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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11703/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Parte_1 P.IVA_1
MARIO presso lo studio del quale in Milano Foro Buonaparte n. 59 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
FIORENTINO RENATO GIUSEPPE presso lo studio del quale in Napoli Piazza G. Bovio n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e con domicilio eletto CP_1 P.IVA_3
presso l'Ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la società ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 ed chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 06820249040915941000, notificato alla società ricorrente il
04/10/2024, nella parte in cui le veniva richiesto il pagamento delle somme indicate nell' impugnato avviso di addebito N. 36820230007270171000, asseritamente notificatole il giorno 05/10/2023, per l'importo di Euro 25.885,08 in ragione del mancato pagamento modello DM10 anno di riferimento
2023.
La ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto. Ha concluso quindi come in atti, con vittoria delle spese di lite da liquidare a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente ha dedotto quale unico motivo di opposizione la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di addebito azionato con l'intimazione di pagamento opposta e, in particolare, dell'avviso di addebito n. N. 36820230007270171000, asseritamente notificatole il giorno 05/10/2023, per l'importo di euro 25.885,08 in ragione del mancato pagamento modello DM10 anno di riferimento 2023.
L' si è costituito regolarmente in giudizio, depositando in atti prova della notifica via pec CP_1 dell'avviso di addebito alla società oltre che una domanda di Parte_1 dilazione presentata dalla società ad ottobre 2023 e poi revocata dall'Istituto per mancato adempimento a settembre 2024 (doc. 3 ). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1
in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contrastato le pretese del ricorrente depositando in atti prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400005547000 (all.12
notificato il 9 maggio 2024 che la società pure impugnava innanzi al Tribunale di Milano (all. CP_4
13 , ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_4
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 26.2.2025 ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come sentenza contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È infondata la doglianza della ricorrente circa la omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento n. n. 06820249040915941000 notificatale da Controparte_3
in data 4.10.2024.
[...]
Al riguardo, ha adeguatamente allegato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 CP_1
00072701000 notificato il 5.10.2023 via pec al domicilio digitale della società ricorrente, come pagina 2 di 3 risultante dalla visura camerale (doc. 1 e 2 ). Avviso che si riferisce agli insoluti uniemens relativi CP_1
alla matricola 4982126194 in ordine ai periodi: 5/2023 per euro 11.822,00; 6/2023 per euro 13.848,00.
Come pure ha dimostrato che su dette somme la società aveva presento una domanda di dilazione CP_1
a ottobre 2023, poi revocata per mancato adempimento a settembre 2024 (doc. 3 ). CP_1
A ciò si aggiunga che, come dimostrato dall' convenuta, alla ricorrente era stata Controparte_3
pure notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400005547000 (all.12 in CP_4
data 9 maggio 2024 che pure la società impugnava innanzi al Tribunale di Milano (all. 13 , CP_4
Tanto basta per rigettare la domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. in favore di ciascuna parte convenuta.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2024.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11703/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Parte_1 P.IVA_1
MARIO presso lo studio del quale in Milano Foro Buonaparte n. 59 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
FIORENTINO RENATO GIUSEPPE presso lo studio del quale in Napoli Piazza G. Bovio n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e con domicilio eletto CP_1 P.IVA_3
presso l'Ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la società ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 ed chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 06820249040915941000, notificato alla società ricorrente il
04/10/2024, nella parte in cui le veniva richiesto il pagamento delle somme indicate nell' impugnato avviso di addebito N. 36820230007270171000, asseritamente notificatole il giorno 05/10/2023, per l'importo di Euro 25.885,08 in ragione del mancato pagamento modello DM10 anno di riferimento
2023.
La ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto. Ha concluso quindi come in atti, con vittoria delle spese di lite da liquidare a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente ha dedotto quale unico motivo di opposizione la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di addebito azionato con l'intimazione di pagamento opposta e, in particolare, dell'avviso di addebito n. N. 36820230007270171000, asseritamente notificatole il giorno 05/10/2023, per l'importo di euro 25.885,08 in ragione del mancato pagamento modello DM10 anno di riferimento 2023.
L' si è costituito regolarmente in giudizio, depositando in atti prova della notifica via pec CP_1 dell'avviso di addebito alla società oltre che una domanda di Parte_1 dilazione presentata dalla società ad ottobre 2023 e poi revocata dall'Istituto per mancato adempimento a settembre 2024 (doc. 3 ). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1
in diritto, con vittoria delle spese di lite.
L , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contrastato le pretese del ricorrente depositando in atti prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400005547000 (all.12
notificato il 9 maggio 2024 che la società pure impugnava innanzi al Tribunale di Milano (all. CP_4
13 , ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_4
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 26.2.2025 ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come sentenza contestuale.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È infondata la doglianza della ricorrente circa la omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento n. n. 06820249040915941000 notificatale da Controparte_3
in data 4.10.2024.
[...]
Al riguardo, ha adeguatamente allegato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 368 2023 CP_1
00072701000 notificato il 5.10.2023 via pec al domicilio digitale della società ricorrente, come pagina 2 di 3 risultante dalla visura camerale (doc. 1 e 2 ). Avviso che si riferisce agli insoluti uniemens relativi CP_1
alla matricola 4982126194 in ordine ai periodi: 5/2023 per euro 11.822,00; 6/2023 per euro 13.848,00.
Come pure ha dimostrato che su dette somme la società aveva presento una domanda di dilazione CP_1
a ottobre 2023, poi revocata per mancato adempimento a settembre 2024 (doc. 3 ). CP_1
A ciò si aggiunga che, come dimostrato dall' convenuta, alla ricorrente era stata Controparte_3
pure notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400005547000 (all.12 in CP_4
data 9 maggio 2024 che pure la società impugnava innanzi al Tribunale di Milano (all. 13 , CP_4
Tanto basta per rigettare la domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. in favore di ciascuna parte convenuta.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2024.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 3 di 3