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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2694/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via Riscatto, n. 5 presso lo studio dell'Avv.
NC SO, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di 9.746,98 euro contestatogli dall' con provvedimento CP_2 del 30 settembre 2024 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della rideterminazione della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il sig. , già titolare di trattamento pensionistico per invalidità civile, Parte_1 riceveva in data 17/10/2024 da parte dell' una comunicazione di rideterminazione della CP_2 stessa, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2021; b) Che con tale provvedimento l' comunicava al sig. la variazione CP_1 Parte_1 degli importi della pensione liquidata dal gennaio 2022 al dicembre 2023 per un totale di euro
9746,98, somme già in precedenza attribuitegli e per le quali pertanto chiedeva la restituzione;
c) Che il sig. aveva effettuato, relativamente all'anno 2021, la dovuta Parte_1 comunicazione dei redditi, sostenendo che la percezione degli importi in questione pagati dall' richiesti e trattenuti in restituzione siano stati percepiti in buona fede;
CP_2
d) Che, pertanto, nel caso di specie sia da tutelare il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione assistenziale, in quanto la ripetizione di quest'ultima è ammessa dalla giurisprudenza solo dal momento dell'accertamento dell'indebito da parte dell'ente, a meno che non si versi in una situazione di dolo comprovato dell'accipiens.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso accertando CP_2 la debenza del ricorrente in proprio favore della somma di euro 9.746,98 per l'effetto della rideterminazione della pensione liquidatagli per le annualità 2022 e 2023.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni;
parte resistente, invece, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla base di tali principi, quindi, parte ricorrente ritiene che le somme ricevute non sarebbero ripetibili.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso.
Di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del
9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge: l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati
“allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
Pertanto, anche alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal superamento, nel 2021 e nel 2022, CP_1 dei limiti legali di reddito entro i quali è possibile fruire della prestazione pensionistica di invalidità civile;
è opportuno sottolineare che, anche se lo stesso ricorrente abbia provveduto per l'anno 2021 a dichiarare i proventi da lavoro che hanno determinato il superamento dei limiti entro i quali poter percepire il trattamento pensionistico, tale ottemperanza non basta di per sé a garantire l'affidamento circa una debita spettanza dello stesso, in quanto in entrambe le annualità l'incremento reddituale è stato sì grande da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio.
In tal caso, secondo la Suprema Corte, sussiste in capo all'accipiens un “coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; lo stesso, insomma, versa in dolo rispetto a tale condizione (Cass. Civ. Sez. Lav.
28771/2018).
Ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di recupero di parte resistente assume rilevanza la proroga ex lege delle attività amministrative connesse alle verifiche reddituali: l'articolo
2 del D.L. 145 del 2023, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, dichiara che
“Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”. L' , pertanto, provvedendo a notificare la comunicazione nel CP_2 settembre 2024, ha agito nei termini stabiliti dalla legge.
Ne deriva che certamente la prestazione percepita in relazione a tali periodi è indebita ed è dall'Istituto ripetibile. Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2694/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via Riscatto, n. 5 presso lo studio dell'Avv.
NC SO, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di 9.746,98 euro contestatogli dall' con provvedimento CP_2 del 30 settembre 2024 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della rideterminazione della prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che il sig. , già titolare di trattamento pensionistico per invalidità civile, Parte_1 riceveva in data 17/10/2024 da parte dell' una comunicazione di rideterminazione della CP_2 stessa, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2021; b) Che con tale provvedimento l' comunicava al sig. la variazione CP_1 Parte_1 degli importi della pensione liquidata dal gennaio 2022 al dicembre 2023 per un totale di euro
9746,98, somme già in precedenza attribuitegli e per le quali pertanto chiedeva la restituzione;
c) Che il sig. aveva effettuato, relativamente all'anno 2021, la dovuta Parte_1 comunicazione dei redditi, sostenendo che la percezione degli importi in questione pagati dall' richiesti e trattenuti in restituzione siano stati percepiti in buona fede;
CP_2
d) Che, pertanto, nel caso di specie sia da tutelare il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione assistenziale, in quanto la ripetizione di quest'ultima è ammessa dalla giurisprudenza solo dal momento dell'accertamento dell'indebito da parte dell'ente, a meno che non si versi in una situazione di dolo comprovato dell'accipiens.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso accertando CP_2 la debenza del ricorrente in proprio favore della somma di euro 9.746,98 per l'effetto della rideterminazione della pensione liquidatagli per le annualità 2022 e 2023.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni;
parte resistente, invece, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla base di tali principi, quindi, parte ricorrente ritiene che le somme ricevute non sarebbero ripetibili.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso.
Di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del
9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge: l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati
“allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
Pertanto, anche alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal superamento, nel 2021 e nel 2022, CP_1 dei limiti legali di reddito entro i quali è possibile fruire della prestazione pensionistica di invalidità civile;
è opportuno sottolineare che, anche se lo stesso ricorrente abbia provveduto per l'anno 2021 a dichiarare i proventi da lavoro che hanno determinato il superamento dei limiti entro i quali poter percepire il trattamento pensionistico, tale ottemperanza non basta di per sé a garantire l'affidamento circa una debita spettanza dello stesso, in quanto in entrambe le annualità l'incremento reddituale è stato sì grande da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio.
In tal caso, secondo la Suprema Corte, sussiste in capo all'accipiens un “coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; lo stesso, insomma, versa in dolo rispetto a tale condizione (Cass. Civ. Sez. Lav.
28771/2018).
Ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di recupero di parte resistente assume rilevanza la proroga ex lege delle attività amministrative connesse alle verifiche reddituali: l'articolo
2 del D.L. 145 del 2023, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, dichiara che
“Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”. L' , pertanto, provvedendo a notificare la comunicazione nel CP_2 settembre 2024, ha agito nei termini stabiliti dalla legge.
Ne deriva che certamente la prestazione percepita in relazione a tali periodi è indebita ed è dall'Istituto ripetibile. Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo