CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24029 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR GJ nato a [...]( ALBANIA) il 03/05/1951 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24029 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di UR IN in relazione alla privazione della libertà subita a far data dal 12 marzo 2008 per 214 giorni, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 cod. penale., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere, in concorso con il figlio AI e altri soggetti, importato dall'Albania, detenuto, trasportato e fatto commercio di circa 500 grammi di eroina. 2. IN UR propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto e travisamento delle risultanze processuali sul materiale probatorio identico valutato in sede di applicazione della misura cautelare e nel giudizio di cognizione con rito abbreviato. 2.1. Secondo la difesa, dalla lettura delle conversazioni intercettate e delle circostanze di fatto in cui si è svolto il prelevamento della sostanza stupefacente non è emerso, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, che l'istante fosse consapevole del fatto che il figlio AI avesse nascosto in casa un non irrilevante quantitativo di eroina. Dal tenore delle conversazioni intercettate si evince, assume la difesa, che non vi sia spazio per la connivenza, che richiede la consapevolezza della sussistenza dell'illecito o della sua realizzazione. 2.2. La Corte territoriale ha anche qualificato come mendacio la condotta della ricorrente, ma tale mendacio sarebbe inesistente in quanto la condotta e i fatti che si evincono dalle intercettazioni sono perfettamente coerenti con quanto dichiarato dalla donna in sede di interrogatorio. 2.3. Viene posto in evidenza che l'assoluzione è stata pronunciata sulla base dell'identico materiale indiziario valutato dal giudice della cautela e che l'insussistenza della connivenza emerge dalla sentenza assolutoria. La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze del procedimento errando nello stabilire la sussistenza della colpa ostativa. Nel ricorso si fa anche riferimento alla insussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione e del mantenimento della misura. 2 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso. 5. La difesa ha depositato memoria in replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre, in primo luogo, sgombrare il campo da due equivoci. Il primo, riguarda le doglianze concernenti l'insussistenza di esigenze cautelari: deve chiarirsi che sono doglianze irrilevanti nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, dato che presupposto del diritto vantato in questa sede è il confronto tra la gravità indiziaria valutata in fase cautelare e l'assoluzione pronunciata nel giudizio di cognizione;
coerentemente con tale presupposto, nel giudizio della riparazione non assumono rilievo temi inerenti alle esigenze cautelari. Il secondo equivoco concerne l'assunto difensivo secondo il quale il giudice della cognizione è pervenuto all'assoluzione sulla base dei medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela. Tale identità di compendio indiziario assumerebbe rilievo ove si vertesse in ipotesi di c.d.ingiustizia formale, ravvisabile qualora la misura cautelare fosse stata adottata in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 - 280 cod. proc. pen.; vertendosi, invece, nel caso concreto, in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, disciplinata dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nessun rilievo assume il fatto che il giudice della cautela e il giudice della cognizione siano pervenuti a differenti valutazioni sulla base del medesimo compendio indiziario, posto che tale divergenza risulta fisiologica per l'evidente ragione che la gravità indiziaria che giustifica l'adozione di una misura cautelare non coincide con il concetto di prova indiziaria prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n.48276 del 24/11/2022, Tingaciuc, Rv. 284299 - 02; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 - 01) e, in ogni caso, può rivelarsi insufficiente a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato. 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che non corrisponde al tenore del ri provvedimento impugnato quanto asserito nel ricorso circa la difformità delle 3 valutazioni adottate dal giudice della riparazione rispetto agli esiti del giudizio assolutorio, posto che il giudice della cognizione, tanto nella fase rescindente quanto nella fase rescissoria, pur ritenendo dubbio che la UR fosse consapevole del nascondiglio dello stupefacente, mai ha escluso che la donna potesse essere consapevole dell'attività illecita posta in essere dal figlio e dal complice. A pag.5 dell'ordinanza viene riportato un brano della sentenza assolutoria in sede di rinvio in cui si legge «pertanto è ragionevole ritenere che trattasi di mera connivenza da parte della stessa, non ravvisandosi un contributo morale nè materiale nella perpetrazione del reato contestato alla stregua di quanto innanzi evidenziato e in mancanza di ulteriori elementi a supporto dell'assunto accusatorio». 4. Fermo restando che, a prescindere dalle valutazioni del giudice della cognizione, il giudice della riparazione avrebbe comunque potuto rivalutare in questa sede gli esiti dell'attività di intercettazione, da intendersi come fatti il cui reale accadimento non è stato escluso nel giudizio di cognizione, a maggior ragione nel caso di specie il giudice della riparazione era legittimato a considerare connivente il comportamento dell'istante. La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di condotta convivente quale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 4.1. Il ricorso si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti esaminati nell'ordinanza impugnata senza alcun confronto con le analitiche indicazioni ivi contenute tanto in riferimento alla condotta antecedente l'adozione della misura quanto con riguardo alla condotta, ritenuta mendace, successiva. 4.2. È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato, e che questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Ma nei casi nei quali l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto;
tale condotta può ritenersi, infatti, idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Al fine di pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso 4 conto). Nella sentenza assolutoria, come detto, lo stesso giudice della cognizione ha qualificato come connivente la condotta della ricorrente. 4.3. Occorre, a tale proposito, ricordare come la giurisprudenza costante della Corte di legittimità qualifichi come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente (ex plurimis, Sez. 4, n.4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02). 4.4. A ciò si aggiunga che l'ordinanza si presenta completa anche laddove ha esaminato la diretta relazione causale tra il mantenimento della misura cautelare e le risposte mendaci, o comunque reticenti, rese dalla UR in sede di interrogatorio, ritenendole idonee a rafforzare il convincimento del giudice della cautela circa la complicità della donna. 5. Il ricorso, per tali ragioni, è infondato e va rigettato. Alla pronuncia di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24029 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di UR IN in relazione alla privazione della libertà subita a far data dal 12 marzo 2008 per 214 giorni, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 cod. penale., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere, in concorso con il figlio AI e altri soggetti, importato dall'Albania, detenuto, trasportato e fatto commercio di circa 500 grammi di eroina. 2. IN UR propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto e travisamento delle risultanze processuali sul materiale probatorio identico valutato in sede di applicazione della misura cautelare e nel giudizio di cognizione con rito abbreviato. 2.1. Secondo la difesa, dalla lettura delle conversazioni intercettate e delle circostanze di fatto in cui si è svolto il prelevamento della sostanza stupefacente non è emerso, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, che l'istante fosse consapevole del fatto che il figlio AI avesse nascosto in casa un non irrilevante quantitativo di eroina. Dal tenore delle conversazioni intercettate si evince, assume la difesa, che non vi sia spazio per la connivenza, che richiede la consapevolezza della sussistenza dell'illecito o della sua realizzazione. 2.2. La Corte territoriale ha anche qualificato come mendacio la condotta della ricorrente, ma tale mendacio sarebbe inesistente in quanto la condotta e i fatti che si evincono dalle intercettazioni sono perfettamente coerenti con quanto dichiarato dalla donna in sede di interrogatorio. 2.3. Viene posto in evidenza che l'assoluzione è stata pronunciata sulla base dell'identico materiale indiziario valutato dal giudice della cautela e che l'insussistenza della connivenza emerge dalla sentenza assolutoria. La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze del procedimento errando nello stabilire la sussistenza della colpa ostativa. Nel ricorso si fa anche riferimento alla insussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione e del mantenimento della misura. 2 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso. 5. La difesa ha depositato memoria in replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre, in primo luogo, sgombrare il campo da due equivoci. Il primo, riguarda le doglianze concernenti l'insussistenza di esigenze cautelari: deve chiarirsi che sono doglianze irrilevanti nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, dato che presupposto del diritto vantato in questa sede è il confronto tra la gravità indiziaria valutata in fase cautelare e l'assoluzione pronunciata nel giudizio di cognizione;
coerentemente con tale presupposto, nel giudizio della riparazione non assumono rilievo temi inerenti alle esigenze cautelari. Il secondo equivoco concerne l'assunto difensivo secondo il quale il giudice della cognizione è pervenuto all'assoluzione sulla base dei medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela. Tale identità di compendio indiziario assumerebbe rilievo ove si vertesse in ipotesi di c.d.ingiustizia formale, ravvisabile qualora la misura cautelare fosse stata adottata in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 - 280 cod. proc. pen.; vertendosi, invece, nel caso concreto, in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, disciplinata dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nessun rilievo assume il fatto che il giudice della cautela e il giudice della cognizione siano pervenuti a differenti valutazioni sulla base del medesimo compendio indiziario, posto che tale divergenza risulta fisiologica per l'evidente ragione che la gravità indiziaria che giustifica l'adozione di una misura cautelare non coincide con il concetto di prova indiziaria prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n.48276 del 24/11/2022, Tingaciuc, Rv. 284299 - 02; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 - 01) e, in ogni caso, può rivelarsi insufficiente a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato. 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che non corrisponde al tenore del ri provvedimento impugnato quanto asserito nel ricorso circa la difformità delle 3 valutazioni adottate dal giudice della riparazione rispetto agli esiti del giudizio assolutorio, posto che il giudice della cognizione, tanto nella fase rescindente quanto nella fase rescissoria, pur ritenendo dubbio che la UR fosse consapevole del nascondiglio dello stupefacente, mai ha escluso che la donna potesse essere consapevole dell'attività illecita posta in essere dal figlio e dal complice. A pag.5 dell'ordinanza viene riportato un brano della sentenza assolutoria in sede di rinvio in cui si legge «pertanto è ragionevole ritenere che trattasi di mera connivenza da parte della stessa, non ravvisandosi un contributo morale nè materiale nella perpetrazione del reato contestato alla stregua di quanto innanzi evidenziato e in mancanza di ulteriori elementi a supporto dell'assunto accusatorio». 4. Fermo restando che, a prescindere dalle valutazioni del giudice della cognizione, il giudice della riparazione avrebbe comunque potuto rivalutare in questa sede gli esiti dell'attività di intercettazione, da intendersi come fatti il cui reale accadimento non è stato escluso nel giudizio di cognizione, a maggior ragione nel caso di specie il giudice della riparazione era legittimato a considerare connivente il comportamento dell'istante. La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di condotta convivente quale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 4.1. Il ricorso si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti esaminati nell'ordinanza impugnata senza alcun confronto con le analitiche indicazioni ivi contenute tanto in riferimento alla condotta antecedente l'adozione della misura quanto con riguardo alla condotta, ritenuta mendace, successiva. 4.2. È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato, e che questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Ma nei casi nei quali l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto;
tale condotta può ritenersi, infatti, idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Al fine di pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso 4 conto). Nella sentenza assolutoria, come detto, lo stesso giudice della cognizione ha qualificato come connivente la condotta della ricorrente. 4.3. Occorre, a tale proposito, ricordare come la giurisprudenza costante della Corte di legittimità qualifichi come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente (ex plurimis, Sez. 4, n.4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02). 4.4. A ciò si aggiunga che l'ordinanza si presenta completa anche laddove ha esaminato la diretta relazione causale tra il mantenimento della misura cautelare e le risposte mendaci, o comunque reticenti, rese dalla UR in sede di interrogatorio, ritenendole idonee a rafforzare il convincimento del giudice della cautela circa la complicità della donna. 5. Il ricorso, per tali ragioni, è infondato e va rigettato. Alla pronuncia di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente