Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3382/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.07.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. MONTECCHIA VALENTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pavia via J. Menocchio n. 37;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Holguin, in data 02/07/1999, trascritto dal comune di Belgioioso in data 21.10.1999 alla Parte II, Serie C, n. 9;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_2
27.11.1967 e nato in [...], il [...], ai sensi Parte_1 dell'art. 151, I comma, c.c., autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e omologando le seguenti condizioni della separazione, dando atto che le parti intendono così regolare i loro rapporti, anche patrimoniali, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 02.07.1999 presso il Municipio di Holguin, Provincia di Holguin, Cuba, trascritto dal Comune di Belgioioso, su richiesta dell'Ambasciata Italiana, atto n. 9/II/C anno 1999;
n. 67, entro e non oltre il 30.09.2024;
3) I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) il sig. , per le ragioni di cui al ricorso congiunto dd. 31.07.2024, si Parte_1 impegna a cedere a titolo oneroso, e a mezzo di rogito notarile, entro 3 (tre) mesi dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso congiunto, alla signora che accetta, la propria quota del T_ diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: in Filighera (PV), Sez. Urbana A, Foglio 4,numero
250, sub 3, categoria A/7 (consistenza 6,5 vani, rendita 335,70) e C/6 (consistenza 18m2, rendita
€ 36,26) Classe 2, in Filighera (Pavia) via Alcide De Gasperi n. 67 e di ogni relativa pertinenza.
La cessione degli immobili, formalizzata mediante atto pubblico notarile, avverrà per un corrispettivo di omnicomprensivi € 25.000,00 (venticinquemila/00) da pagarsi da parte della signora al marito come segue, a definizione e saldo di ogni e qualsivoglia pretesa del T_ medesimo e con definizione di ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale ed economico tra i coniugi anche relativo allo scioglimento della comunione:
* € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), quale primo anticipo all'esito dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso congiunto, con bonifico bancario ordinario;
* € 2.500,00 (duemilacinquecento/00, quale secondo anticipo al momento del rilascio della casa familiare da parte del signor , rilascio che comunque dovrà avvenire entro Parte_1
e non oltre il 30.09.2024, con bonifico bancario ordinario;
* € 20.000,00 (ventimila/00) a saldo da versarsi contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile dinnanzi al Notaio che verrà prescelto dalla signora e nelle modalità che dallo T_ stesso saranno indicate.
5) La signora proseguirà nel pagamento delle rate del mutuo cointestato, nelle more T_ della definizione della cessione onerosa della quota di comproprietà al 50% intestata attualmente al marito, e a definire con l'Istituto di Credito, Intesa San Paolo, la questione relativa al mutuo fondiario n. 8ML3003371767 in modo che lo stesso, anche all'esito della cessione di cui al precedente punto, gravi interamente ed esclusivamente su di lei, lasciando libero ed indenne da ogni onere ed impegno il signor . Ogni spesa, ivi comprese quelle notarili, Parte_1 sarà a carico della sola signora T_
6) I coniugi concordano e provvederanno a formalizzare il trasferimento della proprietà dell'autovettura Mercedes – Benz targata GL848CA a favore della signora Parte_2 che ne rimarrà unica proprietaria, e, a titolo gratuito, dell'autovettura Jeep Renegade, targata pag. 2 di 4 FH349FS, e del motociclo targato DC71715, a favore del signor che ne Parte_1 rimarrà unico proprietario.
7) Sulla premessa che sono proprietari, rispettivamente, di un cane di razza “Pit Bull” di nome
, quanto alla signora e di un cane di razza “Rottweiller” di nome , quanto Per_1 T_ Per_2 al signor , i coniugi concordano che gli stessi rimarranno a vivere con la Parte_1 signora cui il marito trasferirà, a titolo gratuito, la proprietà esclusiva anche del cane T_ cane di razza “Rottweiller” di nome , assicurando ogni collaborazione ed adempimento Per_2 presso i competenti enti.
8) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c. tra i signori T_
, nata a [...], il [...] e nato in [...]
[...] Parte_1
(Cuba), il 19.07.1974, dando atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
9) Ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni degli emanandi provvedimenti di omologa e scioglimento del matrimonio.
10) Spese processuali e legali interamente a carico della signora ”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c, rinunciando alla restante parte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pag. 3 di 4 pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Holguin, in data 02/07/1999, trascritto dal comune di Parte_2
Belgioioso in data 21.10.1999 alla Parte II, Serie C, n. 9;
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 16.12.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4