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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1973/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1973/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario DI GIULIO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario DI GIULIO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
1 Con ricorso del 10/8/2025 (iscritto a ruolo il 25/8/2025), i ricorrenti hanno dedotto: di avere contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 28/10/2006, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Grottaminarda (atto n. 30, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio anno 2006); che dall' unione coniugale sono nati due figli, , Per_1 nato ad [...] l'[...], maggiorenne e non economicamente indipendente, e Per_2 nata ad [...] il [...], minorenne;
che il rapporto coniugale si è deteriorato, nel tempo, a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi tanto da far venir meno quella comunione spirituale e materiale permeante l'unione matrimoniale;
che l'intestato Tribunale omologava, con decreto del 18/6/2024, la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e alle condizioni del ricorso;
che sono trascorsi i termini di cui Parte_1 CP_1 all'art.3, comma 4 della Legge 898/1970, senza che i coniugi si siano riconciliati, e, senza che fra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, ragion per cui sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n.2 lett b) Legge 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.10.2006 e trascritto nel registro Atti di
Matrimonio del Comune di Grottaminarda (Av), al numero 30 Parte ll - Serie A - Ufficio I -
Anno 2006 alle seguenti
Condizioni
1. Disporre l'affidamento congiunto dei figli ai genitori con residenza privilegiata presso la madre.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Grottaminarda (AV) alla via Fontanelle n. 13, di proprietà esclusiva della SI , alla stessa che vi resterà nel godimento e CP_1 vi dimorerà con i figli assumendo l'obbligo di pagamento delle utenze e di ciascun onere economico ordinario e straordinario relativo alla stessa.
3. Disporre che il sig. versi per il mantenimento dei figli, non Parte_1 ancora autosufficienti economicamente e sino al raggiungimento della loro autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 200,00 per il figlio Per_3
ed euro 200,00 per la figlia sulla carta Postepay business n.
[...] Persona_4
5548110001379929 intestata a;
somme rivalutabili annualmente secondo CP_1
l'indice Istat.
4. Dichiarare che i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% e tra esse: - visite e le spese mediche non coperte dal S.S.N. quali, ad esempio, le visite specialistiche, dentistiche ed ortodontiche;
- tasse scolastiche, acquisto di libri scolastici ed altri strumenti per lo studio, ad eccezione del materiale di cancelleria. Nel
2 caso in cui le spese scolastiche sopra elencate, possano essere sostenute attraverso l'utilizzo di eventuali “bonus”, “voucher” o “cedolari”, messi a specifica disposizione dello Stato o di altri enti locali e di cui i genitori e/o i figli potranno eventualmente beneficiare, la sola eventuale differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo beneficato, sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Relativamente alla frequentazione di corsi: a) di apprendimento di lingue straniere;
b) per la pratica di discipline sportive;
c) di partecipazione ad eventuali viaggi d'istruzione e spese assimilabili, esse dovranno essere tutte preventivamente approvate da entrambi i genitori.
5. Disporre che l'assegno unico per i figli venga erogato dall' nella misura del 50% CP_2 in favore della sig.ra e nella misura del 50% in favore del sig. CP_1 [...]
. Parte_1
6. Disporre che, pur essendo congiunto l'affidamento, il sig. possa Parte_1 esercitare il diritto di visita dei figli e stare con loro, salvo diverso accordo tra i coniugi e nell'interesse dei figli, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore
20.00; nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali sempre ad anni alterni, dal venerdì santo fino alla domenica di Pasqua;
nel periodo delle vacanze estive, per almeno due settimane al mese, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività da calendario o eventi familiari nonché per il giorno del compleanno
e dell'onomastico dei minori, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
7. Dichiarare che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio, con obbligo di comunicare indirizzo e/o numero di telefono per la reperibilità per le questioni attinenti ai minori e che si impegnano, reciprocamente, a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole ed il numero di cellulare per le comunicazioni, sempre nell'interesse della prole.
Si chiede di Voler disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Grottaminarda (AV) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.
69 del D.P.R. 396/2000”.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla
3 data (quella del 18/6/2024) dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con decreto n. cronol. 93/2024, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Grottaminarda (atto n. 30, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2006), alle condizioni necessarie di cui all'accordo;
II. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
III. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Grottaminarda (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
IV. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1973/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario DI GIULIO, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario DI GIULIO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
1 Con ricorso del 10/8/2025 (iscritto a ruolo il 25/8/2025), i ricorrenti hanno dedotto: di avere contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 28/10/2006, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Grottaminarda (atto n. 30, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio anno 2006); che dall' unione coniugale sono nati due figli, , Per_1 nato ad [...] l'[...], maggiorenne e non economicamente indipendente, e Per_2 nata ad [...] il [...], minorenne;
che il rapporto coniugale si è deteriorato, nel tempo, a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi tanto da far venir meno quella comunione spirituale e materiale permeante l'unione matrimoniale;
che l'intestato Tribunale omologava, con decreto del 18/6/2024, la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e alle condizioni del ricorso;
che sono trascorsi i termini di cui Parte_1 CP_1 all'art.3, comma 4 della Legge 898/1970, senza che i coniugi si siano riconciliati, e, senza che fra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, ragion per cui sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n.2 lett b) Legge 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.10.2006 e trascritto nel registro Atti di
Matrimonio del Comune di Grottaminarda (Av), al numero 30 Parte ll - Serie A - Ufficio I -
Anno 2006 alle seguenti
Condizioni
1. Disporre l'affidamento congiunto dei figli ai genitori con residenza privilegiata presso la madre.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Grottaminarda (AV) alla via Fontanelle n. 13, di proprietà esclusiva della SI , alla stessa che vi resterà nel godimento e CP_1 vi dimorerà con i figli assumendo l'obbligo di pagamento delle utenze e di ciascun onere economico ordinario e straordinario relativo alla stessa.
3. Disporre che il sig. versi per il mantenimento dei figli, non Parte_1 ancora autosufficienti economicamente e sino al raggiungimento della loro autonomia economica, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 200,00 per il figlio Per_3
ed euro 200,00 per la figlia sulla carta Postepay business n.
[...] Persona_4
5548110001379929 intestata a;
somme rivalutabili annualmente secondo CP_1
l'indice Istat.
4. Dichiarare che i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% e tra esse: - visite e le spese mediche non coperte dal S.S.N. quali, ad esempio, le visite specialistiche, dentistiche ed ortodontiche;
- tasse scolastiche, acquisto di libri scolastici ed altri strumenti per lo studio, ad eccezione del materiale di cancelleria. Nel
2 caso in cui le spese scolastiche sopra elencate, possano essere sostenute attraverso l'utilizzo di eventuali “bonus”, “voucher” o “cedolari”, messi a specifica disposizione dello Stato o di altri enti locali e di cui i genitori e/o i figli potranno eventualmente beneficiare, la sola eventuale differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo beneficato, sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Relativamente alla frequentazione di corsi: a) di apprendimento di lingue straniere;
b) per la pratica di discipline sportive;
c) di partecipazione ad eventuali viaggi d'istruzione e spese assimilabili, esse dovranno essere tutte preventivamente approvate da entrambi i genitori.
5. Disporre che l'assegno unico per i figli venga erogato dall' nella misura del 50% CP_2 in favore della sig.ra e nella misura del 50% in favore del sig. CP_1 [...]
. Parte_1
6. Disporre che, pur essendo congiunto l'affidamento, il sig. possa Parte_1 esercitare il diritto di visita dei figli e stare con loro, salvo diverso accordo tra i coniugi e nell'interesse dei figli, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore
20.00; nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali sempre ad anni alterni, dal venerdì santo fino alla domenica di Pasqua;
nel periodo delle vacanze estive, per almeno due settimane al mese, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività da calendario o eventi familiari nonché per il giorno del compleanno
e dell'onomastico dei minori, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
7. Dichiarare che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio, con obbligo di comunicare indirizzo e/o numero di telefono per la reperibilità per le questioni attinenti ai minori e che si impegnano, reciprocamente, a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole ed il numero di cellulare per le comunicazioni, sempre nell'interesse della prole.
Si chiede di Voler disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Grottaminarda (AV) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.
69 del D.P.R. 396/2000”.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla
3 data (quella del 18/6/2024) dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con decreto n. cronol. 93/2024, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli, per cui il
Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Grottaminarda (atto n. 30, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2006), alle condizioni necessarie di cui all'accordo;
II. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
III. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Grottaminarda (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
IV. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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