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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 520/2025 R.G., promossa
DA
, in persona Parte_1
dell'amministratore , con l'avv. PAIS ANTONELLO CP_1
ATTORE
CONTRO
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di opposizione a ingiunzione di pagamento, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il in intestazione ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione n. 65262/400/2025 emessa da per il CP_2
pagamento dell'importo complessivo di Euro 18.772,87, relativo a fatture indicate nell'atto impugnato ed emesse (ma mai ricevute) per le eccedenze registrate dal contatore Master posto a monte delle 6 utenze divisionali. Ha affidato l'opposizione all'eccezione di prescrizione del credito asseritamente vantato per il decorso del termine quinquennale per le fatture aventi scadenza anteriore al 31.12.2019 e di quello biennale per le fatture con scadenza successiva all'1.1.2020, come previsto dall'art. 1 commi 4 e 10 della Legge 205 del 2017. Ha dedotto anche l'inesistenza di atti interruttivi ed evidenziato l'anomalia dei consumi contabilizzati e contestato il regolare funzionamento del contatore. Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione.
Rigettata con decreto del 20.5.2025 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo opposto, dichiarata la contumacia della convenuta, la causa è stata avviata alla decisione previa istruttoria solo documentale.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Benché l'ingiunzione oggetto del presente giudizio sia stata depositata solo con le note sostitutive della discussione orale, nell'atto introduttivo è stato riprodotto fedelmente l'elenco dei documenti contabili a cui il titolo si riferisce.
In difetto di prova di idonei atti interruttivi da parte dell'ente erogatore il credito portato dall'ingiunzione deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. E, infatti, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. deve ritenersi estinto il credito riferito alle fatture aventi scadenza in data anteriore all'1.1.2020 e in applicazione di quello biennale introdotto dall'art. 1 della Legge 205 del 2017 analoga è la sorte delle fatture aventi scadenza dopo l'1.1.2020 e così di quelle elencate di seguito, la cui scadenza si colloca oltre il biennio che ha preceduto la notifica dell'ingiunzione.
Restano, dunque, i crediti relativi alle fatture n. 1946269 emessa il 16.12.2022 con scadenza il 9.2.2023, n. 2331480 emessa il 29.12.2023 avente scadenza il 22.2.2024 e n. 852508 emessa il 17.5.2024 avente scadenza l'11.7.2024 per il complessivo importo di Euro 791,74. Per contrastare detto credito sono stati utilizzati altri argomenti, riferiti all'eccessività ed anomalia dei consumi e al malfunzionamento del contatore Master, di cui non vi è tuttavia alcun riscontro.
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente annullamento dell'ingiunzione n. 65262/400/2025 emessa da ed CP_2
accertamento della non debenza da parte del opponente di nessuno degli Parte_1
importi di cui alle fatture richiamate nell'ingiunzione, ad eccezione delle tre di cui sopra (per le quali nulla può statuirsi in favore di che non si è costituita e non CP_2
ha formulato alcuna domanda).
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione annulla l'ingiunzione n.
65262/400/2025;
- dichiara non dovute dal le Parte_1
somme di cui alle fatture richiamate nell'ingiunzione di cui al capo che precede, eccezion fatta di quelle di cui alle fatture n. 1946269 del 2022, n. 2331480 del
2023 e n. 852508 del 2024;
- condanna alla rifusione in favore delle spese di lite, liquidate in CP_2
Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 520/2025 R.G., promossa
DA
, in persona Parte_1
dell'amministratore , con l'avv. PAIS ANTONELLO CP_1
ATTORE
CONTRO
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di opposizione a ingiunzione di pagamento, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il in intestazione ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione n. 65262/400/2025 emessa da per il CP_2
pagamento dell'importo complessivo di Euro 18.772,87, relativo a fatture indicate nell'atto impugnato ed emesse (ma mai ricevute) per le eccedenze registrate dal contatore Master posto a monte delle 6 utenze divisionali. Ha affidato l'opposizione all'eccezione di prescrizione del credito asseritamente vantato per il decorso del termine quinquennale per le fatture aventi scadenza anteriore al 31.12.2019 e di quello biennale per le fatture con scadenza successiva all'1.1.2020, come previsto dall'art. 1 commi 4 e 10 della Legge 205 del 2017. Ha dedotto anche l'inesistenza di atti interruttivi ed evidenziato l'anomalia dei consumi contabilizzati e contestato il regolare funzionamento del contatore. Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione.
Rigettata con decreto del 20.5.2025 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo opposto, dichiarata la contumacia della convenuta, la causa è stata avviata alla decisione previa istruttoria solo documentale.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Benché l'ingiunzione oggetto del presente giudizio sia stata depositata solo con le note sostitutive della discussione orale, nell'atto introduttivo è stato riprodotto fedelmente l'elenco dei documenti contabili a cui il titolo si riferisce.
In difetto di prova di idonei atti interruttivi da parte dell'ente erogatore il credito portato dall'ingiunzione deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. E, infatti, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. deve ritenersi estinto il credito riferito alle fatture aventi scadenza in data anteriore all'1.1.2020 e in applicazione di quello biennale introdotto dall'art. 1 della Legge 205 del 2017 analoga è la sorte delle fatture aventi scadenza dopo l'1.1.2020 e così di quelle elencate di seguito, la cui scadenza si colloca oltre il biennio che ha preceduto la notifica dell'ingiunzione.
Restano, dunque, i crediti relativi alle fatture n. 1946269 emessa il 16.12.2022 con scadenza il 9.2.2023, n. 2331480 emessa il 29.12.2023 avente scadenza il 22.2.2024 e n. 852508 emessa il 17.5.2024 avente scadenza l'11.7.2024 per il complessivo importo di Euro 791,74. Per contrastare detto credito sono stati utilizzati altri argomenti, riferiti all'eccessività ed anomalia dei consumi e al malfunzionamento del contatore Master, di cui non vi è tuttavia alcun riscontro.
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente annullamento dell'ingiunzione n. 65262/400/2025 emessa da ed CP_2
accertamento della non debenza da parte del opponente di nessuno degli Parte_1
importi di cui alle fatture richiamate nell'ingiunzione, ad eccezione delle tre di cui sopra (per le quali nulla può statuirsi in favore di che non si è costituita e non CP_2
ha formulato alcuna domanda).
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'opposizione annulla l'ingiunzione n.
65262/400/2025;
- dichiara non dovute dal le Parte_1
somme di cui alle fatture richiamate nell'ingiunzione di cui al capo che precede, eccezion fatta di quelle di cui alle fatture n. 1946269 del 2022, n. 2331480 del
2023 e n. 852508 del 2024;
- condanna alla rifusione in favore delle spese di lite, liquidate in CP_2
Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella