TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9377 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14034 2025 RG
FRA
Avv. CAPPONI OBERDAN Parte_1
E
Avv. TETI MARIA PIA CP_1 [...]
[...]
[...]
[...]
Parte_2
Avv. CAPPONI OBERDAN
E
CP_1
Avv. MARIA PIA TETI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 15/04/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per la condanna dell' alla erogazione dei ratei alla CP_1 CP_2 prestazione di cui all'art. 1 L. 222/84, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa intervenuto inter partes, oltre interessi al saldo. Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa e di aver trasmesso il Mod. AP70 all' al fine di comprovare i requisiti socio economici. CP_2
L' si è costituito rilevando di aver posto in pagamento la prestazione, CP_2 concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti.
Va premesso che appare incontestata e comprovata la liquidazione delle prestazione richiesta e, quindi, la sopravvenuta eliminazione della ragione del contendere delle parti;
non residua pertanto alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire, ed a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto).
Residua la questione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico dell' il quale con il ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno CP_2 giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, da distrarre.
Roma lì, 25/09/2025 Il Giudice