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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 293/2022
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. EL VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. HI RO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 293/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 1440/2021 del Tribunale di POTENZA pubblicata il
16.12.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 1231/2009, non notificata, in materia di risarcimento danni.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ET ON con domicilio in Lagonegro (PZ) al Viale Colombo n. 15
APPELLANTE
CONTRO
Partita IVA , (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del socio unico e legale rappresentante, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CIANCIARULO, con domicilio in Marsicovetere (PZ) alla via Eugenio Azimonti n. 36 APPELLATO
NONCHE' CONTRO nella qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Pace con domicilio in Napoli, Controparte_4 alla Via Duomo n. 152, APPELLATA
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2009 e iscritto al ruolo al numero di ruolo n. 1231/2009 conveniva innanzi al Tribunale di Potenza Parte_1
Pag. 1 di 8 (d'ora innanzi per brevità chiamata “ Controparte_5 CP_5
) per sentirne accertare la responsabilità dei danni subiti e ottenerne la condanna al
[...] risarcimento. L'attore deduceva, in sintesi, di essere proprietario di un fabbricato sito in
Potenza alla contrada Bucaletto e che, alla fine dell'anno 2000, la aveva CP_5 effettuato lavori di trivellazione e posa in opera di pali in corrispondenza del confine col proprio fabbricato, lavori che, a causa delle trivellazioni e dei profondi scavi compiuti, aveva prodotto una serie di lesioni ai propri immobili.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta instava per il rigetto della pretesa, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice.
3. Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, veniva disposto lo svolgimento dell'istruttoria orale.
4. Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2011 la conveniva in CP_5 giudizio per essere tenuta indenne dal peso economico Controparte_6 di un'eventuale statuizione di condanna pronunciata favore di . Al Parte_1 giudizio veniva assegnato il numero di ruolo 305 del 2011.
5. Si costituiva in giudizio in qualità di Controparte_7 mandataria di eccependo la prescrizione del diritto Controparte_4
e l'inoperatività della garanzia assicurativa.
6. I giudizi venivano, quindi, riuniti.
7. Istruita la causa con prove testimoniali e CTU la causa è stata decisa con sentenza n.
1440/2021, pubblicata il 16.12.2021, non notificata con la quale il Tribunale di
POTENZA ha così rigettato le domande compensando le spese tra tutte le parti.
8. Il Tribunale ha motivato la decisione, in sintesi, dapprima inquadrando la domanda attrice nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. e richiamando la giurisprudenza sul punto, ha poi affermato che nel caso di specie, non risulta contestata l'esecuzione di opere di scavo, abbattimento e trivellazione che sono da considerarsi astrattamente pericolose. Il
Tribunale ha però rilevato che nella fattispecie che ci occupa, la pretesa risarcitoria spiegata non merita accoglimento. Il Tribunale ha poi osservato che la propria conclusione riposa sulle deduzioni - richiamate in sentenza e ritenute convincenti - del consulente dell'ufficio il quale ha sviluppato un percorso motivazionale articolato, logico e congruo, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni tecniche delle parti.
9. Con atto notificato tempestivamente il 15.6.2022 alla (e poi rinotificato CP_5
a , previa rimessione in termini) ha Controparte_3 Parte_1 impugnato la predetta sentenza, così concludendo: “- Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene di non accogliere la
Pag. 2 di 8 domanda così come proposta dal sig , accogliendo in toto l'appello Parte_1 promosso e per l'effetto, così decidere:
1. Confermare la piena e totale responsabilità della
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_8 nella causazione dei danni subiti dal capannone, dalla recinzione, dall'abitazione e dal casotto di proprietà del sig. ;
2. Dichiarare la nullità assoluta ed Parte_1 insanabile della CTU a firma dell'Ing. e conseguentemente procedere alla nomina Per_1 di un CTU esperto in materia al fine di dare la giusta valutazione ai danni subiti dagli immobili di proprietà dell'odierno appellante in conseguenza dei fatti per cui è causa e/o in via subordinata riconvocare il CTU Ing. , disponendo la rinnovazione delle indagini Per_1 peritali e autorizzando il CTU ad effettuare indagini vibrazionali così come richiesto dallo stesso CTU in corso di causa al fine di dare la giusta valutazione ai danni subiti dagli immobili di proprietà dell'odierno appellante in conseguenza dei fatti de quo;
3.
Condannare i convenuti appellati al risarcimento dei danni subiti dal capannone, dalla recinzione, dall'abitazione e dal casotto di proprietà del sig. ed Parte_1 ammontanti ad Euro 64.500,00 (sessantaquattromilacinquecento/00) oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo;
4. Vittoria di spese, diritti e onorari e competenze da attribuire allo scrivente procuratore in quanto antistatario. In via istruttoria •
Dichiara di avvalersi delle prove già acquisite nel giudizio di primo grado;
• Si reitera la richiesta alla Ecc.ma Corte di Appello adita di nomina di altro CTU tecnica con specifiche conoscenze in materia, nomina questa già richiesta nel giudizio di primo grado e reiterata in tutte le udienze successive al deposito dell'elaborato peritale da parte del dell'Ing.
[...]
nonché in fase di precisazione delle conclusioni. In via subordinata riconvocare il Per_1
CTU Ing. al fine di disporre la rinnovazione delle indagini peritali autorizzando il Per_1
CTU ad effettuare le indagini vibrazionali, così come richiesto nel giudizio di primo grado dallo stesso CTU."
10. Quale primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto delle critiche svolte dall'attore alla Ctu, alle quali non sarebbe stata fornita adeguata risposta. In sintesi, l'appellante lamenta che il C.T.U.: basa le sue conclusioni esclusivamente su ipotesi senza nessuna verifica sperimentale diretta e senza avvalersi di un esperto in materia geologica;
qualifica le lesioni come meramente capillari non avendo dato conto di lesioni più rilevanti;
non fornisce risposte certe sulle cause dei danni riscontrati sul fabbricato attoreo, ma indica genericamente e con probabilità, gli agenti esogeni.
11. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, critica la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio, dalle quali sarebbe emerso che i danni lamentati sono conseguenza diretta dei lavori effettuati.
Pag. 3 di 8 12. Si sono costituiti gli appellati che hanno argomentato e concluso circa l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello.
13. All'udienza del 17.12.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'appello è infondato in quanto, anche all'esito della revisio prioris istantiae, come sollecitata dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il
Tribunale, circa l'infondatezza della domanda per assenza di nesso causale tra il danno lamentato e l'attività svolta dall'appellata . CP_5
15. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo risultante dalla modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto l'appellante muove critiche comunque ragionate a parti specifiche della sentenza e con essa alla relazione di
Ctu ivi recepita.
16. Tuttavia, tali critiche non sono fondate.
17. Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui il CTU avrebbe omesso di dare atto di lesioni maggiori rispetto a quelle evidenziate nella rappresentazione fotografica inserita nella relazione e che invece emergerebbero da altre fotografie effettuate dal Ctp e allegate alle osservazioni di parte, si osserva preliminarmente che tuttavia queste ulteriori fotografie non risultano depositate in questo giudizio come allegati alle osservazioni di parte, né altrove. Resta fermo che non vi è ragione di dubitare della completezza e imparzialità dell'indagine svolta dal Ctu in primo grado e della sua valutazione circa la capillarità delle lesioni, così come anche documentate fotograficamente nell'ambito della propria relazione.
18. Quanto alla invocata necessità che il Ctu procedesse a compiere esperimenti che riproducessero i fenomeni di vibrazione lamentati come causa dei danni, va osservato che deve escludersi nella specie la utilità di tali esperimenti, rispetto a fenomeni che peraltro si erano verificati in tempi assai lontani;
si consideri infatti che i fatti denunciati come causa dei danni risalgono alla fine dell'anno 2000, la CTU è stata svolta nel 2016 (nell'ambito di giudizio intrapreso nell'anno 2009) onde non sarebbe stato certamente possibile verificare e ricostruire l'esatta situazione dei luoghi dell'epoca e l'esatto macchinario utilizzato ed ogni ulteriore circostanza e certamente non sarebbe possibile oggi. Va anche rimarcato che l'ordinamento predispone strumenti, quale l'accertamento tecnico preventivo, proprio al fine di cristallizzazione lo stato dei luoghi e le condizioni delle cose, onde il mancato tempestivo esperimento di tali strumenti di tutela non può che restare a carico dell'attore.
19. Ciò premesso, quanto alle altre critiche mosse all'elaborato peritale si osserva che, da un
Pag. 4 di 8 lato esse sono svolte in base a ragionamenti possibilistici ed ipotetici e non offrono soluzioni certe e verificabili alternative alle risultanze della Ctu, dall'altro trovano ampia replica e confutazione nella stessa relazione tecnica che le ha implicitamente disattese perché incompatibili.
20. Ed infatti Il Consulente di ufficio è giunto alla conclusione di escludere l'esistenza del nesso causale tra le attività di trivellazione svolte dalla sul proprio suolo e le lesioni CP_5 rilevate sull'immobile di proprietà dell'attore, applicando precise e non confutate regole tecnico-scientifiche.
Ed infatti il CTU ha riferito che la determinazione dei possibili danni sul fabbricato di proprietà della parte attrice trova spiegazione nell'interazione tra le onde emesse dalla sorgente e il mezzo di propagazione e che la norma di riferimento da considerare è la UNI
9919:2004:” Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici” in base alla quale la valutazione degli effetti dinamici prodotti da una sorgente su una struttura dipendono da alcuni aspetti importanti, quali:
1. la natura della sorgente, sorgente 2. la tipologia di struttura, ricettore 3. il mezzo di trasmissione delle onde.
Il Ctu ha anche chiarito che una valutazione indiretta della possibile interazione dannosa delle onde emesse dalla sorgente (quando la stessa è esterna e non adiacente all'edifico, come nel nostro caso) può essere dedotta attraverso uno studio di frequenza delle componenti del sistema. In particolare, la norma riporta: “… L'energia immessa nel terreno dalla sorgente, quando questa è esterna all'edificio, genera onde "elastiche" che raggiungono la fondazione modificandosi nel loro contenuto spettrale per effetto delle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno attraversato. Il fenomeno si traduce, nella generalità dei casi, in un'attenuazione dell'intensità del moto, man mano che ci si allontana dalla sorgente, per effetto delle proprietà dissipative del terreno e per un effetto geometrico.
Usualmente tale fenomeno è più sensibile per le componenti del moto alle alte frequenze e nei terreni incoerenti e di tipo sciolto e dà quindi luogo ad uno spettro (del moto alla base) caratterizzato da un contenuto spettrale più ricco in basse frequenze. In alcuni casi, quando si è in presenza di condizioni stratigrafiche particolari, possono verificarsi fenomeni di risonanza che tendono ad amplificare alcuni valori spettrali rispetto ad altri… “Il Ctu ha quindi chiarito che il danno alle strutture, si manifesta durante il fenomeno della risonanza, ovvero quando si ha coincidenza tra le frequenze sorgente – ricettore – mezzo di propagazione.
Il Ctu ha inoltre affermato che le frequenze fondamentali del sistema, considerando l'impossibilità di effettuare misurazione dirette, possono essere stimate indirettamente.
Quanto alla frequenza della sorgente il ctu ha affermato che "Dall'analisi dei fascicoli di parte e dal sopralluogo effettuato in data 29 aprile 2016, si evince che il fabbricato si
Pag. 5 di 8 sviluppa sulla destra idraulica del Fiume Basento. La vicinanza al fiume può determinare, durante le fasi di realizzazione dei pali di fondazione, la presenza di acqua di falda. La realizzazione delle opere fondali è stata eseguita tramite vibro infissione del tubo forma e successiva asportazione del terreno tramite trivella ad elica. La sorgente è rappresentata dal vibratore, a masse rotanti a opposizione di fase, che determina una oscillazione di tipo verticale e quindi l'infissione del tubo di rivestimento. La frequenza del vibratore varia tra 5
e 25 Hz1. Nel dettaglio, prendendo alcune schede tecniche dei vibratori (es.
Vibrodrivers…), la frequenza media è di circa 23 Hz"
21. Quanto alla frequenza del mezzo di propagazione il Consulente ha altresì riportato che
"Dalla documentazione ricevuta dalla parte attrice, relativa al deposito dei calcoli a nome dell'Ing. prot. 10020 del 16 giugno 1983, presso l'Ufficio del Genio Civile – Parte_2
Regione Basilicata, si è potuta dedurre la geologia del sito su cui insistono i fabbricati in oggetto. Nello specifico, la Relazione Geotecnica individua la seguente colonna stratigrafica:1) 0.60 – 0.80 m di terreno vegetale 2) 4 – 5 m di depositi alluvionali con elementi lapidei di dimensione variabile e con spigoli generalmente arrotondati, con interposte parti sabbiose, limose e argillose. 3) Lo strato sottostante è costituito da argilla gialla, mediamente consolidata. Al fine di determinare la frequenza fondamentale del sito, si
è fatto riferimento al seguente studio: “Studio di Microzonazione sismica del Comune di
Potenza DGR n. 744/2011”. In prossimità dei fabbricati si è identificata la stazione di misura avente ID – Fiume Basento 11 dal quale è stato possibile ricavare la frequenza principale pari a 1.78 Hz."
22. Quanto alla frequenza del mezzo ricevente ha poi chiarito che "La valutazione della frequenza fondamentale del fabbricato può essere valutata secondo quanto prescritto dalla
Normativa Tecnica delle Costruzioni del 2008 (NTC 08). L'espressione 7.3.5 delle NTC 08 consente di valutare il periodo proprio nel seguente modo: 𝑇1 = 0.075 𝑥 𝐻 3 4
Considerando H pari all'altezza della costruzione (8.70 m), si ottiene un periodo pari a 0.38
s. La frequenza, reciproca del periodo, è pari a 2.63 Hz."
23. Ciò premesso in risposta ai quesiti il Ctu ha affermato che "La descrizione dello stato dei luoghi, svolta nel paragrafo precedente, così come il rilievo fotografico, mostrano un quadro fessurativo capillare a cui è difficile attribuire una causa ben precisa. La parte attrice lamenta i danni sul fabbricato, causati dalla trivellazione e posa in opera dei pali di fondazione eseguiti dalla ditta , per un importo pari a € 64.500,00 (perizia a firma CP_5 dell'ing. ). Il possibile danno lamentato a seguito della realizzazione delle Persona_2 opere fondali trova riscontro nell'analisi delle frequenze del sistema costituito dalla sorgente
– ricevente – mezzo di dispersione. In particolare, è possibile riscontrare un danno sulle strutture se si ha risonanza del sistema, ovvero se si ha coincidenza delle frequenze dei
Pag. 6 di 8 singoli elementi che lo caratterizzano.
Dallo studio riportato in precedenza si ricava quanto segue:
1. Frequenza della sorgente: ~ 23 Hz
2. Frequenza del mezzo ricevente:
2.63 Hz
3. Frequenza del mezzo di propagazione:
1.78 Hz.
Si nota come l'ordine di grandezza della frequenza del mezzo ricevente e di propagazione sia simile. Questo implica, con alta probabilità, amplificazioni sismiche locali nel caso in cui la sorgente abbia una frequenza simile (sisma…). Nella fattispecie, la frequenza media dei macchinari per la vibroinfissione è superiore alla frequenza del mezzo ricevente e di propagazione.
Il CTU è giunto quindi alle seguenti conclusioni "Dall'analisi riportata nei paragrafi precedenti, si evince come la frequenza della sorgente, rappresentata dal vibratore del tubo camicia, non corrisponde alle frequenze del mezzo di trasmissione e ricevente. Questo implica, con buona probabilità, che le lesioni capillari presente sul fabbricato non siano dipese dalla realizzazione del fabbricato adiacente ma da altre cause tipo agenti esogeni. In base a quanto esposto, si deduce che i danni lamentati da parte attrice non sono imputabili alla realizzazione del fabbricato da parte della " Controparte_9
24. Esclusa quindi la rilevanza della mera possibilità del nesso causale, quale di fatto invocata in sostanza dall'appellante, il CTU ha applicato correttamente il criterio dell'elevato grado di probabilità, escludendo che ricorresse nel caso di specie tale grado di probabilità tra le trivellazioni effettuate sul terreno di proprietà della e le lesioni CP_5 riscontrate sull'immobile di proprietà dell'attore, posto a distanza dal confine e ciò in base alle regole scientifiche sopra riportate secondo cui, in estrema sintesi, è possibile riscontrare un danno sulle strutture se si ha risonanza del sistema, ovvero se si ha coincidenza delle frequenze dei singoli elementi che lo caratterizzano e considerato che nella fattispecie dette frequenze non coincidono.
25. Va anche rimarcato che parte appellante per confutare tale premesse e conclusioni ipotizza una diversa frequenza del mezzo vibratore (sorgente) rispetto a quella indicata dal
Ctu come media tra il minimo ed un massimo, ma non ne offre alcuna dimostrazione;
lamenta genericamente che ci sarebbe stato bisogno di una indagine geologica sul suolo e verifiche sull'edificio, ma non riesce a confutare tecnicamente le indicazioni rese dal ctu cica la frequenza del terreno (mezzo di propagazione) e quella dell'edificio (mezzo ricevente) quale dedotta da ricerche e studi documentali.
26. È confermata quindi la linearità e coerenza delle valutazioni tecniche rese dal Consulente di ufficio in primo grado, dovendosi confermare, secondo la legge probabilistica applicabile in campo civilistico e quindi quella del "più probabile che non", l'esclusione, nel caso che ci
Pag. 7 di 8 occupa, del nesso causale.
27. Infondata è altresì la doglianza secondo cui le prove testimoniali avrebbero confermato l'esistenza del nesso causale. Va infatti ricordato che i testimoni possono riferire fatti direttamente percepiti e non valutazioni tecniche. Ed infatti i testimoni hanno confermato di aver visto le lesioni, ma non possono aver percepito direttamente l'esistenza del nesso casuale tra le trivellazioni e le lesioni;
nesso casuale che, nel caso che ci occupa, ove peraltro, va ribadito, le opere non erano svolte a diretto confine con l'edificio di parte attorea, può solo esser dedotta all'esito di una valutazione tecnica, che, come detto, l'ha esclusa.
L'appello va quindi rigettato.
28. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro
52.001,00, ad euro 260.000,00, in base alla domanda.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1440/2021 Parte_1 del Tribunale di POTENZA pubblicata il 16.12.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
e di nella qualità di
[...] Controparte_3 mandataria di delle spese di questo grado di Controparte_4 giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in euro € € 7.160,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di del Parte_1 versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
HI RO LL EL TT
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