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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1639/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: col patrocinio dell'avv. Daniela Rocco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/07/2024).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06/05/2024 premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una relazione e contratto matrimonio con a Siracusa Controparte_1 il 16/09/2015 (atto n. 257, parte II, serie A, anno 2015), nel corso della quale è nato il figlio (il 09/12/2013), chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Per_1 separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori
1 statuizioni:
- l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre;
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in Largo Nicolosi n.1 -
Siracusa;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla ricorrente: a) la CP_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico 100% alla madre);
- disporre, in capo al resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di arretrati, la somma di € 350,00 mensili dal momento dell'allontanamento della casa coniugale sino al deposito del presente ricorso.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21.01.2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti urgenti.
Con provvedimento del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
§ Sull'affidamento del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita.
La domanda concernente l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre è fondata e va accolta. Invero, l'affidamento condiviso costituisce la regola e allo stesso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Nel corso del giudizio è emerso che, sebbene nel periodo immediatamente successivo all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del quest'ultimo abbia CP_1 interrotto i rapporti col figlio, negli ultimi anni il minore ha ripreso i rapporti Per_1 col padre, rapporti che oggi - secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente - appaiono sereni. Per tale ragione, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno è lasciato ai liberi accordi tra le parti, ciò che di fatto già avviene, come 2 rappresentato anche dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
In riferimento al collocamento del minore, sarà collocato presso la madre, Per_1 presso l'abitazione nella quale vive sin dalla nascita, considerato che agli atti risulta che il padre ha lasciato la casa coniugale circa tre anni fa ed ha intrapreso una nuova convivenza con un'altra persona e i figli della stessa.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, stante il collocamento del minore presso la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§ Sul mantenimento del minore.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento del minore. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del minore.
In relazione al quantum del mantenimento, è emerso dalle dichiarazioni di parte ricorrente che il svolge, con contratto a tempo indeterminato, l'attività di CP_1 operaio ascensorista e percepisce un reddito mensile di circa € 1.500,00.
Pertanto, alla luce delle capacità contributive del resistente emerse in giudizio, questo
Tribunale ritiene di confermare il provvedimento provvisorio e fissare in € 300,00 il contributo dovuto dal padre al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si dispone, inoltre, che la genitrice collocatario percepisca per l'intero l'assegno unico, anche a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento.
§ Sul pagamento degli arretrati. 3 La domanda avente ad oggetto il pagamento degli arretrati per il mantenimento del minore è inammissibile, atteso che per la restituzione delle somme anticipate dal genitore collocatario questi ha l'onere di agire in regresso con ordinaria azione di cognizione (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 10359/2024).
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1639/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siracusa il CP_1
16/09/2015 (Atto n. 257, parte II, serie A, anno 2015); dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocamento Persona_2 presso la madre;
Parte_1 assegna a la casa coniugale sita in Largo Nicolosi n.
1- Siracusa;
Parte_1 dispone che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno avverrà secondo liberi accordi dei genitori;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito per intero da Per_1 [...]
Pt_1 dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento degli arretrati;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: col patrocinio dell'avv. Daniela Rocco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 19/07/2024).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06/05/2024 premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una relazione e contratto matrimonio con a Siracusa Controparte_1 il 16/09/2015 (atto n. 257, parte II, serie A, anno 2015), nel corso della quale è nato il figlio (il 09/12/2013), chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Per_1 separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori
1 statuizioni:
- l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre;
- l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in Largo Nicolosi n.1 -
Siracusa;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla ricorrente: a) la CP_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (assegno unico 100% alla madre);
- disporre, in capo al resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di arretrati, la somma di € 350,00 mensili dal momento dell'allontanamento della casa coniugale sino al deposito del presente ricorso.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21.01.2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti urgenti.
Con provvedimento del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§ Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
§ Sull'affidamento del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita.
La domanda concernente l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre è fondata e va accolta. Invero, l'affidamento condiviso costituisce la regola e allo stesso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Nel corso del giudizio è emerso che, sebbene nel periodo immediatamente successivo all'allontanamento dalla casa coniugale da parte del quest'ultimo abbia CP_1 interrotto i rapporti col figlio, negli ultimi anni il minore ha ripreso i rapporti Per_1 col padre, rapporti che oggi - secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente - appaiono sereni. Per tale ragione, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno è lasciato ai liberi accordi tra le parti, ciò che di fatto già avviene, come 2 rappresentato anche dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
In riferimento al collocamento del minore, sarà collocato presso la madre, Per_1 presso l'abitazione nella quale vive sin dalla nascita, considerato che agli atti risulta che il padre ha lasciato la casa coniugale circa tre anni fa ed ha intrapreso una nuova convivenza con un'altra persona e i figli della stessa.
§ Sull'assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Nel caso di specie, stante il collocamento del minore presso la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§ Sul mantenimento del minore.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento del minore. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del minore.
In relazione al quantum del mantenimento, è emerso dalle dichiarazioni di parte ricorrente che il svolge, con contratto a tempo indeterminato, l'attività di CP_1 operaio ascensorista e percepisce un reddito mensile di circa € 1.500,00.
Pertanto, alla luce delle capacità contributive del resistente emerse in giudizio, questo
Tribunale ritiene di confermare il provvedimento provvisorio e fissare in € 300,00 il contributo dovuto dal padre al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si dispone, inoltre, che la genitrice collocatario percepisca per l'intero l'assegno unico, anche a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento.
§ Sul pagamento degli arretrati. 3 La domanda avente ad oggetto il pagamento degli arretrati per il mantenimento del minore è inammissibile, atteso che per la restituzione delle somme anticipate dal genitore collocatario questi ha l'onere di agire in regresso con ordinaria azione di cognizione (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 10359/2024).
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1639/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Siracusa il CP_1
16/09/2015 (Atto n. 257, parte II, serie A, anno 2015); dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocamento Persona_2 presso la madre;
Parte_1 assegna a la casa coniugale sita in Largo Nicolosi n.
1- Siracusa;
Parte_1 dispone che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno avverrà secondo liberi accordi dei genitori;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito per intero da Per_1 [...]
Pt_1 dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento degli arretrati;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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