Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2025, proposto da
AO TT, LA TT, AN MA e RT MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Iannozzi e Caterina Secinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
- alla sentenza n. 1083/2020 pronunciata inter partes dalla Corte di Appello di L'Aquila nel giudizio iscritto al n. 2301/2016 RG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato, che ha “ determina [to] l'indennità di occupazione temporanea delle particelle per cui è causa in complessivi € 47.575,23 , oltre interessi legali sulla parte non ancora depositata, da ogni singola scadenza annuale successiva al 7.10.2009 fino al deposito di cui appresso [e] ordina [to] all'ANAS di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ”.
Riferiscono che l’Anas ha versato l’importo di € 50.992,55 che ritengono inferiore al dovuto, per errore nel calcolo degli interessi maturati sulla somma liquidata dal giudicato.
L’Anas pertanto sarebbe ancora debitrice di € 26.891,76 (77.884,31 – 50.992,55), oltre ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. dal 10.5.2023 alla data del deposito (€ 77.884,31 alla data del 10.5.2023, di cui € 47.575,23 per sorte capitale ed € 30.309,08 per interessi, computati al tasso legale di cui al primo comma art. 1284 cod. civ. sino alla proposizione della domanda e, a decorrere dalla domanda, al tasso stabilito dal quarto comma dello stesso articolo).
Resiste l’Anas S.p.a. che sostiene di aver dato integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello depositando il dovuto il 13.04.2023 presso la Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila ed eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso perché l’applicazione del quarto comma dell’art. 1284 c.c. non è prevista dal giudicato.
Hanno replicato i ricorrenti sostenendo, in subordine, che l’Anas, ove pure non sia applicabile il comma quarto dell’art. 1284 c.c., sarebbe ancora debitrice di € 3.575,46 a titolo di interessi sulla sorte capitale.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
L’eccezione di merito sollevata dall’ANAS è fondata.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 12449/2024) hanno chiarito che: “ Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale […] lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazione commerciali ”.
Pertanto l’applicazione del saggio di interesse, più alto rispetto a quello legale, previsto dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. non essendo espressamente stabilita nel giudicato, non può essere disposta dal giudice dell’esecuzione che resta vincolato al contenuto precettivo del titolo.
Le obiezioni sollevate dai ricorrenti sulla natura innovativa della pronuncia delle Sezioni unite sopravvenuta al giudicato, come tale non applicabile al caso di specie, non sono condivisibili in quanto presuppongono genericamente, senza argomentare sul punto, che la pronuncia delle Sezioni Unite abbia creato una regola estranea al tenore e alla ratio dell’art. 1284 c.c., esorbitando dal perimetro dell’attività interpretativa e nomofilattica propria della giurisdizione.
Residua pertanto l’esame della domanda subordinata introdotta dai ricorrenti in riduzione del petitum originario con la memoria di replica.
L’Anas ha depositato in favore dei ricorrenti € 50.992,55 e asserisce di aver integralmente adempiuto al giudicato, mentre i ricorrenti sostengono che alla data del 10.5.2023 l’importo dovuto per capitale e interessi sarebbe pari a € 54.568,01, con un debito residuo di ANAS di € 3.575,46.
Dall’esame del giudicato e dei documenti prodotti dalle parti risulta:
- che il termine iniziale di maturazione degli interessi legali decorre dal 7.10.2009 e il termine finale, che il giudicato colloca “fino al deposito” , coincide, stanti gli effetti reali del deposito, liberatori per il debitore, con la costituzione in data 9.6.2023 della provvista in denaro presso la Ragioneria territoriale dello Stato (cfr. nota del 12.6.2023 della Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila di avvenuto deposito);
- che prima del 9.6.2023 l’Anas non aveva depositato acconti.
Pertanto gli interessi legali, da calcolarsi per il periodo 7.10.2009 – 9.6.2023 sull’intera sorte capitale (€ 47.575,23), ammontano a € 6.949,76 per un credito complessivo di € 54.524,99.
La somma di € 50.992,55 depositata dalla resistente è satisfattiva della sorte capitale e solo parzialmente degli interessi.
Residua pertanto un debito per interessi di € 3.532,44 sostanzialmente corrispondente all’importo oggetto della domanda subordinata.
In accoglimento del ricorso deve pertanto ordinarsi all’Anas S.p.a. di corrispondere ai ricorrenti, mediante deposito presso la Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila, la somma di € 3.532,44, oltre interessi legali dal 9.6.2023 alla data del deposito.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica o comunicazione di questa sentenza sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a dare completa esecuzione al giudicato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):
- respinge la domanda principale;
- accoglie la domanda subordinata, nei termini indicati in motivazione;
- ordina all’Anas S.p.a. di corrispondere ai ricorrenti, in esecuzione della sentenza n. 1083/2020 della Corte di Appello di L'Aquila, mediante deposito presso la Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila, la somma di € 3.532,44, oltre interessi legali dal 9.6.2023 alla data del deposito.
- condanna l’Anas S.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PA, Presidente
IA AN, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | ER PA |
IL SEGRETARIO