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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA FACCHINI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ARIANNA ENRICHENS, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Voglia il tribunale ill.mo
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Magliano Alfieri, in data 10 settembre 2016 trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Magliano (anno 2016 parte II serie A atto 3).
2. Disporre che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori _1 che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e nei tempi in cui ciascuno avrà la figlia con se, anche in base alle regole qui concordate.
pagina 1 di 11
3. Disporre che la minore resti collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici presso la casa materna.
Disporre che possa continuare a incontrare il padre secondo il seguente calendario: _1 fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
ogni settimana il mercoledì, prelevandola all'uscita scuola – o alle ore 8.30/9 presso l'abitazione materna se non c'è scuola- fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre entro le ore 8,30/9;
nelle settimane in cui il week end precedente è di competenza materna, anche il lunedì dall'uscita scuola fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
Per le vacanze Natalizie, trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze _1 scolastiche, a decorrere dall'uscita scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al rientro a scuola nella mattina della ripresa delle lezioni.
Per l'anno 2025, trascorrerà il primo periodo con il padre dal giorno del termine delle _1 lezioni al 30 dicembre ore 19 e con la madre dal 30 dicembre ore 19 alla mattina della ripresa delle lezioni.
Per quanto riguarda la vigilia e il giorno di Natale, starà ad anni alterni con l'uno o _1
l'altro dei genitori o il 24 dalle ore 8.30/9 fino alla mattina successiva ore 8.30/9 o il 25 dalle 8.30/9 al
26 mattina ore 8.30/9. Per il 2025 starà con la madre il 24 dicembre fino al 25 mattina con gli _1 orari sopra indicati.
Per le vacanze pasquali, starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per la Pasqua _1
2025 il signor terrà con sé la figlia dall'uscita scuola di mercoledì 16 al rientro a scuola di CP_1 giovedì 24 aprile -posto che il mercoledì è notte paterna.
La minore trascorrerà le giornate festive infrasettimanali non legate ad un ponte con il genitore
a cui spetterebbe la giornata festiva in base al calendario ordinario con prelievo presso la casa materna entro le ore 8,30/9 e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
La minore trascorrerà le festività scolastiche legate a un ponte -compreso Carnevale- con il genitore con cui, in base al calendario ordinario, dovrebbe trascorrere il week end collegato al ponte;
Di conseguenza per il 2025:
Il ponte di Carnevale (giorni 3-4 marzo) collegati al fine settimana 28 febbraio-2 marzo di competenze paterna, starà con il padre fino al rientro a scuola di giovedì 6 marzo. _1
il ponte del venerdì 25 aprile starà con la madre _1
il ponte del giovedì 1° maggio, fino al lunedì 5 maggio con rientro a scuola, con il padre.
il ponte del lunedì 2 giugno collegato al week end 30 maggio-1° giugno starà con il _1 padre con rientro a scuola o a casa della madre il 3 giugno entro le 8,30/9.
pagina 2 di 11 Durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
in assenza di accordo la minore trascorrerà:
▪ negli anni pari:
✓ con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto
✓ con la madre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto
▪ negli anni dispari
✓ con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane materne sono dal venerdì 27 giugno alla domenica 6 luglio e dal venerdì 1° agosto alla mattina del sabato 16 agosto).
✓ con il padre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane paterne sono dal venerdì 18 luglio (al termine delle attività estive di ) alla _1 domenica 27 luglio (ore 20,30) e dal sabato 16 agosto ore 8,30/9 alla domenica 31 agosto ore 20,30.
Disporre che nel caso la bambina fosse ammalata, da non poter frequentare la scuola, resterà presso la casa del genitore in cui si trova al momento dell'insorgenza del disturbo;
le notti eventualmente non trascorse con l'altro genitore in base al calendario ordinario verranno recuperate nella settimana successiva;
resta salva l'ipotesi in cui i genitori decidano di mantenere, comunque, la scansione del calendario ordinario anche in caso di indisposizione della bambina e, in questo caso, non sono previsti recuperi.
Disporre che in caso di impedimenti di lavoro documentati -quantomeno ex post dalla busta paga- che non consentano di rispettare il calendario ordinario, le giornate non trascorse verranno recuperate, come per la malattia, nella settimana successiva
Dare atto che le parti concordano che il primo fine settimana successivo ad una vacanza starà _1 con il genitore con cui non ha trascorso la vacanza o l'ultimo periodo della vacanza e l'alternanza dei fine settimana seguirà di conseguenza.
Disporre, in aggiunta al regime di visita padre figlia, data la relazione affettiva tra e la nonna _1 paterna e considerato che, a breve, il padre, che ha sempre dormito con presso la casa della _1 propria madre a Pino Torinese, andrà a vivere nella propria nuova abitazione di Moncalieri, che la nonna paterna, IG , possa tenere con sé : Parte_2 _1
presso la propria abitazione di Pino Torinese un giovedì al mese – preferibilmente l'ultimo giovedì del mese- da individuarsi, previo accordo con la IG nella settimana in cui il week end che Pt_1 segue è di competenza materna. La nonna nel giovedì concordato preleverà a scuola e la _1 riporterà a scuola la mattina successiva (o a casa della madre entro le ore 9 in caso di vacanza).
dieci giorni non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive, in mancanza di accordo,
一 per l'estate 2025 la seconda settimana di luglio (per il 2025 dal lunedì 7 luglio alla domenica 13 luglio riportandola alla madre la sera del 13 luglio)
pagina 3 di 11 e a settembre tre giorni prima dell'inizio della scuola (per il 2025 da mercoledì 3 settembre alla mattina ore 9 di sabato 6 settembre)
一 a partire dal 2026
una settimana a giugno, dopo il termine della scuola, che non sia in continuità con la settimana di vacanza padre e figlia di luglio
tre giorni a settembre prima dell'inizio della scuola in data da concordare.
Dare atto che le parti, se necessario con l'ausilio dei loro difensori, entro la fine di settembre ed entro la fine di febbraio di ogni anno concorderanno la “messa a terra” del calendario qui previsto dettagliando i giorni in cui starà con ciascuno dei genitori e con la nonna paterna ove già qui _1 non previsti.
Dare atto che, relativamente alla gestione della figlia e alle comunicazioni tra di loro le parti concordano quanto segue:
Il padre terrà il passaporto di e l'originale della tessera sanitaria/codice fiscale e la _1 IG terrà la carta di identità e la fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria. Le parti Pt_1 hanno già prima d'ora scambiato i documenti come sopra.
Le parti si impegnano ad aggiornarsi giornalmente, con un messaggio alla sera sulle condizioni generali, anche di salute, della figlia e su eventuali eventi che riguardino , oltre che _1 su questioni strettamente logistiche da risolvere nell'immediato e si impegnano ad astenersi da ulteriori comunicazioni, salvo urgenze.
In caso sorgessero problemi non già risolti dall' accordo sottoscritto il 17 dicembre 2024 e dal presente atto le relative questioni verranno sottoposte ai rispettivi avvocati, che cercheranno una composizione della questione sollevata, compreso su eventuali attività extrascolastiche della figlia - sportive ricreative o culturali- ulteriori rispetto al nuoto, su cui possano sorgere dei contrasti. Ogni sera, sentirà telefonicamente intorno alle ore 18/19 il genitore presso cui non passerà la _1 notte;
sarà cura del genitore presso cui si trova la bambina promuovere la chiamata all'altro genitore;
la chiamata verrà gestita in autonomia dalla bambina e non dovrà essere effettuata, dall'uno o dall'altra, oltre la fascia oraria prevista. Le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti fuori Torino e cintura della bambina anche per una sola giornata.
Quando i genitori concordano che uno di loro prenderà in carico una incombenza relativa alla figlia la svolgerà per intero informando l'altro genitore che attenderà il risultato senza a sua volta attivarsi I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali segnalazioni su comportamenti di
provenienti dalle insegnanti. _1 Le parti si impegnano a informare l'altro genitore in merito a trasferimenti di abitazione, ingresso stabile di nuovi partner dei genitori nella vita della figlia, figli sociali, malattie gravi proprie o di familiari stretti e partner ed altri eventi significativi che possano impattare su . _1
Le parti si impegnano ad occuparsi a turno del taglio di capelli della figlia (accompagnamento e relativa spesa). L'ultimo taglio di capelli è stato il 22 ottobre e vi ha provveduto la madre, il prossimo deve essere effettuato entro la fine del mese di febbraio 2025 e vi provvederà il padre e così seguirà l'alternanza ogni tre mesi. Le parti si impegnano a conservare con cura i doni che riceve dall'altro genitore. _1
Disporre che la casa coniugale in locazione di Moncalieri viale del Castello 5 resti assegnata alla IG con tutto quanto in essa contenuto. Pt_1
pagina 4 di 11
9. Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé, senza versamento di assegno perequativo come avviene, sull'accordo delle parti, a partire da gennaio 2025.
10. Dare atto che le parti hanno già definito i loro rapporti economico patrimoniali come segue:
La IG ha restituito al signor la caparra relativa al contratto di locazione della Pt_1 CP_1 casa di strada del Castello pari ad € 1.640,00 Il signor ha restituito un terzo della Tari pagata dalla IG per strada del CP_1 Pt_1 Castello (€ 822,00) a partire dalla cessazione della convivenza -giugno 2022- sino al mese corrispondente al cambio di residenza, effettuato dal signor -novembre 2024- pari ad € CP_1
274,00 La IG conguagliando quindi le somme dovute, ha già prima d'ora versato al signor Pt_1
l'importo di € 1.366,00. CP_1
Dare atto che, per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore . _1
Le parti suddivideranno al 50% le spese:
• mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo;
i medicinali da banco sono esclusi ed ognuno provvederà all'acquisto di quelli di uso domestico.
• scolastiche, compresa mensa, divise, contributi vari richiesti dalla scuola, cancelleria e materiale scolastico per tutto l'anno, gite, regali alle maestre etc.
• sportive, comprese di abbigliamento sportivo,
• culturali per eventuali corsi
• ricreative, comprese di spese per regali feste di compagni di classe con spesa non superiore a € 20,00 per ogni evento etc,
• personali quali taglio capelli. Le decisioni e i rimborsi relativi alle spese extra assegno qui indicate sono regolate dal Protocollo di
Torino che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Dare atto che ciascun genitore segnerà le spese effettuate e, se necessario, preventivamente concordate, in un file excel, creato dal sig. e condiviso su Google drive e, mensilmente -entro CP_1 il 5 del mese successivo- le parti conguaglieranno le spese da ciascuno anticipate (primo conguaglio febbraio 2025 avvenuto regolarmente.
In ogni caso le parti pattuiscono sin da ora che:
a) la mensa verrà sempre anticipata dal padre b) e le spese sportive dell'attività sportiva concordata (oggi nuoto) dalla madre. c) Le spese per lo sci saranno a carico del genitore che porterà la bambina a sciare e per l'abbigliamento sciistico provvederà ciascun genitore senza rimborso e senza scambio di materiale. d) Per le spese di abbigliamento quotidiano per la scuola il sig. provvederà ogni stagione, o CP_1 quando necessario, all'acquisto di 4 cambi completi (pantalone e felpa) 8 magliette, biancheria;
la somma, non superiore a 100 euro, per ogni stagione, a partire dalla primavera 2025 verrà suddivisa al
50%. I capispalla da mezza stagione e da inverno e le scarpe di tutto l'anno verranno acquistate nuove, quando necessario, dalla IG negli anni pari e dal signor negli anni dispari Pt_1 CP_1 senza rimborso reciproco.
Le parti si danno atto che con il regolare adempimento di tutto quanto qui pattuito si dichiarano economicamente autonome e dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, alimenti, divisione dei beni, danno in ogni sua componente per obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sorte in occasione o in costanza di matrimonio.
Ciascuna parte farà fronte alle spese legali del presente giudizio con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
pagina 5 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano in Parte_1 Controparte_1
MAGLIANO ALFIERI (CN), il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MAGLIANO
ALFIERI (CN) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 19/5/2019. Persona_2
Con ricorso depositato il 17/05/2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 23/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. . CP_1
Con sentenza n.2131 del 05/04/2024, pubblicata in data 09/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
All'udienza del 27/02/2025, avanti al Giudice Istruttore, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio di pc depositato da parte ricorrente ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 11 registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MAGLIANO ALFIERI (CN) di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la _1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e nei tempi in cui ciascuno avrà la figlia con se, anche in base alle regole qui concordate.
DISPONE che la minore resti collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici presso la casa materna.
DISPONE che possa continuare a incontrare il padre secondo il seguente calendario: fine _1 settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9; ogni settimana il mercoledì, prelevandola all'uscita scuola – o alle ore 8.30/9 presso l'abitazione materna se non c'è scuola- fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre entro le ore 8,30/9; nelle settimane in cui il week end precedente è di competenza materna, anche il lunedì dall'uscita scuola fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
Per le vacanze Natalizie, trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche, a _1 decorrere dall'uscita scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al rientro a scuola nella mattina della ripresa delle lezioni.
Per l'anno 2025, trascorrerà il primo periodo con il padre dal giorno del termine delle lezioni al _1
30 dicembre ore 19 e con la madre dal 30 dicembre ore 19 alla mattina della ripresa delle lezioni.
Per quanto riguarda la vigilia e il giorno di Natale, starà ad anni alterni con l'uno o l'altro dei _1 genitori o il 24 dalle ore 8.30/9 fino alla mattina successiva ore 8.30/9 o il 25 dalle 8.30/9 al 26 mattina ore 8.30/9. Per il 2025 starà con la madre il 24 dicembre fino al 25 mattina con gli orari sopra _1 indicati.
Per le vacanze pasquali, starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per la Pasqua 2025 il _1 signor terrà con sé la figlia dall'uscita scuola di mercoledì 16 al rientro a scuola di giovedì 24 CP_1 aprile -posto che il mercoledì è notte paterna.
La minore trascorrerà le giornate festive infrasettimanali non legate ad un ponte con il genitore a cui spetterebbe la giornata festiva in base al calendario ordinario con prelievo presso la casa materna entro le ore 8,30/9 e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
La minore trascorrerà le festività scolastiche legate a un ponte -compreso Carnevale- con il genitore con cui, in base al calendario ordinario, dovrebbe trascorrere il week end collegato al ponte;
Di conseguenza per il 2025:
Il ponte di Carnevale (giorni 3-4 marzo) collegati al fine settimana 28 febbraio-2 marzo di competenze pagina 7 di 11 paterna, starà con il padre fino al rientro a scuola di giovedì 6 marzo. _1
il ponte del venerdì 25 aprile starà con la madre _1
il ponte del giovedì 1° maggio, fino al lunedì 5 maggio con rientro a scuola, con il padre.
il ponte del lunedì 2 giugno collegato al week end 30 maggio-1° giugno starà con il padre con _1 rientro a scuola o a casa della madre il 3 giugno entro le 8,30/9.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
in assenza di accordo la minore trascorrerà:
▪ negli anni pari:
✓ con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto
✓ con la madre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto
▪ negli anni dispari
✓ con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane materne sono dal venerdì 27 giugno alla domenica 6 luglio e dal venerdì 1° agosto alla mattina del sabato 16 agosto).
✓ con il padre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane paterne sono dal venerdì 18 luglio (al termine delle attività estive di alla _1 domenica 27 luglio (ore 20,30) ed al sabato 16 agosto ore 8,30/9 alla domenica 31 agosto ore 20,30.
Nel caso la bambina fosse ammalata, da non poter frequentare la scuola, resterà presso la casa del genitore in cui si trova al momento dell'insorgenza del disturbo;
le notti eventualmente non trascorse con l'altro genitore in base al calendario ordinario verranno recuperate nella settimana successiva;
resta salva l'ipotesi in cui i genitori decidano di mantenere, comunque, la scansione del calendario ordinario anche in caso di indisposizione della bambina e, in questo caso, non sono previsti recuperi.
In caso di impedimenti di lavoro documentati -quantomeno ex post dalla busta paga- che non consentano di rispettare il calendario ordinario, le giornate non trascorse verranno recuperate, come per la malattia, nella settimana successiva.
DA' ATTO che le parti concordano che il primo fine settimana successivo ad una vacanza _1 starà con il genitore con cui non ha trascorso la vacanza o l'ultimo periodo della vacanza e l'alternanza dei fine settimana seguirà di conseguenza.
DA' ATTO che, in aggiunta al regime di visita padre figlia, data la relazione affettiva tra e la _1 nonna paterna e considerato che, a breve, il padre, che ha sempre dormito con presso la casa _1 della propria madre a Pino Torinese, andrà a vivere nella propria nuova abitazione di Moncalieri, le parti concordano che la nonna paterna, IG , possa tenere con sé Parte_2 _1
presso la propria abitazione di Pino Torinese un giovedì al mese – preferibilmente l'ultimo giovedì del mese- da individuarsi, previo accordo con la IG nella settimana in cui il week end che Pt_1 segue è di competenza materna. La nonna nel giovedì concordato preleverà a scuola e la _1 riporterà a scuola la mattina successiva (o a casa della madre entro le ore 9 in caso di vacanza). pagina 8 di 11 dieci giorni non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive, in mancanza di accordo,
一 per l'estate 2025 la seconda settimana di luglio (per il 2025 dal lunedì 7 luglio alla domenica 13 luglio riportandola alla madre la sera del 13 luglio)
e a settembre tre giorni prima dell'inizio della scuola (per il 2025 da mercoledì 3 settembre alla mattina ore 9 di sabato 6 settembre)
一 a partire dal 2026
una settimana a giugno, dopo il termine della scuola, che non sia in continuità con la settimana di vacanza padre e figlia di luglio.
tre giorni a settembre prima dell'inizio della scuola in data da concordare.
DA' ATTO che le parti, se necessario con l'ausilio dei loro difensori, entro la fine di settembre ed entro la fine di febbraio di ogni anno concorderanno la “messa a terra” del calendario qui previsto dettagliando i giorni in cui starà con ciascuno dei genitori e con la nonna paterna ove già qui _1 non previsti.
DA' ATTO che, relativamente alla gestione della figlia e alle comunicazioni tra di loro le parti concordano quanto segue:
Il padre terrà il passaporto di e l'originale della tessera sanitaria/codice fiscale e la IG _1 terrà la carta di identità e la fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria. Le parti hanno già Pt_1 prima d'ora scambiato i documenti come sopra.
Le parti si impegnano ad aggiornarsi giornalmente, con un messaggio alla sera sulle condizioni generali, anche di salute, della figlia e su eventuali eventi che riguardino oltre che su questioni _1 strettamente logistiche da risolvere nell'immediato e si impegnano ad astenersi da ulteriori comunicazioni, salvo urgenze.
In caso sorgessero problemi non già risolti dall' accordo sottoscritto il 17 dicembre 2024 e dal presente atto le relative questioni verranno sottoposte ai rispettivi avvocati, che cercheranno una composizione della questione sollevata, compreso su eventuali attività extrascolastiche della figlia -sportive ricreative o culturali- ulteriori rispetto al nuoto, su cui possano sorgere dei contrasti.
Ogni sera, sentirà telefonicamente intorno alle ore 18/19 il genitore presso cui non passerà la _1 notte;
sarà cura del genitore presso cui si trova la bambina promuovere la chiamata all'altro genitore;
la chiamata verrà gestita in autonomia dalla bambina e non dovrà essere effettuata, dall'uno o dall'altra, oltre la fascia oraria prevista.
Le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti fuori Torino e cintura della bambina anche per una sola giornata.
Quando i genitori concordano che uno di loro prenderà in carico una incombenza relativa alla figlia la svolgerà per intero informando l'altro genitore che attenderà il risultato senza a sua volta attivarsi
I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali segnalazioni su comportamenti di provenienti dalle insegnanti. _1
pagina 9 di 11 Le parti si impegnano a informare l'altro genitore in merito a trasferimenti di abitazione, ingresso stabile di nuovi partner dei genitori nella vita della figlia, figli sociali, malattie gravi proprie o di familiari stretti e partner ed altri eventi significativi che possano impattare su _1
Le parti si impegnano ad occuparsi a turno del taglio di capelli della figlia (accompagnamento e relativa spesa). L'ultimo taglio di capelli è stato il 22 ottobre e vi ha provveduto la madre, il prossimo deve essere effettuato entro la fine del mese di febbraio 2025 e vi provvederà il padre e così seguirà
l'alternanza ogni tre mesi.
Le parti si impegnano a conservare con cura i doni che riceve dall'altro genitore. _1
ASSEGNA la casa coniugale in locazione di Moncalieri viale del Castello 5, alla IG con Pt_1 tutto quanto in essa contenuto.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé, senza versamento di assegno perequativo come avviene, sull'accordo delle parti, a partire da gennaio 2025.
DA' ATTO che le parti hanno già definito i loro rapporti economico patrimoniali come segue:
La IG ha restituito al signor la caparra relativa al contratto di locazione della Pt_1 CP_1 casa di strada del Castello pari ad € 1.640,00
Il signor ha restituito un terzo della Tari pagata dalla IG per strada del Castello CP_1 Pt_1
(€ 822,00) a partire dalla cessazione della convivenza -giugno 2022- sino al mese corrispondente al cambio di residenza, effettuato dal signor -novembre 2024- pari ad € 274,00 CP_1
La IG conguagliando quindi le somme dovute, ha già prima d'ora versato al signor Pt_1
l'importo di € 1.366,00. CP_1
DISPONE che, per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore _1
Le parti suddivideranno al 50% le spese:
• mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo del Tribunale di Torino;
i medicinali da banco sono esclusi ed ognuno provvederà all'acquisto di quelli di uso domestico.
• scolastiche, compresa mensa, divise, contributi vari richiesti dalla scuola, cancelleria e materiale scolastico per tutto l'anno, gite, regali alle maestre etc.
• sportive, comprese di abbigliamento sportivo,
• culturali per eventuali corsi
• ricreative, comprese di spese per regali feste di compagni di classe con spesa non superiore a €
20,00 per ogni evento etc,
• personali quali taglio capelli.
Le decisioni e i rimborsi relativi alle spese extra assegno qui indicate sono regolate dal Protocollo del
Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
DA' ATTO che ciascun genitore segnerà le spese effettuate e, se necessario, preventivamente concordate, in un file excel, creato dal sig. e condiviso su Google drive e, mensilmente -entro CP_1
pagina 10 di 11 il 5 del mese successivo- le parti conguaglieranno le spese da ciascuno anticipate (primo conguaglio febbraio 2025 avvenuto regolarmente.
In ogni caso le parti pattuiscono sin da ora che:
a) la mensa verrà sempre anticipata dal padre b) e le spese sportive dell'attività sportiva concordata (oggi nuoto) dalla madre.
c) Le spese per lo sci saranno a carico del genitore che porterà la bambina a sciare e per l'abbigliamento sciistico provvederà ciascun genitore senza rimborso e senza scambio di materiale.
d) Per le spese di abbigliamento quotidiano per la scuola il sig. provvederà ogni stagione, o CP_1 quando necessario, all'acquisto di 4 cambi completi (pantalone e felpa) 8 magliette, biancheria;
la somma, non superiore a 100 euro, per ogni stagione, a partire dalla primavera 2025 verrà suddivisa al
50%.
I capispalla da mezza stagione e da inverno e le scarpe di tutto l'anno verranno acquistate nuove, quando necessario, dalla IG negli anni pari e dal signor negli anni dispari senza Pt_1 CP_1 rimborso reciproco.
DA' ATTO che con il regolare adempimento di tutto quanto qui pattuito si dichiarano economicamente autonome e dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, alimenti, divisione dei beni, danno in ogni sua componente per obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sorte in occasione o in costanza di matrimonio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA FACCHINI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ARIANNA ENRICHENS, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Voglia il tribunale ill.mo
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Magliano Alfieri, in data 10 settembre 2016 trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Magliano (anno 2016 parte II serie A atto 3).
2. Disporre che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori _1 che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e nei tempi in cui ciascuno avrà la figlia con se, anche in base alle regole qui concordate.
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3. Disporre che la minore resti collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici presso la casa materna.
Disporre che possa continuare a incontrare il padre secondo il seguente calendario: _1 fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
ogni settimana il mercoledì, prelevandola all'uscita scuola – o alle ore 8.30/9 presso l'abitazione materna se non c'è scuola- fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre entro le ore 8,30/9;
nelle settimane in cui il week end precedente è di competenza materna, anche il lunedì dall'uscita scuola fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
Per le vacanze Natalizie, trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze _1 scolastiche, a decorrere dall'uscita scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al rientro a scuola nella mattina della ripresa delle lezioni.
Per l'anno 2025, trascorrerà il primo periodo con il padre dal giorno del termine delle _1 lezioni al 30 dicembre ore 19 e con la madre dal 30 dicembre ore 19 alla mattina della ripresa delle lezioni.
Per quanto riguarda la vigilia e il giorno di Natale, starà ad anni alterni con l'uno o _1
l'altro dei genitori o il 24 dalle ore 8.30/9 fino alla mattina successiva ore 8.30/9 o il 25 dalle 8.30/9 al
26 mattina ore 8.30/9. Per il 2025 starà con la madre il 24 dicembre fino al 25 mattina con gli _1 orari sopra indicati.
Per le vacanze pasquali, starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per la Pasqua _1
2025 il signor terrà con sé la figlia dall'uscita scuola di mercoledì 16 al rientro a scuola di CP_1 giovedì 24 aprile -posto che il mercoledì è notte paterna.
La minore trascorrerà le giornate festive infrasettimanali non legate ad un ponte con il genitore
a cui spetterebbe la giornata festiva in base al calendario ordinario con prelievo presso la casa materna entro le ore 8,30/9 e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
La minore trascorrerà le festività scolastiche legate a un ponte -compreso Carnevale- con il genitore con cui, in base al calendario ordinario, dovrebbe trascorrere il week end collegato al ponte;
Di conseguenza per il 2025:
Il ponte di Carnevale (giorni 3-4 marzo) collegati al fine settimana 28 febbraio-2 marzo di competenze paterna, starà con il padre fino al rientro a scuola di giovedì 6 marzo. _1
il ponte del venerdì 25 aprile starà con la madre _1
il ponte del giovedì 1° maggio, fino al lunedì 5 maggio con rientro a scuola, con il padre.
il ponte del lunedì 2 giugno collegato al week end 30 maggio-1° giugno starà con il _1 padre con rientro a scuola o a casa della madre il 3 giugno entro le 8,30/9.
pagina 2 di 11 Durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
in assenza di accordo la minore trascorrerà:
▪ negli anni pari:
✓ con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto
✓ con la madre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto
▪ negli anni dispari
✓ con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane materne sono dal venerdì 27 giugno alla domenica 6 luglio e dal venerdì 1° agosto alla mattina del sabato 16 agosto).
✓ con il padre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane paterne sono dal venerdì 18 luglio (al termine delle attività estive di ) alla _1 domenica 27 luglio (ore 20,30) e dal sabato 16 agosto ore 8,30/9 alla domenica 31 agosto ore 20,30.
Disporre che nel caso la bambina fosse ammalata, da non poter frequentare la scuola, resterà presso la casa del genitore in cui si trova al momento dell'insorgenza del disturbo;
le notti eventualmente non trascorse con l'altro genitore in base al calendario ordinario verranno recuperate nella settimana successiva;
resta salva l'ipotesi in cui i genitori decidano di mantenere, comunque, la scansione del calendario ordinario anche in caso di indisposizione della bambina e, in questo caso, non sono previsti recuperi.
Disporre che in caso di impedimenti di lavoro documentati -quantomeno ex post dalla busta paga- che non consentano di rispettare il calendario ordinario, le giornate non trascorse verranno recuperate, come per la malattia, nella settimana successiva
Dare atto che le parti concordano che il primo fine settimana successivo ad una vacanza starà _1 con il genitore con cui non ha trascorso la vacanza o l'ultimo periodo della vacanza e l'alternanza dei fine settimana seguirà di conseguenza.
Disporre, in aggiunta al regime di visita padre figlia, data la relazione affettiva tra e la nonna _1 paterna e considerato che, a breve, il padre, che ha sempre dormito con presso la casa della _1 propria madre a Pino Torinese, andrà a vivere nella propria nuova abitazione di Moncalieri, che la nonna paterna, IG , possa tenere con sé : Parte_2 _1
presso la propria abitazione di Pino Torinese un giovedì al mese – preferibilmente l'ultimo giovedì del mese- da individuarsi, previo accordo con la IG nella settimana in cui il week end che Pt_1 segue è di competenza materna. La nonna nel giovedì concordato preleverà a scuola e la _1 riporterà a scuola la mattina successiva (o a casa della madre entro le ore 9 in caso di vacanza).
dieci giorni non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive, in mancanza di accordo,
一 per l'estate 2025 la seconda settimana di luglio (per il 2025 dal lunedì 7 luglio alla domenica 13 luglio riportandola alla madre la sera del 13 luglio)
pagina 3 di 11 e a settembre tre giorni prima dell'inizio della scuola (per il 2025 da mercoledì 3 settembre alla mattina ore 9 di sabato 6 settembre)
一 a partire dal 2026
una settimana a giugno, dopo il termine della scuola, che non sia in continuità con la settimana di vacanza padre e figlia di luglio
tre giorni a settembre prima dell'inizio della scuola in data da concordare.
Dare atto che le parti, se necessario con l'ausilio dei loro difensori, entro la fine di settembre ed entro la fine di febbraio di ogni anno concorderanno la “messa a terra” del calendario qui previsto dettagliando i giorni in cui starà con ciascuno dei genitori e con la nonna paterna ove già qui _1 non previsti.
Dare atto che, relativamente alla gestione della figlia e alle comunicazioni tra di loro le parti concordano quanto segue:
Il padre terrà il passaporto di e l'originale della tessera sanitaria/codice fiscale e la _1 IG terrà la carta di identità e la fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria. Le parti Pt_1 hanno già prima d'ora scambiato i documenti come sopra.
Le parti si impegnano ad aggiornarsi giornalmente, con un messaggio alla sera sulle condizioni generali, anche di salute, della figlia e su eventuali eventi che riguardino , oltre che _1 su questioni strettamente logistiche da risolvere nell'immediato e si impegnano ad astenersi da ulteriori comunicazioni, salvo urgenze.
In caso sorgessero problemi non già risolti dall' accordo sottoscritto il 17 dicembre 2024 e dal presente atto le relative questioni verranno sottoposte ai rispettivi avvocati, che cercheranno una composizione della questione sollevata, compreso su eventuali attività extrascolastiche della figlia - sportive ricreative o culturali- ulteriori rispetto al nuoto, su cui possano sorgere dei contrasti. Ogni sera, sentirà telefonicamente intorno alle ore 18/19 il genitore presso cui non passerà la _1 notte;
sarà cura del genitore presso cui si trova la bambina promuovere la chiamata all'altro genitore;
la chiamata verrà gestita in autonomia dalla bambina e non dovrà essere effettuata, dall'uno o dall'altra, oltre la fascia oraria prevista. Le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti fuori Torino e cintura della bambina anche per una sola giornata.
Quando i genitori concordano che uno di loro prenderà in carico una incombenza relativa alla figlia la svolgerà per intero informando l'altro genitore che attenderà il risultato senza a sua volta attivarsi I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali segnalazioni su comportamenti di
provenienti dalle insegnanti. _1 Le parti si impegnano a informare l'altro genitore in merito a trasferimenti di abitazione, ingresso stabile di nuovi partner dei genitori nella vita della figlia, figli sociali, malattie gravi proprie o di familiari stretti e partner ed altri eventi significativi che possano impattare su . _1
Le parti si impegnano ad occuparsi a turno del taglio di capelli della figlia (accompagnamento e relativa spesa). L'ultimo taglio di capelli è stato il 22 ottobre e vi ha provveduto la madre, il prossimo deve essere effettuato entro la fine del mese di febbraio 2025 e vi provvederà il padre e così seguirà l'alternanza ogni tre mesi. Le parti si impegnano a conservare con cura i doni che riceve dall'altro genitore. _1
Disporre che la casa coniugale in locazione di Moncalieri viale del Castello 5 resti assegnata alla IG con tutto quanto in essa contenuto. Pt_1
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9. Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé, senza versamento di assegno perequativo come avviene, sull'accordo delle parti, a partire da gennaio 2025.
10. Dare atto che le parti hanno già definito i loro rapporti economico patrimoniali come segue:
La IG ha restituito al signor la caparra relativa al contratto di locazione della Pt_1 CP_1 casa di strada del Castello pari ad € 1.640,00 Il signor ha restituito un terzo della Tari pagata dalla IG per strada del CP_1 Pt_1 Castello (€ 822,00) a partire dalla cessazione della convivenza -giugno 2022- sino al mese corrispondente al cambio di residenza, effettuato dal signor -novembre 2024- pari ad € CP_1
274,00 La IG conguagliando quindi le somme dovute, ha già prima d'ora versato al signor Pt_1
l'importo di € 1.366,00. CP_1
Dare atto che, per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore . _1
Le parti suddivideranno al 50% le spese:
• mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo;
i medicinali da banco sono esclusi ed ognuno provvederà all'acquisto di quelli di uso domestico.
• scolastiche, compresa mensa, divise, contributi vari richiesti dalla scuola, cancelleria e materiale scolastico per tutto l'anno, gite, regali alle maestre etc.
• sportive, comprese di abbigliamento sportivo,
• culturali per eventuali corsi
• ricreative, comprese di spese per regali feste di compagni di classe con spesa non superiore a € 20,00 per ogni evento etc,
• personali quali taglio capelli. Le decisioni e i rimborsi relativi alle spese extra assegno qui indicate sono regolate dal Protocollo di
Torino che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Dare atto che ciascun genitore segnerà le spese effettuate e, se necessario, preventivamente concordate, in un file excel, creato dal sig. e condiviso su Google drive e, mensilmente -entro CP_1 il 5 del mese successivo- le parti conguaglieranno le spese da ciascuno anticipate (primo conguaglio febbraio 2025 avvenuto regolarmente.
In ogni caso le parti pattuiscono sin da ora che:
a) la mensa verrà sempre anticipata dal padre b) e le spese sportive dell'attività sportiva concordata (oggi nuoto) dalla madre. c) Le spese per lo sci saranno a carico del genitore che porterà la bambina a sciare e per l'abbigliamento sciistico provvederà ciascun genitore senza rimborso e senza scambio di materiale. d) Per le spese di abbigliamento quotidiano per la scuola il sig. provvederà ogni stagione, o CP_1 quando necessario, all'acquisto di 4 cambi completi (pantalone e felpa) 8 magliette, biancheria;
la somma, non superiore a 100 euro, per ogni stagione, a partire dalla primavera 2025 verrà suddivisa al
50%. I capispalla da mezza stagione e da inverno e le scarpe di tutto l'anno verranno acquistate nuove, quando necessario, dalla IG negli anni pari e dal signor negli anni dispari Pt_1 CP_1 senza rimborso reciproco.
Le parti si danno atto che con il regolare adempimento di tutto quanto qui pattuito si dichiarano economicamente autonome e dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, alimenti, divisione dei beni, danno in ogni sua componente per obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sorte in occasione o in costanza di matrimonio.
Ciascuna parte farà fronte alle spese legali del presente giudizio con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
pagina 5 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano in Parte_1 Controparte_1
MAGLIANO ALFIERI (CN), il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MAGLIANO
ALFIERI (CN) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 19/5/2019. Persona_2
Con ricorso depositato il 17/05/2023, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 23/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. . CP_1
Con sentenza n.2131 del 05/04/2024, pubblicata in data 09/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
All'udienza del 27/02/2025, avanti al Giudice Istruttore, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo e il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio di pc depositato da parte ricorrente ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 11 registri dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MAGLIANO ALFIERI (CN) di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la _1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e nei tempi in cui ciascuno avrà la figlia con se, anche in base alle regole qui concordate.
DISPONE che la minore resti collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici presso la casa materna.
DISPONE che possa continuare a incontrare il padre secondo il seguente calendario: fine _1 settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9; ogni settimana il mercoledì, prelevandola all'uscita scuola – o alle ore 8.30/9 presso l'abitazione materna se non c'è scuola- fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre entro le ore 8,30/9; nelle settimane in cui il week end precedente è di competenza materna, anche il lunedì dall'uscita scuola fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola o casa della madre (in caso di vacanza) entro le ore 8,30/9;
Per le vacanze Natalizie, trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche, a _1 decorrere dall'uscita scuola dell'ultimo giorno di lezione e fino al rientro a scuola nella mattina della ripresa delle lezioni.
Per l'anno 2025, trascorrerà il primo periodo con il padre dal giorno del termine delle lezioni al _1
30 dicembre ore 19 e con la madre dal 30 dicembre ore 19 alla mattina della ripresa delle lezioni.
Per quanto riguarda la vigilia e il giorno di Natale, starà ad anni alterni con l'uno o l'altro dei _1 genitori o il 24 dalle ore 8.30/9 fino alla mattina successiva ore 8.30/9 o il 25 dalle 8.30/9 al 26 mattina ore 8.30/9. Per il 2025 starà con la madre il 24 dicembre fino al 25 mattina con gli orari sopra _1 indicati.
Per le vacanze pasquali, starà ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
Per la Pasqua 2025 il _1 signor terrà con sé la figlia dall'uscita scuola di mercoledì 16 al rientro a scuola di giovedì 24 CP_1 aprile -posto che il mercoledì è notte paterna.
La minore trascorrerà le giornate festive infrasettimanali non legate ad un ponte con il genitore a cui spetterebbe la giornata festiva in base al calendario ordinario con prelievo presso la casa materna entro le ore 8,30/9 e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
La minore trascorrerà le festività scolastiche legate a un ponte -compreso Carnevale- con il genitore con cui, in base al calendario ordinario, dovrebbe trascorrere il week end collegato al ponte;
Di conseguenza per il 2025:
Il ponte di Carnevale (giorni 3-4 marzo) collegati al fine settimana 28 febbraio-2 marzo di competenze pagina 7 di 11 paterna, starà con il padre fino al rientro a scuola di giovedì 6 marzo. _1
il ponte del venerdì 25 aprile starà con la madre _1
il ponte del giovedì 1° maggio, fino al lunedì 5 maggio con rientro a scuola, con il padre.
il ponte del lunedì 2 giugno collegato al week end 30 maggio-1° giugno starà con il padre con _1 rientro a scuola o a casa della madre il 3 giugno entro le 8,30/9.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
in assenza di accordo la minore trascorrerà:
▪ negli anni pari:
✓ con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto
✓ con la madre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto
▪ negli anni dispari
✓ con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane materne sono dal venerdì 27 giugno alla domenica 6 luglio e dal venerdì 1° agosto alla mattina del sabato 16 agosto).
✓ con il padre l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto (per il 2025 si intende che le settimane paterne sono dal venerdì 18 luglio (al termine delle attività estive di alla _1 domenica 27 luglio (ore 20,30) ed al sabato 16 agosto ore 8,30/9 alla domenica 31 agosto ore 20,30.
Nel caso la bambina fosse ammalata, da non poter frequentare la scuola, resterà presso la casa del genitore in cui si trova al momento dell'insorgenza del disturbo;
le notti eventualmente non trascorse con l'altro genitore in base al calendario ordinario verranno recuperate nella settimana successiva;
resta salva l'ipotesi in cui i genitori decidano di mantenere, comunque, la scansione del calendario ordinario anche in caso di indisposizione della bambina e, in questo caso, non sono previsti recuperi.
In caso di impedimenti di lavoro documentati -quantomeno ex post dalla busta paga- che non consentano di rispettare il calendario ordinario, le giornate non trascorse verranno recuperate, come per la malattia, nella settimana successiva.
DA' ATTO che le parti concordano che il primo fine settimana successivo ad una vacanza _1 starà con il genitore con cui non ha trascorso la vacanza o l'ultimo periodo della vacanza e l'alternanza dei fine settimana seguirà di conseguenza.
DA' ATTO che, in aggiunta al regime di visita padre figlia, data la relazione affettiva tra e la _1 nonna paterna e considerato che, a breve, il padre, che ha sempre dormito con presso la casa _1 della propria madre a Pino Torinese, andrà a vivere nella propria nuova abitazione di Moncalieri, le parti concordano che la nonna paterna, IG , possa tenere con sé Parte_2 _1
presso la propria abitazione di Pino Torinese un giovedì al mese – preferibilmente l'ultimo giovedì del mese- da individuarsi, previo accordo con la IG nella settimana in cui il week end che Pt_1 segue è di competenza materna. La nonna nel giovedì concordato preleverà a scuola e la _1 riporterà a scuola la mattina successiva (o a casa della madre entro le ore 9 in caso di vacanza). pagina 8 di 11 dieci giorni non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive, in mancanza di accordo,
一 per l'estate 2025 la seconda settimana di luglio (per il 2025 dal lunedì 7 luglio alla domenica 13 luglio riportandola alla madre la sera del 13 luglio)
e a settembre tre giorni prima dell'inizio della scuola (per il 2025 da mercoledì 3 settembre alla mattina ore 9 di sabato 6 settembre)
一 a partire dal 2026
una settimana a giugno, dopo il termine della scuola, che non sia in continuità con la settimana di vacanza padre e figlia di luglio.
tre giorni a settembre prima dell'inizio della scuola in data da concordare.
DA' ATTO che le parti, se necessario con l'ausilio dei loro difensori, entro la fine di settembre ed entro la fine di febbraio di ogni anno concorderanno la “messa a terra” del calendario qui previsto dettagliando i giorni in cui starà con ciascuno dei genitori e con la nonna paterna ove già qui _1 non previsti.
DA' ATTO che, relativamente alla gestione della figlia e alle comunicazioni tra di loro le parti concordano quanto segue:
Il padre terrà il passaporto di e l'originale della tessera sanitaria/codice fiscale e la IG _1 terrà la carta di identità e la fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria. Le parti hanno già Pt_1 prima d'ora scambiato i documenti come sopra.
Le parti si impegnano ad aggiornarsi giornalmente, con un messaggio alla sera sulle condizioni generali, anche di salute, della figlia e su eventuali eventi che riguardino oltre che su questioni _1 strettamente logistiche da risolvere nell'immediato e si impegnano ad astenersi da ulteriori comunicazioni, salvo urgenze.
In caso sorgessero problemi non già risolti dall' accordo sottoscritto il 17 dicembre 2024 e dal presente atto le relative questioni verranno sottoposte ai rispettivi avvocati, che cercheranno una composizione della questione sollevata, compreso su eventuali attività extrascolastiche della figlia -sportive ricreative o culturali- ulteriori rispetto al nuoto, su cui possano sorgere dei contrasti.
Ogni sera, sentirà telefonicamente intorno alle ore 18/19 il genitore presso cui non passerà la _1 notte;
sarà cura del genitore presso cui si trova la bambina promuovere la chiamata all'altro genitore;
la chiamata verrà gestita in autonomia dalla bambina e non dovrà essere effettuata, dall'uno o dall'altra, oltre la fascia oraria prevista.
Le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti fuori Torino e cintura della bambina anche per una sola giornata.
Quando i genitori concordano che uno di loro prenderà in carico una incombenza relativa alla figlia la svolgerà per intero informando l'altro genitore che attenderà il risultato senza a sua volta attivarsi
I genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali segnalazioni su comportamenti di provenienti dalle insegnanti. _1
pagina 9 di 11 Le parti si impegnano a informare l'altro genitore in merito a trasferimenti di abitazione, ingresso stabile di nuovi partner dei genitori nella vita della figlia, figli sociali, malattie gravi proprie o di familiari stretti e partner ed altri eventi significativi che possano impattare su _1
Le parti si impegnano ad occuparsi a turno del taglio di capelli della figlia (accompagnamento e relativa spesa). L'ultimo taglio di capelli è stato il 22 ottobre e vi ha provveduto la madre, il prossimo deve essere effettuato entro la fine del mese di febbraio 2025 e vi provvederà il padre e così seguirà
l'alternanza ogni tre mesi.
Le parti si impegnano a conservare con cura i doni che riceve dall'altro genitore. _1
ASSEGNA la casa coniugale in locazione di Moncalieri viale del Castello 5, alla IG con Pt_1 tutto quanto in essa contenuto.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé, senza versamento di assegno perequativo come avviene, sull'accordo delle parti, a partire da gennaio 2025.
DA' ATTO che le parti hanno già definito i loro rapporti economico patrimoniali come segue:
La IG ha restituito al signor la caparra relativa al contratto di locazione della Pt_1 CP_1 casa di strada del Castello pari ad € 1.640,00
Il signor ha restituito un terzo della Tari pagata dalla IG per strada del Castello CP_1 Pt_1
(€ 822,00) a partire dalla cessazione della convivenza -giugno 2022- sino al mese corrispondente al cambio di residenza, effettuato dal signor -novembre 2024- pari ad € 274,00 CP_1
La IG conguagliando quindi le somme dovute, ha già prima d'ora versato al signor Pt_1
l'importo di € 1.366,00. CP_1
DISPONE che, per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore _1
Le parti suddivideranno al 50% le spese:
• mediche non coperte dal S.S.N., come da Protocollo del Tribunale di Torino;
i medicinali da banco sono esclusi ed ognuno provvederà all'acquisto di quelli di uso domestico.
• scolastiche, compresa mensa, divise, contributi vari richiesti dalla scuola, cancelleria e materiale scolastico per tutto l'anno, gite, regali alle maestre etc.
• sportive, comprese di abbigliamento sportivo,
• culturali per eventuali corsi
• ricreative, comprese di spese per regali feste di compagni di classe con spesa non superiore a €
20,00 per ogni evento etc,
• personali quali taglio capelli.
Le decisioni e i rimborsi relativi alle spese extra assegno qui indicate sono regolate dal Protocollo del
Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
DA' ATTO che ciascun genitore segnerà le spese effettuate e, se necessario, preventivamente concordate, in un file excel, creato dal sig. e condiviso su Google drive e, mensilmente -entro CP_1
pagina 10 di 11 il 5 del mese successivo- le parti conguaglieranno le spese da ciascuno anticipate (primo conguaglio febbraio 2025 avvenuto regolarmente.
In ogni caso le parti pattuiscono sin da ora che:
a) la mensa verrà sempre anticipata dal padre b) e le spese sportive dell'attività sportiva concordata (oggi nuoto) dalla madre.
c) Le spese per lo sci saranno a carico del genitore che porterà la bambina a sciare e per l'abbigliamento sciistico provvederà ciascun genitore senza rimborso e senza scambio di materiale.
d) Per le spese di abbigliamento quotidiano per la scuola il sig. provvederà ogni stagione, o CP_1 quando necessario, all'acquisto di 4 cambi completi (pantalone e felpa) 8 magliette, biancheria;
la somma, non superiore a 100 euro, per ogni stagione, a partire dalla primavera 2025 verrà suddivisa al
50%.
I capispalla da mezza stagione e da inverno e le scarpe di tutto l'anno verranno acquistate nuove, quando necessario, dalla IG negli anni pari e dal signor negli anni dispari senza Pt_1 CP_1 rimborso reciproco.
DA' ATTO che con il regolare adempimento di tutto quanto qui pattuito si dichiarano economicamente autonome e dichiarano di nulla avere da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento, alimenti, divisione dei beni, danno in ogni sua componente per obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sorte in occasione o in costanza di matrimonio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11