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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1558/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urselli
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetto da ernia discale e broncopneumopatia cronica ostruttiva, asseritamente contratte dall'attività lavorativa di operaio gruista svolta presso varie aziende. Specificava, infatti, di essere sempre stato esposto a fumi e vapori nocivi, senza idonei dispositivi di protezione, e che lo svolgimento delle sue mansioni lo costringevano a notevoli sforzi fisici.
In ragione di ciò, in data 1.3.2020 e in data 24.7.2022, inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento, rispettivamente, delle CP_1 predette malattie riscontrate, con esito negativo. Avverso tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Si costituiva l' il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 evidenziando il mancato consenso del ricorrente alla procedura amministrativa;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenzia che dalla consulenza esperita dal dott.
, è emerso che il ricorrente risulta attualmente affetto da rigidità del Persona_1 rachide lombo sacrale da artrosi e discopatie multiple con stenosi del canale midollare, sciatalgie ricorrenti ed iniziale deficit deambulatorio, nonché da bronchite cronica e concomitante ipertensione arteriosa in fibrillazione atriale, entrambe da considerarsi di natura professionale.
Riferisce infatti che tali patologie risultano essere correlate in maniera causale con l'ambiente di lavoro che si svolge con necessità di sforzi in ambiente chiuso, con scarsa ventilazione e presenza di polveri, ed impegno degli arti superiori e inferiori.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente. Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 12% (dodici), con decorrenza a far data dal 23.1.2023.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso stabilimenti privi di adeguata areazione, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione ad un costante impegno fisico compatibile, pertanto, con le patologie riscontrate e denunciate.
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Quanto alle spese si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Orbene, avuto riguardo al fatto che nel caso di specie la decorrenza è successiva rispetto alla presentazione delle denunce amministrative, e che per la denunciata ernia il ricorrente non ha fatto pervenire il necessario consenso all'ente (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente) appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 12
(dodici) per cento, a far data , condanna l' al pagamento delle CP_1 differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 17 novembre 2025 Il Cancelliere
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1558/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urselli
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di essere affetto da ernia discale e broncopneumopatia cronica ostruttiva, asseritamente contratte dall'attività lavorativa di operaio gruista svolta presso varie aziende. Specificava, infatti, di essere sempre stato esposto a fumi e vapori nocivi, senza idonei dispositivi di protezione, e che lo svolgimento delle sue mansioni lo costringevano a notevoli sforzi fisici.
In ragione di ciò, in data 1.3.2020 e in data 24.7.2022, inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento, rispettivamente, delle CP_1 predette malattie riscontrate, con esito negativo. Avverso tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Si costituiva l' il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 evidenziando il mancato consenso del ricorrente alla procedura amministrativa;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenzia che dalla consulenza esperita dal dott.
, è emerso che il ricorrente risulta attualmente affetto da rigidità del Persona_1 rachide lombo sacrale da artrosi e discopatie multiple con stenosi del canale midollare, sciatalgie ricorrenti ed iniziale deficit deambulatorio, nonché da bronchite cronica e concomitante ipertensione arteriosa in fibrillazione atriale, entrambe da considerarsi di natura professionale.
Riferisce infatti che tali patologie risultano essere correlate in maniera causale con l'ambiente di lavoro che si svolge con necessità di sforzi in ambiente chiuso, con scarsa ventilazione e presenza di polveri, ed impegno degli arti superiori e inferiori.
Le risultanze della consulenza hanno quindi rilevato e confermato la sussistenza di una generale compromissione dell'integrità psico – fisica del ricorrente. Di conseguenza, il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 12% (dodici), con decorrenza a far data dal 23.1.2023.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso stabilimenti privi di adeguata areazione, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione ad un costante impegno fisico compatibile, pertanto, con le patologie riscontrate e denunciate.
La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Quanto alle spese si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Orbene, avuto riguardo al fatto che nel caso di specie la decorrenza è successiva rispetto alla presentazione delle denunce amministrative, e che per la denunciata ernia il ricorrente non ha fatto pervenire il necessario consenso all'ente (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente) appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 12
(dodici) per cento, a far data , condanna l' al pagamento delle CP_1 differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 17 novembre 2025 Il Cancelliere
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)