TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N___9851/2024___R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa SC Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 9851/2024 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Cappello Parte_1
SC
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Cassoni
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Belli SC Romana e Fanigliuolo Fabio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249003231186000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 09.08.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249003231186000, notificata il 22.07.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) 35920160000791200000; 2)
35920160003603941000; 3) 35920170001220902000; 4)
35920180001602177000; 5) 35920180004537543000; 6)
35920190001206712000; 7) 35920190003855285000; 8)
35920210000700834000; 9) 35920220000846074000; 10)
35920220004159407000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9
e 10 l. 335/1995, l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la prescrizione e la decadenza nonché la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della notifica degli atti interruttivi e della normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria nel periodo di emergenza Covid. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva che deduceva l'infondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini prevista dal d.l. 18/2020 e successive modifiche. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa, fissata all'udienza del 03.12.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 perché eseguita da soggetto non abilitato.
La parte opponente sostiene che l'Agente della Riscossione e l' CP_2 non possono procedere alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l'intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70. La doglianza è infondata.
La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma
1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta
– alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto -in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.
Ad ogni buon conto, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato regolarmente notificato in data 22.7.2024 a mezzo raccomandata.
*
Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
*
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic Cass. 26053/2015,
6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l'art 12 dpr 602/73 allorché disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all' organo da cui promana”.
*
Tanto premesso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Preliminarmente, si osserva che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma
10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9
L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett.
a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma
9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa. Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti dagli Enti resistenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Invero, si rileva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 05920249012329422000 ed in particolare:
1) 35920160007912000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
03.11.2020;
2) 35920160003603941000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
24.12.2020;
3) 35920170001220902000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
01.07.2021;
4) 35920180001602177000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
5) 35920180004537543000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
6) 35920190001206712000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
7) 35920190003855285000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
22.07.2022;
8) 35920210000700834000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
23.11.2021;
9) 35920220000846074000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
28.07.2022;
10) 35920220004159407000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
24.01.2023.
Tanto premesso non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito sopra indicati e la data di notifica dell' intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
In ogni caso la conventa ha Controparte_1 compiutamente documentato la notifica di ulteriori validi atti Cont interruttivi della prescrizione. In particolare, ha dimostrato che:
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 1)
35920160000791200000 e 2) 35920160003603941000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219002608549000 effettuata a mezzo racc. a.r. ricevuta da persona di famiglia il
08.04.2022 e, successivamente, con l'intimazione di pagamento n.
05920239008917248000 notificata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data 29.12.2023 e invio dell'avviso di notifica con racc. a.r. n. 696718011842 il 10.01.2024, nonché con l'intimazione oggetto del presente giudizio;
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 3)
35920170001220902000; 4) 35920180001602177000; 5)
35920180004537543000; 6) 35920190001206712000; 7)
35920190003855285000 e 8) 35920210000700834000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 05920239008917248000 notificata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data
29.12.2023 e invio dell'avviso di notifica con racc. a.r. n.
696718011842 il 10.01.2024, nonché con l'intimazione impugnata.
Si osserva, inoltre, che per il credito riportato dagli avvisi di addebito n. 9) 35920220000846074000 e 10) 35920220004159407000 la prescrizione non è maturata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica dei detti avvisi (effettuata rispettivamente il 28.07.2022 ed il 24.01.2023) e la notifica dell'intimazione n. 05920249003231186000 (effettuata il 22.07.2024).
Deve ritenersi, inoltre, che il termine quinquennale del credito contributivo azionato non risulta spirato anche alla luce della normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria nel periodo di emergenza Covid.
Invero, l'art. 37, comma 2, dl. 18/2020 conv. con modificazioni in l. n. 27/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e, successivamente, l'art. 11, comma 9, dl. 183/183 conv. con modificazioni in l. 21/2021 ha previsto la sospensione dei predetti termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni (129+182).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 1.400,00,oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.400,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell' avv Sandra Cassoni.
