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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 20/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 352/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il16.01.1944 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Grazia C.F._1
Cannadoro e Paolo Capici, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 20/02/2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da grave deterioramento cognitivo da demenza di tipo Alzheimer. Vasculopatia celebrale cronica. Deficit deambulatorio ecc…>>. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L.
508/1988) e ciò per come precisato dalla data del 09 settembre 2021
(aggravamento quadro clinico).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, ha statuito il CTU, anche, il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) e ciò per come precisato dalla data del 09 settembre 2021 (aggravamento quadro clinico).
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario a potere beneficiare, , Parte_1
nata a [...] il [...] C.F. , C.F._1
dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 09/09/2021, nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) a fare data dal 09/09/2021.
Compensa le spese e le competenze di lite in parte ed in riferimento al giudizio di ATP, condannando, l' , invece, a rifondere le spese e CP_1
competenze di lite del giudizio di merito (ATPO), che liquida nel suo complesso per € 1.450,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 20/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 352/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il16.01.1944 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Grazia C.F._1
Cannadoro e Paolo Capici, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 20/02/2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da grave deterioramento cognitivo da demenza di tipo Alzheimer. Vasculopatia celebrale cronica. Deficit deambulatorio ecc…>>. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L.
508/1988) e ciò per come precisato dalla data del 09 settembre 2021
(aggravamento quadro clinico).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, ha statuito il CTU, anche, il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) e ciò per come precisato dalla data del 09 settembre 2021 (aggravamento quadro clinico).
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario a potere beneficiare, , Parte_1
nata a [...] il [...] C.F. , C.F._1
dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 09/09/2021, nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) a fare data dal 09/09/2021.
Compensa le spese e le competenze di lite in parte ed in riferimento al giudizio di ATP, condannando, l' , invece, a rifondere le spese e CP_1
competenze di lite del giudizio di merito (ATPO), che liquida nel suo complesso per € 1.450,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla