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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
30.04.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 127- ter, ult. co. e 155, co. 4 c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 406/2024
TRA
nato ad [...] il Parte_1
20.09.1947, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Daniele
Gambarini
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 4, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe
Mazzarella, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Aversa (CE), via Pisacane n. 1 resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, ritualmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 [...] Controparte_1
(di seguito, ), proponendo opposizione al
[...] CP_1
decreto ingiuntivo n. 540/2023 del 12.12.2023, con cui il Tribunale di Bergamo, su domanda di , ingiungeva all'odierno CP_1 opponendo il pagamento immediato della “somma di € 30.024,25, oltre interessi ed accessori ex art. 43. Del Regolamento sulla contribuzione dal dovuto al saldo;
le spese del presente procedimento liquidate in € 48,50 per esborsi, € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”, per le omissioni contributive relative agli anni
2017/2021.
Con la presente azione in opposizione, il geom. Pt_1
contestava la legittimità delle norme statutarie e regolamentari di e deduceva il mancato svolgimento di atti professionali, CP_1
essendosi limitato – negli anni in contestazione – al compimento di attività, quali quelle di amministratore/liquidatore della società
Immobiliare Sylon s.r.l. e Spazio Verde s.r.l., non connesse a quelle di geometra.
In particolare, il ricorrente affermava di non svolgere più attività di geometra né similare o alla stessa riconducibile e essersi cancellato dalla a far data dal 31.12.2013 avendo cessato la propria CP_1
partita iva e restituito il timbro professionale in data 06.02.2014; dal 2020 non è più iscritto all'albo dei geometri. Da ultimo, evidenziava di aver rivestito la carica di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Immobiliare Silyon s.r.l. dal
2002, poi quella di amministratore unico dal 25.02.2017 e, successivamente, di liquidatore dal 10.05.2017 sino al 19.12.2017; quanto a , affermava di aver Parte_2
rivestito la carica di amministratore unico fino al 17.02.2021 e, poi, di liquidatore sino al 11.07.2022; affermava, quindi, di non aver mai svolto per le suddette società alcuna attività riconducibile a quella di geometra negli anni in contestazione. L'istante rassegnava le sopra riportate conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
La si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data CP_1
30.05.2024 contestando fermamente tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato ed insisteva per l'integrale rigetto delle avverse pretese in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Il Giudice, condotta l'attività istruttoria ritenuta necessaria per la definizione del giudizio mediante l'escussione dei testi richiesti, rimetteva la causa in decisione, accordando alle parti termini per depositare note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso in opposizione è infondato, pertanto, va respinto per le motivazioni di seguito riportate.
***
L'art. 22 della L. n. 773/982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che “L'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1
geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria… L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli”.
A seguito della trasformazione della in ente con personalità CP_1
giuridica di diritto privato, le disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione sono state trasfuse nello statuto e nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 509/1994 e approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, cioè con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con gli altri Ministeri di cui all'art. 3, comma 1. Infatti, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in enti privatizzati – fra cui la – godono anche di CP_1
autonomia normativa, il che significa, come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24202/2009, Cass.
S.U. n. 17589/2015 e sent. Corte Appello Brescia n. 249/2017, n.
547/2017 e n. 247/2019), che la disciplina materiale delle singole forme di previdenza è espressione della fonte regolamentare.
Lo Statuto della in vigore fino al 31.12.2002 prevedeva che CP_1
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi CP_1
professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Sul quadro così delineato, peraltro, è intervenuta la modifica dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento di attuazione delle norme statutarie della attuata con CP_1
delibera consiliare n. 2/2003, approvata con decreto interministeriale del 27.02.2003. In particolare, il nuovo testo dell'art. 5 ha previsto che “sono obbligatoriamente iscritti alla
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale CP_1
dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Con tale modifica si è inteso assicurare l'effettività del principio solidaristico anche nel caso in cui attività in tutto e per tutto assimilabile a quella libero-professionale sia esercitata con modalità diverse dall'apertura della partita IVA, con conseguente aggiramento degli obblighi contributivi. La modifica normativa non ha evidentemente eliminato il presupposto dell'esercizio dell'attività professionale, quale requisito indispensabile per la iscrizione alla ma ne ha ridefinito la portata, includendovi CP_1 anche i soggetti che la svolgano in maniera saltuaria ed occasionale o non prevalente rispetto a un'altra attività. Pertanto, essa non può considerarsi contrastante con il quadro normativo vigente, considerata l'autonomia normativa di cui gode la CP_1
In pratica, con la riforma del 2003, l'obbligo di iscrizione alla ed il conseguente obbligo di contribuzione è stato in CP_1 sostanza legato alla sola iscrizione all'Albo, presumendosi (salvo prova contraria) l'esercizio della professione e non essendo a tal fine necessario l'esercizio continuativo della stessa.
Per effetto del mutato contesto normativo, si offrono, dunque, al geometra tre possibilità alternative: 1) esercitare attività professionale ed essere iscritto obbligatoriamente alla con CP_1
tutti gli oneri contributivi ed i diritti previdenziali che ne conseguono;
2) non esercitare alcuna attività professionale e cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione) del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di partita Iva, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla 3) CP_1 ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e restituire il timbro professionale.
Ora, nel caso di specie, in applicazione delle coordinate ermeneutiche appena rimesse, è possibile affermare quanto segue.
Come dedotto dalla difesa di parte ricorrente e confermato dalla resistente, è stato iscritto all'Albo dei Geometri di Pt_1
Bergamo fino al 2020 (pur affermando di aver dismesso ogni attività in veste di geometra sin dal 2013/2014 con la cancellazione da e con la restituzione del timbro professionale). CP_1
È, altresì, incontestato che il ricorrente aveva ricoperto la carica di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della
Immobiliare Silyon s.r.l. dal 2002, poi quella di amministratore unico dal 25.02.2017 e, successivamente, di liquidatore dal
10.05.2017 sino al 19.12.2017; quanto a Parte_2
, aveva rivestito la carica di amministratore unico fino
[...]
al 17.02.2021 e, poi, di liquidatore sino al 11.07.2022.
Entrambe le società risultano avere come oggetto sociale attività indubbiamente e tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione di geometra;
si rammenta, in proposito, che giustificano l'iscrizione anche quelle attività che, pur non CP_1
professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedenti le medesime competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione.
Anche il liquidatore di una società può in astratto essere obbligato ad iscriversi alla qualora dovesse svolgere attività di CP_1
liquidazione simili a quelle esercitate durante la normale attività dell'impresa; proprio in considerazione della natura e della portata delle attività di liquidazione svolte dal liquidatore possono ritenersi integrati, nel caso di specie, le condizioni per l'iscrizione e la debenza delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
È lo stesso ricorrente che nell'atto introduttivo del giudizio, ha affermato di essersi “limitato alla vendita di immobili esistenti”
(pag. 5 ricorso) nella fase liquidatoria della Parte_2
(cancellata dal Registro delle Imprese solo il 13.02.2024) e non rilevano, a questo punto, le dichiarazioni dei testi escussi, che hanno affermato l'inoperatività delle due società e CP_2 Pt_2 visto che attività riconducibili o collegate alla professione
[...] di geometra, quand'anche di tipo amministrativo ma inscindibilmente collegate alla formazione propria della professione, sono state poste in essere nel periodo in contestazione.
Tutto ciò basta a ritenere infondate le ragioni di contestazione del ricorrente opponente, pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta