Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel Carvello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – Comando Provinciale di Ravenna n. -OMISSIS- di protocollo del 13 marzo 2024 e notificato in data 20 marzo 2024 avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico presentato dall'App.to Sc. -OMISSIS- ex artt. 1363 e ss. del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;
b) del provvedimento della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – Compagnia di Cervia – Milano Marittima n. -OMISSIS- di protocollo del 14 febbraio 2024 e notificato in data 15 febbraio 2024 avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti dell'App. Sc. -OMISSIS- (-OMISSIS-), addetto alla Stazione di -OMISSIS-(RA)” con cui il Comandante della Compagnia di Cervia – Milano Marittima irrogava all'App. Sc. -OMISSIS- la sanzione disciplinare del rimprovero;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente riveste il grado di App. Sc. dell’Arma dei Carabinieri e, al momento dei fatti oggetto di contestazione, prestava servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-(RA), che dipende gerarchicamente dalla Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima.
In data 10 aprile 2021 al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero con la seguente motivazione: « Appuntato Scelto, addetto alla Stazione Carabinieri di San Carlo di Cesena (FC), nel corso di servizio perlustrativo, unitamente a militare più elevato in grado, contestava una sanzione amministrativa in assenza dei presupposti previsti dalla norma. Tale condotta evidenziava minor senso di responsabilità, minor cura della formazione professionale e negligenza nell’operato. Mancanza commessa a San Carlo di Cesena il 24 dicembre 2020, nel grado di Appuntato Scelto ».
In data 19 agosto 2023, il ricorrente ha presentato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per il tramite della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, istanza per la cessazione degli effetti di tutte le sanzioni disciplinari di corpo riportate (nel caso di specie, la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta in data 10 aprile 2021) ai sensi dell’art. 1369 C.O.M., dando atto che nel biennio successivo alla data del 10 aprile 2021 non gli erano state inflitte altre sanzioni disciplinari di corpo.
In data 30 ottobre 2023 al ricorrente è stato notificato l’invito a rendere osservazioni poiché « Visti i pareri contrari espressi dalle Competenti Autorità gerarchiche e in ossequio a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – n. -OMISSIS-, del 5 dicembre 2022, si ravvisano i seguenti motivi ostativi all’accoglimento della predetta istanza: - la sanzione disciplinare di corpo cui viene chiesta la cessazione degli effetti, sebbene non sia grave, denota una non adeguata consapevolezza del grado rivestito; - il rendimento fornito rilevabile nello specchio riepilogativo delle qualifiche della documentazione caratteristica è in flessione e con qualifiche nella media del recente periodo, che mal si conciliano con l’anzianità di servizio e il grado rivestito; - il periodo trascorso senza che l’interessato sia incorso in ulteriori provvedimenti disciplinari non configura, allo stato attuale, un margine temporale di ampiezza tale da poter dirimere ogni dubbio sul pieno ravvedimento del militare. Sussiste, pertanto, la necessità di sottoporre la S.V. ad un ulteriore periodo di veridica prima di concedere, ove ritenuto, il beneficio richiesto ».
Il ricorrente non ha inviato osservazioni scritte ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
Il ricorrente, però, in data 25 dicembre 2023 ha presentato, al proprio Comandante di Stazione, una ulteriore istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare dando conto del fatto che in data 21 novembre 2023, si era verificato un fatto nuovo: « il Comando Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, con lettera nr. -OMISSIS-, inoltrava la lettera di gratificazione del Comando Provinciale di Ravenna datata 11/11/2023 con lettera nr. -OMISSIS-, al Comando dove presto servizio, poiché il Sig. -OMISSIS- in data 15/11/2023 aveva fatto pervenire una lettera di ringraziamento nei confronti della mia persona, dato che, nel corso di una normale attività di servizio da me capeggiata, avevo raccolto prontamente la sua richiesta d’aiuto, ed ero riuscito ad intervenire tempestivamente impedendo che suo zio -OMISSIS-, potesse togliersi la vita, come in effetti stava facendo, colto da un momento di disperazione connesso al fatto di aver perso tutto a causa dell’alluvione dell’Emilia Romagna avvenuto nel maggio 2023 ».
In data 17 gennaio 2024 il ricorrente ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento disciplinare di corpo n.-OMISSIS-di protocollo per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore ex artt. 1370 e ss. del d.lgs. 15 marzo 4 2010 n. 66 sulla base del seguente addebito: « In data 25 dicembre 2023, la S.V. ha presentato un’istanza per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo risultando ancora pendente altra analoga istanza da Lei presentata in data 19 agosto 2023 per la quale il superiore Comando Generale dell’Arma aveva disposto la notifica della comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 ed a seguito della quale la S.V. non aveva inteso produrre alcuna osservazione. Detta nuova istanza, priva di alcuna utilità amministrativa, ha creato pertanto un inutile aggravio burocratico anche a livello di Comando di Corpo » L’Amministrazione nel suddetto procedimento ha altresì precisato che « Detto comportamento potrebbe integrare gli illeciti disciplinari di cui ai seguenti articoli del D.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare): - 717 (senso di responsabilità) ».
Sempre in data 17 gennaio 2024, il ricorrente presentava domanda di accesso agli atti amministrativi relativi all’instaurato procedimento disciplinare, la quale veniva immediatamente evasa con provvedimento del Comando Legione 5 Carabinieri “Emilia – Romagna” – Compagnia di Cervia – Milano Marittima, di protocollo n.-OMISSIS- del 17 gennaio 2024, con cui è stato trasmesso, al ricorrente, l’atto del Comando Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – SM Ufficio Personale n.-OMISSIS- di protocollo del 08 gennaio 2024, recante la seguente indicazione: «…la nuova istanza, priva di alcuna utilità amministrativa, appare espressione della volontà di creare un inutile e pretestuoso aggravio burocratica. , ma ordinava l’avvio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente. 2. “Ciò posto, rimango in attesa delle relative valutazioni sotto il profilo disciplinare”. 3. Si voglia altresì informare l’interessato che l’istanza in argomento è stata archiviata».
Sono seguite le giustificazioni del ricorrente.
In data 15 febbraio 2024 è stato comunicato al ricorrente il provvedimento della Legione Carabinieri “Emilia – Romagna” – Compagnia di Cervia – Milano Marittima, di protocollo n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2024, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero per la seguente motivazione: « Appuntato Scelto addetto alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, in data 25 dicembre 2023, ha presentato un’istanza per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo risultando ancora pendente altra analoga istanza presentata in data 19 agosto 2023. Tale comportamento, risultando espressione della volontà di creare inutile e pretestuoso aggravio burocratico, ha evidenziato uno scarso senso della responsabilità e della disciplina ».
Il ricorrente ha promosso, in data 15 febbraio 2024, ricorso gerarchico al Comandante provinciale di Ravenna avverso la predetta sanzione disciplinare.
In data 04 marzo 2024, il ricorrente ha trasmesso una memoria integrativa al ricorso gerarchico rappresentando che la sanzione disciplinare si poneva, altresì, in violazione della Circolare n. 45/51-106-1-1987 del 31 marzo 2023 CGA SM Ufficio Affari Giuridici e condizione militare la quale escludeva la rilevanza disciplinare della condotta contestata al ricorrente per il semplice fatto che l’Amministrazione non era neppure tenuta, nel caso di specie, “al più generale obbligo di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge”.
Con provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo, datato 13 marzo 2024 e notificato al ricorrente in data 20 marzo 2024, il Comandante Provinciale di Ravenna ha respinto il ricorso gerarchico.
Avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. secondo parte ricorrente, nel caso di specie sarebbe stato violato l’art. 1397 C.O.M., il rilevamento dell’asserita condotta disciplinare del ricorrente non essendo stato effettuato dal Comandante di Compagnia, ma dal Comandante di Corpo, Gen. B. -OMISSIS- e il relativo atto non reca l’identificazione del preteso trasgressore da parte del Superiore gerarchico che ha ravvisato gli estremi della condotta disciplinare, né viene indicato il rapporto disciplinare ex art. 1397 C.O.M.;
2. sarebbe stato violato il diritto di difesa del ricorrente, in ragione della difformità tra la contestazione di addebito disciplinare e la motivazione alla base del provvedimento disciplinare, in quest’ultimo in particolare essendo valorizzata anche la “volontà di creare inutile e pretestuoso aggravio burocratico”, sì che il ricorrente avrebbe “evidenziato uno scarso senso della responsabilità e della disciplina”; inoltre, nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare non si sarebbe fatto riferimento alle dichiarazioni rese da un testimone in ordine ai fatti oggetto di contestazione, la cui rilevanza invece è emersa in sede di provvedimento gerarchico; la violazione si apprezzerebbe anche per il fatto che la circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS-, relativa alle procedure disciplinari, stabilisce, al capitolo IV, sezione II, paragrafo 6.2, che “La disposizione riafferma il principio enunciato dall’art. 1370, comma 1, c.o.m. 15 per il quale “nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Militare interessato”; inoltre, l’Amministrazione avrebbe violato il diritto di difesa non avendo fornito la suddetta documentazione nemmeno a seguito dell’ultima istanza di accesso prima dell’introduzione del presente giudizio;
3. l’amministrazione avrebbe errato nel considerare esistenti due istanze uguali, quella del 25 dicembre 2023, al contrario della missiva del 19 agosto 2023, contenendo semplici osservazioni scritte (“intendo far osservare che…”), ancorché tardive; in ogni caso, quand’anche fosse configurabile una nuova domanda, non vi sarebbe stato alcun aggravio burocratico l’art. 2, l. n. 241 del 1990, consentendo all’Amministrazione di dichiarare in forma semplificata istanze manifestamente inammissibili e/o irricevibili e/o infondate, e, sotto altro profilo, la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare n. 45/51-106-1-1987 di protocollo del 31 marzo 2023, citata nella delibera del N.S.C. n. 3-1/2024 del 01 marzo 2024, esclude il dovere, in capo all’Amministrazione, di adottare un provvedimento conclusivo espresso in presenza di istanze “inammissibili” ovvero che costituiscano “riproposizione di precedenti istanze”; inoltre, per espressa ammissione del Comandante di Compagnia non risulterebbe essere stata compiuta alcuna istruttoria con conseguente contraddittorietà della motivazione; infine, non è applicabile l’art. 717 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, poiché, ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. n. 66 del 2010, i fini istituzionali delle Forze Armate consistono nella difesa dello Stato (comma 1), nella realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte (comma 2), nella salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità (comma 3), nel vigilare con gli organismi internazionali competenti sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale (comma 4).
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio mediante mero atto di costituzione formale.
Nessuno ha depositato memorie difensive nei termini.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
È dirimente e assorbente la censura di cui al terzo motivo di ricorso, che attiene al merito della sanzione irrogata dall’Amministrazione (i primi due motivi, invece, attenendo a vizi formali o procedimentali).
Da quanto emerge dagli atti di causa, infatti, il provvedimento impugnato risulta manifestamente irragionevole, il comportamento tenuto dal ricorrente non essendo in alcun modo idoneo a costituire un aggravio dell’attività della P.a..
Fermo restando, infatti, che il ricorrente avrebbe potuto presentare, sia pure tardivamente, la nuova documentazione posta a fondamento della nuova istanza nell’ambito del procedimento di cessazione della sanzione ancora pendente, vi è che l’Amministrazione avrebbe ben potuto ritenere rapidamente inammissibile la nuova istanza, così come, per converso, avrebbe anche potuto, in una logica di concentrazione dell’attività amministrativa, adottare, con un unico provvedimento, una decisione su entrambe le istanza di cessazione.
In ogni caso, non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 717 d.p.r. n. 90 del 2010, ai sensi del quale «1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate».
Non pare che il comportamento tenuto dal ricorrente nel caso di specie, infatti, possa ascriversi ad una violazione del suddetto senso di responsabilità.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.