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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore MORO PATRIZIA, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVHCRA200022-2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16.5.2025 la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'atto di recupero, notificato il 19.3.2025, avente ad oggetto parte del credito di imposta per ricerca & sviluppo utilizzato nel 2019 che agenzia delle entrate asseriva non spettare con riferimento al costo per l'attività dei ricercatori fatturato in misura superiore al dovuto. In particolare, l'ufficio sul presupposto che la ricorrente e la società Società_1 s.r.l., cui era stato commissionato il progetto di ricerca, facessero parte di uno stesso gruppo di imprese, tra di loro collegate, riteneva, da una parte che i costi fossero stati sostenuti “intra muros” e, dall'atra, che fossero inattendibili atteso che il costo fatturato per l'impiego dei ricercatori (€. 450,00 al giorno) era superiore al costo medio del personale dipendente della società (€. 160,00). La ricorrente contestava le ragioni del recupero e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 15.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. La ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Con riferimento al collegamento esistente tra la ricorrente e la società cui è stato commissionato il progetto di ricerca, l'accertamento impugnato, pur facendo leva su tale circostanza per mettere in dubbio l'attendibilità del costo sostenuto per l'attività dei ricercatori, ha riconosciuto ammissibile la percentuale di detraibilità del 50% spettante per i costi “extra muros”, con il che implicitamente ammettendo che non si sia trattato di attività “intra muros”. Con riferimento, invece, all'importo di tale costo, l'accertamento ritiene inattendibile quello indicato in fattura (€. 450,00 al giorno per ricercatore) sul presupposto che il costo medio del personale dipendente fosse inferiore (€. 160,00). Si tratta di un elemento di comparazione assolutamente inconferente atteso che le professionalità e le competenze utilizzate nell'attività di ricerca non sono certamente assimilabili alla media del personale dipendente. La ricorrente ha indicato i ricercatori impiegati nello studio del progetto evidenziando titoli, competenze ed esperienze da ciascuno di essi posseduti. Tra detti ricercatori è compreso l'amministratore della società Società_1 che per la qualifica professionale posseduta poteva svolgere l'attività commissionata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore MORO PATRIZIA, Giudice NATALI ANTONIO IVAN, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVHCRA200022-2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16.5.2025 la società s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'atto di recupero, notificato il 19.3.2025, avente ad oggetto parte del credito di imposta per ricerca & sviluppo utilizzato nel 2019 che agenzia delle entrate asseriva non spettare con riferimento al costo per l'attività dei ricercatori fatturato in misura superiore al dovuto. In particolare, l'ufficio sul presupposto che la ricorrente e la società Società_1 s.r.l., cui era stato commissionato il progetto di ricerca, facessero parte di uno stesso gruppo di imprese, tra di loro collegate, riteneva, da una parte che i costi fossero stati sostenuti “intra muros” e, dall'atra, che fossero inattendibili atteso che il costo fatturato per l'impiego dei ricercatori (€. 450,00 al giorno) era superiore al costo medio del personale dipendente della società (€. 160,00). La ricorrente contestava le ragioni del recupero e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 15.7.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. La ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Con riferimento al collegamento esistente tra la ricorrente e la società cui è stato commissionato il progetto di ricerca, l'accertamento impugnato, pur facendo leva su tale circostanza per mettere in dubbio l'attendibilità del costo sostenuto per l'attività dei ricercatori, ha riconosciuto ammissibile la percentuale di detraibilità del 50% spettante per i costi “extra muros”, con il che implicitamente ammettendo che non si sia trattato di attività “intra muros”. Con riferimento, invece, all'importo di tale costo, l'accertamento ritiene inattendibile quello indicato in fattura (€. 450,00 al giorno per ricercatore) sul presupposto che il costo medio del personale dipendente fosse inferiore (€. 160,00). Si tratta di un elemento di comparazione assolutamente inconferente atteso che le professionalità e le competenze utilizzate nell'attività di ricerca non sono certamente assimilabili alla media del personale dipendente. La ricorrente ha indicato i ricercatori impiegati nello studio del progetto evidenziando titoli, competenze ed esperienze da ciascuno di essi posseduti. Tra detti ricercatori è compreso l'amministratore della società Società_1 che per la qualifica professionale posseduta poteva svolgere l'attività commissionata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Presidente e relatore