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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/11/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2635/2022 R.G.A.C.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2635/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), entrambi elettivamente domici-
[...] C.F._2
liati alla VIA SAN GENNARO, 18 ACERRA (NA) presso lo studio dell'Avv.
ED PO (c.f.: dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, (P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
entrambe elettivamente domiciliate in VIA DEI Controparte_3
FIORENTINI, 21 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ARTURO MARIA
LLSO (c.f.: ) dal quale sono rappresentate e C.F._4
difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MARTA DELIA ENNE
(c.f.: ) in virtù di procura in atti C.F._5
- APPELLATA
-
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 208/2022 del Giudice di Pace di
Acerra
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devo- lutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap-pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giu- dicato in-terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Esame del caso concreto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Nola n. 208/2022 con la quale quest'ultimo rigettava le domande attoree. L' azione di primo grado mirava a conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito di un tamponamento a catena ad opera del veicolo Opel Mokka Tg.
FC666HK di proprietà della . In particolare, gli attori, Controparte_1
odierni appellanti deducevano che in data 13.05.2017 in Acerra alla Via Vol- turno il suddetto veicolo, non avvedendosi che il veicolo BMW 530 TG.
2
EV842LW, di proprietà di era fermo ed incolonnato nel Parte_2
traffico lo tamponava e pertanto quest'ultimo in virtù dell'urto ricevuto, tam- ponava a sua volta il veicolo Renault Megane Scenic tg. DC314KV di proprie- tà di A fondamento del presente gravame gli appellanti, Parte_1
censurando le argomentazioni del giudice di prime cure in merito alle valuta- zioni del reso istruttorio ritenendo la motivazione illogica, insufficiente e con- traddittoria, chiedevano la riforma della suddetta statuizione con conseguente accoglimento della domanda.
Resistevano entrambe le appellate, chiedendo il rigetto dell'appello pro- posto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condan- na al doppio grado delle spese di giudizio.
Così instauratosi il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo vari rinvii, veniva ritenuta matura e rassegnate le conclusioni dalle parti, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Nel merito, non può trovare accoglimento il motivo di appello censura- to con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
In via di premessa teorica occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veri- dicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della di- chiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credi- bilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se rite- nuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).
Ciò in quanto “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attri-
3
buisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testi- mone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981).
Occorre altresì rammentare che “L'esame dei documenti, delle deposizioni dei testimoni, oltre che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di al- cuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quel- le ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono sottoposti ad apprez- zamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni della propria decisione, senza esse- re tenuto a esaminare ogni singolo elemento o a contestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non richiamati specificamente, sono incompatibili con la deci- sione presa” (Cass. civ. 36802/2022). Ne consegue che ben può il giudice, sul- la base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diver- so “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad al- tri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che le dichiarazioni rese dall' unico teste escusso non sono idonee a suffragare la domanda attorea in quanto sfornite di riscontro estrinseco. Sotto tale ultimo aspetto, infatti, la testimonianza non può ritenersi attendibile, non trovando riscontro nelle risultanze della CTU tecnico comparativa a cui, invece, questo giudicante, ritiene di dover aderire atteso che la stessa risulta congruamente motivata ed esente da errori e vizi logici. Sul punto la Suprema Corte ha statui- to “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'uf- ficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relatio- nem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso
4
argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cfr.
Cass. civ. 7947/2020). Ciò detto, atteso che il consulente, nel proprio elabora- to, in virtù di una scrupolosa analisi dei danni causati dall'urto diritto ripor- tati dal veicolo BMW 530 D a seguito del tamponamento ad opera dell'Opel
Mokka, concludeva per una non conformità di tali danni rispetto alle sa- gome dei due veicoli data la morfologia e la conformazione degli stessi, non può questo giudicante che nutrire seri dubbi circa l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte negli atti introduttivi. Né valgono a con- futare tali conclusioni le note tecniche poste dal CTP atteso che alle stesse il
CTU rispondeva in maniera esaustiva confermando le conclusioni a cui era pervenuto. Del resto, la visione delle foto ritraenti i danni diretti riportati dal suddetto veicolo non lascia alcun dubbio circa la conclusione a cui perveniva il
CTU.
Orbene, da tutto quanto finora osservato, non può che discendere il ri- getto del gravame proposto con conseguente integrale conferma della senten- za appellata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla motivazione di cui so- pra.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, in- cluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdot- to dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
5
bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e a socio unico Controparte_1 Controparte_2
già , così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle ap- pellate, delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in
€.2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parti appellanti;
4) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
6
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2635/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), entrambi elettivamente domici-
[...] C.F._2
liati alla VIA SAN GENNARO, 18 ACERRA (NA) presso lo studio dell'Avv.
ED PO (c.f.: dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, (P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
entrambe elettivamente domiciliate in VIA DEI Controparte_3
FIORENTINI, 21 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ARTURO MARIA
LLSO (c.f.: ) dal quale sono rappresentate e C.F._4
difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MARTA DELIA ENNE
(c.f.: ) in virtù di procura in atti C.F._5
- APPELLATA
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1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 208/2022 del Giudice di Pace di
Acerra
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devo- lutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap-pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giu- dicato in-terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Esame del caso concreto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Nola n. 208/2022 con la quale quest'ultimo rigettava le domande attoree. L' azione di primo grado mirava a conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito di un tamponamento a catena ad opera del veicolo Opel Mokka Tg.
FC666HK di proprietà della . In particolare, gli attori, Controparte_1
odierni appellanti deducevano che in data 13.05.2017 in Acerra alla Via Vol- turno il suddetto veicolo, non avvedendosi che il veicolo BMW 530 TG.
2
EV842LW, di proprietà di era fermo ed incolonnato nel Parte_2
traffico lo tamponava e pertanto quest'ultimo in virtù dell'urto ricevuto, tam- ponava a sua volta il veicolo Renault Megane Scenic tg. DC314KV di proprie- tà di A fondamento del presente gravame gli appellanti, Parte_1
censurando le argomentazioni del giudice di prime cure in merito alle valuta- zioni del reso istruttorio ritenendo la motivazione illogica, insufficiente e con- traddittoria, chiedevano la riforma della suddetta statuizione con conseguente accoglimento della domanda.
Resistevano entrambe le appellate, chiedendo il rigetto dell'appello pro- posto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condan- na al doppio grado delle spese di giudizio.
Così instauratosi il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo vari rinvii, veniva ritenuta matura e rassegnate le conclusioni dalle parti, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Nel merito, non può trovare accoglimento il motivo di appello censura- to con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
In via di premessa teorica occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veri- dicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della di- chiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credi- bilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se rite- nuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).
Ciò in quanto “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attri-
3
buisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testi- mone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981).
Occorre altresì rammentare che “L'esame dei documenti, delle deposizioni dei testimoni, oltre che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di al- cuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quel- le ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono sottoposti ad apprez- zamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni della propria decisione, senza esse- re tenuto a esaminare ogni singolo elemento o a contestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non richiamati specificamente, sono incompatibili con la deci- sione presa” (Cass. civ. 36802/2022). Ne consegue che ben può il giudice, sul- la base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diver- so “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad al- tri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che le dichiarazioni rese dall' unico teste escusso non sono idonee a suffragare la domanda attorea in quanto sfornite di riscontro estrinseco. Sotto tale ultimo aspetto, infatti, la testimonianza non può ritenersi attendibile, non trovando riscontro nelle risultanze della CTU tecnico comparativa a cui, invece, questo giudicante, ritiene di dover aderire atteso che la stessa risulta congruamente motivata ed esente da errori e vizi logici. Sul punto la Suprema Corte ha statui- to “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'uf- ficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relatio- nem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso
4
argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cfr.
Cass. civ. 7947/2020). Ciò detto, atteso che il consulente, nel proprio elabora- to, in virtù di una scrupolosa analisi dei danni causati dall'urto diritto ripor- tati dal veicolo BMW 530 D a seguito del tamponamento ad opera dell'Opel
Mokka, concludeva per una non conformità di tali danni rispetto alle sa- gome dei due veicoli data la morfologia e la conformazione degli stessi, non può questo giudicante che nutrire seri dubbi circa l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte negli atti introduttivi. Né valgono a con- futare tali conclusioni le note tecniche poste dal CTP atteso che alle stesse il
CTU rispondeva in maniera esaustiva confermando le conclusioni a cui era pervenuto. Del resto, la visione delle foto ritraenti i danni diretti riportati dal suddetto veicolo non lascia alcun dubbio circa la conclusione a cui perveniva il
CTU.
Orbene, da tutto quanto finora osservato, non può che discendere il ri- getto del gravame proposto con conseguente integrale conferma della senten- za appellata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita dalla motivazione di cui so- pra.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, in- cluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdot- to dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
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bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e a socio unico Controparte_1 Controparte_2
già , così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle ap- pellate, delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in
€.2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parti appellanti;
4) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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