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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1674/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
SI LO, TO
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15516/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti difensivi
Resistente: Si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con cui l'Ufficio contestava: maggiore imponibile ai fini IRES per € 68.144,97, di cui € 66.390,97 quali costi ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti ed € 1.754,00 per indebita deduzione di quote di ammortamento;
valore della produzione ai fini IRAP pari a € 66.390,97; maggiore IVA detratta indebitamente per € 12.634,81.
L'Agenzia delle Entrate fondava l'accertamento sul processo verbale della Guardia di Finanza, dal quale risultava che parte dei costi erano riferiti a prestazioni fatturate dalla ditta individuale Società_1, ritenute inesistenti in quanto il medesimo soggetto svolgeva attività di dipendente presso la contribuente, privo di autonoma struttura organizzativa, mezzi e documentazione attestante le prestazioni rese.
La società deduceva l'illegittimità dell'atto per: decadenza dal potere di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità della proroga Covid ex art. 67 d.l. 18/2020. Infondatezza nel merito, affermando la reale esecuzione delle prestazioni e la competenza tecnica del fornitore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando integralmente il ricorso, evidenziando:
il legittimo differimento dei termini di decadenza per effetto dell'art. 67 d.l. 18/2020 e dell'art.
5-ter D.lgs.
218/1997 (invito adesione); la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni, non supportate dalla contribuente da adeguata documentazione probatoria;
l'assenza di contestazioni sulla ripresa per ammortamenti non deducibili.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla contribuente. Tale doglianza non può trovare seguito. Come correttamente rappresentato dall'Ufficio,
l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto, quale misura emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19, la sospensione per 85 giorni dei termini relativi all'attività di accertamento, ricomprendendo tra essi i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La disposizione non risulta né espressamente né implicitamente abrogata dall'art. 157 del d.l. n. 34/2020, norma che ha introdotto una disciplina speciale riferita esclusivamente agli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Ne consegue che, con riferimento all'anno d'imposta 2017, il termine ordinario del 31 dicembre 2023 risulta prorogato al 26 marzo 2024.
Nel caso in esame, risulta altresì documentalmente provato che l'Amministrazione ha inviato tempestivamente, in data 8 marzo 2024, l'invito al contraddittorio ex art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997, fissando appuntamento per il 20 marzo 2024. Tale circostanza determina l'automatica applicazione dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del medesimo decreto, atteso che tra la data prevista per il contraddittorio e la scadenza del termine decadenziale residuavano meno di 90 giorni. Ne discende che la notifica dell'avviso è avvenuta pienamente nei termini di legge, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare.
Passando al merito della controversia, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia correttamente disconosciuto i costi dedotti dalla società e correlativamente recuperato l'IVA detratta, avendo fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante attestante la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate dalla ditta individuale Società_1. È in atti la circostanza che il titolare della ditta risultasse contestualmente lavoratore dipendente della ricorrente, privo di autonoma struttura imprenditoriale, senza personale, senza sede operativa e privo di mezzi idonei all'esecuzione delle complesse attività descritte nelle fatture. Non risulta prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettività delle prestazioni, né è stato possibile acquisire dai soggetti coinvolti elementi idonei a ricostruire in modo puntuale l'esecuzione dei lavori, nonostante le specifiche richieste dell'Amministrazione e della Guardia di Finanza. La stessa dichiarazione resa dal fornitore, priva di riscontri documentali e riferita a generiche attività di cantiere, conferma la natura meramente cartolare delle fatture contestate.
La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, ritiene che di fronte a elementi presuntivi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni fatturate incomba sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni, onere che non può ritenersi assolto attraverso mere asserzioni o richiami generici alla specializzazione dell'operatore economico coinvolto. Nella fattispecie, la società non ha offerto elementi oggettivi di riscontro – quali documentazione tecnica, autorizzazioni dei committenti, ordini di servizio, evidenze di materiali e mezzi impiegati – che possano comprovare l'esecuzione dei lavori, limitandosi a una difesa di carattere assertivo e priva di riscontri.
Ne consegue la legittimità del recupero dei costi ai fini IRES e IRAP, nonché del disconoscimento della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. L'importo relativo agli ammortamenti indebitamente dedotti non è in contestazione e pertanto deve anch'esso essere confermato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alle spese del giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
SI LO, TO
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15516/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30353003272024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti difensivi
Resistente: Si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con cui l'Ufficio contestava: maggiore imponibile ai fini IRES per € 68.144,97, di cui € 66.390,97 quali costi ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti ed € 1.754,00 per indebita deduzione di quote di ammortamento;
valore della produzione ai fini IRAP pari a € 66.390,97; maggiore IVA detratta indebitamente per € 12.634,81.
L'Agenzia delle Entrate fondava l'accertamento sul processo verbale della Guardia di Finanza, dal quale risultava che parte dei costi erano riferiti a prestazioni fatturate dalla ditta individuale Società_1, ritenute inesistenti in quanto il medesimo soggetto svolgeva attività di dipendente presso la contribuente, privo di autonoma struttura organizzativa, mezzi e documentazione attestante le prestazioni rese.
La società deduceva l'illegittimità dell'atto per: decadenza dal potere di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità della proroga Covid ex art. 67 d.l. 18/2020. Infondatezza nel merito, affermando la reale esecuzione delle prestazioni e la competenza tecnica del fornitore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando integralmente il ricorso, evidenziando:
il legittimo differimento dei termini di decadenza per effetto dell'art. 67 d.l. 18/2020 e dell'art.
5-ter D.lgs.
218/1997 (invito adesione); la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni, non supportate dalla contribuente da adeguata documentazione probatoria;
l'assenza di contestazioni sulla ripresa per ammortamenti non deducibili.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla contribuente. Tale doglianza non può trovare seguito. Come correttamente rappresentato dall'Ufficio,
l'art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha disposto, quale misura emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19, la sospensione per 85 giorni dei termini relativi all'attività di accertamento, ricomprendendo tra essi i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La disposizione non risulta né espressamente né implicitamente abrogata dall'art. 157 del d.l. n. 34/2020, norma che ha introdotto una disciplina speciale riferita esclusivamente agli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Ne consegue che, con riferimento all'anno d'imposta 2017, il termine ordinario del 31 dicembre 2023 risulta prorogato al 26 marzo 2024.
Nel caso in esame, risulta altresì documentalmente provato che l'Amministrazione ha inviato tempestivamente, in data 8 marzo 2024, l'invito al contraddittorio ex art.
5-ter D.lgs. n. 218/1997, fissando appuntamento per il 20 marzo 2024. Tale circostanza determina l'automatica applicazione dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del medesimo decreto, atteso che tra la data prevista per il contraddittorio e la scadenza del termine decadenziale residuavano meno di 90 giorni. Ne discende che la notifica dell'avviso è avvenuta pienamente nei termini di legge, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare.
Passando al merito della controversia, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia correttamente disconosciuto i costi dedotti dalla società e correlativamente recuperato l'IVA detratta, avendo fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante attestante la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate dalla ditta individuale Società_1. È in atti la circostanza che il titolare della ditta risultasse contestualmente lavoratore dipendente della ricorrente, privo di autonoma struttura imprenditoriale, senza personale, senza sede operativa e privo di mezzi idonei all'esecuzione delle complesse attività descritte nelle fatture. Non risulta prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettività delle prestazioni, né è stato possibile acquisire dai soggetti coinvolti elementi idonei a ricostruire in modo puntuale l'esecuzione dei lavori, nonostante le specifiche richieste dell'Amministrazione e della Guardia di Finanza. La stessa dichiarazione resa dal fornitore, priva di riscontri documentali e riferita a generiche attività di cantiere, conferma la natura meramente cartolare delle fatture contestate.
La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, ritiene che di fronte a elementi presuntivi idonei a far ritenere inesistenti le operazioni fatturate incomba sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni, onere che non può ritenersi assolto attraverso mere asserzioni o richiami generici alla specializzazione dell'operatore economico coinvolto. Nella fattispecie, la società non ha offerto elementi oggettivi di riscontro – quali documentazione tecnica, autorizzazioni dei committenti, ordini di servizio, evidenze di materiali e mezzi impiegati – che possano comprovare l'esecuzione dei lavori, limitandosi a una difesa di carattere assertivo e priva di riscontri.
Ne consegue la legittimità del recupero dei costi ai fini IRES e IRAP, nonché del disconoscimento della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. L'importo relativo agli ammortamenti indebitamente dedotti non è in contestazione e pertanto deve anch'esso essere confermato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alle spese del giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.