Decreto cautelare 13 marzo 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schinina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del decreto del Questore di Ragusa Cat. -OMISSIS-, notificato il 07.03.2024;
- del verbale di esecuzione del decreto di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del 07.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IU GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, titolare del locale denominato "-OMISSIS-Temptation Garden" sito in Ragusa, ha impugnato il decreto del Questore di Ragusa del 6 marzo 2024, con il quale è stata disposta la sospensione per otto giorni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), della S.C.I.A. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale medesimo.
Il provvedimento di sospensione del Questore trae origine da un grave episodio di aggressione avvenuto in data 1 marzo 2024 ai danni di un residente nell'edificio sovrastante il locale, il quale, mentre transitava negli spazi antistanti il locale della società ricorrente è stato percosso da alcuni soggetti e a seguito delle percosse subite ha dovuto “ far ricorso alle cure mediche presso il locale Ospedale ”. L’aggressione sarebbe avvenuta alla presenza del titolare dell'esercizio, il quale “ si accompagnava ai soggetti autori dell’aggressione ” e avrebbe egli stesso chiesto alla vittima di avvicinarsi.
Il provvedimento richiama altresì un contesto caratterizzato da ripetute segnalazioni dei residenti per disturbo della quiete pubblica a causa delle emissioni sonore e degli schiamazzi provenienti dal locale e dalle sue pertinenze.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della Legge 241/1990 per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
Il provvedimento si fonderebbe su un unico episodio, peraltro avvenuto all'esterno del locale e contestato dal ricorrente (che ha sporto a sua volta querela, a contrariis, in data 2 marzo 2024, lamentando il tentativo di aggressione in suo danno), in assenza dei requisiti di gravità e reiterazione richiesti dalla norma, nonché dalla stessa circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/010024/12000 che erroneamente l’Amministrazione avrebbe richiamato a sostegno nell’impugnato provvedimento.
2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S. - Contraddittorietà della motivazione e irragionevolezza.
Parte ricorrente lamenta l’erroneità e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, in quanto parzialmente fondata su violazioni di norme volte alla tutela della quiete pubblica che, in quanto illeciti amministrativi, sarebbero inidonee a determinare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, o allarme sociale nella cittadinanza, e la cui gestione spetterebbe alla competenza comunale.
3)Violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.
L'Amministrazione non avrebbe potuto omettere la comunicazione di avvio del procedimento, non ricorrendo un'urgenza qualificata e concreta tale da impedire la partecipazione del privato.
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Ragusa, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il periodo di sospensione terminato il 15 marzo 2024, e avendo dunque il provvedimento
impugnato esaurito i propri effetti.
Parte ricorrente ha depositato memorie.
All’odierna udienza pubblica, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale con riferimento alla domanda annullatoria (in considerazione del fatto che il periodo di sospensione di otto giorni disposto con il provvedimento impugnato è interamente decorso), atteso che permane comunque l’interesse di parte ricorrente a fini risarcitori.
Il ricorso è infondato.
Non merita accoglimento il primo motivo, con il quale parte ricorrente ha sostenuto che un singolo episodio, avvenuto all'esterno del locale e originato da una lite di vicinato, non sarebbe sufficiente a integrare i presupposti per l’adozione di un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.
L'art. 100 T.U.L.P.S. stabilisce che “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
Come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 16 luglio 2025, n. 6249), la norma sopra riportata introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragion di discostarsi, ha stabilito che:
- “ la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- “ l’adozione del provvedimento ex art. 100 Tulps consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
La sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità.
Entro tale quadro deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura ” (Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422; Idem n. 1932/2025 citata).
Il citato art. 100 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare. (Consiglio di Stato, sez. III, 16 dicembre 2019, n.8503; Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).
Dall’esame della documentazione in atti emerge come l’adozione del provvedimento impugnato sia fondata su una situazione di particolare gravità, consistita nell'aggressione fisica a una persona che, a seguito delle percosse subite, ha riportato lesioni.
La stessa circolare ministeriale n. 557/2019, invocata dalla società ricorrente, nel chiarire che " in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie ” ( pag. 7), fa tuttavia salva l’ipotesi in cui l’episodio singolo sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale ( " il singolo episodio può legittimamente dare luogo alle misure ex art. 100 TULPS solo allorquando rivesta carattere di gravità ed allarme per la collettività e costituisca un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza ”- pag. 8 circolare citata, in atti ).
La violenta aggressione, avvenuta negli spazi antistanti il locale, integra certamente un episodio di "particolare grave violenza" e idoneo a generare "allarme sociale", giustificando di per sé l'intervento cautelare del Questore.
Né a diverse conclusioni può indurre la circostanza, evidenziata dalla parte ricorrente, che l’aggressione si sia verificata fuori dal locale.
La distinzione invocata da parte ricorrente tra lo spazio interno al locale e l’area esterna antistante dove si è verificato l’incidente, è insufficiente a far venir meno i presupposti di applicazione della norma, atteso che " l'ampia formulazione normativa va interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati "(Tar Campania, sez. V, 29 gennaio 2025, n. 784; TAR Liguria, sez. II, 21 ottobre 2019, n. 795).
Giova ribadire che il provvedimento ex art. 100 TULPS costituisce una misura di prevenzione finalizzata ad impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, la cui adozione non richiede necessariamente che siano avvenuti tumulti o gravi disordini all’interno dell’esercizio pubblico o che esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.
L’episodio riportato nel provvedimento gravato, considerato nella sua oggettiva sussistenza, rappresenta, per la sua natura violenta e la evidente capacità di ledere l’integrità fisica delle persone coinvolte, condizione obiettiva e specifica di rischio che integra pienamente i presupposti di cui all’art. 100 più volte citato, tenuto conto delle finalità perseguite dalla suddetta disposizione normativa.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, l'episodio non può essere decontestualizzato e ridotto a una mera "lite di vicinato", in quanto dagli atti emerge chiaramente che l'aggressione si inserisce in un quadro di perdurante conflittualità tra il titolare dell'esercizio e i residenti, originato proprio dalla gestione del locale e, in particolare, dai disturbi alla quiete pubblica lamentati da questi ultimi.
L'episodio, pertanto, non è estraneo all'attività del pubblico esercizio, ma ne costituisce una diretta e preoccupante conseguenza, rivelando una situazione di oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente ha evidenziato l’erroneità e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, in quanto parzialmente fondata su violazioni di norme volte alla tutela della quiete pubblica che, in quanto illeciti amministrativi, sarebbero inidonee a determinare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, o allarme sociale nella cittadinanza, e la cui gestione spetterebbe alla competenza comunale.
Una lettura attenta del provvedimento impugnato rivela che il riferimento alle lamentele per le emissioni sonore non costituisce il fondamento giuridico del provvedimento di sospensione impugnato, bensì un elemento del quadro fattuale complessivo. Il Questore non ha sanzionato la violazione delle norme sull'inquinamento acustico, ma ha valutato come la gestione del locale, caratterizzata da continui disturbi alla quiete pubblica, avesse creato una situazione di tensione e di pericolo per l'ordine pubblico, culminata nel grave fatto di violenza del 1 marzo 2024.
Ne consegue che il richiamo alle problematiche acustiche e alle precedenti diffide del Comune serve a motivare la valutazione del contesto di pericolosità e a dimostrare che l'aggressione non è stato un evento estemporaneo, ma l'apice di una situazione critica legata all'attività dell'esercizio.
E’,infine, infondato anche il terzo motivo, con il quale la società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
E’ sufficiente osservare sul punto che, per giurisprudenza consolidata, “ le finalità perseguite attraverso l'adozione delle misure di cui all'art. 100, t.u.l.p.s. risultano <ex se> assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento; il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari per i quali è escluso l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23-1-2023, n. 26; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 4-4-2024, n. 54) ”(in tal senso, da ultimo, TAR Veneto, sez. I, 19 marzo 2025, n. 374).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
L'infondatezza dei motivi di ricorso, che conduce a ritenere legittimo il provvedimento impugnato, determina, di conseguenza, il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU GG, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.