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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1332/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 8 (avv.ti Roberta Resta e Chiara Casadei)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_2 C.F._2 in Piazza Dante n. 20 int. 5 (avv.ti Roberta Resta e Chiara Casadei)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in BriSIhella (RA) il
02.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.8, Parte II, serie A, anno 2016; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di BriSIhella (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Dare atto che la SI.ra si è già trasferita in altra abitazione in Faenza in Parte_1
Via Pistocchi n. 3, int. 8 e ivi ha trasferito tutti i beni ed effetti personali nonché la propria residenza anagrafica.
Dare atto che i coniugi vivranno separati, disinteressandosi ciascuno della vita privata dell'altro e nel comune reciproco rispetto, con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza.
Prendere atto che al momento del proprio trasferimento la SI.ra ha prelevato dalla Pt_1 casa coniugale tutti i beni ed effetti personali e che il SI. , all'atto della Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa ha corrisposto alla SI.ra – che dalla casa coniugale ha Pt_1 portato con sé una libreria e che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza l'importo di € 4.000,00 (quattromila) quale rimborso perequativo per la mobilia e gli elettrodomestici costituenti arredo della casa coniugale ed ivi rimasti.
Dare atto che, con il versamento della detta somma i coniugi hanno definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale tra gli stessi pendente.
2) Assegnazione della casa coniugale
Prendere atto che la casa coniugale sita in Faenza in P.zza Dante n. 20 int. 5, di proprietà della SI.ra , madre del ricorrente, resterà assegnata a al SI. e che presso Parte_3 Pt_2 la casa coniugale manterrà la propria residenza anagrafica anche la figlia minore , Per_1 fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi;
3) Affidamento e collocamento dei figli minori
La figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Per_1 paritario presso ciascuno di essi, e così indicativamente, tenuto conto delle primarie necessità della minore, quest'ultima rimarrà presso la madre il lunedi ed il martedi fino al mattino successivo quando la madre la porterà all'asilo; dal padre il mercoledi- prelevandola questi dalla scuola materna- , il giovedi ed il venerdi notte fino al mattino successivo quando la madre la preleverà dall'abitazione paterna tenendola con sé fino al lunedi mattina;
il tutto con alternanza tra gli stessi di settimana in settimana. Salvo in ogni caso ogni diverso accordo tra i coniugi il tutto sempre ed in ogni caso nel rispetto delle eSIenze di il cui benessere Per_1 affettivo e psichico i genitori si impegnano a tutelare e garantire.
manterrà la propria residenza presso la casa coniugale in Faenza P.zza Dante n. 20, Per_1 unitamente al padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
I genitori, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando e attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione della figlia minore, nel rispetto delle eSIenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso della minore al fine di realizzare e tutelare le eSIenze di carattere affettivo e psicologico della minore stessa, nonché
a consentire quando la minore sarà presso ciascuno di loro, almeno una telefonata al giorno con l'altro genitore, ferme restando le indicazioni che verranno date dalla psicopedagogista e avendo sempre riguardo al benessere della minore.
I ricorrenti convengono inoltre che, durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno di essi almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto all'altro genitore possibilmente con un preavviso di 2 mesi rispetto al periodo individuato, salvo imprevisti dipesi da motivi di lavoro e/o forza maggiore che avranno cura di comunicarsi.
Le festività natalizie (Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno organizzate nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i ricorrenti e tenendo conto della tenera età della minore.
In particolare se la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il successivo giorno di S. Stefano lo trascorrerà con il padre;
se trascorrerà con la madre il capodanno, resterà con il padre l'Epifania; se starà con la madre il giorno di Pasqua, trascorrerà con il padre il Lunedi dell'Angelo. Il tutto secondo alternanza di anno in anno.
Le parti si impegnano reciprocamente a far sì che la figlia conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale impegnandosi altresì a rispettare le decisioni assunte da ciascun genitore per il tempo in cui sarà presso di loro. Per_1
A tale proposito, i ricorrenti si impegnano a proseguire percorso di sostegno psicologico presso professionista di fiducia- pedagogista- che verrà individuata congiuntamente dai coniugi che sosterranno la relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
4) Contributo al mantenimento della figlia minore- assegno unico
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore Per_1 quantificando sin da ora in € 400,00 la spesa mensile sostenuta, complessivamente per il mantenimento della stessa (dunque € 200,00 ciascuno). I coniugi concordano che l'assegno unico per la minore, pari ad € 233,00 mensili, continuerà, come fino ad oggi fatto, ad essere versato sul conto corrente ad essi cointestato acceso presso l'Istituto di Credito Salution Bank
Conto corrente n. 000110107596, che riporta un saldo alla data del 17.03.2025 pari ad €
9.398,92 (doc. 11 doc. 11 saldo conto comune per ginevra.pdf).
In ragione della diversità di reddito dei coniugi, gli stessi danno atto di versare sul detto conto la somma mensile di € 120,00 quanto al SI. e € 80,00 quanto alla SI.ra Pt_2 Pt_1 impegnandosi a utilizzare le somme giacenti su detto conto solo ed esclusivamente per le necessità della figlia minore e previo accordo tra gli stessi.
In particolare i coniugi precisano che da detto conto verranno pagate la retta dell'asilo nido, le spese sportive, quelle per l'abbigliamento della minore relativo al cambio armadio nonché le spese del corredo scolastico di inizio anno ed acquisto libri fino alle scuole superiori;
quanto ad altre spese, solo previo accordo tra i coniugi.
5) Spese straordinarie
I coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore in proporzione della loro capacità reddituale e pertanto, tenuto conto delle attuali condizioni economiche e abitative, nella misura di 66,5% a carico del SI. e del Parte_2 33,5% a carico della SI.ra , proporzione sempre rivedibile in caso di Parte_1 variazioni.
Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi richiamano il Protocollo redatto dal
ConSIlio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale e pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e) trattamenti estetici non obbligatori;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
7) Autorizzazioni
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio a fini turistici, anche in compagnia della figlia minore, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine;
prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento di identità valido anche per l'espatrio anche della minore, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che dovessero rendersi necessari a tale fine.
8) Spese di procedura: ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al legale, nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1332/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 8 (avv.ti Roberta Resta e Chiara Casadei)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_2 C.F._2 in Piazza Dante n. 20 int. 5 (avv.ti Roberta Resta e Chiara Casadei)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in BriSIhella (RA) il
02.07.2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.8, Parte II, serie A, anno 2016; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di BriSIhella (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Dare atto che la SI.ra si è già trasferita in altra abitazione in Faenza in Parte_1
Via Pistocchi n. 3, int. 8 e ivi ha trasferito tutti i beni ed effetti personali nonché la propria residenza anagrafica.
Dare atto che i coniugi vivranno separati, disinteressandosi ciascuno della vita privata dell'altro e nel comune reciproco rispetto, con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza.
Prendere atto che al momento del proprio trasferimento la SI.ra ha prelevato dalla Pt_1 casa coniugale tutti i beni ed effetti personali e che il SI. , all'atto della Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa ha corrisposto alla SI.ra – che dalla casa coniugale ha Pt_1 portato con sé una libreria e che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza l'importo di € 4.000,00 (quattromila) quale rimborso perequativo per la mobilia e gli elettrodomestici costituenti arredo della casa coniugale ed ivi rimasti.
Dare atto che, con il versamento della detta somma i coniugi hanno definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale tra gli stessi pendente.
2) Assegnazione della casa coniugale
Prendere atto che la casa coniugale sita in Faenza in P.zza Dante n. 20 int. 5, di proprietà della SI.ra , madre del ricorrente, resterà assegnata a al SI. e che presso Parte_3 Pt_2 la casa coniugale manterrà la propria residenza anagrafica anche la figlia minore , Per_1 fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi;
3) Affidamento e collocamento dei figli minori
La figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Per_1 paritario presso ciascuno di essi, e così indicativamente, tenuto conto delle primarie necessità della minore, quest'ultima rimarrà presso la madre il lunedi ed il martedi fino al mattino successivo quando la madre la porterà all'asilo; dal padre il mercoledi- prelevandola questi dalla scuola materna- , il giovedi ed il venerdi notte fino al mattino successivo quando la madre la preleverà dall'abitazione paterna tenendola con sé fino al lunedi mattina;
il tutto con alternanza tra gli stessi di settimana in settimana. Salvo in ogni caso ogni diverso accordo tra i coniugi il tutto sempre ed in ogni caso nel rispetto delle eSIenze di il cui benessere Per_1 affettivo e psichico i genitori si impegnano a tutelare e garantire.
manterrà la propria residenza presso la casa coniugale in Faenza P.zza Dante n. 20, Per_1 unitamente al padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
I genitori, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando e attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione della figlia minore, nel rispetto delle eSIenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso della minore al fine di realizzare e tutelare le eSIenze di carattere affettivo e psicologico della minore stessa, nonché
a consentire quando la minore sarà presso ciascuno di loro, almeno una telefonata al giorno con l'altro genitore, ferme restando le indicazioni che verranno date dalla psicopedagogista e avendo sempre riguardo al benessere della minore.
I ricorrenti convengono inoltre che, durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno di essi almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con comunicazione del periodo prescelto all'altro genitore possibilmente con un preavviso di 2 mesi rispetto al periodo individuato, salvo imprevisti dipesi da motivi di lavoro e/o forza maggiore che avranno cura di comunicarsi.
Le festività natalizie (Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno organizzate nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i ricorrenti e tenendo conto della tenera età della minore.
In particolare se la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il successivo giorno di S. Stefano lo trascorrerà con il padre;
se trascorrerà con la madre il capodanno, resterà con il padre l'Epifania; se starà con la madre il giorno di Pasqua, trascorrerà con il padre il Lunedi dell'Angelo. Il tutto secondo alternanza di anno in anno.
Le parti si impegnano reciprocamente a far sì che la figlia conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale impegnandosi altresì a rispettare le decisioni assunte da ciascun genitore per il tempo in cui sarà presso di loro. Per_1
A tale proposito, i ricorrenti si impegnano a proseguire percorso di sostegno psicologico presso professionista di fiducia- pedagogista- che verrà individuata congiuntamente dai coniugi che sosterranno la relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
4) Contributo al mantenimento della figlia minore- assegno unico
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore Per_1 quantificando sin da ora in € 400,00 la spesa mensile sostenuta, complessivamente per il mantenimento della stessa (dunque € 200,00 ciascuno). I coniugi concordano che l'assegno unico per la minore, pari ad € 233,00 mensili, continuerà, come fino ad oggi fatto, ad essere versato sul conto corrente ad essi cointestato acceso presso l'Istituto di Credito Salution Bank
Conto corrente n. 000110107596, che riporta un saldo alla data del 17.03.2025 pari ad €
9.398,92 (doc. 11 doc. 11 saldo conto comune per ginevra.pdf).
In ragione della diversità di reddito dei coniugi, gli stessi danno atto di versare sul detto conto la somma mensile di € 120,00 quanto al SI. e € 80,00 quanto alla SI.ra Pt_2 Pt_1 impegnandosi a utilizzare le somme giacenti su detto conto solo ed esclusivamente per le necessità della figlia minore e previo accordo tra gli stessi.
In particolare i coniugi precisano che da detto conto verranno pagate la retta dell'asilo nido, le spese sportive, quelle per l'abbigliamento della minore relativo al cambio armadio nonché le spese del corredo scolastico di inizio anno ed acquisto libri fino alle scuole superiori;
quanto ad altre spese, solo previo accordo tra i coniugi.
5) Spese straordinarie
I coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore in proporzione della loro capacità reddituale e pertanto, tenuto conto delle attuali condizioni economiche e abitative, nella misura di 66,5% a carico del SI. e del Parte_2 33,5% a carico della SI.ra , proporzione sempre rivedibile in caso di Parte_1 variazioni.
Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi richiamano il Protocollo redatto dal
ConSIlio Nazionale Forense cui fa richiamo quello in vigore avanti l'Intestato Tribunale e pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e) trattamenti estetici non obbligatori;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola presso istituti pubblici;
b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail, ovvero con ulteriore mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano quindi reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
7) Autorizzazioni
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio a fini turistici, anche in compagnia della figlia minore, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine;
prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento di identità valido anche per l'espatrio anche della minore, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che dovessero rendersi necessari a tale fine.
8) Spese di procedura: ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al legale, nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè