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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di GE, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1086 del 2022, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORI PAOLO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del conveniva dinanzi al Tribunale di GE Parte_1 [...] esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 resistente dal 1 aprile al 31 ottobre 2018, con mansioni di lavapiatti e inquadramento nel V livello del CCNL Turismo-Confcommercio. Deduceva che, nonostante il contratto individuale indicasse un orario settimanale di 40 ore, la prestazione veniva nella realtà organizzata su turni di 10 ore giornaliere, dalle 9:00 alle 15:00 e dalle
18:00 alle 22:00, con ulteriori prolungamenti in occasione di matrimoni e banchetti, così da eccedere stabilmente l'orario contrattuale.
Rappresentava, altresì, di avere lavorato in numerose giornate che avrebbero dovuto essere destinate al riposo settimanale e di non avere potuto fruire dei permessi retribuiti maturati.
Chiedeva quindi di “il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore, secondo le modalità di svolgimento del rapporto descritte in narrativa;
ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha goduto dei giorni di riposo settimanale stabiliti in azienda, secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento della relativa indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quello stabilito dal contratto individuale di lavoro senza aver percepito l'indennità per lavoro straordinario, secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento della relativa indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo. Ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha goduto dei permessi stabiliti dal ccnl cit., secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento della relativa indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, la società resistente contestava integralmente le allegazioni attoree sostenendo che il ricorrente aveva sempre rispettato l'orario di 40 ore settimanali, che eventuali prestazioni straordinarie non erano state autorizzate e che i permessi risultavano fruiti secondo quanto documentato nei LUL. Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa, mutato il giudicante, veniva istruita a mezzo escussione dei testi Tes_1
e (ud. 4.7.23) nonchè (ud. 20.3.24)
[...] Testimone_2 Testimone_3
e decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese
2 vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Le poste retributive richieste nel presente giudizio rientrano in questa seconda tipologia, pertanto è stata espletata istruttoria orale con escussione dei testi Tes_1
e (ud. 4.7.23) nonchè (ud. 20.3.24).
[...] Testimone_2 Testimone_3
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente er aver lavorato con Tes_1 Pt_1 lui all' come chef mentre il come lavapiatti. Ha rammentato che CP_1 Pt_1 all'inizio della stagione estiva 2018 il direttore aveva comunicato che la Pt_2 settimana lavorativa sarebbe stata di cinque giorni su sette con due giorni di riposo, anche se poi ha precisato che «quasi mai riuscivamo ad avere due giorni di riposo»
e che nei periodi estivi capitava di lavorare anche sette giorni su sette.
Ha riferito che il avorava «dalle 9.00 alle 15.30 e poi dalle 18.00 alle 23.00» Pt_1 nelle giornate ordinarie e che nei giorni di banchetti o matrimoni «si usciva anche all'una di notte dalle nove del mattino»; ha riconosciuto il documento che gli è stato mostrato e ha confermato che «lo compilavo io», spiegando che la “P” indicava presenza, la “R” riposo e la “M” malattia e che il foglio veniva consegnato al ricevimento o direttamente al direttore . Ha aggiunto che il on aveva Pt_2 Pt_1 mai fruito di permessi perché, essendo lui chef e il ricorrente lavapiatti, eventuali richieste sarebbero passate necessariamente dal suo assenso.
ha dichiarato di aver lavorato nella stessa cucina del Testimone_2 ricorrente come cuoco e di averlo visto svolgere il turno ordinario «dalle 9.00 alle
15.00 e dalle 18.00 alle 22.00»; ha riferito che in occasione di matrimoni o banchetti, che erano «un paio di volte a settimana», il turno si svolgeva dalle 9.00 alle 18.00 con un'ora di riposo e poi fino alle 23.00, mentre se il matrimonio era solo serale l'orario andava dalle 18.00 sino «alle 24.00 o l'una»; ha riferito di non sapere se il vesse fruito di permessi, pur ricordandolo come sempre presente. Pt_1
La testimonianza del apparsa dettagliata, precisa sugli orari e sulla gestione Pt_1 dei fogli presenze e fondata su osservazione diretta quotidiana, elementi che ne rafforzano l'attendibilità; il racconto del è coerente con quello di , Tes_2 Tes_1 con descrizione puntuale degli orari osservati nel servizio sia ordinario sia straordinario, ed è apparso genuino e aderente alla percezione diretta di chi lavorava nella stessa cucina.
3 ha riferito di aver conosciuto il ricorrente come componente del Testimone_3 personale dell' ricordando che nel 2018 lavorava come lavapentole con CP_1 contratto stagionale dal 1 marzo al 31 ottobre. Ha però precisato di essere stato ad
GE «solo una volta» in quel periodo e ha dichiarato di non sapere quali fossero gli orari effettivamente svolti dal ricorrente né se avesse fruito del riposo settimanale o svolto lavoro straordinario, che comunque avrebbe dovuto essere autorizzato per iscritto dal direttore. Le informazioni da lui fornite sugli orari derivano solo dal contratto tipo, e non da osservazione personale. La sua testimonianza è quindi priva di utilità probatoria sui temi centrali del giudizio perché non basata su conoscenza diretta e non idonea né a confermare né a smentire quanto riferito dagli altri testi.
Viceversa deposizioni di e di presentano una piena convergenza Tes_1 Tes_2 nella descrizione dell'orario ordinario del ricorrente e, soprattutto, nella rappresentazione dei turni continuativi e prolungati che caratterizzavano i giorni di banchetti e matrimoni, con prestazioni spesso estese fino alla tarda notte. Entrambi hanno confermato la costante presenza del ricorrente in cucina, l'assenza di permessi, la sistematicità delle prestazioni prolungate nei giorni di eventi e la riconoscibilità del foglio presenze con le sigle utilizzate in azienda. Tale convergenza proviene da testimoni che hanno lavorato fianco a fianco con il ricorrente, condividendone gli stessi spazi, gli stessi ritmi e le stesse dinamiche operative. Le differenze tra i due resoconti riguardano esclusivamente minimi scostamenti negli orari serali, dovuti verosimilmente alla variabilità degli eventi, senza incidere sul quadro generale.
Nel complesso può ritenersi provato, sulla base delle deposizioni convergenti di e , che nel 2018 il ricorrente ha svolto attività di lavapiatti Tes_1 Tes_2 Pt_1 presso l' con orario ordinario articolato in due turni giornalieri 9.00– CP_1
15.00 circa e 18.00–22.00 o 23.00 e che nei giorni di banchetti o matrimoni la prestazione si è estesa continuativamente dalla mattina sino alla tarda notte, talvolta sino all'una.
Risulta inoltre provato che i giorni di riposo settimanale previsti non venivano regolarmente concessi e che il ricorrente non ha mai fruito di permessi;
così come comprovato anche dal foglio presenze indicato (doc. 4), da cui si evince l'indicazione delle presenze, dei riposi e delle eventuali assenze per malattia.
Si è reso quindi necessario disporre consulenza tecnica contabile al fine di quantificare le differenze dovute.
Il CTU, esaminata la documentazione di causa, con particolare riferimento al documento n. 4 prodotto dal ricorrente (prospetto delle presenze), ha ricostruito l'orario effettivo applicato, rilevando che le giornate lavorative risultano
4 costantemente segnate come prestazioni da 10 ore (9–15 e 18–22), con indicazione in alcuni casi di “½ giornata” che egli ha correttamente valorizzato come metà dell'orario ordinario. In conformità al quesito, ha inoltre computato ulteriori 4 ore settimanali di straordinario nei mesi di giugno, luglio e agosto, quale media riferita allo svolgimento dei banchetti.
Dal calcolo effettuato risulta che il ricorrente ha svolto complessivamente 502 ore di lavoro straordinario diurno, remunerabile con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 219 CCNL, per un importo lordo pari a € 5.230,48.
Quanto ai permessi, il CTU ha verificato che, a fronte di un maturato pari a 60,67 ore nei sette mesi di rapporto, al ricorrente sono state riconosciute solo 37 ore, con un residuo non goduto pari a 23,67 ore, per un valore lordo di € 189,71.
Si evidenzia che la relazione peritale è conforme ai criteri del quesito, si fonda sulla documentazione presente agli atti ed è coerente con le testimonianze rese, poiché aderisce alla ricostruzione effettiva dell'orario di lavoro emersa in giudizio;
nessuna delle parti ha sollevato contestazioni o osservazioni critiche. L'elaborato peritale risulta immune da vizi logici e metodologicamente corretto, pertanto il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni in esso raggiunte.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve quindi essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento, in favore CP_1 di della complessiva somma di € 5.420,19, (di cui € 5.230,48 per Parte_1 lavoro straordinario diurno ed € 189,71€ per permessi ROL non goduti) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna, altresì alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.695,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone le spese di CTU in capo alla parte resistente che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in GE, 03/12/2025
Il Giudice
EM Di ST
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