Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1057
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Insussistenza uso aziendale

    La Corte ha ritenuto provato l'uso aziendale basato sulla reiterazione costante e generalizzata del comportamento del datore di lavoro di non assorbire il superminimo individuale, anche in occasione di rinnovi contrattuali e procedure di mobilità/solidarietà, per un lungo periodo.

  • Rigettato
    Superabilità dell'uso aziendale

    La Corte ha ritenuto che l'accordo del 23 novembre 2017 non contenesse previsioni che implicitamente o esplicitamente superassero l'uso aziendale del non assorbimento del superminimo, né che la condotta aziendale costituisse una disdetta unilaterale dell'uso.

  • Rigettato
    Mancata condanna alla ricostituzione e pagamento differenze

    La Corte ha confermato la illegittimità dell'assorbimento e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, ritenendo che il superminimo dovesse aggiungersi per intero.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio secondo cui, per i diritti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché i rapporti di lavoro sono ancora in corso, il termine prescrizionale non era ancora decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1057
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 1057
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo