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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2243/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI RI Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2243/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via della Bonifica n.48/1 presso lo studio dell'avv. CATENARO PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Controparte_1 C.F._2 pec dell'avv. CARINCI LUCIANO che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 16 luglio 2025 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. e che dalla relazione intrattenuta nasceva la loro Controparte_1 figlia , il 20.02.2012 - adiva l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la Persona_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi alla di loro figlia attraverso le seguenti modalità: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
per l'effetto Persona_2 autorizzare la sig. a provvedere alla richiesta di trasferimento di residenza della minore in Parte_1
Pianella (PE) alla via Lago di Garda n 1, richiedere il documento di identità della minore. b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig.
, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove Controparte_1 occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una Controparte_1 somma mensile pari ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. d) In subordine, in caso di rigetto della richiesta di affidamento esclusivo, voglia disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre con concessione di un contributo di €400,00 per il mantenimento della minore rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero assumere ogni Controparte_1 altro provvedimento meglio visto e ritenuto.”
2. Il resistente, regolarmente costituito in giudizio, insisteva per la reiezione della domanda in quanto infondata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare in toto il ricorso e tutte le richieste e conclusioni formulate dalla ricorrente e, accertato e dichiarato che il padre è il soggetto più adatto a tenere la minore, confermare il decreto del 6.12.21, n° 1507-2021 VG, del Tribunale di
Pescara, ovvero l'affido condiviso ai genitori e della loro figlia Controparte_1 Parte_1 minore , nata a [...] [...], con collocamento prevalente della stessa Persona_2 minore presso il padre presso la casa paterna in Manoppello (Pe), e con diritto della madre di vedere e tenere la figlia con sé negli stessi giorni, orari e modalità stabiliti nel suddetto decreto;
2) condannare la signora al pagamento delle spese e dei compensi professionali del Parte_1 pagina 2 di 6 presente giudizio. 3) In via del tutto subordinata, e solo nella remota ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di collocare la minore dalla madre, stabilire le modalità del diritto di visita del padre sia durante la settimana che nei week-end e nel periodo estivo, natalizio, pasquale e ricorrenze, e fissare come contributo economico, a favore della minore, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili più Istat.”
3. All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 10.12.2025 e di seguito riportate:
1) COLLOCAMENTO DELLA MINORE
P
resterà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Persona_2 padre. La minore continuerà a vivere nell'abitazione sita in Manoppello alla via Parco Nazionale
d'Abruzzo n. 3, ove la minore manterrà la residenza anagrafica.
II. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sulla figlia nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
III. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE
I. La minore trascorrerà con la madre due giorni a settimana in particolare nei giorni del martedì e del giovedì dalle 14:00/20:00 durante l'anno scolastico. Nei giorni indicati la sig. Parte_1
potrà prendere la figlia all'uscita da scuola alle ore 14:00 e ricondurla a casa
[...] Persona_1 del padre alle ore 20:00.
II. Quando non frequenta la scuola, poiché chiusa nei periodi festivi od Persona_2 estivi o per qualsivoglia assenza, tale orario sarà ridotto nella fascia oraria 15:00/20:00.
pagina 3 di 6 III. La minore trascorrerà i fine settimana seguendo il criterio dell'alternanza. Quando Persona_1 trascorrerà il fine settimana con la madre, quest'ultima potrà prendere la figlia il Persona_1 sabato dalle ore 10:00 e portarla direttamente a scuola il lunedì alle ore 08:00.
IV. Quando non frequenta la scuola, poiché chiusa nei periodi festivi od estivi o per Persona_1 qualsivoglia assenza, dovrà riportarla presso l'abitazione del padre per le ore 10:00 del lunedì.
V. La sig. autorizza il nonno e le zie ed Parte_1 Persona_4 Persona_5 Per_6
, qualora necessario, ad accompagnare la figlia minore a scuola,
[...] Persona_2 nel corrente anno scolastico e nei successivi presso l'Istituto superiore che la figlia sceglierà.
Autorizza i predetti, qualora necessario, a poter prendere la minore all'uscita da scuola. Tale autorizzazione verrà esercitata dal nonno e dalle zie della minore nel rispetto di quanto stabilito al punto 2) del presente accordo.
Presta altresì il consenso all'utilizzo, da parte della minore, dello scuolabus durante il presente anno scolastico.
3) FESTIVITÀ NAZIONALI
I. Festività nazionali equamente suddivise, in forma alternata, tra i genitori nei seguenti termini: dal
24 dicembre al 31 dicembre;
dal 1 gennaio al 6 gennaio.
II. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
III. La minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dell'una e dell'altra, mentre il giorno del compleanno della minore i genitori lo trascorreranno insieme alla piccola, ovvero, in mancanza di accordo, sarà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
4) VACANZE ESTIVE
I. La minore trascorrerà le vacanze estive – decorrenti dal 15 giugno di ogni anno fino al 31 agosto – seguendo il criterio dell'alternanza settimanale per l'intero periodo.
II. Il sig. autorizza la sig.ra a portare con sé la piccola , durante il periodo CP_1 Parte_1 Per_1 delle vacanze estive, in Lituania a decorrere dal compimento del 16° anno di età.
5) MANTENIMENTO DELLA MINORE
pagina 4 di 6 I. Il versamento stabilito di euro 100,00 mensili più aumento ISTAT – ad oggi ammontante a circa euro
114,00 – verrà versato su un libretto postale (o quant'altro possa assicurare lo stesso fine) a nome della minore , con possibilità di ritiro al compimento del 18° anno. Persona_2
II. Il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla somma residua, dovuta Controparte_1 dalla al derivante dalla Sentenza n. 1022/2024 pubbl. il 22/08/2024 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Pescara.
III. Le spese ordinarie e straordinarie saranno regolate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara sottoscritto in data 25.06.2024 ed in particolare all'allegato n. 1 del predetto protocollo.
Tutte le condizioni sancite nella presente accordo potranno essere derogate previa intesa dei genitori e nell'interesse della minore.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
5. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
b) compensa integralmente le spese di giudizio.
Pescara, 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
GI RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 5 di 6 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI RI Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2243/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via della Bonifica n.48/1 presso lo studio dell'avv. CATENARO PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Controparte_1 C.F._2 pec dell'avv. CARINCI LUCIANO che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 16 luglio 2025 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. e che dalla relazione intrattenuta nasceva la loro Controparte_1 figlia , il 20.02.2012 - adiva l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la Persona_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi alla di loro figlia attraverso le seguenti modalità: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
per l'effetto Persona_2 autorizzare la sig. a provvedere alla richiesta di trasferimento di residenza della minore in Parte_1
Pianella (PE) alla via Lago di Garda n 1, richiedere il documento di identità della minore. b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig.
, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove Controparte_1 occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una Controparte_1 somma mensile pari ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. d) In subordine, in caso di rigetto della richiesta di affidamento esclusivo, voglia disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre con concessione di un contributo di €400,00 per il mantenimento della minore rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero assumere ogni Controparte_1 altro provvedimento meglio visto e ritenuto.”
2. Il resistente, regolarmente costituito in giudizio, insisteva per la reiezione della domanda in quanto infondata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare in toto il ricorso e tutte le richieste e conclusioni formulate dalla ricorrente e, accertato e dichiarato che il padre è il soggetto più adatto a tenere la minore, confermare il decreto del 6.12.21, n° 1507-2021 VG, del Tribunale di
Pescara, ovvero l'affido condiviso ai genitori e della loro figlia Controparte_1 Parte_1 minore , nata a [...] [...], con collocamento prevalente della stessa Persona_2 minore presso il padre presso la casa paterna in Manoppello (Pe), e con diritto della madre di vedere e tenere la figlia con sé negli stessi giorni, orari e modalità stabiliti nel suddetto decreto;
2) condannare la signora al pagamento delle spese e dei compensi professionali del Parte_1 pagina 2 di 6 presente giudizio. 3) In via del tutto subordinata, e solo nella remota ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di collocare la minore dalla madre, stabilire le modalità del diritto di visita del padre sia durante la settimana che nei week-end e nel periodo estivo, natalizio, pasquale e ricorrenze, e fissare come contributo economico, a favore della minore, un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili più Istat.”
3. All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 10.12.2025 e di seguito riportate:
1) COLLOCAMENTO DELLA MINORE
P
resterà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Persona_2 padre. La minore continuerà a vivere nell'abitazione sita in Manoppello alla via Parco Nazionale
d'Abruzzo n. 3, ove la minore manterrà la residenza anagrafica.
II. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sulla figlia nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
III. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE
I. La minore trascorrerà con la madre due giorni a settimana in particolare nei giorni del martedì e del giovedì dalle 14:00/20:00 durante l'anno scolastico. Nei giorni indicati la sig. Parte_1
potrà prendere la figlia all'uscita da scuola alle ore 14:00 e ricondurla a casa
[...] Persona_1 del padre alle ore 20:00.
II. Quando non frequenta la scuola, poiché chiusa nei periodi festivi od Persona_2 estivi o per qualsivoglia assenza, tale orario sarà ridotto nella fascia oraria 15:00/20:00.
pagina 3 di 6 III. La minore trascorrerà i fine settimana seguendo il criterio dell'alternanza. Quando Persona_1 trascorrerà il fine settimana con la madre, quest'ultima potrà prendere la figlia il Persona_1 sabato dalle ore 10:00 e portarla direttamente a scuola il lunedì alle ore 08:00.
IV. Quando non frequenta la scuola, poiché chiusa nei periodi festivi od estivi o per Persona_1 qualsivoglia assenza, dovrà riportarla presso l'abitazione del padre per le ore 10:00 del lunedì.
V. La sig. autorizza il nonno e le zie ed Parte_1 Persona_4 Persona_5 Per_6
, qualora necessario, ad accompagnare la figlia minore a scuola,
[...] Persona_2 nel corrente anno scolastico e nei successivi presso l'Istituto superiore che la figlia sceglierà.
Autorizza i predetti, qualora necessario, a poter prendere la minore all'uscita da scuola. Tale autorizzazione verrà esercitata dal nonno e dalle zie della minore nel rispetto di quanto stabilito al punto 2) del presente accordo.
Presta altresì il consenso all'utilizzo, da parte della minore, dello scuolabus durante il presente anno scolastico.
3) FESTIVITÀ NAZIONALI
I. Festività nazionali equamente suddivise, in forma alternata, tra i genitori nei seguenti termini: dal
24 dicembre al 31 dicembre;
dal 1 gennaio al 6 gennaio.
II. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
III. La minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dell'una e dell'altra, mentre il giorno del compleanno della minore i genitori lo trascorreranno insieme alla piccola, ovvero, in mancanza di accordo, sarà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
4) VACANZE ESTIVE
I. La minore trascorrerà le vacanze estive – decorrenti dal 15 giugno di ogni anno fino al 31 agosto – seguendo il criterio dell'alternanza settimanale per l'intero periodo.
II. Il sig. autorizza la sig.ra a portare con sé la piccola , durante il periodo CP_1 Parte_1 Per_1 delle vacanze estive, in Lituania a decorrere dal compimento del 16° anno di età.
5) MANTENIMENTO DELLA MINORE
pagina 4 di 6 I. Il versamento stabilito di euro 100,00 mensili più aumento ISTAT – ad oggi ammontante a circa euro
114,00 – verrà versato su un libretto postale (o quant'altro possa assicurare lo stesso fine) a nome della minore , con possibilità di ritiro al compimento del 18° anno. Persona_2
II. Il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla somma residua, dovuta Controparte_1 dalla al derivante dalla Sentenza n. 1022/2024 pubbl. il 22/08/2024 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Pescara.
III. Le spese ordinarie e straordinarie saranno regolate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara sottoscritto in data 25.06.2024 ed in particolare all'allegato n. 1 del predetto protocollo.
Tutte le condizioni sancite nella presente accordo potranno essere derogate previa intesa dei genitori e nell'interesse della minore.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
5. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
b) compensa integralmente le spese di giudizio.
Pescara, 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
GI RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 5 di 6 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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