Lecce, 05.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa SC Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa SC Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 9851/2024 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Cappello Parte_1
SC
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Cassoni
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Belli SC Romana e Fanigliuolo Fabio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249003231186000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 09.08.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249003231186000, notificata il 22.07.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: 1) 35920160000791200000; 2)
35920160003603941000; 3) 35920170001220902000; 4)
35920180001602177000; 5) 35920180004537543000; 6)
35920190001206712000; 7) 35920190003855285000; 8)
35920210000700834000; 9) 35920220000846074000; 10)
35920220004159407000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9
e 10 l. 335/1995, l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la prescrizione e la decadenza nonché la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della notifica degli atti interruttivi e della normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria nel periodo di emergenza Covid. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva che deduceva l'infondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini prevista dal d.l. 18/2020 e successive modifiche. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa, fissata all'udienza del 03.12.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 perché eseguita da soggetto non abilitato.
La parte opponente sostiene che l'Agente della Riscossione e l' CP_2 non possono procedere alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l'intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70. La doglianza è infondata.
La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma
1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta
– alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto -in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.
Ad ogni buon conto, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato regolarmente notificato in data 22.7.2024 a mezzo raccomandata.
*
Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
*
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic Cass. 26053/2015,
6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l'art 12 dpr 602/73 allorché disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all' organo da cui promana”.
*
Tanto premesso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Preliminarmente, si osserva che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma
10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9
L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett.
a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma
9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa. Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti dagli Enti resistenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Invero, si rileva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 05920249012329422000 ed in particolare:
1) 35920160007912000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
03.11.2020;
2) 35920160003603941000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
24.12.2020;
3) 35920170001220902000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
01.07.2021;
4) 35920180001602177000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
5) 35920180004537543000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
6) 35920190001206712000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
22.07.2022;
7) 35920190003855285000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
22.07.2022;
8) 35920210000700834000 è stato notificato a mezzo racc a.r. il
23.11.2021;
9) 35920220000846074000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
28.07.2022;
10) 35920220004159407000 è stato notificato a mezzo racc. a.r. il
24.01.2023.
Tanto premesso non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica degli avvisi di addebito sopra indicati e la data di notifica dell' intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
In ogni caso la conventa ha Controparte_1 compiutamente documentato la notifica di ulteriori validi atti Cont interruttivi della prescrizione. In particolare, ha dimostrato che:
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 1)
35920160000791200000 e 2) 35920160003603941000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219002608549000 effettuata a mezzo racc. a.r. ricevuta da persona di famiglia il
08.04.2022 e, successivamente, con l'intimazione di pagamento n.
05920239008917248000 notificata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data 29.12.2023 e invio dell'avviso di notifica con racc. a.r. n. 696718011842 il 10.01.2024, nonché con l'intimazione oggetto del presente giudizio;
- per il credito portato dagli avvisi di addebito 3)
35920170001220902000; 4) 35920180001602177000; 5)
35920180004537543000; 6) 35920190001206712000; 7)
35920190003855285000 e 8) 35920210000700834000 il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto con l'intimazione di pagamento n. 05920239008917248000 notificata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data
29.12.2023 e invio dell'avviso di notifica con racc. a.r. n.
696718011842 il 10.01.2024, nonché con l'intimazione impugnata.
Si osserva, inoltre, che per il credito riportato dagli avvisi di addebito n. 9) 35920220000846074000 e 10) 35920220004159407000 la prescrizione non è maturata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica dei detti avvisi (effettuata rispettivamente il 28.07.2022 ed il 24.01.2023) e la notifica dell'intimazione n. 05920249003231186000 (effettuata il 22.07.2024).
Deve ritenersi, inoltre, che il termine quinquennale del credito contributivo azionato non risulta spirato anche alla luce della normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria nel periodo di emergenza Covid.
Invero, l'art. 37, comma 2, dl. 18/2020 conv. con modificazioni in l. n. 27/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e, successivamente, l'art. 11, comma 9, dl. 183/183 conv. con modificazioni in l. 21/2021 ha previsto la sospensione dei predetti termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni (129+182).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 1.400,00,oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 1.400,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell' avv Sandra Cassoni.
Lecce, 05.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa SC Costa