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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c., promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Perugia, Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
Delia Adriani, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso (
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Magione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Siniscalco (pec ed e elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_2
Perugia (PG), via del Cotogno n. 3, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 7.11.24 nota di conclusioni congiunte, al cui contenuto i difensori si sono riportati nelle note depositate per l'udienza del 3.12.24 e che di seguito integralmente si riporta: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e stabilendo il doppio domicilio del minore anche presso la residenza paterna per quanto riguarda le comunicazioni mediche, scolastiche ed amministrativ3.
2) Prevedere i seguenti tempi di permanenze paterni con la figlia minore: Prima settimana: il sig. prenderà il venerdì all'uscita dall'asilo e la accompagnerà all'asilo la CP_1 Per_1 mattina del lunedì; Seconda settimana: il sig. prenderà il mercoledì all'uscita CP_1 Per_1 dall'asilo e la accompagnerà all'asilo la mattina del venerdì: Nei periodi extrascolastici: 15 giorni totali nell'intero anno solare di cui: 7 giorni in estate e 7 giorni in inverno.
3) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento alla CP_1 signora , della somma di Euro 150,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma Pt_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La signora inoltre percepirà integralmente Pt_1
l'assegno unico ed i bonus asilo.
4) Le spese straordinarie secondo il Protocollo di Perugia verranno ripartite al 50% tra i genitori, comprensive della già concordata retta dell'asilo.
5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cu alla legge professionale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 30.5.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 regolamentarsi le questioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione della figlia minore nata il [...] dalla relazione con , ed ha al fine Per_1 Controparte_1 esposto: di essersi sempre occupata di ogni necessità della figlia in maniera pressoché esclusiva, perché il padre, anche se libero dal lavoro dalle 10 in poi del mattino, aveva mostrato difficoltà nell'occuparsi di lei e chiedeva costante aiuto e affiancamento nei compiti di cura della piccola;
che nell'estate del 2023, dopo una vacanza terminata con un litigio, le parti avevano deciso di separarsi, pur riuscendo a mantenere concordia nella gestione congiunta della bambina, e si erano organizzate nel senso che lei potesse creare una buona routine con il padre senza rimanere troppi giorni consecutivi senza la madre;
che successivamente era però cessata ogni forma di collaborazione e di accordo ed il aveva omesso ogni CP_1 contribuzione economica.
La ricorrente ha aggiunto di lavorare come badante non regolarizzata presso una signora, percependone stipendio di circa 500 euro mensili e che l'ex compagno, di cui ha riferito di ignorare i redditi, lavora presso un supermercato con orario prevalentemente pomeridiano. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, alle altre condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 6.6.24 veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del
3.12.24. Con comparsa depositata il 6.11.24 si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 che ha rappresentato essere sopraggiunto un accordo con la ricorrente. In data 7.11.24 le parti hanno depositato istanza per la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di prima comparizione ed hanno avanzato conclusioni congiunte. All'udienza del 13.12.24, adottati i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
****
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, al collocamento prevalente presso la madre e alla disciplina delle occasioni di frequentazione paterna appare congruo e conforme all'interesse della piccola (che deve compiere due Per_1 anni), anche perché atto a consentire a quest'ultima di mantenere un rapporto di frequentazione equilibrato anche con il padre, genitore non convivente. Nulla osta dunque alla sua formalizzazione. La valutazione di congruità si estende anche all'importo concordato dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre, considerati i rispettivi tempi di permanenza e le condizioni reddituali, sì come rappresentate.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis:
1) Provvede in ordine alla disciplina delle questioni oggetto del ricorso in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c., promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Perugia, Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
Delia Adriani, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso (
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Magione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Siniscalco (pec ed e elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_2
Perugia (PG), via del Cotogno n. 3, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 7.11.24 nota di conclusioni congiunte, al cui contenuto i difensori si sono riportati nelle note depositate per l'udienza del 3.12.24 e che di seguito integralmente si riporta: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e stabilendo il doppio domicilio del minore anche presso la residenza paterna per quanto riguarda le comunicazioni mediche, scolastiche ed amministrativ3.
2) Prevedere i seguenti tempi di permanenze paterni con la figlia minore: Prima settimana: il sig. prenderà il venerdì all'uscita dall'asilo e la accompagnerà all'asilo la CP_1 Per_1 mattina del lunedì; Seconda settimana: il sig. prenderà il mercoledì all'uscita CP_1 Per_1 dall'asilo e la accompagnerà all'asilo la mattina del venerdì: Nei periodi extrascolastici: 15 giorni totali nell'intero anno solare di cui: 7 giorni in estate e 7 giorni in inverno.
3) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento alla CP_1 signora , della somma di Euro 150,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma Pt_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La signora inoltre percepirà integralmente Pt_1
l'assegno unico ed i bonus asilo.
4) Le spese straordinarie secondo il Protocollo di Perugia verranno ripartite al 50% tra i genitori, comprensive della già concordata retta dell'asilo.
5) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cu alla legge professionale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 30.5.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 regolamentarsi le questioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione della figlia minore nata il [...] dalla relazione con , ed ha al fine Per_1 Controparte_1 esposto: di essersi sempre occupata di ogni necessità della figlia in maniera pressoché esclusiva, perché il padre, anche se libero dal lavoro dalle 10 in poi del mattino, aveva mostrato difficoltà nell'occuparsi di lei e chiedeva costante aiuto e affiancamento nei compiti di cura della piccola;
che nell'estate del 2023, dopo una vacanza terminata con un litigio, le parti avevano deciso di separarsi, pur riuscendo a mantenere concordia nella gestione congiunta della bambina, e si erano organizzate nel senso che lei potesse creare una buona routine con il padre senza rimanere troppi giorni consecutivi senza la madre;
che successivamente era però cessata ogni forma di collaborazione e di accordo ed il aveva omesso ogni CP_1 contribuzione economica.
La ricorrente ha aggiunto di lavorare come badante non regolarizzata presso una signora, percependone stipendio di circa 500 euro mensili e che l'ex compagno, di cui ha riferito di ignorare i redditi, lavora presso un supermercato con orario prevalentemente pomeridiano. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, alle altre condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 6.6.24 veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del
3.12.24. Con comparsa depositata il 6.11.24 si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 che ha rappresentato essere sopraggiunto un accordo con la ricorrente. In data 7.11.24 le parti hanno depositato istanza per la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di prima comparizione ed hanno avanzato conclusioni congiunte. All'udienza del 13.12.24, adottati i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
****
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, al collocamento prevalente presso la madre e alla disciplina delle occasioni di frequentazione paterna appare congruo e conforme all'interesse della piccola (che deve compiere due Per_1 anni), anche perché atto a consentire a quest'ultima di mantenere un rapporto di frequentazione equilibrato anche con il padre, genitore non convivente. Nulla osta dunque alla sua formalizzazione. La valutazione di congruità si estende anche all'importo concordato dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre, considerati i rispettivi tempi di permanenza e le condizioni reddituali, sì come rappresentate.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis:
1) Provvede in ordine alla disciplina delle questioni oggetto del ricorso in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)