Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14469 del 2025, proposto da
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Gas Plus Storage s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Luciana Battarino, con domicilio digitale in atti; Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Martinsicuro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale - Valutazioni Ambientali, di concerto con Ministero della Cultura, prot. n. 559 del 24 settembre 2025 con il quale è stato prorogato di sei anni (sino al 22 giugno 2026) il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al d.m. n. 166 del 19 giugno 2014 relativo al progetto di stoccaggio di gas naturale in strato “ San Benedetto stoccaggio ”, presentato da Gas Plus Storage s.r.l.;
- del parere del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 31867-P del 3 ottobre 2024 con il quale è stato concesso il nulla osta alla proroga del d.m. n. 166/2014 a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali ivi riportate;
- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 settembre 2025 prot. 176425, con la quale sono stati comunicati i provvedimenti sopra citati, anche al Comune di San Benedetto del Tronto;
- del parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VI e AS n. 41 del 10 gennaio 2025, con il quale è stato espresso parere positivo di valutazione di incidenza ambientale nonché parere favorevole circa l’istanza di proroga del termine di efficacia del d.m. n. 166/2014 “ subordinato all’ottemperanza delle ulteriori prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative di seguito impartite ”;
- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VI e AS prot. n. 494 del 15 gennaio 2024, con la quale sono state richieste integrazioni a Gas Plus Storage s.r.l.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e di Gas Plus Storage s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa ON MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il Comune di San Benedetto del Tronto (d’ora innanzi anche semplicemente “Comune”) impugna gli atti in epigrafe di proroga di sei anni (sino al 22 giugno 2026) del termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al d.m. n. 166 del 19 giugno 2014 (nel prosieguo “Decreto VI”), relativo al progetto di stoccaggio di gas naturale ivi descritto (d’ora innanzi “Progetto”), presentato da Gas Plus Storage s.r.l., adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo “MASE”) a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 11075/2023 (confermata, in sede di relativo appello, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 6428/2024) di annullamento del precedente provvedimento con cui lo stesso Dicastero aveva inizialmente respinto l’istanza di proroga avanzata da detta società.
Il Comune chiede l’annullamento di tale determinazione di proroga nonché dei presupposti pareri positivi con prescrizioni del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 3 ottobre 2024 prot. n. 31867 e della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VI e AS (nel prosieguo “Commissione”) n. 41 del 10 gennaio 2025, sostanzialmente ritenendo che il relativo giudizio appaia “ irragionevole ed arbitrario, in quanto non certo sostenuto da una valutazione logica, istruita e motivata su tutti i possibili impatti diretti e indiretti dell’impianto sull’ambiente ”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti due motivi di ricorso.
1. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 art. 1 comma 2-bis - dell’art. 25 del d.Lvo 152/06 Eccesso di potere per Illogicità – Travisamento – Erroneità dei presupposti - Perplessità e contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Cost – Sviamento – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta,
in relazione ad un asserito difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, innanzi tutto, mancando “ alcun riscontro formale ed alcuna valutazione che … un’analisi sia stata effettivamente compiuta ”, atteso che “ l’area coinvolta non appare essere caratterizzata da un numero di dati, sperimentali e non, sufficienti ed aggiornati e tali da poter condurre ad una valutazione comparativa dello stato delle diverse matrici ambientali, come richiesto da una procedura di proroga VI ”.
Le amministrazioni statali non avrebbero, in particolare, dato rilievo ostativo alla circostanza che “ come documentato dalla letteratura scientifica e dai dati di sismicità strumentale e storica … la zona di interesse dell’intervento in questione è sicuramente a pericolosità sismica”.
2 . Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - degli artt. 25 e 28 del d.Lvo 152/06 – Eccesso di potere per Illogicità – Travisamento – Erroneità dei presupposti - Perplessità e contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Cost. – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta, in relazione al prescrivere il parere favorevole della Commissione l’obbligo di ottemperanza ad una serie di condizioni ambientali ivi previste, circostanza che “ denot (erebbe) la manifesta illogicità ed irragionevolezza del giudizio positivo … espresso, e quindi dell’impugnato decreto che lo recepisce e che invero doveva essere di contenuto negativo ”, in tesi riguardando dette condizioni “ aspetti che dovevano essere valutati e risolti in sede di VI … indubbiamente qualificanti … (che) esul (erebbero) dal concetto di “condizione ambientale” ”.
Sia il MASE che la controinteressata si costituivano in giudizio, poi, entrambe diffusamente argomentando, con rispettive memorie, sull’infondatezza delle censure proposte.
Seguiva il deposito di memorie e repliche di parte ricorrente, in cui il Comune insisteva per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto, alla luce di quell’orientamento già espresso da questa Sezione nella citata sentenza n. 11075/2023 e fatto proprio anche dal Consiglio di Stato (in tal senso, Sezione IV, n. 6428/2024 cit.) con riferimento alla proroga (inizialmente negata) del Progetto di cui si discorre.
In tale pronuncia, dopo aver ricostruito la ratio e la disciplina generale della proroga – istituto che “ implica una nuova valutazione unicamente riguardo all'opportunità di prolungare l'efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario … segna (ndo) solo la prosecuzione del rapporto già pendente ”) - si è chiarito che con essa l’amministrazione, a differenza di quanto richiesto in sede di rinnovo del decreto VI, debba semplicemente accertare la non addebitabilità della mancata realizzazione dell’opera autorizzata nel termine previsto alla responsabilità del soggetto richiedente, nonché l’inesistenza di mutamenti del contesto ambientale e normativo tali da escludere la possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’originaria valutazione positiva, conformemente al quadro normativo primario offerto dal Codice dell’ambiente.
Depone, in tal senso, il tenore dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che, dopo aver previsto che “ Il provvedimento di VI ... ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso ”, stabilisce che “ Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VI senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VI deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente ”, chiarendo che “ Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VI originario”.
La norma è, dunque, chiara nel prevedere che un nuovo scrutinio sui presupposti per la VI possa aver luogo solo nell’ipotesi in cui, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia, l’interessato chieda la rinnovazione del decreto e non, invece, nel caso di istanza di proroga avanzata dal proponente in via preventiva, anteriormente a detta scadenza, in cui la valutazione amministrativa deve focalizzarsi solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VI originaria.
Ben si comprende, dunque, come la proroga - sebbene tradizionalmente ricompresa nell’esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria - non comporti il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, bensì implichi una nuova valutazione unicamente riguardo l’opportunità di prolungare l’efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario
Essa - proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato - presuppone, dunque, non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VI ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale di riferimento.
Ciò posto, il Comune sostiene che la Commissione avrebbe omesso di riportare le ragioni per le quali “ quel progetto fosse idoneo rispetto alle diverse matrici ambientali coinvolte ed al bilanciamento di interessi ”, senza dare specifica valenza al principio di precauzione e al principio di prevenzione, spingendosi a sostenere che la valutazione avrebbe dovuto implicare un esame istruttorio approfondito e dettagliato “ in ordine all’impatto complessivo che le singole opere hanno sull’ambiente ”.
È, dunque, evidente come parte ricorrente confonda la valutazione richiesta alla Commissione in sede di rilascio o rinnovo del provvedimento di VI originario, con quella, invece, necessaria in sede di mera proroga dello stesso, nel tentativo di rimettere in discussione profili che hanno riguardato la valutazione già compiuta in sede di prima emissione del Decreto VI e non devono oggetto del procedimento di proroga, qui in esame.
Come già accennato, il sindacato riservato all’amministrazione in sede di proroga deve, infatti, limitarsi a verificare solo che:
i) il mancato rispetto del termine di efficacia temporale dell’originario provvedimento amministrativo sia dipeso da circostanze imprevedibili e comunque estranee alla volontà del proponente;
ii) sia possibile estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, nel senso di verificare se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale di riferimento tali da porsi quale ostacolo alla proroga del provvedimento in questione (in tal senso, questa Sezione, n. 11075/2023 cit.).
Ebbene, osserva il Collegio come le doglianze articolate da parte ricorrente non valgano in alcun modo ad evidenziare tali mutamenti e, dunque, a privare dei suoi presupposti la proroga avversata, sostanzialmente replicando le censure proposte le medesime argomentazioni già svolte dallo stesso Comune - nell’ambito di quel giudizio poi definito con la già richiamata sentenza della Sezione n. 11075/2023 (confermata dal Consiglio di Stato) - a sostegno dell’iniziale provvedimento di diniego di proroga, per tali ragioni annullato.
Nessuna delle contestazioni mosse in relazione alle varie matrici ambientali risulta, infatti, muovere da effettivi cambiamenti riscontrati nell’ambiente o sul territorio, che non siano ricollegabili alla normale e attesa evoluzione del contesto urbano e dello sviluppo sociale ed economico della zona, sollecitando, al contrario, un giudizio di rivalutazione degli stessi fattori oggetto dell’originaria pronuncia positiva di compatibilità ambientale e una nuova complessiva ponderazione degli interessi in gioco, invero preclusa in sede di (mera) proroga.
Anche la sismicità dell’area – su cui il Comune tanto insiste - era già nota al momento del rilascio dell’originario Decreto di VI, essendo stata, tra l’altro, oggetto (anche su sollecitazione dello stesso Comune) di numerosi approfondimenti, al pari degli altri ambiti già resi oggetto di valutazione in sede di primo rilascio, con riferimento ai quali non emerge in atti che siano intervenuti mutamenti idonei a giustificare il diniego di proroga, invece preteso da parte ricorrente.
Peraltro, le censure formulate non offrono evidenze tali da far ritenere che i profili di tutela dell’ambiente e di salvaguardia del territorio, richiamati in ricorso, non abbiano ricevuto un’adeguata considerazione, emergendo, invero, dall’esame dell’avversato parere della Commissione, che quest’ultima – nell’impartire “ ulteriori prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative ” – si sia premurata di assicurare, in ossequio alla disciplina di settore (art. 28 del d.lgs. n. 152/2006), una vigilanza sulle modalità di esecuzione dell’attività autorizzata.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la predisposizione di tali prescrizioni conferma, infatti - a ben vedere - l’attenzione ed il grado di approfondimento che la Commissione ha riposto nelle valutazioni tecniche da costei rese in sede di proroga.
Le condizioni ambientali rappresentano, infatti, pure nell’ambito di tale procedimento, un valido strumento, oltre che per individuare le eventuali misure per evitare, prevenire e ridurre e, se possibile, compensare e mitigare gli impatti significativi e negativi, per imporre - anche in sede di proroga - la predisposizione, nell’ambito delle varie fasi progettuali, di ulteriori ed aggiornati studi e monitoraggi ambientali, ben comprendendosi come la loro previsione costituisca un aspetto fisiologico di una qualunque attività progettuale di interesse pubblico.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto in ricorso, le condizioni apposte dalla Commissione – come ben evidenziato dalla controinteressata - attengono tutte ad aspetti non qualificanti del Progetto, di carattere meramente accessorio rispetto al giudizio di compatibilità ed afferenti alla fase di mera esecuzione del Progetto medesimo, comunque già complessivamente e adeguatamente vagliati in sede di primo giudizio di compatibilità ambientale dello stesso.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame deve, dunque, essere respinto, ritenendo il Collegio che l’avversata determinazione di proroga del decreto VI in questione sia, sotto i profili contestati, del tutto congrua, oltre che logica e ragionevole, non emergendo dalle deduzioni di parte ricorrente che il quadro ambientale, interessato dal Progetto, abbia subito particolari modifiche, tali da esigere, in ossequio alla disciplina di settore, un riesame delle originarie valutazioni, non potendosi ancorare l’illegittimità della proroga – come il Comune sostanzialmente vorrebbe - alla mera constatazione del tempo trascorso dalla prima valutazione.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie e la natura pubblica di parte ricorrente, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
ON MO, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON MO | EL ZZ |
IL SEGRETARIO