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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2986/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20969/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazza Cimmino N. 1 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3285 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2529/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 3285 per TARI 2018.
Eccepiva il ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato la prescrizione del diritto del Comune di
Arzano di richiedere la tassa in oggetto.
Il Comune di Arzano, al quale il ricorrente ha correttamente notificato il ricorso, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
Quanto alla doglianza del difetto di motivazione dell'atto impugnato, dall'esame di tale atto risultano sussistenti tutti gli elementi che possano in astratto servire alla difesa del contribuente.
Il ricorso si accoglie per quanto riguarda l'eccezione sulla prescrizione.
L'avviso di accertamento, a detta del ricorrente, non è mai stato notificato, ma lo stesso ne ha avuto effettiva conoscenza in data 4-10-2025, a seguito della richiesta effettuata allo Sportello dell'Ufficio Tributi del Comune di Arzano, e gli veniva consegnato a mani proprie.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie il comune di Arzano non ha dato prova di aver notificato l'avviso di accertamento nei termini, e il ricorrente ne ha avuto conoscenza solo in data 4-10-2025, pertanto oltre il termine decadenziale.
Per la Tari 2018 è pertanto prescritto il termine per la riscossione del debito.
Il ricorso viene accolto. Non essendo in contestazione la debenza della Tari si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20969/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazza Cimmino N. 1 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3285 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2529/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 3285 per TARI 2018.
Eccepiva il ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato la prescrizione del diritto del Comune di
Arzano di richiedere la tassa in oggetto.
Il Comune di Arzano, al quale il ricorrente ha correttamente notificato il ricorso, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
Quanto alla doglianza del difetto di motivazione dell'atto impugnato, dall'esame di tale atto risultano sussistenti tutti gli elementi che possano in astratto servire alla difesa del contribuente.
Il ricorso si accoglie per quanto riguarda l'eccezione sulla prescrizione.
L'avviso di accertamento, a detta del ricorrente, non è mai stato notificato, ma lo stesso ne ha avuto effettiva conoscenza in data 4-10-2025, a seguito della richiesta effettuata allo Sportello dell'Ufficio Tributi del Comune di Arzano, e gli veniva consegnato a mani proprie.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie il comune di Arzano non ha dato prova di aver notificato l'avviso di accertamento nei termini, e il ricorrente ne ha avuto conoscenza solo in data 4-10-2025, pertanto oltre il termine decadenziale.
Per la Tari 2018 è pertanto prescritto il termine per la riscossione del debito.
Il ricorso viene accolto. Non essendo in contestazione la debenza della Tari si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate