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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. IO NE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 893/2023, promossa in grado d'appello
DA
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Sebeto. CP_1
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI
1) Con sentenza n.666/2023, pubblicata il 28.02.2023, il Tribunale di Palermo G.L. condannava l al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
- annualmente assunto con contratto a tempo determinato con la mansione di
[...] operaio specializzato alla conduzione e manutenzione delle macchine agricole, inquadrato nell'area 1 livello A (ex specialisti super) del CCNL di categoria - della somma complessiva di €1.225,60, oltre interessi, a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento dei parametri retributivi per l'attività di lavoro da lui prestata negli anni 2018 e 2019, sulla scorta dell'ipotesi di accordo del 19.10.2017, Parte stipulato tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.40 del 2.8.2018, come modificato Pt_1 dall'Addendum del 2019. 2) Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 28.08.2023, l' (d'ora in avanti anche Parte_1 Parte
) lamentando, con il primo articolato motivo, che: Parte
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell n.40/C.A. del 2 agosto 2018 - con la quale era stato previsto di attribuire un trattamento economico (migliorativo) uniforme a tutto il personale operaio a tempo determinato, a decorrere dalla campagna 2018, adottando quale parametro di riferimento la retribuzione “in atto” di cui al Contratto Provinciale del Lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Palermo (CPL) 2012/2015 e alla tabella salariale in vigore dal 1 maggio 2015 – “non era, né è mai stata esecutiva”, perché sospensivamente condizionata ad
“un (doveroso) procedimento di verifica” da parte del
[...]
, dell' Controparte_2 Controparte_3
, della Giunta
[...] CP_2
- a tale Deliberazione ha fatto seguito l'Addendum approvato con Deliberazione n.35/C.A. del 12 ottobre 2020, con la quale le mansioni e i relativi profili professionali di riferimento di cui al CPL di Palermo sono stati parametrati a quelli di un dipendente dell'Area 1° Livello B (anziché Area 1° Livello A) con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di meccanizzazione 2020;
- “Con deliberazione n. 203 del 5 maggio 2021, la Giunta regionale ha, infine, espresso parere favorevole sulle citate Delibere del Consiglio di Amministrazione dell n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 35 del 12 ottobre 2020, autorizzando, pertanto, Pt_1
l'applicazione dell'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di Meccanizzazione Agricola anno 2020 ... Successivamente, con Determina n.119 del 14 maggio 2021, ha CP_4 dato seguito all'adeguamento contrattuale e sono stati applicati i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali in vigore dal 1° aprile 2019 del C.P.L. di Palermo … L'accredito degli arretrati contrattuali ai lavoratori riferiti all'anno 2020 è stato effettuato nel mese di giugno 2021”;
- la delibera n.40/C.A. non avrebbe potuto “considerarsi esecutiva a decorrere dal 1° gennaio 2018” – perché effetto precluso dalla trasmissione alla Giunta dell'ipotesi di adeguamento contrattuale (nota prot. n.19678 del 7.9.2018) e dalla stipulazione dell'addendum nel maggio 2019 – trattandosi piuttosto di “un'ipotesi di accordo”, atto in alcun modo prescrittivo di obblighi di riconoscimento dell'adeguamento retributivo anelato a partire dal 2018 ma inesigibile “per l'assenza dell'avveramento di una condizione di efficacia”. Rileva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli adeguamenti contrattuali relativi alle annualità 2018 e 2019 erano privi di copertura finanziaria, in quanto l'art. 6, comma 9, l.r. 9 maggio 2017, n.8 aveva “autorizzato per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di € 7.760.000,00 sul capitolo 147326; analogamente per l'anno 2019, dove il totale delle somme effettivamente liquidate dall'Organo Tutorio sul capitolo 147326 relative alla campagna di meccanizzazione agricola dell per l'anno 2019, sono state pari a € 7.985.396,80”; trasferimenti, Pt_1 tuttavia, “insufficienti ad applicare i parametri retributivi indicati nell'accordo sindacale, atteso che la somma minima occorrente per tale finalità ammonta ad
€8.390.000,00”. Si duole, infine, della “eccessività e abnormità” delle spese legali liquidate dal Tribunale di prime cure in un importo (€1.400,00) “addirittura superiore” a quello
“riconosciuto a controparte a titolo di quantum della condanna”. Stigmatizza in proposito come non risulti “comprensibile l'iter logico - motivazionale seguito dal Primo Giudice nella liquidazione delle spese che non appare fondata su alcun criterio logico (del disputandum o del decisum) imposto dalla legge e ribadito dalla giurisprudenza costante … e neppure adeguata allo svolgimento del giudizio di I grado”, nel corso del quale “è stato versato l'adeguamento calcolato per l'anno 2020 (cui il ricorrente ha, infatti, espressamente rinunciato) e che, in ogni caso l'importo riconosciuto (per gli anni 2018 e 2019) appare nettamente inferiore al quantum originariamente richiesto, risultando controparte soccombente rispetto alle domande avanzate”.
3) Ha resistito in giudizio, con memoria del 16/18.09.2023, , CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza oggetto di gravame limitatamente alla parte in cui è stato erroneamente applicato un parametro retributivo giornaliero pari ad €76,67 in luogo di quello statuito dall'Accordo del 19.10.2017 (previsto in
€83,91) o di quello previsto nell'Addendum ma comprensivo della quota di T.F.R. (per complessivi €83,91).
4) Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. Parte
5) L'appello proposto dall non merita accoglimento. Quanto al primo motivo si osserva che, con deliberazione n.203 del 5 maggio 2021 la Giunta Regionale esprimeva “parere favorevole sulle delibere del Consiglio di Amministrazione dell n.40 del 2 agosto 2018 Parte_1 Parte 'Approvazione dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l e le organizzazioni sindacali di categoria – personale operaio a tempo determinato della Parte_2
e n.35 del 12 ottobre 2020: Applicazione adeguamento contrattuale al
[...] personale a tempo determinato dell avviato nella campagna Parte_1 di Meccanizzazione Parte_2
Deliberazione giuntale – prescritta ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978 n.
2 - che rimuoveva ogni ostacolo alla piena operatività di Parte entrambe le richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione dell , le quali, rispettivamente, prevedevano:
- l'approvazione dell'ipotesi di Accordo sindacale stipulato in data 19 ottobre Parte 2017 tra l e le organizzazioni sindacali (con il quale, per i profili di nostro interesse, era stato individuato quale parametro di riferimento per il trattamento Contr retributivo dei dipendenti dell'Ente oggi appellante il di Palermo, era stata fissata nell'avvio della Campagna di Meccanizzazione 2018 la decorrenza degli effetti dell'accordo ed erano state indicate quale fonti per la copertura finanziaria dei maggiori esborsi le “economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”);
- “di applicare l'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato dell avviato nella campagna di meccanizzazione agricola, Parte_1 senza alcun onere aggiuntivo di spesa, con i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali in vigore dal 1° aprile 2019 del C.P.L. di Palermo”; “di approvare il cronoprogramma economico di cui alla Scheda B, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale – che prevede il finanziamento di n.179 giornate lavorative al personale fruente delle “garanzie occupazionali” per una spesa pari al 92,59% dell'attuale stanziamento operativo e per spese di funzionamento per
€651.824,14, pari al 7,41% del finanziamento annuale, per complessivi €8.795.000,00, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di meccanizzazione 2020”.
A quest'ultima delibera era allegato (e dunque anch'esso approvato dalla Giunta Regionale) un “Addendum all'ipotesi accordo sindacale stipulato in Palermo il 19 ottobre 2017”, per il quale:
- “rilevato dagli Uffici del Servizio di Meccanizzazione una incongruenza formale dell'accordo di cui sopra, atteso che le mansioni e i relativi profili professionali cui al CPT di Palermo, come espressamente indicato a pag.13 del medesimo, corrispondono all'Area 1° livello B (ex specializzati super) con retribuzione giornaliera pari ad €76,67 anziché al livello di inquadramento Area 1° Livello A (retribuzione giornaliera di €78,20), descritta nell'accordo aziendale approvato con la predetta delibera n.40/C.A. del 2 agosto 2018”;
- “valutato che nell'incontro sindacale del 26 marzo 2019 … le OO.SS. nel prendere atto della discrasia prospettata si sono rese disponibili a modificare i punti dell'Accordo aziendale come sopra rappresentato”;
- “si conviene di approvare l'addendum come superiormente descritto”. Una lettura necessariamente congiunta delle summenzionate previsioni induce, secondo canoni di logicità interpretativa, a ritenere che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021:
- a decorrere dalla campagna di Meccanizzazione del 2018 debba trovare applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo determinato dell'ESA il CPT della Provincia di Palermo (come previsto dall'originaria ipotesi di accordo);
- che il parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione giornaliera oraria dei medesimi lavoratori sia quello dell'Area 1° livello B del CPT in oggetto (essendo questo l'unico profilo dell'Ipotesi di accordo del 2017 sul quale incide in senso modificativo l'Addendum del 2019);
- al spettava, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al CP_1
31.12.2019 (pacificamente risultando corrisposto in suo favore quanto rivendicato a far data dal 1° gennaio 2020) la maggiorazione retributiva in parola.
A non diversa conclusione possono indurre le osservazioni formulate in atto di Parte appello dalla difesa dell' , in quanto:
- è vero che la produzione degli effetti dell'ipotesi di accordo trasfusa nella deliberazione n.40/C.A. del 2 agosto 2018 era sospensivamente condizionata ad un
“doveroso procedimento di verifica” da parte del
[...]
e poi dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura; ma è Controparte_2 altrettanto vero che tale condizione sospensiva è stata rimossa a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021, consentendo l'immediata operatività di tutte le prescrizioni contenute sia nell'ipotesi di accordo (quanto al CPT da utilizzare e alla decorrenza del relativo trattamento retributivo), sia all'addendum del 2019 (quanto al livello contrattuale da utilizzare quale parametro di riferimento per il calcolo del maggior compenso);
- “l'aggiustamento negoziale” del maggio 2019 non ha testualmente modificato, lo si ribadisce, il contenuto dell'ipotesi di accordo del 2017 né rispetto al CPT richiamato, né rispetto alla decorrenza della maggiorazione ivi indicata, ma si è limitato ad incidere, con consenso delle parti sociale, su un solo aspetto e cioè quello legato al livello contrattuale di inquadramento utile per la quantificazione del più elevato compenso;
- inconferente è il richiamo al diverso finanziamento utile alla copertura del maggior impegno di spese conseguente alla rinnovata regolamentazione retributiva del personale a tempo determinato (€7.760.000,00 nell'ipotesi di accordo;
€8.795.000,00 nell'addendum del 2019), laddove il diritto di quest'ultimo al maggior corrispettivo trova la sua fonte nell'accordo delle parti sociali (successivamente vidimato dai competenti organi regionali) indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura;
senza poi dimenticare, come già osservato dal primo giudice, quanto trascritto in proposito nell'Ipotesi di Accordo (“relativamente alla copertura finanziaria, il presente accordo produrrà i propri effetti a decorrere dall'avvio della Campagna di Meccanizzazione 2018, grazie alle economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché a quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”); allegazione implicitamente condivisa dalla Giunta Regionale nella deliberazione n.203/2021, di approvazione della suddetta ipotesi di Accordo, che nulla ha aggiunto o modificato sul punto, neppure in termini di diversa decorrenza degli effetti economici. Parte Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello dell' , laddove basti por mente alla circostanza che le spese liquidate in primo grado (€1.400,00 oltre accessori), sono sostanzialmente sovrapponibili a valori minimi dei compensi (€1.378,00), previsti dalle tabelle ratione temporis vigenti, come introdotte dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (parametro da €1.101,00 ad €5.200,00) determinato in ragione dell'importo (€1.225,60 oltre accessori) oggetto di condanna.
6) Non merita accoglimento neppure il primo motivo dell'appello incidentale.
Il diritto del all'incremento retributivo è il risultato di una valutazione CP_1 positiva da parte della Giunta Regionale del contenuto congiunto dell'Ipotesi di accordo del 2017 e dell'Addendum del 2019 (rectius dei verbali del CDA che li hanno approvati), e non, come vorrebbe l'istante il frutto immediato della sola delibera n.40 del 2018.
7) Fondato è, invece, il secondo motivo dell'appello incidentale. Contr Invero una volta individuate quali mansioni di riferimento, all'interno del di Palermo, quelle dell'Area 1 ° livello B, anziché quelle dell'Area 1° livello A del CPL di Palermo, il parametro da considerare non è la sola retribuzione base giornaliera (rispettivamente €76,67 ed €78,70) ma anche l'ulteriore quota di T.F.R. (€5.07 anziché
€5,21), dal momento che tale ultima voce patrimoniale, come evincibile dalle buste paga in atti, è corrisposta ai dipendenti a tempo determinato in costanza di rapporto.
Ulteriore quota di T.F.R. che, tuttavia, l'istante quantifica in €5,21 (e non correttamente in €5.07), sull'erroneo presupposto che l'Addendum avrebbe modificato solo il parametro della retribuzione base e non anche quello del T.F.R.. Assunto non condivisibile per l'assorbente considerazione che le parti sociali nel modificare nel 2019 l'ipotesi di accordo del 2017 hanno fissato quale parametro di riferimento il livello B (anziché il livello A) del CPT della Provincia di Palermo senza alcuna delimitazione contenutistica e dunque in ogni aspetto relativo alla retribuzione nel suo complesso.
Il credito del può essere, dunque, quantificato in complessivi €3.617,47 CP_1 così determinato: - €81,74 (76,67 + 5,07) - €73,47 (retribuzione di riferimento utilizzata dal primo giudice) = €8,27;
- € 8.27 moltiplicato per 383 giornate di lavoro (198 nel 2018 + 185 nel 2019) =
€ 3.167,41
8) Per quanto suesposto, l'ESA, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento in favore di dell'ulteriore somma CP_1 di €1.941,81 (pari alla differenza tra l'importo oggi riconosciuto di €3.167,41 e quello già liquidato in primo grado di €1.225,60), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.666/2023, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 28 febbraio 2023, condanna l al pagamento in Pt_1 favore di , dell'ulteriore somma, oltre quella liquidata nella predetta CP_1 sentenza, di €1.941,81 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l al pagamento in favore di delle spese del presente Pt_1 CP_1 grado, che liquida in €962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato Carmelo Sebeto, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NE IA G. Di RC
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. IO NE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 893/2023, promossa in grado d'appello
DA
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Sebeto. CP_1
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI
1) Con sentenza n.666/2023, pubblicata il 28.02.2023, il Tribunale di Palermo G.L. condannava l al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
- annualmente assunto con contratto a tempo determinato con la mansione di
[...] operaio specializzato alla conduzione e manutenzione delle macchine agricole, inquadrato nell'area 1 livello A (ex specialisti super) del CCNL di categoria - della somma complessiva di €1.225,60, oltre interessi, a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento dei parametri retributivi per l'attività di lavoro da lui prestata negli anni 2018 e 2019, sulla scorta dell'ipotesi di accordo del 19.10.2017, Parte stipulato tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.40 del 2.8.2018, come modificato Pt_1 dall'Addendum del 2019. 2) Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 28.08.2023, l' (d'ora in avanti anche Parte_1 Parte
) lamentando, con il primo articolato motivo, che: Parte
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell n.40/C.A. del 2 agosto 2018 - con la quale era stato previsto di attribuire un trattamento economico (migliorativo) uniforme a tutto il personale operaio a tempo determinato, a decorrere dalla campagna 2018, adottando quale parametro di riferimento la retribuzione “in atto” di cui al Contratto Provinciale del Lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Palermo (CPL) 2012/2015 e alla tabella salariale in vigore dal 1 maggio 2015 – “non era, né è mai stata esecutiva”, perché sospensivamente condizionata ad
“un (doveroso) procedimento di verifica” da parte del
[...]
, dell' Controparte_2 Controparte_3
, della Giunta
[...] CP_2
- a tale Deliberazione ha fatto seguito l'Addendum approvato con Deliberazione n.35/C.A. del 12 ottobre 2020, con la quale le mansioni e i relativi profili professionali di riferimento di cui al CPL di Palermo sono stati parametrati a quelli di un dipendente dell'Area 1° Livello B (anziché Area 1° Livello A) con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di meccanizzazione 2020;
- “Con deliberazione n. 203 del 5 maggio 2021, la Giunta regionale ha, infine, espresso parere favorevole sulle citate Delibere del Consiglio di Amministrazione dell n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 35 del 12 ottobre 2020, autorizzando, pertanto, Pt_1
l'applicazione dell'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di Meccanizzazione Agricola anno 2020 ... Successivamente, con Determina n.119 del 14 maggio 2021, ha CP_4 dato seguito all'adeguamento contrattuale e sono stati applicati i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali in vigore dal 1° aprile 2019 del C.P.L. di Palermo … L'accredito degli arretrati contrattuali ai lavoratori riferiti all'anno 2020 è stato effettuato nel mese di giugno 2021”;
- la delibera n.40/C.A. non avrebbe potuto “considerarsi esecutiva a decorrere dal 1° gennaio 2018” – perché effetto precluso dalla trasmissione alla Giunta dell'ipotesi di adeguamento contrattuale (nota prot. n.19678 del 7.9.2018) e dalla stipulazione dell'addendum nel maggio 2019 – trattandosi piuttosto di “un'ipotesi di accordo”, atto in alcun modo prescrittivo di obblighi di riconoscimento dell'adeguamento retributivo anelato a partire dal 2018 ma inesigibile “per l'assenza dell'avveramento di una condizione di efficacia”. Rileva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli adeguamenti contrattuali relativi alle annualità 2018 e 2019 erano privi di copertura finanziaria, in quanto l'art. 6, comma 9, l.r. 9 maggio 2017, n.8 aveva “autorizzato per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di € 7.760.000,00 sul capitolo 147326; analogamente per l'anno 2019, dove il totale delle somme effettivamente liquidate dall'Organo Tutorio sul capitolo 147326 relative alla campagna di meccanizzazione agricola dell per l'anno 2019, sono state pari a € 7.985.396,80”; trasferimenti, Pt_1 tuttavia, “insufficienti ad applicare i parametri retributivi indicati nell'accordo sindacale, atteso che la somma minima occorrente per tale finalità ammonta ad
€8.390.000,00”. Si duole, infine, della “eccessività e abnormità” delle spese legali liquidate dal Tribunale di prime cure in un importo (€1.400,00) “addirittura superiore” a quello
“riconosciuto a controparte a titolo di quantum della condanna”. Stigmatizza in proposito come non risulti “comprensibile l'iter logico - motivazionale seguito dal Primo Giudice nella liquidazione delle spese che non appare fondata su alcun criterio logico (del disputandum o del decisum) imposto dalla legge e ribadito dalla giurisprudenza costante … e neppure adeguata allo svolgimento del giudizio di I grado”, nel corso del quale “è stato versato l'adeguamento calcolato per l'anno 2020 (cui il ricorrente ha, infatti, espressamente rinunciato) e che, in ogni caso l'importo riconosciuto (per gli anni 2018 e 2019) appare nettamente inferiore al quantum originariamente richiesto, risultando controparte soccombente rispetto alle domande avanzate”.
3) Ha resistito in giudizio, con memoria del 16/18.09.2023, , CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza oggetto di gravame limitatamente alla parte in cui è stato erroneamente applicato un parametro retributivo giornaliero pari ad €76,67 in luogo di quello statuito dall'Accordo del 19.10.2017 (previsto in
€83,91) o di quello previsto nell'Addendum ma comprensivo della quota di T.F.R. (per complessivi €83,91).
4) Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. Parte
5) L'appello proposto dall non merita accoglimento. Quanto al primo motivo si osserva che, con deliberazione n.203 del 5 maggio 2021 la Giunta Regionale esprimeva “parere favorevole sulle delibere del Consiglio di Amministrazione dell n.40 del 2 agosto 2018 Parte_1 Parte 'Approvazione dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l e le organizzazioni sindacali di categoria – personale operaio a tempo determinato della Parte_2
e n.35 del 12 ottobre 2020: Applicazione adeguamento contrattuale al
[...] personale a tempo determinato dell avviato nella campagna Parte_1 di Meccanizzazione Parte_2
Deliberazione giuntale – prescritta ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978 n.
2 - che rimuoveva ogni ostacolo alla piena operatività di Parte entrambe le richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione dell , le quali, rispettivamente, prevedevano:
- l'approvazione dell'ipotesi di Accordo sindacale stipulato in data 19 ottobre Parte 2017 tra l e le organizzazioni sindacali (con il quale, per i profili di nostro interesse, era stato individuato quale parametro di riferimento per il trattamento Contr retributivo dei dipendenti dell'Ente oggi appellante il di Palermo, era stata fissata nell'avvio della Campagna di Meccanizzazione 2018 la decorrenza degli effetti dell'accordo ed erano state indicate quale fonti per la copertura finanziaria dei maggiori esborsi le “economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”);
- “di applicare l'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato dell avviato nella campagna di meccanizzazione agricola, Parte_1 senza alcun onere aggiuntivo di spesa, con i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali in vigore dal 1° aprile 2019 del C.P.L. di Palermo”; “di approvare il cronoprogramma economico di cui alla Scheda B, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale – che prevede il finanziamento di n.179 giornate lavorative al personale fruente delle “garanzie occupazionali” per una spesa pari al 92,59% dell'attuale stanziamento operativo e per spese di funzionamento per
€651.824,14, pari al 7,41% del finanziamento annuale, per complessivi €8.795.000,00, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di meccanizzazione 2020”.
A quest'ultima delibera era allegato (e dunque anch'esso approvato dalla Giunta Regionale) un “Addendum all'ipotesi accordo sindacale stipulato in Palermo il 19 ottobre 2017”, per il quale:
- “rilevato dagli Uffici del Servizio di Meccanizzazione una incongruenza formale dell'accordo di cui sopra, atteso che le mansioni e i relativi profili professionali cui al CPT di Palermo, come espressamente indicato a pag.13 del medesimo, corrispondono all'Area 1° livello B (ex specializzati super) con retribuzione giornaliera pari ad €76,67 anziché al livello di inquadramento Area 1° Livello A (retribuzione giornaliera di €78,20), descritta nell'accordo aziendale approvato con la predetta delibera n.40/C.A. del 2 agosto 2018”;
- “valutato che nell'incontro sindacale del 26 marzo 2019 … le OO.SS. nel prendere atto della discrasia prospettata si sono rese disponibili a modificare i punti dell'Accordo aziendale come sopra rappresentato”;
- “si conviene di approvare l'addendum come superiormente descritto”. Una lettura necessariamente congiunta delle summenzionate previsioni induce, secondo canoni di logicità interpretativa, a ritenere che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021:
- a decorrere dalla campagna di Meccanizzazione del 2018 debba trovare applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo determinato dell'ESA il CPT della Provincia di Palermo (come previsto dall'originaria ipotesi di accordo);
- che il parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione giornaliera oraria dei medesimi lavoratori sia quello dell'Area 1° livello B del CPT in oggetto (essendo questo l'unico profilo dell'Ipotesi di accordo del 2017 sul quale incide in senso modificativo l'Addendum del 2019);
- al spettava, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al CP_1
31.12.2019 (pacificamente risultando corrisposto in suo favore quanto rivendicato a far data dal 1° gennaio 2020) la maggiorazione retributiva in parola.
A non diversa conclusione possono indurre le osservazioni formulate in atto di Parte appello dalla difesa dell' , in quanto:
- è vero che la produzione degli effetti dell'ipotesi di accordo trasfusa nella deliberazione n.40/C.A. del 2 agosto 2018 era sospensivamente condizionata ad un
“doveroso procedimento di verifica” da parte del
[...]
e poi dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura; ma è Controparte_2 altrettanto vero che tale condizione sospensiva è stata rimossa a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021, consentendo l'immediata operatività di tutte le prescrizioni contenute sia nell'ipotesi di accordo (quanto al CPT da utilizzare e alla decorrenza del relativo trattamento retributivo), sia all'addendum del 2019 (quanto al livello contrattuale da utilizzare quale parametro di riferimento per il calcolo del maggior compenso);
- “l'aggiustamento negoziale” del maggio 2019 non ha testualmente modificato, lo si ribadisce, il contenuto dell'ipotesi di accordo del 2017 né rispetto al CPT richiamato, né rispetto alla decorrenza della maggiorazione ivi indicata, ma si è limitato ad incidere, con consenso delle parti sociale, su un solo aspetto e cioè quello legato al livello contrattuale di inquadramento utile per la quantificazione del più elevato compenso;
- inconferente è il richiamo al diverso finanziamento utile alla copertura del maggior impegno di spese conseguente alla rinnovata regolamentazione retributiva del personale a tempo determinato (€7.760.000,00 nell'ipotesi di accordo;
€8.795.000,00 nell'addendum del 2019), laddove il diritto di quest'ultimo al maggior corrispettivo trova la sua fonte nell'accordo delle parti sociali (successivamente vidimato dai competenti organi regionali) indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura;
senza poi dimenticare, come già osservato dal primo giudice, quanto trascritto in proposito nell'Ipotesi di Accordo (“relativamente alla copertura finanziaria, il presente accordo produrrà i propri effetti a decorrere dall'avvio della Campagna di Meccanizzazione 2018, grazie alle economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché a quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”); allegazione implicitamente condivisa dalla Giunta Regionale nella deliberazione n.203/2021, di approvazione della suddetta ipotesi di Accordo, che nulla ha aggiunto o modificato sul punto, neppure in termini di diversa decorrenza degli effetti economici. Parte Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello dell' , laddove basti por mente alla circostanza che le spese liquidate in primo grado (€1.400,00 oltre accessori), sono sostanzialmente sovrapponibili a valori minimi dei compensi (€1.378,00), previsti dalle tabelle ratione temporis vigenti, come introdotte dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (parametro da €1.101,00 ad €5.200,00) determinato in ragione dell'importo (€1.225,60 oltre accessori) oggetto di condanna.
6) Non merita accoglimento neppure il primo motivo dell'appello incidentale.
Il diritto del all'incremento retributivo è il risultato di una valutazione CP_1 positiva da parte della Giunta Regionale del contenuto congiunto dell'Ipotesi di accordo del 2017 e dell'Addendum del 2019 (rectius dei verbali del CDA che li hanno approvati), e non, come vorrebbe l'istante il frutto immediato della sola delibera n.40 del 2018.
7) Fondato è, invece, il secondo motivo dell'appello incidentale. Contr Invero una volta individuate quali mansioni di riferimento, all'interno del di Palermo, quelle dell'Area 1 ° livello B, anziché quelle dell'Area 1° livello A del CPL di Palermo, il parametro da considerare non è la sola retribuzione base giornaliera (rispettivamente €76,67 ed €78,70) ma anche l'ulteriore quota di T.F.R. (€5.07 anziché
€5,21), dal momento che tale ultima voce patrimoniale, come evincibile dalle buste paga in atti, è corrisposta ai dipendenti a tempo determinato in costanza di rapporto.
Ulteriore quota di T.F.R. che, tuttavia, l'istante quantifica in €5,21 (e non correttamente in €5.07), sull'erroneo presupposto che l'Addendum avrebbe modificato solo il parametro della retribuzione base e non anche quello del T.F.R.. Assunto non condivisibile per l'assorbente considerazione che le parti sociali nel modificare nel 2019 l'ipotesi di accordo del 2017 hanno fissato quale parametro di riferimento il livello B (anziché il livello A) del CPT della Provincia di Palermo senza alcuna delimitazione contenutistica e dunque in ogni aspetto relativo alla retribuzione nel suo complesso.
Il credito del può essere, dunque, quantificato in complessivi €3.617,47 CP_1 così determinato: - €81,74 (76,67 + 5,07) - €73,47 (retribuzione di riferimento utilizzata dal primo giudice) = €8,27;
- € 8.27 moltiplicato per 383 giornate di lavoro (198 nel 2018 + 185 nel 2019) =
€ 3.167,41
8) Per quanto suesposto, l'ESA, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento in favore di dell'ulteriore somma CP_1 di €1.941,81 (pari alla differenza tra l'importo oggi riconosciuto di €3.167,41 e quello già liquidato in primo grado di €1.225,60), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.666/2023, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 28 febbraio 2023, condanna l al pagamento in Pt_1 favore di , dell'ulteriore somma, oltre quella liquidata nella predetta CP_1 sentenza, di €1.941,81 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l al pagamento in favore di delle spese del presente Pt_1 CP_1 grado, che liquida in €962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato Carmelo Sebeto, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO NE IA G. Di RC