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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 362/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 362/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco ALLU', giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ida SIGISMONDI e dall'avv. Salvatore INCARDONA, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1745/2019 del 15.10.2019 – R.G. n. 3787/2019- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, a titolo di somme dovute per la fornitura di energia elettrica in favore di la somma di € 5.602,72, oltre alle spese del procedimento Controparte_1 monitorio ed agli interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con l'opposizione in commento , ha dedotto, intanto, la genericità della domanda monitoria, Pt_1 posto che nessuna fattura era stata prodotta in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, avendo parte pagina 1 di 4 opposta fornito, a sostegno della propria richiesta, unicamente un estratto dei crediti in contenzioso, considerato inadatto dall'opponente a provare la pretesa creditoria.
Inoltre, nel ribadire la mancanza di adeguata documentazione a sostegno del preteso credito e allegando la conseguente difficoltà nell'elaborare la propria difesa, ha disconosciuto le prestazioni e i Pt_1 servizi che sarebbero stati resi da . Controparte_1
Infine, l'opponente ha rilevato l'asserita prescrizione del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'opponente ha chiesto: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inammissibile e infondato;
ritenersi e dichiararsi che le somme ingiunte sono prescritte e che la stessa nulla deve alla società opposta, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2021 si è costituita
[...]
, che ha chiesto: in via preliminare, concedersi l'esecuzione provvisoria del D.I. Controparte_1 opposto, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via del tutto subordinata, accertarsi il credito nei confronti dell'opponente e condannarsi questa al pagamento di quanto dovuto;
in via istruttoria, ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei consumi dovuti dall'opponente.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito, anzitutto, che la documentazione depositata in sede monitoria era da considerarsi idonea prova scritta del credito, posto che, per pacifica giurisprudenza, sarebbe idonea prova scritta “qualsiasi documento degno di fede quanto ad autenticità”.
Ciò posto, considerato l'avvenuto deposito in sede di comparsa anche delle fatture dalle quali sarebbe derivato il preteso credito, la società opposta ha rilevato che era stata fornita al Giudicante piena prova delle proprie pretese. Cont Inoltre, ha allegato la mancata contestazione, da parte di dell'esistenza del rapporto di Pt_1 somministrazione e della corretta esecuzione della stessa e da tale presunta mancanza la stessa società ha dedotto la piena prova dell'an debeatur della propria pretesa.
Allo stesso modo, sulla scorta di un'asserita mancanza di contestazione dei consumi di energia elettrica e della presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore, ha preteso di ricavare la prova del quantum debeatur.
In merito all'eccezione di prescrizione del credito, infine, la società opposta, dopo aver eccepito l'impossibilità di applicare al caso de quo il temine prescrizionale biennale di cui alla L. 205/2017, ha asserito che anche la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da un sollecito di pagamento inviato il
27.04.2015 e asseritamente ricevuto in data 05.05.2015, nonché da altro sollecito inviato tramite Pec.
Sulla scorta delle superiori conclusioni e della mancanza di deduzioni da parte dell'opponente in merito ad alcun fatto estintivo dell'obbligazione, l'opposta ha ritenuto di aver provato la sussistenza dei presupposti per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato. pagina 2 di 4 All'esito della prima udienza, il Giudice “ritenuto, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione e alla produzione documentale di parte opposta, rapportata alle allegazioni di quest'ultima, che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo” ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo e ha concesso i termini 183, 6 comma c.p.c.
Successivamente, ritenuta la causa già matura per la decisione, è stato disposto rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va deciso esaminando la questione assorbente relativa all'eccezione di prescrizione.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez.
Unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18).
Ciò posto, occorre osservare, anzitutto, che, secondo l'invocato art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) si prescrive nel termine di cinque anni: “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, tra cui, quindi, anche le utenze relative alla fornitura di energia elettrica. Ne deriva che tale termine di prescrizione può chiaramente ritenersi applicabile al caso in esame.
A tal proposito, se si considera che il credito promosso in sede monitoria deriverebbe da fatture relative agli anni 2011 e 2012, mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato in data 20.12.2019, può riconoscersi l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'asserito credito.
Ciò in quanto non è stata provata alcuna interruzione del termine prescrizionale: parte opposta, infatti, si è limitata ad invocare diffide di pagamento indicando, in un caso, anche la data della ricezione della stessa (cfr. supra) senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio al riguardo.
Tra l'altro, deve dirsi che la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia da quando il debitore è ufficialmente in mora;
i termini di prescrizione si calcolano, pertanto, a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto.
A tal proposito, tra l'altro, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del
2002, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394 c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, è pervenuta alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientra nel novero delle eccezioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare. pagina 3 di 4 Per tali motivi, in termini generali, l'eccezione di prescrizione è correttamente formulata “anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.
Sul solco di questa pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito: “In tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice.
Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante
l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cass. Civ. sentenza n. 20493 del 13 ottobre 2015).
Dall'applicazione della norma richiamata e dai suddetti principi di diritto al caso di specie, si evince chiaramente che il credito vantato dall'opposta è prescritto e, pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura documentale del giudizio)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 362/2020 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1745/2019 Parte_1 del 15.10.2019 reso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento per ingiunzione iscritto al n.
R.G. 3787/2019;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso Parte_1 spese forfettario al 15%.
Ragusa, 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 362/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco ALLU', giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ida SIGISMONDI e dall'avv. Salvatore INCARDONA, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1745/2019 del 15.10.2019 – R.G. n. 3787/2019- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, a titolo di somme dovute per la fornitura di energia elettrica in favore di la somma di € 5.602,72, oltre alle spese del procedimento Controparte_1 monitorio ed agli interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con l'opposizione in commento , ha dedotto, intanto, la genericità della domanda monitoria, Pt_1 posto che nessuna fattura era stata prodotta in uno al ricorso per decreto ingiuntivo, avendo parte pagina 1 di 4 opposta fornito, a sostegno della propria richiesta, unicamente un estratto dei crediti in contenzioso, considerato inadatto dall'opponente a provare la pretesa creditoria.
Inoltre, nel ribadire la mancanza di adeguata documentazione a sostegno del preteso credito e allegando la conseguente difficoltà nell'elaborare la propria difesa, ha disconosciuto le prestazioni e i Pt_1 servizi che sarebbero stati resi da . Controparte_1
Infine, l'opponente ha rilevato l'asserita prescrizione del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'opponente ha chiesto: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inammissibile e infondato;
ritenersi e dichiararsi che le somme ingiunte sono prescritte e che la stessa nulla deve alla società opposta, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.03.2021 si è costituita
[...]
, che ha chiesto: in via preliminare, concedersi l'esecuzione provvisoria del D.I. Controparte_1 opposto, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via del tutto subordinata, accertarsi il credito nei confronti dell'opponente e condannarsi questa al pagamento di quanto dovuto;
in via istruttoria, ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei consumi dovuti dall'opponente.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito, anzitutto, che la documentazione depositata in sede monitoria era da considerarsi idonea prova scritta del credito, posto che, per pacifica giurisprudenza, sarebbe idonea prova scritta “qualsiasi documento degno di fede quanto ad autenticità”.
Ciò posto, considerato l'avvenuto deposito in sede di comparsa anche delle fatture dalle quali sarebbe derivato il preteso credito, la società opposta ha rilevato che era stata fornita al Giudicante piena prova delle proprie pretese. Cont Inoltre, ha allegato la mancata contestazione, da parte di dell'esistenza del rapporto di Pt_1 somministrazione e della corretta esecuzione della stessa e da tale presunta mancanza la stessa società ha dedotto la piena prova dell'an debeatur della propria pretesa.
Allo stesso modo, sulla scorta di un'asserita mancanza di contestazione dei consumi di energia elettrica e della presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore, ha preteso di ricavare la prova del quantum debeatur.
In merito all'eccezione di prescrizione del credito, infine, la società opposta, dopo aver eccepito l'impossibilità di applicare al caso de quo il temine prescrizionale biennale di cui alla L. 205/2017, ha asserito che anche la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da un sollecito di pagamento inviato il
27.04.2015 e asseritamente ricevuto in data 05.05.2015, nonché da altro sollecito inviato tramite Pec.
Sulla scorta delle superiori conclusioni e della mancanza di deduzioni da parte dell'opponente in merito ad alcun fatto estintivo dell'obbligazione, l'opposta ha ritenuto di aver provato la sussistenza dei presupposti per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato. pagina 2 di 4 All'esito della prima udienza, il Giudice “ritenuto, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione e alla produzione documentale di parte opposta, rapportata alle allegazioni di quest'ultima, che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo” ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo e ha concesso i termini 183, 6 comma c.p.c.
Successivamente, ritenuta la causa già matura per la decisione, è stato disposto rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, il presente giudizio va deciso esaminando la questione assorbente relativa all'eccezione di prescrizione.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez.
Unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18).
Ciò posto, occorre osservare, anzitutto, che, secondo l'invocato art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) si prescrive nel termine di cinque anni: “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, tra cui, quindi, anche le utenze relative alla fornitura di energia elettrica. Ne deriva che tale termine di prescrizione può chiaramente ritenersi applicabile al caso in esame.
A tal proposito, se si considera che il credito promosso in sede monitoria deriverebbe da fatture relative agli anni 2011 e 2012, mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato in data 20.12.2019, può riconoscersi l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'asserito credito.
Ciò in quanto non è stata provata alcuna interruzione del termine prescrizionale: parte opposta, infatti, si è limitata ad invocare diffide di pagamento indicando, in un caso, anche la data della ricezione della stessa (cfr. supra) senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio al riguardo.
Tra l'altro, deve dirsi che la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia da quando il debitore è ufficialmente in mora;
i termini di prescrizione si calcolano, pertanto, a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto.
A tal proposito, tra l'altro, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del
2002, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394 c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, è pervenuta alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientra nel novero delle eccezioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare. pagina 3 di 4 Per tali motivi, in termini generali, l'eccezione di prescrizione è correttamente formulata “anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.
Sul solco di questa pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito: “In tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice.
Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante
l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cass. Civ. sentenza n. 20493 del 13 ottobre 2015).
Dall'applicazione della norma richiamata e dai suddetti principi di diritto al caso di specie, si evince chiaramente che il credito vantato dall'opposta è prescritto e, pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura documentale del giudizio)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 362/2020 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1745/2019 Parte_1 del 15.10.2019 reso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento per ingiunzione iscritto al n.
R.G. 3787/2019;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso Parte_1 spese forfettario al 15%.
Ragusa, 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara pagina 4 di 4