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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/10/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2018 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. COMITO GIANFRANCO ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza Annarrumma N.2 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ARTUSA GIUSEPPE e dall'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO ed elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, Frazione Vena Superiore, Via Roma, 91 presso il difensore;
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
(C.F. , Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 9
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_2 [...] hanno evocato in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 esponendo: di aver ottenuto dal Comune di Spilinga il Permesso di Costruire n. 4 del
29/06/2015 – 1685 del 29/06/2015. per l'esecuzione di lavori da effettuare presso la propria abitazione, sita in Spilinga (VV), alla via Roma, 19, in data 10/06/2015; che pertanto contattavano la per la realizzazione dei Controparte_1 lavori la quale proponeva un preventivo di spesa il cui importo complessivo ammontava ad euro 8.500,00 al netto di I.V.A. al 10% ; accettato il preventivo di spesa e affidati i lavori alla suddetta Impresa, in data 23 luglio 2015, la Sig.ra
[...] provvedeva a comunicare al Comune di Spilinga (VV) l'inizio dei Parte_2 lavori;
che, in corso d'opera, le parti concordavano di eseguire lavori aggiuntivi consistenti nella realizzazione di muretti perimetrali per dieci mq. e nella fornitura e posa in opera di n. 7 finestre a chiusura della struttura da realizzare di cui la
[...] non rilasciava preventivo;
che tuttavia, i costi dei lavori sono Controparte_1 andati via via lievitando in ragione delle continue richieste di acconti avanzate dalla
Ditta affidataria dei lavori che le incassava a mani del Sig. Controparte_7
Amministratore Unico della Società per un totale di € 10.500,00 comprensivo di
I.V.A. così come comprovato dalle ricevute annotate sul preventivo e nella fattura di acconto n. 13/A/2016 emessa dalla Ditta affidataria il 28/04/2016; che pertanto il prezzo preventivato di € 8.500,00, cui doveva aggiungersi il costo delle opere aggiuntive, era, poi, ulteriormente aumentato di € 6.954,55 al netto di I.V.A. per un totale corrisposto di € 18.150,00, comprensivo di I.V.A., come da fattura n.
14/A/2016 del 30/04/2016 emessa dalla Ditta affidataria a saldo dei lavori realizzati;
che, a distanza di diversi mesi dalla ultimazione dei lavori, la Sig.ra Per_1 riscontrava infiltrazioni di acqua piovana all'interno della propria abitazione sottostante la realizzata copertura, mai verificatesi prima dell'intervento della società convenuta;
che, come emerge da perizia asseverata in atti, le predette infiltrazioni sono da imputare esclusivamente ai lavori effettuati dalla Controparte_1 non a regola d'arte e con materiali non idonei al punto da compromettere
[...] persino la funzionalità e la stabilità della struttura metallica;
che l'opera, allo stato pagina 2 di 9 dei fatti, ha un valore complessivo non superiore a € 5.000,00 ai quali deve aggiungersi il costo dei lavori aggiuntivi realizzati (muretti perimetrali e finestre) stimato in € 2.500,00 per un valore totale di € 7.500,00; che, come accertato dal perito, per rimettere a posto la struttura e porre fine alle pericolose infiltrazioni d'acqua di cui si è detto, sono necessari una serie di interventi comportanti un costo di circa € 8.500,00.
Rilevava in diritto che il committente nel caso di difformità o vizi dell'opera ha diritto a chiedere oltre la riduzione del prezzo anche il risarcimento del danno all'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c. e tale diritto non decorre finché il committente non abbia avuto effettiva conoscenza dei vizi e/o della difformità. Di talché nessun dubbio può sussistere sul fatto che la Sig. in età avanzata, ha Per_1 avuto consapevolezza della esistenza di probabili anomalie connesse alla realizzazione dell'opera soltanto a seguito della costatazione delle infiltrazioni d'acqua nel piano sottostante.
Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_2 alla riduzione del prezzo ed alla conseguente restituzione dell'importo di €
[...]
9.900,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da parte della
[...]
ovvero accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Controparte_1 [...] ad ottenere dalla il risarcimento del Parte_2 Controparte_1 danno subito pari ad € 8.500.00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché di tutti i danni ulteriori che potranno conseguire da oggi sino alla sistemazione dell'opera in contestazione mediante i necessari interventi atti a ripristinare l'opera a regola d'arte e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...] favore della Sig.ra della complessiva somma di € 18.400,00 o Parte_2 di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e delle somme conseguenti ai danni ulteriori che andranno a verificarsi.
Si è costituita contestando la avversa non veritiera Controparte_1 ricostruzione dei fatti e rilevando che l'attrice ha omesso di riferire che la lievitazione dei costi 'era da addebitare al fatto che, una volta dato inizio ai lavori, ed anzi con la struttura della tettoia già realizzata, la stessa Signora e il di lei figlio Per_1
pagina 3 di 9 , comproprietario, pro quota, dell'immobile in questione, chiedevano Parte_1 espressamente di completare l'opera in maniera difforme rispetto a quanto inizialmente pattuito e utilizzando materiali ben più costosi rispetto a quanto previsto dall'accordo originario. Aggiungeva che in relazione al rapporto contrattuale a suo tempo intercorso fra la signora e la ed in Per_1 Controparte_1 particolare con riferimento alla determinazione del prezzo, la questione doveva ritenersi ormai coperta da giudicato dal momento che per recuperare almeno in parte il credito derivante da tale rapporto contrattuale, la Controparte_1
'aveva chiesto e ottenuto un titolo costituito da un decreto ingiuntivo
[...] regolarmente notificato alla Sig.ra e divenuto esecutivo per mancanza di Per_1 opposizione. Pertanto, se la Sig.ra avesse voluto contestare il prezzo richiesto Per_1 dalla avrebbe dovuto farlo opponendosi al citato decreto Controparte_1 ingiuntivo. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione in quanto erano già trascorsi oltre due anni dalla consegna e dall'accettazione dell'opera oggetto di appalto. Precisava, a prescindere dalla intervenuta prescrizione la pretestuosità delle contestazioni della dal momento che già nella richiesta di permesso a Per_1 costruire prodotta da controparte, per giustificare la necessità di realizzare la tettoia, si parlava di “notevoli infiltrazioni di acqua piovana che danneggiano e hanno portato seri problemi al fabbricato” oltre che di “continua umidità, sgretolamento intonaco e pittura civile, muffa nei pavimenti con cattivi odori all'interno degli ambienti,
Pertanto chiedeva di rigettarsi le domande proposte da parte attrice previa dichiarazione di improponibilità, inammissibilità e comunque infondatezza;
ovvero, in via subordinata, e salvo gravame, di ridurre la esagerata quantificazione dei danni lamentati da parte attrice nella misura ritenuta di giustizia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento della CTU. Interrotto il giudizio a seguito della comunicazione del decesso della attrice, con ricorso del 16 marzo 2023, in proprio e in qualità di Controparte_8 erede, riassumeva il giudizio onde ottenere la soddisfazione delle domande e ragioni già avanzate con l'atto introduttivo.
pagina 4 di 9 Con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 la convenuta rilevava poi che l 'accordo tra le parti ha portato alla realizzazione di un'opera totalmente difforme rispetto al titolo edilizio rilasciato alla signora e da tale difformità discendeva la natura Per_1 abusiva dell'opera realizzata dal momento che i lavori aggiuntivi, realizzati a seguito dell'accordo tra le parti, facevano rientrare la struttura realizzata tra le categorie di abusi più gravi previsti dall'art. 31 del testo unico dell'edilizia. Pertanto eccepiva la nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera abusiva.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. a fronte dell'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da parte avversa, l'attrice, a sua volta, ha rilevato che nel caso in cui si verifichi la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto
(opera abusiva), l'appaltatore-costruttore è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto. Pertanto, ha chiesto, in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse accertare la nullità del contratto sottoscritto tra le parti per illiceità della causa, la restituzione di tutta la somma, pari ad € 18.150,00, versata dalla Sig.ra alla convenuta a saldo dei lavori svolti, stante l'assenza del contratto. In via Per_1 ulteriormente subordinata, ha chiesto, nel caso in cui il Tribunale adito, dovesse accertare la parziale difformità dell'opera rispetto al progetto autorizzato, con conseguente nullità parziale del rapporto contrattuale, la restituzione delle somme versate dalla Sig.ra per la realizzazione delle opere aggiuntive non autorizzate. Per_1
All'udienza del 18 marzo 2025, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 22.01.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'eccezione di nullità del contratto di appalto per l'abusività delle opere realizzate va disattesa per le ragioni che seguono.
E' incontestato che la società appaltatrice abbia ottenuto un precedente decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il pagamento di crediti originati, dal contratto di appalto per cui è causa. Trattasi dei crediti di cui alle fattura n.
14/A/16 del 30.04.2026 indicata nel ricorso monitorio, successiva alla conclusione del contratto. La mancata opposizione del pregresso decreto ingiuntivo comporta il pagina 5 di 9 passaggio in giudicato di ogni questione relativa alla validità ed efficacia del contratto di appalto, trattandosi di fatto costitutivo delle pretese creditorie. Difatti,
l'accertamento implicito della validità ed efficacia del contratto rappresenta la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel decreto di condanna al pagamento delle somme: esso pertanto ha formato oggetto del c.d. giudicato implicito. Il principio del passaggio in giudicato “implicito” di ogni questione che costituisce un presupposto logico-giuridico della condanna impone di ritenere coperta dal giudicato ogni questione relativa alla causa petendi che ha originato la richiesta di pagamento di cui al petitum. L'accertamento incontrovertibile della validità ed efficacia del titolo dal quale sono sorti i crediti si forma anche nel caso in cui la statuizione di condanna venga emessa con un decreto ingiuntivo. Ancorché il provvedimento monitorio sia emesso inaudita altera parte, a seguito della sua notifica si instaura il contraddittorio pieno con il debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c.
A questa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale con la sentenza n. 28318/2017, richiamando le SU n. 4090/2017, si è pronunciata in tema di efficacia oggettiva dell'accertamento contenuto nel decreto monitorio non opposto nei termini di legge, con il quale è stata accolta integralmente o parzialmente la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. Sulla questione la Corte ha affermato che “va riconosciuta la estensione della efficacia di giudicato le volte in cui il fatto costitutivo sia lo stesso ed abbia costituito oggetto di accertamento esplicito od implicito nel precedente giudizio, rimanendo circoscritto l'accertamento oggetto del successivo giudizio a quei soli elementi del diritto di credito non coincidenti con i fatti costitutivi
"invarianti" che integrano il medesimo presupposto logico-giuridico di entrambi i diritti azionati, in tal senso dovendo condividersi l'affermazione secondo cui la incontestabilità dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006)”. Pertanto, in adesione alla teoria del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali, consegue che, come rilevato dal convenuto, non può essere rimessa in discussione la validità ed efficacia del contratto di appalto. pagina 6 di 9 Ciò preliminarmente chiarito, l'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. sollevata dal convenuto è priva di pregio.
In materia di contratti di appalto, sussiste una forma di garanzia legale: l'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera art. 1667, 1° co., c.c. La legge disciplina due fattispecie distinte: le «difformita'» e i «vizi». Con l'espressione di
«difformita'» ci si riferisce al fatto che sussiste una divergenza fra l'opera che doveva essere realizzata secondo gli accordi intercorsi fra i contraenti e quella che è stata effettivamente realizzata: il contratto di appalto imponeva certe caratteristiche della costruzione, che pero' – nei fatti - non vengono rispettate. Con il termine di «vizi», la legge si riferisce al fatto che l'opera presenta dei difetti rispetto a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita a regola d'arte: il criterio per misurare l'esistenza del vizio non è tanto l'accordo dei contraenti quanto piuttosto la regola dell'arte, che impone di realizzare manufatti ben funzionanti come nel caso de quo.
Le «difformita'» e i «vizi» presuppongono che l'opera sia terminata.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1667 c.c., che stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purche' in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformita' e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformita' e i vizi oppure li abbia occultati e, infine, che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento, puo' far valere la garanzia anche se non ha rispettato il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera, purche' abbia denunciato i vizi e le difformita' entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna. Dal momento che la denuncia dei vizi e delle difformita' dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, occorre ritenere che - a fronte della contestazione della sua tempestivita' ad opera dell'appaltatore - grava sul committente l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformita' dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (si vedano ex pagina 7 di 9 plurimis Corte di cassazione n. 6774 del 2001 e Corte di cassazione n. 10579 del
2012).
Sul punto la committente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza dei vizi solo dopo l'avvenuta manifestazione delle infiltrazioni e l'espletamento della successiva perizia tecnica consegnata in data 22.02. 2018 che ha attestato l'attribuibilità ai lavori eseguiti non a regola d'arte delle predette infiltrazioni. Pertanto, ha dedotto la tempestività della denuncia dei vizi in atti avvenuta in data 27.02.2018.
Tuttavia, da un lato, la committente non ha allegato alcunchè in merito al momento in cui sarebbe avvenuta la consegna dell'opera. Solo dalla richiamata perizia in atti è possibile desumere che i lavori sono stati eseguiti dal 28.7.2015 al 29.11.2015.
Dall'altro, non ha nemmeno provato, non formulando alcuna richiesta istruttoria in merito, il momento in cui le infiltrazioni si sarebbero per la prima volta manifestate.
Del resto, trattandosi di vizi, quelli rilevati, non aventi la caratteristica di gravità, non è richiesta ai fini del raggiungimento di un apprezzabile grado di loro conoscenza una specifica indagine tecnica.
Pertanto, non viene così offerto, se non in via del tutto generica, il dato fondamentale per potersi verificare il corretto rispetto dei termini decadenziali e di prescrizione di eccezione dei vizi stessi, fatto che di per sé impone il rigetto della domanda.
Anche nel merito la domanda è infondata.
Invero, dalla consulenza tecnica del CTU - alla quale integralmente si rimanda, siccome redatta con rigore scientifico, in contraddittorio tra tutte le parti del giudizio, logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni- è emerso: che si riscontrano dei vizi di realizzazione, che dall'analisi visiva non dovrebbero comportare problemi strutturali della stessa opera (tettoia) ma potrebbero nel corso del tempo provocare delle disconnessioni tra elementi (telaio finestre/muri) tali da poter provocare delle infiltrazioni di acqua piovana;
- che la presenza di macchie indicanti infiltrazioni pregresse non permette di definire se le stesse siano avvenute prima, durante o dopo la realizzazione dell'opera; che verosimilmente la causa delle stesse, essendo concentrate lungo un'unica parete - parete perimetrale con fabbricato altra ditta di cui alla parziale particella 201 - andrebbe probabilmente pagina 8 di 9 ricercata indipendentemente dall'opera. Pertanto il CTU ha concluso nel senso che allo stato attuale non si riscontra l'esistenza di un nesso eziologico tra il vecchio fenomeno infiltrativo e l'opera realizzata.
Alla stregua delle ragioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell'attore
Vibo Valentia 6 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2018 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. COMITO GIANFRANCO ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza Annarrumma N.2 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ARTUSA GIUSEPPE e dall'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO ed elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, Frazione Vena Superiore, Via Roma, 91 presso il difensore;
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
(C.F. , Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 9
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_2 [...] hanno evocato in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 esponendo: di aver ottenuto dal Comune di Spilinga il Permesso di Costruire n. 4 del
29/06/2015 – 1685 del 29/06/2015. per l'esecuzione di lavori da effettuare presso la propria abitazione, sita in Spilinga (VV), alla via Roma, 19, in data 10/06/2015; che pertanto contattavano la per la realizzazione dei Controparte_1 lavori la quale proponeva un preventivo di spesa il cui importo complessivo ammontava ad euro 8.500,00 al netto di I.V.A. al 10% ; accettato il preventivo di spesa e affidati i lavori alla suddetta Impresa, in data 23 luglio 2015, la Sig.ra
[...] provvedeva a comunicare al Comune di Spilinga (VV) l'inizio dei Parte_2 lavori;
che, in corso d'opera, le parti concordavano di eseguire lavori aggiuntivi consistenti nella realizzazione di muretti perimetrali per dieci mq. e nella fornitura e posa in opera di n. 7 finestre a chiusura della struttura da realizzare di cui la
[...] non rilasciava preventivo;
che tuttavia, i costi dei lavori sono Controparte_1 andati via via lievitando in ragione delle continue richieste di acconti avanzate dalla
Ditta affidataria dei lavori che le incassava a mani del Sig. Controparte_7
Amministratore Unico della Società per un totale di € 10.500,00 comprensivo di
I.V.A. così come comprovato dalle ricevute annotate sul preventivo e nella fattura di acconto n. 13/A/2016 emessa dalla Ditta affidataria il 28/04/2016; che pertanto il prezzo preventivato di € 8.500,00, cui doveva aggiungersi il costo delle opere aggiuntive, era, poi, ulteriormente aumentato di € 6.954,55 al netto di I.V.A. per un totale corrisposto di € 18.150,00, comprensivo di I.V.A., come da fattura n.
14/A/2016 del 30/04/2016 emessa dalla Ditta affidataria a saldo dei lavori realizzati;
che, a distanza di diversi mesi dalla ultimazione dei lavori, la Sig.ra Per_1 riscontrava infiltrazioni di acqua piovana all'interno della propria abitazione sottostante la realizzata copertura, mai verificatesi prima dell'intervento della società convenuta;
che, come emerge da perizia asseverata in atti, le predette infiltrazioni sono da imputare esclusivamente ai lavori effettuati dalla Controparte_1 non a regola d'arte e con materiali non idonei al punto da compromettere
[...] persino la funzionalità e la stabilità della struttura metallica;
che l'opera, allo stato pagina 2 di 9 dei fatti, ha un valore complessivo non superiore a € 5.000,00 ai quali deve aggiungersi il costo dei lavori aggiuntivi realizzati (muretti perimetrali e finestre) stimato in € 2.500,00 per un valore totale di € 7.500,00; che, come accertato dal perito, per rimettere a posto la struttura e porre fine alle pericolose infiltrazioni d'acqua di cui si è detto, sono necessari una serie di interventi comportanti un costo di circa € 8.500,00.
Rilevava in diritto che il committente nel caso di difformità o vizi dell'opera ha diritto a chiedere oltre la riduzione del prezzo anche il risarcimento del danno all'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c. e tale diritto non decorre finché il committente non abbia avuto effettiva conoscenza dei vizi e/o della difformità. Di talché nessun dubbio può sussistere sul fatto che la Sig. in età avanzata, ha Per_1 avuto consapevolezza della esistenza di probabili anomalie connesse alla realizzazione dell'opera soltanto a seguito della costatazione delle infiltrazioni d'acqua nel piano sottostante.
Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_2 alla riduzione del prezzo ed alla conseguente restituzione dell'importo di €
[...]
9.900,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, da parte della
[...]
ovvero accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Controparte_1 [...] ad ottenere dalla il risarcimento del Parte_2 Controparte_1 danno subito pari ad € 8.500.00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché di tutti i danni ulteriori che potranno conseguire da oggi sino alla sistemazione dell'opera in contestazione mediante i necessari interventi atti a ripristinare l'opera a regola d'arte e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...] favore della Sig.ra della complessiva somma di € 18.400,00 o Parte_2 di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e delle somme conseguenti ai danni ulteriori che andranno a verificarsi.
Si è costituita contestando la avversa non veritiera Controparte_1 ricostruzione dei fatti e rilevando che l'attrice ha omesso di riferire che la lievitazione dei costi 'era da addebitare al fatto che, una volta dato inizio ai lavori, ed anzi con la struttura della tettoia già realizzata, la stessa Signora e il di lei figlio Per_1
pagina 3 di 9 , comproprietario, pro quota, dell'immobile in questione, chiedevano Parte_1 espressamente di completare l'opera in maniera difforme rispetto a quanto inizialmente pattuito e utilizzando materiali ben più costosi rispetto a quanto previsto dall'accordo originario. Aggiungeva che in relazione al rapporto contrattuale a suo tempo intercorso fra la signora e la ed in Per_1 Controparte_1 particolare con riferimento alla determinazione del prezzo, la questione doveva ritenersi ormai coperta da giudicato dal momento che per recuperare almeno in parte il credito derivante da tale rapporto contrattuale, la Controparte_1
'aveva chiesto e ottenuto un titolo costituito da un decreto ingiuntivo
[...] regolarmente notificato alla Sig.ra e divenuto esecutivo per mancanza di Per_1 opposizione. Pertanto, se la Sig.ra avesse voluto contestare il prezzo richiesto Per_1 dalla avrebbe dovuto farlo opponendosi al citato decreto Controparte_1 ingiuntivo. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione in quanto erano già trascorsi oltre due anni dalla consegna e dall'accettazione dell'opera oggetto di appalto. Precisava, a prescindere dalla intervenuta prescrizione la pretestuosità delle contestazioni della dal momento che già nella richiesta di permesso a Per_1 costruire prodotta da controparte, per giustificare la necessità di realizzare la tettoia, si parlava di “notevoli infiltrazioni di acqua piovana che danneggiano e hanno portato seri problemi al fabbricato” oltre che di “continua umidità, sgretolamento intonaco e pittura civile, muffa nei pavimenti con cattivi odori all'interno degli ambienti,
Pertanto chiedeva di rigettarsi le domande proposte da parte attrice previa dichiarazione di improponibilità, inammissibilità e comunque infondatezza;
ovvero, in via subordinata, e salvo gravame, di ridurre la esagerata quantificazione dei danni lamentati da parte attrice nella misura ritenuta di giustizia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento della CTU. Interrotto il giudizio a seguito della comunicazione del decesso della attrice, con ricorso del 16 marzo 2023, in proprio e in qualità di Controparte_8 erede, riassumeva il giudizio onde ottenere la soddisfazione delle domande e ragioni già avanzate con l'atto introduttivo.
pagina 4 di 9 Con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 la convenuta rilevava poi che l 'accordo tra le parti ha portato alla realizzazione di un'opera totalmente difforme rispetto al titolo edilizio rilasciato alla signora e da tale difformità discendeva la natura Per_1 abusiva dell'opera realizzata dal momento che i lavori aggiuntivi, realizzati a seguito dell'accordo tra le parti, facevano rientrare la struttura realizzata tra le categorie di abusi più gravi previsti dall'art. 31 del testo unico dell'edilizia. Pertanto eccepiva la nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera abusiva.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. a fronte dell'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da parte avversa, l'attrice, a sua volta, ha rilevato che nel caso in cui si verifichi la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto
(opera abusiva), l'appaltatore-costruttore è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto. Pertanto, ha chiesto, in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse accertare la nullità del contratto sottoscritto tra le parti per illiceità della causa, la restituzione di tutta la somma, pari ad € 18.150,00, versata dalla Sig.ra alla convenuta a saldo dei lavori svolti, stante l'assenza del contratto. In via Per_1 ulteriormente subordinata, ha chiesto, nel caso in cui il Tribunale adito, dovesse accertare la parziale difformità dell'opera rispetto al progetto autorizzato, con conseguente nullità parziale del rapporto contrattuale, la restituzione delle somme versate dalla Sig.ra per la realizzazione delle opere aggiuntive non autorizzate. Per_1
All'udienza del 18 marzo 2025, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo in data 22.01.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'eccezione di nullità del contratto di appalto per l'abusività delle opere realizzate va disattesa per le ragioni che seguono.
E' incontestato che la società appaltatrice abbia ottenuto un precedente decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il pagamento di crediti originati, dal contratto di appalto per cui è causa. Trattasi dei crediti di cui alle fattura n.
14/A/16 del 30.04.2026 indicata nel ricorso monitorio, successiva alla conclusione del contratto. La mancata opposizione del pregresso decreto ingiuntivo comporta il pagina 5 di 9 passaggio in giudicato di ogni questione relativa alla validità ed efficacia del contratto di appalto, trattandosi di fatto costitutivo delle pretese creditorie. Difatti,
l'accertamento implicito della validità ed efficacia del contratto rappresenta la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel decreto di condanna al pagamento delle somme: esso pertanto ha formato oggetto del c.d. giudicato implicito. Il principio del passaggio in giudicato “implicito” di ogni questione che costituisce un presupposto logico-giuridico della condanna impone di ritenere coperta dal giudicato ogni questione relativa alla causa petendi che ha originato la richiesta di pagamento di cui al petitum. L'accertamento incontrovertibile della validità ed efficacia del titolo dal quale sono sorti i crediti si forma anche nel caso in cui la statuizione di condanna venga emessa con un decreto ingiuntivo. Ancorché il provvedimento monitorio sia emesso inaudita altera parte, a seguito della sua notifica si instaura il contraddittorio pieno con il debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c.
A questa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale con la sentenza n. 28318/2017, richiamando le SU n. 4090/2017, si è pronunciata in tema di efficacia oggettiva dell'accertamento contenuto nel decreto monitorio non opposto nei termini di legge, con il quale è stata accolta integralmente o parzialmente la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. Sulla questione la Corte ha affermato che “va riconosciuta la estensione della efficacia di giudicato le volte in cui il fatto costitutivo sia lo stesso ed abbia costituito oggetto di accertamento esplicito od implicito nel precedente giudizio, rimanendo circoscritto l'accertamento oggetto del successivo giudizio a quei soli elementi del diritto di credito non coincidenti con i fatti costitutivi
"invarianti" che integrano il medesimo presupposto logico-giuridico di entrambi i diritti azionati, in tal senso dovendo condividersi l'affermazione secondo cui la incontestabilità dell'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006)”. Pertanto, in adesione alla teoria del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali, consegue che, come rilevato dal convenuto, non può essere rimessa in discussione la validità ed efficacia del contratto di appalto. pagina 6 di 9 Ciò preliminarmente chiarito, l'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. sollevata dal convenuto è priva di pregio.
In materia di contratti di appalto, sussiste una forma di garanzia legale: l'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera art. 1667, 1° co., c.c. La legge disciplina due fattispecie distinte: le «difformita'» e i «vizi». Con l'espressione di
«difformita'» ci si riferisce al fatto che sussiste una divergenza fra l'opera che doveva essere realizzata secondo gli accordi intercorsi fra i contraenti e quella che è stata effettivamente realizzata: il contratto di appalto imponeva certe caratteristiche della costruzione, che pero' – nei fatti - non vengono rispettate. Con il termine di «vizi», la legge si riferisce al fatto che l'opera presenta dei difetti rispetto a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita a regola d'arte: il criterio per misurare l'esistenza del vizio non è tanto l'accordo dei contraenti quanto piuttosto la regola dell'arte, che impone di realizzare manufatti ben funzionanti come nel caso de quo.
Le «difformita'» e i «vizi» presuppongono che l'opera sia terminata.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1667 c.c., che stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purche' in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformita' e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformita' e i vizi oppure li abbia occultati e, infine, che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento, puo' far valere la garanzia anche se non ha rispettato il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera, purche' abbia denunciato i vizi e le difformita' entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna. Dal momento che la denuncia dei vizi e delle difformita' dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, occorre ritenere che - a fronte della contestazione della sua tempestivita' ad opera dell'appaltatore - grava sul committente l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformita' dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (si vedano ex pagina 7 di 9 plurimis Corte di cassazione n. 6774 del 2001 e Corte di cassazione n. 10579 del
2012).
Sul punto la committente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza dei vizi solo dopo l'avvenuta manifestazione delle infiltrazioni e l'espletamento della successiva perizia tecnica consegnata in data 22.02. 2018 che ha attestato l'attribuibilità ai lavori eseguiti non a regola d'arte delle predette infiltrazioni. Pertanto, ha dedotto la tempestività della denuncia dei vizi in atti avvenuta in data 27.02.2018.
Tuttavia, da un lato, la committente non ha allegato alcunchè in merito al momento in cui sarebbe avvenuta la consegna dell'opera. Solo dalla richiamata perizia in atti è possibile desumere che i lavori sono stati eseguiti dal 28.7.2015 al 29.11.2015.
Dall'altro, non ha nemmeno provato, non formulando alcuna richiesta istruttoria in merito, il momento in cui le infiltrazioni si sarebbero per la prima volta manifestate.
Del resto, trattandosi di vizi, quelli rilevati, non aventi la caratteristica di gravità, non è richiesta ai fini del raggiungimento di un apprezzabile grado di loro conoscenza una specifica indagine tecnica.
Pertanto, non viene così offerto, se non in via del tutto generica, il dato fondamentale per potersi verificare il corretto rispetto dei termini decadenziali e di prescrizione di eccezione dei vizi stessi, fatto che di per sé impone il rigetto della domanda.
Anche nel merito la domanda è infondata.
Invero, dalla consulenza tecnica del CTU - alla quale integralmente si rimanda, siccome redatta con rigore scientifico, in contraddittorio tra tutte le parti del giudizio, logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni- è emerso: che si riscontrano dei vizi di realizzazione, che dall'analisi visiva non dovrebbero comportare problemi strutturali della stessa opera (tettoia) ma potrebbero nel corso del tempo provocare delle disconnessioni tra elementi (telaio finestre/muri) tali da poter provocare delle infiltrazioni di acqua piovana;
- che la presenza di macchie indicanti infiltrazioni pregresse non permette di definire se le stesse siano avvenute prima, durante o dopo la realizzazione dell'opera; che verosimilmente la causa delle stesse, essendo concentrate lungo un'unica parete - parete perimetrale con fabbricato altra ditta di cui alla parziale particella 201 - andrebbe probabilmente pagina 8 di 9 ricercata indipendentemente dall'opera. Pertanto il CTU ha concluso nel senso che allo stato attuale non si riscontra l'esistenza di un nesso eziologico tra il vecchio fenomeno infiltrativo e l'opera realizzata.
Alla stregua delle ragioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell'attore
Vibo Valentia 6 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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