applicazione, alla fattispecie in esame, del termine decadenziale di un anno.
Dall'applicazione alla fattispecie in esame del termine decadenziale annuale deriva che
– da qualunque data si voglia fare decorrere il dies a quo: 29 novembre 2021 come accertato dal primo giudice ovvero 23 giugno 2022 come dedotto dall'appellante – detto termine annuale risulta inesorabilmente decorso alla data del 23 gennaio 2024, data di deposito del ricorso giurisdizionale in primo grado.
In ogni caso, circa il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, identica questione era già stata risolta da questa Corte territoriale con la sentenza n.1987 del
2019 (Presidente estensore Picciau, Dossi, Freni) in cui, dopo avere dato atto che le parti private avevano presentato all' , dopo una precedente domanda già avanzata CP_1 pagina 9 di 11 all' Fondo di garanzia per il pagamento del TFR, nuova istanza di integrazione CP_1
all' Fondo di Tesoreria, ha ritenuto che:” la questione di decadenza sollevata CP_1
dall' ad avviso della Corte, deve essere infatti valutata in relazione alla originaria CP_1
domanda presentata all' per ottenere la prestazione previdenziale dovuta dal CP_1
Fondo di garanzia: il termine di decadenza previsto dall'art. 47 del dpr n. 639/1970 non può allora essere dilatato per effetto della successiva integrazione – domanda al Fondo tesoreria. Come è noto, infatti, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 citato per la proposizione dell'azione giudiziaria diretto al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratto alla disponibilità della parte e rilevabile anche di ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del procedimento… nella fattispecie la prestazione richiesta dagli appellati al Fondi di garanzia è espressamente richiamata nell'ambito dell'art. 24 legge 88/1989”.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto risultando, per tale rigetto, assorbito il secondo motivo di appello dovendosi, inoltre, respingersi anche il terzo motivo di appello atteso che la statuizione del primo giudice sulle spese è coerente con i parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, come novellato, proprio tenendo conto del valore della controversia – come dedotto dall'appellante - e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Alla luce del recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, richiamato in motivazione, il collegio ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 10 di 11 Va, qui, da ultimo emendato il mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nella parte in cui indica, erroneamente, “la Sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi” in luogo della indicazione, corretta, “la Sentenza n. 1454 del
2024 emessa dal Tribunale di Milano”.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la Sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1006/2024 rgl avverso la sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Martini) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato dall'Avvocato Giovanni Parte_1 C.F._1
Mazzi ), il quale dichiara di volere ricevere le CodiceFiscale_2
comunicazioni di rito al numero di fax: 02/92807748,alla casella di posta elettronica
,PEC con Email_1 Email_2
studio in Milano, Via Giuseppe Pecchio n. 9 – Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Cristiana Vivian (c.f. ) che, eleggendo C.F._3
domicilio in Milano, Via Savarè n. 1, dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 [...]
gov. - Appellato Email_4 CP_1
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 Settembre 2024, nel merito:" Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, in totale riforma della sentenza n. 1454/2024 del Tribunale del Lavoro di
Milano ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, formulate dall'appellante in I grado, da intendersi qui per ritrascritte e riproposte ex art. 346 cpc. così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione: tutto quanto premesso e ritenuto, il sottoscritto avvocato nella sua prefata qualità, rivolge istanza alla Corte Ill.ma acciò si compiaccia, voler fissare l'udienza di discussione, ordinando la personale comparizione delle parti e dando all'uopo tutti i provvedimenti conseguenziali di legge, ed assumere le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare che il ricorrente è rimasto creditore della somma di € 1.836,27 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria 2) accertare e dichiarare che il CP_1
credito del ricorrente non è stato impugnato, revocato od opposto in sede fallimentare ed è divenuto definitivo e passato in giudicato;
3)conseguentemente condannare
l' in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in Milano, a pagare al ricorrente la somma di € 1.836,27, a titolo di capitale TFR per omissione contributiva fondo tesoreria oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quelle diverse, CP_1
più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute, oltre gli eventuali maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv.
Antistatario. Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di TFR Tesoreria le somme maturate a titolo di CP_1
omissione contributiva TFR destinato al fondo tesoreria alle dipendenze della Soc. fallita comprensive di interessi e rivalutazione;
4) in via subordinata, nell'eventualità di
pagina 2 di 11 rigetto del presente appello, compensare integralmente le spese del presente giudizio o del presente grado, o ridurre le medesime tenuto conto del valore della causa”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 28 ottobre 2024:” Piaccia alla
Corte d'Appello, reiectis adversis: ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso proposto in primo grado per intervenuta decadenza ed in ogni caso, stante anche la natura sostanziale dell'effetto decadenziale, disporne il rigetto per infondatezza della pretesa. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa. Salvis juribus”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1454 del 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da e diretto ad ottenere l'accertamento del diritto alla Parte_1
corresponsione dell'importo di € 1.836,27 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria . CP_1
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
In motivazione il primo giudice – ripercorsa l'anamnesi lavorativa del ricorrente e i precedenti amministrativi della vicenda dedotta in giudizio – ha accolto l'eccezione, sollevata dall'Istituto previdenziale, di intervenuta decadenza ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la norma di cui all'articolo 47 comma 3 del d.P.R. n. 639 del 1970.
In particolare il primo giudice – ritenuto, in fatto, documentalmente provata la presentazione della domanda amministrativa in data 29 gennaio 2020, quindi il diniego dell' del 31 luglio 2020 a cui è seguito il ricorso amministrativo in data 23 giugno CP_1
2022, a sua volta respinto in data 28 giugno 2022 - conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione formatosi in materia, secondo cui né l'adozione di un provvedimento tardivo di rigetto né la proposizione di un ricorso amministrativo pagina 3 di 11 tardivamente proposto possono incidere sul decorso dei termini decadenziali e sul perfezionamento della fattispecie decadenziale, ha ritenuto tardivo l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Nello specifico, individuato lo scadere del trecentesimo giorno per il perfezionamento dell'iter amministrativo nella data del 29 novembre 2020 – momento da cui iniziava a decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione della azione giudiziale – il
Tribunale ha indicato nella data del 29 novembre 2021 il termine di decadenza dell'azione giudiziaria ritenendo, pertanto, tardivo l'esercizio dell'azione giudiziaria attuato con il ricorso introduttivo del giudizio datato 21 gennaio 2024.
Avverso detta decisione ha interposto appello richiamando il contenuto Parte_1
del ricorso di primo grado e articolando tre motivi.
Con un primo motivo – così enucleabile:” Il Fondo Tesoreria, natura del TFR destinato ad esso e le norme applicabili – Normativa applicabile al fondo Tesoreria” –
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto maturata la decadenza di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 all'uopo deducendo che, nella fattispecie in esame, al fine dell'accertamento e della riscossione delle quote TFR destinate al fondo Tesoreria, la legge prevede espressamente che trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, e, conseguentemente, il principio dell'automaticità della prestazione di cui all'articolo
2116 c.c. così dando al fondo tesoreria una forma di gestione di natura previdenziale.
In particolare l'appellante – evidenziato che inizialmente era stata inoltrata domanda al fondo di garanzia ex l. 297/1982 e che, a seguito del rigetto in quanto di competenza del
Fondo Tesoreria e che la successiva domanda amministrativa al Fondo Tesoreria è stata presentata il 26 luglio 2021 a seguito della quale l' ha pagato solo le quote CP_1
tesorerie versate dal datore di lavoro ma non le quote della Tesoreria omesse per gli anni 2018 e 2019 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro – ha dedotto che, a fronte del rigetto del 23 giugno 2022 il ricorso giudiziale datato 21 gennaio e depositato CP_1
pagina 4 di 11 il 23 gennaio 2024, non può dirsi maturata alcuna decadenza poiché, vertendosi in materia di contribuzione obbligatoria, non è ammissibile il ricorso al Comitato provinciale e il termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria è di tre anni, decorrenti dal rigetto della domanda amministrativa.
Con un secondo motivo – così enucleabile:” Mancata prescrizione dei crediti del ricorrente” – l'appellante ha inteso evidenziare che con l'ammissione al passivo il credito per rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 2953 c.c. la prescrizione diventa decennale e, in applicazione della normativa fallimentare, durante il corso della procedura fallimentare, la prescrizione non matura.
Con un terzo motivo – così enucleabile:” La condanna alle spese del primo grado del ricorrente” – l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € 500,00 all'uopo rilevando che tale statuizione, tenuto conto del valore di € 1.836,27 della domanda, risulta sproporzionata rispetto al valore della pretesa, tenuto anche conto che nelle cause previdenziali la condanna alle spese del ricorrente costituisce eccezione alla regola generale sulla soccombenza.
Avverso detto appello ha resistito l' Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
La norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, vigente ratione temporis, dopo avere disposto che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile, prevede al secondo comma che:” Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, pagina 5 di 11 entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al terzo comma che:” Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma”.
Poiché la norma di cui al richiamato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 89 prevede espressamente che:” A decorrere dal primo gennaio 1989 le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto…sono fuse in una unica gestione…” correttamente il primo giudice ha applicato alla fattispecie in esame il termine decadenziale di un anno.
D'altra parte la conferma dell'applicazione alla fattispecie in esame del termine annuale di decadenza trova conferma nella riconosciuta natura previdenziale della prestazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11569 del 30 aprile 2024, ha, infatti, ritenuto che la natura retributiva e non previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di tesoreria non può essere condivise dovendosi optare per la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di Tesoreria.
Dopo avere richiamato le norme di cui all'articolo 1 commi 755 e 756 della legge n. 296 del 2006, unitamente alla norma di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 30 gennaio
2007 – all'uopo evidenziando che il Fondo "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756" – la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ritenuto che, dal combinato disposto della legge n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4: ” si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori pagina 6 di 11 del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che:”15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte
"sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 756”.
In secondo luogo, proseguendo nella interpretazione del sistema in esame, la Corte di
Cassazione ha, inoltre, affermato che:” 16. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n.
30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che " il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della L. n. 296 del 2006 artt. 1 commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene CP_2
modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale”.
In particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che la legge n. 296 del 2006:” abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al
Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione" precisando che la norma di cui all'articolo 1 comma 755 della legge n. 296 del 2006 - secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo pagina 7 di 11 medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro" - deve ritenersi riferita:” al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di
TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare
a carico del datore di lavoro”.
In terzo luogo la Corte ha ritenuto che non si puo' attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro, come si può evincere:” dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma
5, che i datori di lavoro indicati nella L. n. 296 del 2006 art. 1 comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296 art. 1 comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva" conclusivamente ritenendo che:” l' insieme di tali previsioni si spieghi solo con l' intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori”.
Da ultimo la Corte ha affermato che la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 755, secondo cui il Fondo stesso
"garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756" atteso che se:” pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l' impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l' intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro pagina 8 di 11 allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L.
n. 297 del 1982)”non è meno vero che:” l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell' istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l' imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
Dalla ritenuta natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria discende, pertanto, il corretto inquadramento, effettuato dal primo giudice, della controversia in esame tra quelle di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989, richiamato dall'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e, quindi, la corretta applicazione, alla fattispecie in esame, del termine decadenziale di un anno.
Dall'applicazione alla fattispecie in esame del termine decadenziale annuale deriva che
– da qualunque data si voglia fare decorrere il dies a quo: 29 novembre 2021 come accertato dal primo giudice ovvero 23 giugno 2022 come dedotto dall'appellante – detto termine annuale risulta inesorabilmente decorso alla data del 23 gennaio 2024, data di deposito del ricorso giurisdizionale in primo grado.
In ogni caso, circa il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, identica questione era già stata risolta da questa Corte territoriale con la sentenza n.1987 del
2019 (Presidente estensore Picciau, Dossi, Freni) in cui, dopo avere dato atto che le parti private avevano presentato all' , dopo una precedente domanda già avanzata CP_1 pagina 9 di 11 all' Fondo di garanzia per il pagamento del TFR, nuova istanza di integrazione CP_1
all' Fondo di Tesoreria, ha ritenuto che:” la questione di decadenza sollevata CP_1
dall' ad avviso della Corte, deve essere infatti valutata in relazione alla originaria CP_1
domanda presentata all' per ottenere la prestazione previdenziale dovuta dal CP_1
Fondo di garanzia: il termine di decadenza previsto dall'art. 47 del dpr n. 639/1970 non può allora essere dilatato per effetto della successiva integrazione – domanda al Fondo tesoreria. Come è noto, infatti, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 citato per la proposizione dell'azione giudiziaria diretto al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratto alla disponibilità della parte e rilevabile anche di ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del procedimento… nella fattispecie la prestazione richiesta dagli appellati al Fondi di garanzia è espressamente richiamata nell'ambito dell'art. 24 legge 88/1989”.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto risultando, per tale rigetto, assorbito il secondo motivo di appello dovendosi, inoltre, respingersi anche il terzo motivo di appello atteso che la statuizione del primo giudice sulle spese è coerente con i parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, come novellato, proprio tenendo conto del valore della controversia – come dedotto dall'appellante - e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Alla luce del recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, richiamato in motivazione, il collegio ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 10 di 11 Va, qui, da ultimo emendato il mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nella parte in cui indica, erroneamente, “la Sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi” in luogo della indicazione, corretta, “la Sentenza n. 1454 del
2024 emessa dal Tribunale di Milano”.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la Sentenza n. 1454 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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