TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 636
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Altro
    Violazione dell'art. 1397 C.O.M.

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione del diritto di difesa

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Errata considerazione di due istanze uguali e assenza di aggravio burocratico

    Il Tribunale ritiene il provvedimento impugnato manifestamente irragionevole, poiché il comportamento del ricorrente non integra un aggravio dell'attività della P.A. L'Amministrazione avrebbe potuto ritenere inammissibile la nuova istanza o decidere su entrambe le istanze con un unico provvedimento. Inoltre, non si ravvisa violazione dell'art. 717 d.p.r. n. 90 del 2010, poiché il comportamento del ricorrente non è ascrivibile a violazione del senso di responsabilità.

  • Altro
    Violazione dell'art. 1397 C.O.M.

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

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    Violazione del diritto di difesa

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Errata considerazione di due istanze uguali e assenza di aggravio burocratico

    Il Tribunale ritiene il provvedimento impugnato manifestamente irragionevole, poiché il comportamento del ricorrente non integra un aggravio dell'attività della P.A. L'Amministrazione avrebbe potuto ritenere inammissibile la nuova istanza o decidere su entrambe le istanze con un unico provvedimento. Inoltre, non si ravvisa violazione dell'art. 717 d.p.r. n. 90 del 2010, poiché il comportamento del ricorrente non è ascrivibile a violazione del senso di responsabilità.

  • Altro
    Violazione dell'art. 1397 C.O.M.

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

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    Violazione del diritto di difesa

    La censura è assorbita dalla decisione sul terzo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Errata considerazione di due istanze uguali e assenza di aggravio burocratico

    Il Tribunale ritiene il provvedimento impugnato manifestamente irragionevole, poiché il comportamento del ricorrente non integra un aggravio dell'attività della P.A. L'Amministrazione avrebbe potuto ritenere inammissibile la nuova istanza o decidere su entrambe le istanze con un unico provvedimento. Inoltre, non si ravvisa violazione dell'art. 717 d.p.r. n. 90 del 2010, poiché il comportamento del ricorrente non è ascrivibile a violazione del senso di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 636
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 636
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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