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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
LL NC, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 e Rag. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TDY05T300599/2024 notificato in data 19/01/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, ha presunto l'ottenimento di un reddito sintetico di
€ 25.021,00 per l'anno 2020 con la motivazione che il ricorrente aveva sostenuto investimenti tali da presentare manifestazioni di capacità di spesa anomale rispetto al reddito dichiarato.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1) Violazione dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 per non aver dato la possibilità al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato era costituito da redditi che erano già stati dichiarati dallo stesso. Assume che l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie motivazioni all'avviso di accertamento, ritiene che il contribuente non abbia risposto allo schema d'atto n. TDYT210000223/2024 che sarebbe stato notificato nei termini di legge. Tali affermazioni non vengono documentate dall'Agenzia delle Entrate, per cui si ritiene che non siano supportate da dovuta prova, anche per la circostanza che la parte ricorrente non ha ricevuto notifica di tale atto presupposto.
2) Assoluta mancanza della pretesa tributaria. rileva che gli investimenti contestati nell'anno 2020 si riferiscono a:
1) Consumi di generi alimentari per €. 102,00; 2) Spese per l'abitazione €. 2.474,00; 3) Combustibili ed energia €. 610,00; 4) Altri beni e servizi €. 751,00; 5) Imposte €. 475,00; 6) Leasing €. 6.547,16; 7) Investimenti
€. 10.219,00.
Evidenzia che aveva la disponibilità finanziaria a sostenere le spese contestate in quanto:
- dalle dichiarazioni dei redditi a suo tempo depositati aveva dichiarato i redditi di seguito indicati, soggetti a tassazione e di cui allo stralcio delle dichiarazioni inoltrate all'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2017 €.
62.421,00, per l'anno 2018 €. 62.513,00 e per l'anno 2019 € 43.743,00; - nell'anno 2020 risultano incassati
€. 31.702,00 per retribuzioni arretrate dalla società Società_1, come risulta da dichiarazione della società e dagli estratti conto bancari;
- le utenze per energia, combustibili e vari sono state pagate con le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente del ricorrente.
3) Violazione comma 5 bis dell'art. 7 d. lgs 546/1992. Rileva la violazione della norma sopracitata introdotta dalla legge 130/2022 in quanto non sussiste la prova documentale della pretesa tributaria e quanto esposto nell'atto impugnato non è comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge
130/2022.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia Tributaria Corte di Giustizia Tributaria voglia annullare l'avviso di accertamento di cui trattasi per i motivi di diritto sopra menzionati;
con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dal ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita più memorie con le quali insiste nelle difese già effettuate. All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Il vizio denunciato con la prima censura non sussiste.
Invero, nella specie esiste in atti la prova che l'Ufficio finanziario ha avuto cura di notificare al ricorrente, in data 28/09/2024, mesi prima della notifica dell'atto impugnato, lo schema di atto n. TDYT210000223/2024 per consentire la produzione di controdeduzioni a cura dell'interessato.
La suindicata notifica risulta, perfezionatasi per compiuta giacenza della relativa raccomandata, trattandosi di c.d. notifica diretta degli atti impositivi mediante raccomandata AR.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).” (Cass. 21789/2025).
In tema di compiuta giacenza degli atti notificati in via diretta a mezzo posta, non è quindi prevista la spedizione di alcuna raccomandata informativa.
Avendo dunque riscontrato che tutta la procedura di notifica è stata eseguita correttamente e documentata in giudizio, la notifica è da considerarsi avvenuta risultando provato che il ricorrente era stato messo nelle condizioni di riscontrare lo schema dell'atto e non lo ha fatto.
In seguito al mancato riscontro allo schema di atto n. TDYT210000223/2024 correttamente l'ufficio ha determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 comma quarto del DPR n. 600/7, il maggior reddito in capo al ricorrente.
Anche le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso vanno disattese in quanto infondate.
L'esame della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate conferma la legittimità dell'atto impugnato.
Il ricorrente ritiene che l'onere della prova gravi sull'Amministrazione Finanziaria a norma dell'art. 7, comma
5 bis del D. Lgs n. 546/1992 nella nuova formulazione entrata in vigore il 16 settembre 2022, a seguito della legge 130/2022,
Il richiamato art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 recita” L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
L'Ufficio, dunque, dovrà fornire, anche attraverso l'utilizzo di presunzioni, il fondamento della propria pretesa erariale, e la parte privata sarà comunque chiamata ad ottemperare il proprio onere della prova.
Si ricorda al riguardo che la Corte di Cassazione ha affermato che «il comma 5 bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto con l'articolo 6 della L. n. 130 del 2022, ha semplicemente ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria un ruolo centrale» (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2022, n.
31878).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha, come sopra detto, assolto il proprio onere probatorio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che si liquidano in complessive € 1.843,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti
Catanzaro 13/01/2026
Il OR Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
LL NC, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY05T300599/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2 e Rag. Difensore_1, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TDY05T300599/2024 notificato in data 19/01/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, ha presunto l'ottenimento di un reddito sintetico di
€ 25.021,00 per l'anno 2020 con la motivazione che il ricorrente aveva sostenuto investimenti tali da presentare manifestazioni di capacità di spesa anomale rispetto al reddito dichiarato.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1) Violazione dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 per non aver dato la possibilità al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato era costituito da redditi che erano già stati dichiarati dallo stesso. Assume che l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie motivazioni all'avviso di accertamento, ritiene che il contribuente non abbia risposto allo schema d'atto n. TDYT210000223/2024 che sarebbe stato notificato nei termini di legge. Tali affermazioni non vengono documentate dall'Agenzia delle Entrate, per cui si ritiene che non siano supportate da dovuta prova, anche per la circostanza che la parte ricorrente non ha ricevuto notifica di tale atto presupposto.
2) Assoluta mancanza della pretesa tributaria. rileva che gli investimenti contestati nell'anno 2020 si riferiscono a:
1) Consumi di generi alimentari per €. 102,00; 2) Spese per l'abitazione €. 2.474,00; 3) Combustibili ed energia €. 610,00; 4) Altri beni e servizi €. 751,00; 5) Imposte €. 475,00; 6) Leasing €. 6.547,16; 7) Investimenti
€. 10.219,00.
Evidenzia che aveva la disponibilità finanziaria a sostenere le spese contestate in quanto:
- dalle dichiarazioni dei redditi a suo tempo depositati aveva dichiarato i redditi di seguito indicati, soggetti a tassazione e di cui allo stralcio delle dichiarazioni inoltrate all'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2017 €.
62.421,00, per l'anno 2018 €. 62.513,00 e per l'anno 2019 € 43.743,00; - nell'anno 2020 risultano incassati
€. 31.702,00 per retribuzioni arretrate dalla società Società_1, come risulta da dichiarazione della società e dagli estratti conto bancari;
- le utenze per energia, combustibili e vari sono state pagate con le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente del ricorrente.
3) Violazione comma 5 bis dell'art. 7 d. lgs 546/1992. Rileva la violazione della norma sopracitata introdotta dalla legge 130/2022 in quanto non sussiste la prova documentale della pretesa tributaria e quanto esposto nell'atto impugnato non è comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge
130/2022.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia Tributaria Corte di Giustizia Tributaria voglia annullare l'avviso di accertamento di cui trattasi per i motivi di diritto sopra menzionati;
con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dal ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Parte ricorrente deposita più memorie con le quali insiste nelle difese già effettuate. All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Il vizio denunciato con la prima censura non sussiste.
Invero, nella specie esiste in atti la prova che l'Ufficio finanziario ha avuto cura di notificare al ricorrente, in data 28/09/2024, mesi prima della notifica dell'atto impugnato, lo schema di atto n. TDYT210000223/2024 per consentire la produzione di controdeduzioni a cura dell'interessato.
La suindicata notifica risulta, perfezionatasi per compiuta giacenza della relativa raccomandata, trattandosi di c.d. notifica diretta degli atti impositivi mediante raccomandata AR.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez.
5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).” (Cass. 21789/2025).
In tema di compiuta giacenza degli atti notificati in via diretta a mezzo posta, non è quindi prevista la spedizione di alcuna raccomandata informativa.
Avendo dunque riscontrato che tutta la procedura di notifica è stata eseguita correttamente e documentata in giudizio, la notifica è da considerarsi avvenuta risultando provato che il ricorrente era stato messo nelle condizioni di riscontrare lo schema dell'atto e non lo ha fatto.
In seguito al mancato riscontro allo schema di atto n. TDYT210000223/2024 correttamente l'ufficio ha determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 comma quarto del DPR n. 600/7, il maggior reddito in capo al ricorrente.
Anche le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso vanno disattese in quanto infondate.
L'esame della documentazione versata in atti dalla resistente Agenzia delle Entrate conferma la legittimità dell'atto impugnato.
Il ricorrente ritiene che l'onere della prova gravi sull'Amministrazione Finanziaria a norma dell'art. 7, comma
5 bis del D. Lgs n. 546/1992 nella nuova formulazione entrata in vigore il 16 settembre 2022, a seguito della legge 130/2022,
Il richiamato art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 recita” L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
L'Ufficio, dunque, dovrà fornire, anche attraverso l'utilizzo di presunzioni, il fondamento della propria pretesa erariale, e la parte privata sarà comunque chiamata ad ottemperare il proprio onere della prova.
Si ricorda al riguardo che la Corte di Cassazione ha affermato che «il comma 5 bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto con l'articolo 6 della L. n. 130 del 2022, ha semplicemente ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria un ruolo centrale» (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2022, n.
31878).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha, come sopra detto, assolto il proprio onere probatorio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che si liquidano in complessive € 1.843,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti
Catanzaro 13/01/2026
Il OR Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla