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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE N. 12/A 31100 TREVISO presso il
Difensore RN LO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
BORGHI,6 29121 PIACENZA presso il Difensore NF RI PP
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
Il giudizio è la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla odierna convenuta, debitrice, nei confronti dell'attrice procedente.
La debitrice eccepisce l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 62
D.P.R. 602/1973, in quanto i semirimorchi pignorati sono beni strumentali indispensabili all'attività di autotrasporto;
non è stata rispettata la procedura prevista per il pignoramento di beni strumentali;
manca la valutazione del limite di 1/5 del valore dei beni;
non è stata verificata l'esistenza di altri beni sufficienti a soddisfare il credito;
vi sono garanzie reali alternative posto che la società è proprietaria di un capannone industriale su cui la stessa procedente ( ) ha iscritto ipoteca di primo CP_2
grado per euro 115.456,54 oltre interessi;
sarebbe stato altresì violato l'art. 521 bis c.p.c.
(attrice) resiste ribadendo la piena legittimità del Parte_1
pignoramento, posto che i semirimorchi non sono indispensabili alla luce della visura
ACI in atti da cui risulta che la società possiede ben 148 veicoli;
la società ha 70
dipendenti e dimensioni tali da far presumere una dotazione di veicoli ben superiore ai sette dichiarati;
constano altresì precedenti, ripetute ed infruttuose azioni esecutive posto che anche i numerosi pignoramenti presso terzi esperiti hanno dato esito negativo.
In sede cautelare l'opposizione è stata già vagliata dal G.E. con ordinanza del
25.02.2025, qui per brevità da intendersi integralmente riportata e trascritta, e che appare meritevole di conferma non essendo emersi fatti nuovi o elementi di valutazione ulteriori tali da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il giudice.
L'opposizione va dunque respinta;
spese secondo la soccombenza e secondo i pagina 2 di 3 parametri di cui al DM 55/2014 (valore superiore a 2 milioni di euro;
parametri tra minimo e medio);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione; e per l'effetto
Condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in Euro 40.000,00 oltre IVA e accessori se
[...]
dovuti.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE N. 12/A 31100 TREVISO presso il
Difensore RN LO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
BORGHI,6 29121 PIACENZA presso il Difensore NF RI PP
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
Il giudizio è la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla odierna convenuta, debitrice, nei confronti dell'attrice procedente.
La debitrice eccepisce l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 62
D.P.R. 602/1973, in quanto i semirimorchi pignorati sono beni strumentali indispensabili all'attività di autotrasporto;
non è stata rispettata la procedura prevista per il pignoramento di beni strumentali;
manca la valutazione del limite di 1/5 del valore dei beni;
non è stata verificata l'esistenza di altri beni sufficienti a soddisfare il credito;
vi sono garanzie reali alternative posto che la società è proprietaria di un capannone industriale su cui la stessa procedente ( ) ha iscritto ipoteca di primo CP_2
grado per euro 115.456,54 oltre interessi;
sarebbe stato altresì violato l'art. 521 bis c.p.c.
(attrice) resiste ribadendo la piena legittimità del Parte_1
pignoramento, posto che i semirimorchi non sono indispensabili alla luce della visura
ACI in atti da cui risulta che la società possiede ben 148 veicoli;
la società ha 70
dipendenti e dimensioni tali da far presumere una dotazione di veicoli ben superiore ai sette dichiarati;
constano altresì precedenti, ripetute ed infruttuose azioni esecutive posto che anche i numerosi pignoramenti presso terzi esperiti hanno dato esito negativo.
In sede cautelare l'opposizione è stata già vagliata dal G.E. con ordinanza del
25.02.2025, qui per brevità da intendersi integralmente riportata e trascritta, e che appare meritevole di conferma non essendo emersi fatti nuovi o elementi di valutazione ulteriori tali da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il giudice.
L'opposizione va dunque respinta;
spese secondo la soccombenza e secondo i pagina 2 di 3 parametri di cui al DM 55/2014 (valore superiore a 2 milioni di euro;
parametri tra minimo e medio);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione; e per l'effetto
Condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in Euro 40.000,00 oltre IVA e accessori se
[...]
dovuti.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3