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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2566/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Daniele Toffanin (C.F. C.F._2
e Emanuele Fortin (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._3 C.F._4 presso lo studio professionale dei difensori in Rovigo, Via Mazzini, 24/6
ATTORI
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede legale in Cartura (PD), Via Roma n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Filipponi (C.F.
), elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del difensore in C.F._5
Piazzale Stazione n. 6 CP_1
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – fideiussione omnibus – fideiussione specifica.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e opponevano il decreto ingiuntivo n. 921/2023 emesso il Parte_1 Controparte_2
13.11.2023 con il quale il Tribunale di Rovigo ingiungeva loro il pagamento in solido a favore di della somma di Controparte_1
€ 27.835,67 oltre interessi e spese, quali fideiussori di per il debito di quest'ultima Controparte_3 derivante dal saldo passivo del conto corrente n. 2/35/29650 (€ 1.230,90) e dal residuo debito del mutuo chirografario n. 9/35/327808 stipulato il 21.01.2021 (€ 26.604,77).
Non contestavano gli importi loro ingiunti, né l'esistenza delle garanzie prestate, ma lamentavano:
1 a) la nullità della fideiussione “omnibus” rilasciata il 14.04.2021 a garanzia di tutte le obbligazioni anche future contratte dalla società garantita verso la opposta fino all'ammontare massimo di CP_1
€30.000,00 e della fideiussione specifica rilasciata il 21.01.2021, quest'ultima a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale nel contratto di mutuo chirografario n. 9/35/327808 assistito dal Fondo Pubblico di garanzia P.M.I. ai sensi della legge n.
662/1996, in quanto l'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 recante le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria (…)”;
b) la nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI censurato per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art 2, comma 2, lett. A della L. n. 287/1990;
c) la mancata escussione preventiva di nei confronti della quale veniva dichiarata Controparte_3
l'apertura della liquidazione giudiziale in data 12.07.2023 da parte dell'intestato Tribunale, e del
Fondo di Garanzia.
Chiedevano che non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'annullamento o la revoca di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo ) chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria
[...] CP_1
e la concessione della provvisoria esecuzione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 29.01.2025 le parti rassegnavano le conclusioni e discutevano oralmente.
2.L'opposizione è infondata.
2.1. La pretesa nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di acquisizione di garanzie sulla quota del finanziamento già garantita dal Fondo di Garanzia PMI è smentita dallo stesso dato normativo: infatti, l'art. 1 par.
4.4 all. 1 D.M. 23.09.2005 vieta l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota garantita dal Fondo, limitando quindi il divieto al patrimonio del beneficiario, e non già a quello di altri soggetti, quali appunto sono i fideiussori oggi opponenti.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione, e lamentavano Parte_1 Controparte_2 la nullità delle suddette fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI, già censurato per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A della L. n. 287/1990.
Come è noto, la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990
(vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12
2 gennaio 2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust"), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
Le censure della Banca d'Italia si sono incentrate sugli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Sul punto, è necessario precisare anzitutto che il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo alle fideiussioni “omnibus”, e tale perimetro è stato precisato anche di recente dalla Corte di cassazione la quale, con ordinanza n. 1170/2025, ha rilevato che “solo le fideiussioni omnibus vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”. Peraltro, anche a voler estendere la nullità alle fideiussioni specifiche, si deve rilevare che la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI censurato non determina la nullità delle clausole riprodotte in essa, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale
3 fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, né una siffatta prova è stata fornita dagli opponenti.
Con riferimento, invece, alle fideiussioni c.d. “omnibus” è necessario uniformarsi al principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, secondo cui: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Quanto all'onere probatorio, per ottenerne la declaratoria di nullità i garanti avrebbero dovuto provare:
a) la conformità della garanzia impugnata allo schema dell'ABI (associazione di categoria a cui, nella specie, gli opponenti non hanno provato appartenere la banca convenuta): tanto avrebbe presupposto la produzione in giudizio da parte opponente - nei termini processuali - non soltanto del modello ABI, rispetto a cui valutare la conformità della garanzia, ma anche del provvedimento dell'Autorità di vigilanza che, avendo natura amministrativa, è sottratto al principio iura novit curia.
b) il rapporto temporale tra l'intesa restrittiva della concorrenza e la garanzia fatta sottoscrivere agli odierni opponenti (quest'ultima deve essere infatti il “prodotto” della prima): la fideiussione deve infatti essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che tale accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che l'interessato può dedurre e provare che l'intesa anticoncorrenziale ci sia, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendo altra specifica prova.
Nel caso in esame, non essendo un tale onere stato assolto integralmente, sulla base della documentazione agli atti e delle allegazioni delle parti, alcuna nullità risulterebbe in ogni caso rilevabile dall'autorità giudiziaria a cui è preclusa la possibilità di compiere d'ufficio accertamenti di carattere istruttorio.
In ogni caso si rileva che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, la nullità dell'intesa a monte determina “…la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” se “la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità»,
4 secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Calando siffatte coordinate nel caso di specie, gli opponenti non hanno neppure provato che le clausole asseritamente affette da nullità fossero essenziali, e che in assenza di esse non avrebbero rilasciato le fideiussioni in oggetto;
al contrario, la qualità di soci della società garantita CP_3
ora in liquidazione giudiziale ( deteneva peraltro il 55% delle quote sociali)
[...] Parte_1
e di Amministratore Unico di lascia intendere, in assenza di prova contraria, Parte_2
l'esistenza del rapporto di funzionalità tra le garanzie rilasciate e l'attività della società garantita. Ne consegue che gli opponenti non possono essere qualificati come consumatori in relazione alle garanzie rilasciate, e ciò esclude in radice anche l'asserita abusività della clausola n. 5, contenuta in entrambe le fideiussioni, rubricata “Pagamento del Fideiussore”, a mente della quale quest'ultimo assume l'obbligo di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovuto, con deroga espressa a quanto disposto dall'art. 1957 c.c.
Il motivo, pertanto risulta infondato.
2.3. Il terzo motivo di opposizione, secondo cui la Banca sia rimasta inerte nei confronti di
[...]
nel frattempo assoggettata a liquidazione giudiziale, e del Fondo di Garanzia, è smentita CP_3 per tabulas dai documenti prodotti dall'opposta, che ha dimostrato sia di aver fatto domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale (cfr. doc. 4 opposta) sia di aver escusso il Fondo
(cfr. doc. 5 opposta), il quale, secondo le “Disposizioni Operative” contenute nel Decreto ministeriale
30/06/2023, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite (cfr. Parte VI – procedura per l'escussione della garanzia, b.2 disciplina specifica per la garanzia diretta: “(…) 6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del
Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite (…)).
3.Da ultimo, sono da rigettare anche in questa sede le istanze istruttorie riproposte dagli opponenti
(prova testimoniale) in quanto le circostanze che esse mirano a provare sono oggetto di produzione documentale (cfr. docc. 4 e 5 parte opposta, comprovanti l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale e l'escussione di ) ovvero irrilevanti nel presente giudizio, visto Controparte_4 il diritto di surroga degli opponenti (cfr. capp. 1, 3, 4 e 5).
5 4.Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
p.q.m.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 921/2023 emesso il
13.11.2023 dal Tribunale di Rovigo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 30.01.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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