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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 10/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Palombi, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
- INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da settembre 2023 fino a gennaio 2024 – oltre che dell'utenza idrica – per somma complessivamente pari a Euro 2.797,24 intimava a sfratto per morosità Controparte_1
relativamente all'immobile sito in S. Angelo Romano, Via Roma 82E concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20.11.2021, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per il conduttore, ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, tenuto conto del fatto che l'immobile era stato rilasciato e che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. era tardiva quanto al rispetto del termine dilatorio. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo alla successiva udienza del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla fonte regolatrice delle obbligazioni rispettivamente sorte tra le parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
20.11.2021, regolarmente registrato, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconsociuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia del convenuto.
Ciò premesso, va detto che, in base all'art. 2, parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro
500,00 entro il giorno 2 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Il sig. , deve quindi essere condannato al pagamento Controparte_1
della somma di Euro 2.797,24 (di cui Euro 297,24 per consumi idrici) riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Considerato che all'udienza del 23.05.2024, parte locatrice ha dichiarato l'avvenuta restituzione del bene locato, deve esser dichiarata, sul punto, la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio stante l'intervenuta restituzione del cespite.
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.797,24 (di cui Euro 297,24 per consumi idrici) riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg. 90
Tivoli, 10 ottobre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 10/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Palombi, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
- INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo il mancato Parte_1
pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da settembre 2023 fino a gennaio 2024 – oltre che dell'utenza idrica – per somma complessivamente pari a Euro 2.797,24 intimava a sfratto per morosità Controparte_1
relativamente all'immobile sito in S. Angelo Romano, Via Roma 82E concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 20.11.2021, regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per il conduttore, ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, tenuto conto del fatto che l'immobile era stato rilasciato e che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. era tardiva quanto al rispetto del termine dilatorio. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo alla successiva udienza del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla fonte regolatrice delle obbligazioni rispettivamente sorte tra le parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
20.11.2021, regolarmente registrato, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconsociuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia del convenuto.
Ciò premesso, va detto che, in base all'art. 2, parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro
500,00 entro il giorno 2 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Il sig. , deve quindi essere condannato al pagamento Controparte_1
della somma di Euro 2.797,24 (di cui Euro 297,24 per consumi idrici) riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Considerato che all'udienza del 23.05.2024, parte locatrice ha dichiarato l'avvenuta restituzione del bene locato, deve esser dichiarata, sul punto, la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio stante l'intervenuta restituzione del cespite.
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 2.797,24 (di cui Euro 297,24 per consumi idrici) riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg. 90
Tivoli, 10 ottobre 2024
Il Giudice O.P.