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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria
Gaia Majorano, viste le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia dandone pubblica lettura la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17604/23 R.G. Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti
ST Maria IL (c.f. - PEC C.F._2
e Francesco IL (c.f. Email_1
- PEC C.F._3 Email_2 tutti quanti elettivamente domiciliati presso lo studio di sito in Napoli alla via B. Cariteo, 8.
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F.
, C.F._4 Email_3 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._5 Email_4
(C.F. ; Parte_3 C.F._6
, elettivamente domiciliata presso lo studio Email_5
1 dell'Avv. Pietro Pace (C.F: ; C.F._7
in Napoli, Via Duomo, n. 152, in Email_6 virtù di mandato telematicamente unito in calce al presente atto rilasciato dalla procuratrice speciale, Dott.ssa munita di poteri per Parte_4 atto Notaio in Roma, rep. 227821, racc. 28724 (all. A). I difensori Per_1 dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al seguente numero di fax 06/37512033, nonché ai sovra indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva:
“Preliminarmente, per quanto esposto in atti, accertare e dichiarare che il licenziamento è stato irrogato da un soggetto non legittimato e, per l'effetto o comunque dichiarare che lo stesso è inesistente e/o privo di effetti giuridici;
2) In subordine, ove si ritenesse la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., legittimata all'irrogato licenziamento, e comunque per le ragioni espresse in atti, si chiede disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della risoluzione della precedente controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cessione ex art 2112
c.c. del rapporto di lavoro del ricorrente da ad Controparte_1
(già ), per la quale pende pregiudiziale CP_2 Controparte_3 ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione r.g.n. 17579/2023, o per le ragioni ritenute di giustizia;
3) Nel merito, ove disattesa la domanda preliminare, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità dell'intimato licenziamento in quanto ritorsivo e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla reintegra del ricorrente nel posto di
2 lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegra Controparte_1 del ricorrente nel posto di lavoro per violazione dell'art. 5 l. 223/91 come modificato dall'art. 1, comma 46 della l. 92/2012, o comunque della normativa applicabile, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero per quella diversa che stabilirà l'On.le Giudicante il tutto oltre contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria;
5) In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare, l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. a corrispondere un'indennità risarcitoria sino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le
Giudicante;
6) In via di estremo subordine, ove venisse ritenuta la legittimazione della resistente ad irrogare l'impugnato licenziamento, e di mancato accoglimento dei motivi d'impugnazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1 della stessa nella misura pari all'importo della retribuzione per il periodo di
4 mesi, o nella diversa misura che sarà ritenuta dall'On.le Giudicante, oltre
3 interessi e rivalutazione come per legge.
7) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Si costituiva la parte convenuta che chiedeva rigettarsi il ricorso.
In data 7.3.24 il procedimento veniva sospeso in attesa della decisione da parte della Corte di Cassazione di separato giudizio.
In esito alla odierna udienza veniva emessa sentenza con contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029;
Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio verbale di conciliazione intervenuto tra le parti.
Tale documentazione, non contestata dalla controparte, deve considerarsi integralmente satisfattiva delle ragioni del Democrito, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
4 Le spese vengono compensate come pattuito in sede conciliativa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese
Napoli, 18.12.25
Il Giudice del lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria
Gaia Majorano, viste le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia dandone pubblica lettura la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17604/23 R.G. Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti
ST Maria IL (c.f. - PEC C.F._2
e Francesco IL (c.f. Email_1
- PEC C.F._3 Email_2 tutti quanti elettivamente domiciliati presso lo studio di sito in Napoli alla via B. Cariteo, 8.
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F.
, C.F._4 Email_3 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._5 Email_4
(C.F. ; Parte_3 C.F._6
, elettivamente domiciliata presso lo studio Email_5
1 dell'Avv. Pietro Pace (C.F: ; C.F._7
in Napoli, Via Duomo, n. 152, in Email_6 virtù di mandato telematicamente unito in calce al presente atto rilasciato dalla procuratrice speciale, Dott.ssa munita di poteri per Parte_4 atto Notaio in Roma, rep. 227821, racc. 28724 (all. A). I difensori Per_1 dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al seguente numero di fax 06/37512033, nonché ai sovra indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva:
“Preliminarmente, per quanto esposto in atti, accertare e dichiarare che il licenziamento è stato irrogato da un soggetto non legittimato e, per l'effetto o comunque dichiarare che lo stesso è inesistente e/o privo di effetti giuridici;
2) In subordine, ove si ritenesse la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., legittimata all'irrogato licenziamento, e comunque per le ragioni espresse in atti, si chiede disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della risoluzione della precedente controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cessione ex art 2112
c.c. del rapporto di lavoro del ricorrente da ad Controparte_1
(già ), per la quale pende pregiudiziale CP_2 Controparte_3 ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione r.g.n. 17579/2023, o per le ragioni ritenute di giustizia;
3) Nel merito, ove disattesa la domanda preliminare, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità dell'intimato licenziamento in quanto ritorsivo e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla reintegra del ricorrente nel posto di
2 lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegra Controparte_1 del ricorrente nel posto di lavoro per violazione dell'art. 5 l. 223/91 come modificato dall'art. 1, comma 46 della l. 92/2012, o comunque della normativa applicabile, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero per quella diversa che stabilirà l'On.le Giudicante il tutto oltre contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria;
5) In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare, l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. a corrispondere un'indennità risarcitoria sino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero alla diversa somma che riterrà l'On.le
Giudicante;
6) In via di estremo subordine, ove venisse ritenuta la legittimazione della resistente ad irrogare l'impugnato licenziamento, e di mancato accoglimento dei motivi d'impugnazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1 della stessa nella misura pari all'importo della retribuzione per il periodo di
4 mesi, o nella diversa misura che sarà ritenuta dall'On.le Giudicante, oltre
3 interessi e rivalutazione come per legge.
7) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Si costituiva la parte convenuta che chiedeva rigettarsi il ricorso.
In data 7.3.24 il procedimento veniva sospeso in attesa della decisione da parte della Corte di Cassazione di separato giudizio.
In esito alla odierna udienza veniva emessa sentenza con contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029;
Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio verbale di conciliazione intervenuto tra le parti.
Tale documentazione, non contestata dalla controparte, deve considerarsi integralmente satisfattiva delle ragioni del Democrito, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
4 Le spese vengono compensate come pattuito in sede conciliativa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese
Napoli, 18.12.25
Il Giudice del lavoro
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