CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2024, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 5831 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 18/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato, nei confronti di OL AS, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara. Con dette decisioni di merito, OL AS è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto - in data 21 giugno 2020 - un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patente di guida ed alla ricezione dell'avviso orale del Questore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AS. Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. 2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trovare applicazione in presenza - a monte - di un avviso orale del Questore, essendo evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l'emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Tale non sarebbe l'avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4). Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 5831 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 18/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato, nei confronti di OL AS, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara. Con dette decisioni di merito, OL AS è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto - in data 21 giugno 2020 - un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patente di guida ed alla ricezione dell'avviso orale del Questore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AS. Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. 2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trovare applicazione in presenza - a monte - di un avviso orale del Questore, essendo evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l'emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Tale non sarebbe l'avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4). Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente