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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Lavoro domestico. Differenze retributive promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Iozzia –
Appellante contro ( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati Alfonso Cannata e Pietro Roccasalva – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva nr. 1236 del 6.12.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
così statuiva: «1) dichiara che ha lavorato dal
[...] Parte_1
12.3.2010 al 13.2.2014 alle dipendenze di occupandosi Controparte_1 dell'assistenza di - persona autosufficiente - e delle attività Persona_1 connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, per le ore e verso la retribuzione risultante dalle buste paga in atti, convivendo con l'assistito; 2) di- chiara che le mansioni espletate, inquadrate nel livello B dei “lavoratori non conviventi”, sono invece afferenti al livello B-Super dei “lavoratori conviven- ti”; 3) dichiara che la ricorrente ha diritto alle eventuali differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in applicazione dei minimi retributivi
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previsti dal CCNL dei Lavoratori domestici per i “lavoratori conviventi” di li- vello B-Super, nonché ad ottenere la relativa regolarizzazione previdenziale;
4) dichiara che la ricorrente ha diritto alle conseguenti differenze sul TFR, già percepito in corso di giudizio nella misura di € 2.579,91; » 5) dichiara che la ricorrente ha diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa prestata, per 30 ore settimanali, dal 1.1.2014 al 13.2.2014, secondo i minimi retributivi sopra stabi- liti;
6) rigetta nel resto. Dispone sulla prosecuzione del giudizio come da sepa- rata ordinanza».
Il primo giudice, affermata la legittimazione passiva dell'originario resistente, rilevava: a) che non era stata raggiunta la prova dell'inizio del rapporto di la- voro dal 22.2.2010, essendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni del teste
; b) che le mansioni dovevano farsi rientrare nel livello “B- Testimone_1
Super” del CCNL (“assistenza a persone autosufficienti”) piuttosto che in quel- lo rivendicato “C-Super”, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla non autosufficienza dell'assistito, da ciò discendendo quin- Persona_1 di il livello retributivo per “lavoratori conviventi”; c) che non vi era prova del lavoro straordinario diurno e notturno essendo del tutto generica la deposizione della teste , piuttosto dovendosi giustificare la presenza della ricorren- Tes_1 te, “continuativa diurna e notturna” presso l'abitazione di Persona_1 per il fatto che la lavoratrice fruiva “dell'alloggio dell'assistito”; d) che non andavano riconosciute le indennità per festività e ferie non godute essendo emerso dalle prove espletate che la ricorrente era solita fare rientro in Romania
e che, in tali occasioni, veniva sostituita da altre lavoratrici domestiche;
e) che nemmeno i danni “da spersonalizzazione” potevano essere riconosciuti in quanto genericamente allegati;
f) che invece spettavano alla ricorrente le retri- buzioni per i mesi di gennaio e febbraio 2014 stante l'assenza di contestazioni sul punto della debenza da parte dell'originario resistente, nonché il ricalcolo del TFR peraltro offerto banco judicis.
Con sentenza definitiva nr. 435 del 02/05/2022, il tribunale condannava
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 970,36 a titolo di CP_2 differenze retributive relative alle due ultime mensilità di gennaio e febbraio
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2014 e ratei di 13^, avendo accertato a mezzo CTU contabile che, nonostante il diritto al superiore inquadramento al livello “B-Super” per lavoratori convi- venti, l'originaria ricorrente aveva percepito «una retribuzione superiore a quella minima garantita per i lavoratori domestici conviventi».
Con atto del 18.7.2022 parte odierna appellante impugnava le due sentenze.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare no- te telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il collegio dà atto che l'appellante, in riscontro all'ordinanza di questa Corte, con le note del 28.10.2025 ha rinunciato alla domanda di condanna contributiva e, pertanto, non si pone un problema di liti- sconsorzio necessario con l . CP_3
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nel capo in cui ha escluso l'inizio del rapporto di lavoro dal 22.2.2010, sostenendo che è stato lo stesso attuale appellato che, nel costituirsi, ha prodotto la ricevuta di pagamento delle prestazioni da parte dell'odierna appellante «per il periodo
22.02.2010 - 22.03.2010 per prestazioni di lavoro domestico al Sig. Per_1
.
[...]
2.1. Il motivo è fondato.
Il documento attesta la decorrenza del rapporto di lavoro dal 22.2.2010 e la percezione di un compenso di euro 600,00, in ogni caso superiore al dovuto stimato dal CTU di primo grado mediamente in euro 546,68 per trenta ore set- timanali che è l'orario, per quanto infra, che va confermato anche in questo grado del giudizio.
Pertanto, all'appellante sono dovuti la 13^ mensilità e il Tfr dal 22.2.2010 all'11.3.2010, così determinati: € 600 ÷ 12 = € 50,00; € 50 ÷ 30 = € 1,67 che è la quota giornaliera della 13^; giorni lavorati = 18; 13ª maturata = 18 × € 1,67
- € 30,00 circa.
Il Tfr è così determinato: Retribuzione annua teorica = € 600 × 12 = € 7.200;
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quota giornaliera di TFR = € 7.200 ÷ 365 € 19,73/giorno, circa;
giorni lavorati
- 18; TFR maturato = 18 × € 19,73 = € 355,00, circa, per un importo comples- sivo dovuto di € 385,00.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato ricono- scimento delle mansioni afferenti al «Livello C Super – Profilo: a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assisti- ti». Rileva che sarebbe stato lo stesso originario resistente a confermare in sede di interrogatorio formale la circostanza qualificante del profilo, ossia la non au- tosufficienza.
Anche le stesse prove orali assunte, nonostante i dubbi sull'attendibilità dei te- CP_ sti e deporrebbero comunque nel senso indicato CP_5 CP_6 dall'appellante.
Assumerebbe altresì rilievo determinate lo stato di interdetto di Persona_2
, risalente al 26.11.1996 in quanto «è una contraddizione in termini di-
[...] chiarare autosufficiente un interdetto».
Non assumerebbe rilievo, ai fini dell'esclusione della condizione di 'non auto- sufficienza', la circostanza — pure riferita dai testi — secondo cui il sig. CP_2 none era in grado di deambulare, a fronte delle dichiarazioni di Testimone_1
e circa la necessità che l'assistito fosse costantemente accompa- Persona_3 gnato e sorvegliato.
Invero, dai resoconti allegati al procedimento per l'interdizione da parte dell'attuale appellato, emergerebbe la fruizione di «pensione di invalidità civile
“cat.SO”, cioè ai superstiti ex art.22, legge 903/1965 che presuppone l'assoluta inabilità del beneficiario, sin dal tempo del decesso dei genitori titolari della pensione “di reversibilità”, e da “indennità di accompagnamento” che ha quale presupposto legislativamente definito la “impossibilità a deambulare in manie- ra autonoma” o l'incapacità “di svolgere gli atti della vita quotidiana e necessi- ta(no) dell'assistenza continuativa di una persona”».
Insiste nella richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la Contr Commissione Sanitaria dell di Ragusa «per documentare obiettivamente
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l'inabilità e la non autosufficienza del Sig. a mezzo il ver- Persona_1 bale di visita collegiale.
3.1. Il motivo è infondato.
La definizione di autosufficienza va desunta dal testo del CCNL poiché non ri- guarda una nozione generale ma relativa, in quanto oggetto della prestazione lavorativa tipica del badante.
L'art. 11 del CCNL nel precisare che «al personale non infermieristico espres- samente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super […]» accomuna
“bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati” nella definizione di per- sone autosufficienti.
La successiva nota a verbale in calce all'art. 10 del CCNL (Inquadramento dei lavoratori), precisa che «2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria per- sona ed alla vita di relazione».
La differenza tra i due livelli contrattuali (B Super del CCNL, "Assistente a persone autosufficienti", ovvero "anziani o bambini autosufficienti" in luogo dell'invocato livello C Super "Assistente a persone non autosufficienti - non formato") sta nel grado di autonomia e autosufficienza della persona assistita nello svolgimento delle attività basilari della vita, che nel caso dell'assistente di livello BS implicano un'attività di assistenza a persone in grado, ad esempio, di mangiare e andare in bagno da sole, pur con le necessarie cautele dovute all'età rispettivamente immatura (nel caso dei bambini) o avanzata (nel caso degli an- ziani), da cui discende l'opportunità di un ausilio e di una sorveglianza da parte di terze persone.
Il livello C Super, invece, è chiaramente riservato ai lavoratori che svolgono assistenza in favore di persone - di qualunque età - che esigono assistenza in quanto non autosufficienti e dunque non autonomi nelle suddette attività fon- damentali della vita. In entrambi i casi, la figura professionale è sempre quella di “badante”, distinguendosi poi l'inquadramento a seconda che l'assistenza sia
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prestata a persona autosufficiente o non autosufficiente (cfr. Corte d'Appello
Napoli, Sez. lavoro, Sent., 29/07/2022, n. 2008).
3.2. Ciò premesso, va rilevato in punto di fatto, come già il Tribunale in primo grado, che dalle deposizioni testimoniali raccolte non è emersa la prova della non autosufficienza del Per_1
Rilevante è la dichiarazione della teste , che per un periodo Testimone_2 aveva sostituito l'odierna appellante presso l'abitazione del Per_1
La teste ha riferito che «nel periodo in cui io sostituii la ricorrente, facevo le pulizie della casa e preparavo da mangiare. si lavava da solo Persona_1
e mangiava da solo. Io vivevo nell'abitazione del fruendo di vitto e Per_1 alloggio. Ero libera di uscire, andare a mare, andare a fare la spesa. Il Sig. per altro non poteva essere lasciato solo. Quando io uscivo, con lui Per_1 rimaneva il fratello».
Così anche la teste che pure ha prestato attività lavorativa in casa Testimone_3 del ha, dettagliatamente, riferito circostanze che depongono per una Per_1 condizione di autosufficienza del «Il signor è in Per_1 Persona_1 grado di deambulare autonomamente. Cammina molto bene. Nei cinque mesi in cui ho lavorato per lui, non l'ho mai vestito né accompagnato in bagno. La notte dormivo in una stanza diversa, non avendo egli bisogno di alcuna assi- stenza. Io pulivo la casa e cucinavo, pulivo i vestiti. Solo in due o tre occasioni
l'ho aiutato a farsi la doccia. Per il resto era il fratello che lo aiutava a lavar- si».
La circostanza della necessaria sorveglianza del badato non implica la sua “non autosufficienza” nei termini previsti dal CCNL.
Il teste ha riferito che è perfettamente in Testimone_4 Persona_1 grado di deambulare autonomamente. È anche in grado di vestirsi alla meglio, essendo capace di allacciarsi le scarpe e la cintura dei pantaloni. Inoltre è in grado di provvedere a incombenze domestiche come buttare l'immondizia, prendere l'acqua dal frigorifero».
Il contrasto – eccepito dall'appellante – tra quanto dichiarato dall'originario re- sistente in sede di interrogatorio formale circa il fatto che a causa di problemi
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neurologici dell'assistito «dovuti ad una meningite infantile, egli ha bisogno di aiuto per allacciarsi la cintura e abbottonare la camicia» e quanto riferito dal teste non incide sulla condizione di autosufficienza del da CP_6 Per_1 valutarsi in ordine alla capacità di deambulare e di non aver bisogno di assi- stenza per le esigenze fondamentali della persona (come andare in bagno e mangiare), essendo chiaramente emerso dalle deposizioni testimoniali, che il badato ha certamente bisogno di assistenza, ma entro il livello dell'autosufficienza come definita dal Ccnl.
Né il contrasto tra le due dichiarazioni (resistente e è idoneo ad inci- CP_6 dere sull'attendibilità del teste avendo questi riferito non della capa- CP_6 cità di vestirsi del ma della (ridotta) capacità di farlo «alla meglio». Per_1
Il teste ha dichiarato che «ancora adesso [udienza 31.3.2016] Testimone_5
è in grado di deambulare autonomamente. Vedevo spesso la Persona_1 ricorrente camminare insieme a fare passeggiate, andare al mare. La Per_1 vedevo tutti i giorni, tre o quattro anni fa».
3.3. Non assume, inoltre, rilievo la condizione di “interdetto” di Persona_2
, considerato che l'interdizione, nel caso specifico, non contrasta di fatto
[...] con il giudizio di autosufficienza della persona.
3.4. In conclusione, da quanto sopra argomentato, dalle emergenze istruttorie sopra riportate può confermarsi la valutazione di fatto compiuta dal primo giu- dice in ordine alla “autosufficienza” del badato, in quanto persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona.
D'altra parte, non sarebbe logicamente concepibile la figura del badante per persone totalmente autosufficienti.
4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver escluso le prestazioni di «Lavoro di attesa o sorveglianza e di assistenza not- turna discontinua» contemplate dall'art. 11 del CCNL in atti.
Sostiene che il tribunale avrebbe errato nel porre sullo stesso piano il lavoro straordinario da quello di “cura e vigilanza dell'assistito in orario notturno” e che, «indipendentemente dall'inquadramento al livello “B super” o “C super”», in ogni caso l'appellante avrebbe diritto alla «la retribuzione prevista dalla Ta-
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bella D».
Precisa che «il richiamo all'art.15 del CCNL e la specificazione di quanto ag- giuntivamente spettante al lavoratore non convivente ed a quello convivente
(«per il personale non convivente, l'obbligo di corresponsione della prima co- lazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. Al personale con- vivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore»), implica la compatibilità dell'attività di assistenza notturna, per quanto saltuaria, con il rapporto di lavo- ro in regime di convivenza».
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 11 del C.C.N.L. 16-02-2007 Contratto collettivo nazionale di la- voro per i prestatori di lavoro domestico, versato in atti, «Al personale non in- fermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art.
15 e, per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione del- la prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. Al per- sonale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso ga- rantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti;
in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua» .
L'art. 15 ("Orario di lavoro") del CCNL, al 1 comma prevede «La durata nor- male dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: - 10 ore giornaliere,
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non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi
...».
Anzitutto va precisato che in sede di interrogatorio formale il resistente, in ri- sposta al capitolo 1 del ricorso introduttivo («Vero che, a partire dal
22.02.2010 la sig.ra ha iniziato a lavorare alle sue dipen- Parte_1 denze, quale collaboratrice domestica e badante di suo fratello, sig. Per_1
non autosufficiente, paralitico al 100% per l'assistenza completa a
[...] domicilio con convivenza, 24 ore su 24”») ha dichiarato: «Vero è che la ricor- rente usufruiva di vitto e alloggio presso l'abitazione di mio fratello, Per_1
tuttavia, la notte mio fratello non aveva bisogno di assistenza alcu-
[...] na».
In secondo luogo, per quanto sopra evidenziato, va confermato l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale quando ha ritenuto che «le prove orali hanno escluso che l'anziano necessitasse di assistenza notturna, in quanto autosuffi- ciente».
Nel caso in esame è stato escluso dalle prove assunte che l'appellante prestasse assistenza notturna al badato e che invece, essendo convivente del badato, po- teva riposare durante la notte.
5. Con il quarto motivo di appello si critica la sentenza per non aver ricono- sciuto il regime orario ordinario di 54 ore settimanali.
6. Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole del mancato ricono- scimento del lavoro straordinario.
Si sostiene che, a causa della convivenza col in tesi assicurata Per_1 dall'appellante 24 ore su 24, in sostanza «sia stato lavorato anche il riposo set- timanale di cui all'art.14 CCNL, sia in riferimento all'attività in orario ordina- rio diurno che in riferimento all'attività in orario notturno» e che «tale orario permanente implica anche che sia stato lavorato il riposo di 11 ore consecutive previsto dall'art.11, II comma, del CCNL, né il datore di lavoro ha indicato la
“collocazione” degli orari cui la lavoratrice avrebbe potuto riferirsi per orga- nizzare la propria vita di relazioni extralavorative».
Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, «il Giudice, determinando la retri-
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buzione ordinaria per le 54 ore lavorative settimanali ordinarie ex art.15 del
CCNL e la retribuzione ordinaria per le 72 (12 giornaliere x 6 giorni lavorati- ve) ore di lavoro notturno ai sensi dell'art.11 del CCNL, anche a titolo indenni- tario per il mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali, alla luce del- le prove acquisite, avrebbe dovuto accertare lo svolgimento di lavoro straordi- nario rapportato almeno alle 36 ore di riposo settimanale di cui all'art.14 del
CCNL, non goduto, ed alle 12 ore di lavoro notturno nel settimo giorno setti- manale, da retribuire con le maggiorazioni indicate all'art.16 del CCNL».
6.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente dipendendo logicamente l'uno dall'altro, sono infondati.
La questione comune ad entrambe le doglianze riguarda il regime orario nor- male di 54 ore settimanali previsto dall'art. 15 del CCNL del settore, rispetto alle 30 ore contrattuali confermate dal primo giudice, poiché è da tale regime a tempo pieno che va considerato anche l'eventuale straordinario rivendicato.
La questione è stata posta con il ricorso di primo grado dove è stato affermato che «inoltre, in relazione alle mansioni svolte, la ricorrente avrebbe dovuto es- sere inquadrata nel livello “C Super” piuttosto che nel “B”, in quanto convi- vente con l'assistito e con orario di lavoro permanente, di gran lunga superio- re alle 30 ore settimanali e, comunque, in forza della costante convivenza, non inferiore a 54 ore settimanali (art. 15 CCNL)».
L'art. 15 del CCNL Collaboratori familiari - Lavoro domestico applicato, pre- vede una durata massima di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. Tale previsione di durata mas- sima dell'orario lavorativo, utile per la configurabilità del lavoro straordinario, contempla al secondo comma un'eccezione per i lavoratori conviventi inqua- drati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i
40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un ti- tolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti Pubblici, che possono essere as- sunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.
Invece, per quanto riguarda i lavoratori inquadrati nel livello CS, nell'interpretazione che ad avviso del Collegio merita adesione, è solo in pre-
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senza di un regime di convivenza per la prestazione di assistenza a persone non autosufficienti (livello CS) che il lavoratore, anche se non impegnato per tutto il giorno nell'attività in questione, rimane comunque a disposizione per far fronte alle esigenze di assistenza di soggetti che non sono in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana.
Pertanto, laddove via sia convivenza con persone “non autosufficienti”, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare l'effettiva sussistenza in fatto della possibi- lità di svolgere la prestazione lavorativa non a tempo pieno.
Siccome nel caso in esame è esclusa la condizione di non autosufficienza del badato, anche la convivenza col medesimo non è sufficiente a giustificare il re- gime orario a tempo pieno.
L'appellante avrebbe, quindi, dovuto dare la prova di aver prestato attività la- vorativa per 54 ore settimanali laddove tale circostanza non è stata nemmeno allegata negli articolati di prova che fanno, unicamente, rifermento alla presta- zione lavorativa «24 ore su 24».
6.2. Peraltro, diversamente da quanto sostiene l'appellante (vd. pag. 9 A.),
l'appellato, in risposta al capitolo 1 dell'interrogatorio formale («Vero che, a partire dal 22.02.2010 la sig.ra ha iniziato a lavorare alle Parte_1 sue dipendenze, quale collaboratrice domestica e badante di suo fratello, sig.
non autosufficiente, paralitico al 100% per l'assistenza Persona_1 completa a domicilio con convivenza, 24 ore su 24»), non ha dichiarato che
«E' vero quanto mi si legge» avendo invece affermato che «Vero è che la ri- corrente usufruiva di vitto e alloggio presso l'abitazione di mio fratello, Mi- chele tuttavia, la notte mio fratello non aveva bisogno di assistenza Per_1 alcuna».
Va quindi confermato l'orario di lavoro pattuito in 30 ore settimanali.
7. Con il sesto motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle in- dennità per festività e ferie non godute «o del pagamento delle ferie».
Afferma che la prova del mancato godimento sarebbe emersa dalla risposta fornita dall'originario resistente al capitolo 5 dell'interrogatorio formale («Vero che, per tutto il periodo la ricorrente ha lavorato tutti i giorni di tutte le setti-
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mane, anche in occasione delle normali festività dell'anno»).
Anzitutto va rilevato che l'originario resistente, sentito sul capitolo 5 dell'interrogatorio formale, ha risposto in direzione totalmente opposta («Non è vero che la ricorrente prestasse la sua attività in occasione delle festività; a
Natale, a Pasqua e in estate per un mese faceva rientro in Romania e io dovevo provvedere ad assumere una persona in sua sostituzione;
è anche accaduto che assumessi la nipote della ricorrente»); sicché l'appellato non ha implicitamen- te confermato «il lavoro in tutti gli altri giorni» come sostiene l'appellante.
Va rilevato che il Tribunale ha accertato come sia emersa la prova contraria al mancato godimento delle ferie e delle festività, richiamando le dichiarazioni rese dai testi sul punto.
Secondo il primo giudice «quanto esposto dal resistente, ossia che la ricorren- te faceva rientro in Romania per le festività e nel periodo estivo, venendo all'occorrenza sostituita anche dalla nipote, ha trovato conferma in plurime testimonianze: il teste ha riferito che la è tornata nel proprio CP_6 Pt_1 paese d'origine per ben quattro volte, due delle quali l'ha accompagnata lui stesso in aeroporto, e che durante la sua assenza, che durava un mese-un mese
e mezzo, ella è stata sostituita da altra lavoratrice (la prima volta da tale
[...]
, la seconda da tale , in seguito dalla nipote, quindi dalla signora Per_4 Per_5
). Il teste ha soggiunto che durante le festività la ricorrente era solita Per_6 consumare il pasto con la famiglia finito il quale era libera di usci- Per_1 re con le amiche.
Le testi e hanno confermato di aver sostituito la Tes_6 Testimone_2 ricorrente durante il suo rimpatrio, perdurato circa un mese-un mese e mezzo.
Anche il teste ha esposto che la ricorrente quattro volte è tornata in Tes_5
Romania, per un mese e oltre, venendo sostituita da altrettante persone diverse
(tra cui la già citata , tale e la nipote ). Per_6 Per_5 CP_8
La teste poi, ha ricordato che la ricorrente è rientrata nel proprio paese Per_3 durante le festività natalizie.
Non vi è prova alcuna, dunque, che la lavoratrice non abbia fruito delle festivi- tà e delle ferie riconosciute dalla contrattazione collettiva (sul punto è anzi
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emersa la prova contraria)».
Tale capo della decisione di primo grado non è stato fatto oggetto di critica e, pertanto, risulta smentito quanto allegato con il ricorso di primo grado, ovvero che «in tutto il periodo lavorato, inoltre, la ricorrente non ha mai goduto delle festività riconosciute dall'art. 17 CCNL, nonché del periodo di ferie, restando così dovute le relative indennità risarcitorie (artt. 5 e 6 prova orale)».
In ordine all'eccezione relativa al fatto che il CTU avrebbe calcolato come per- cepiti dall'appellante le retribuzioni, invece corrisposte alle sue sostitute, va detto che la stessa contrasta del tutto con la documentazione relativa ai paga- menti effettuati all'appellante e dalla stessa sottoscritti onde sarebbe stato one- re, da parte appellante indicare – rispetto ai periodi di cui alle ricevute –per quali periodi di “sostituzione” non avrebbe percepito compensi.
Peraltro, sulla percezione dei compensi nei periodi e nella misura indicati nelle ricevute, non vi è alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante e quindi l'accertamento deve ritenersi pertanto passato giudicato.
Pertanto, era onere dell'appellante dare la prova «delle ore lavorate» in occa- sione delle festività, come indicato dall'art. 17 del CCNL che, appunto, deter- mina il diritto al «pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%».
8. In definitiva, l'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
9. Atteso l'esito complessivo della lite l'appellato va condannato al pagamento in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, come in di- spositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come ag- giornati dal DM 147/2022, col criterio del decisum, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza im- pugnata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, per i titoli di cui
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in motivazione, dell'ulteriore importo di euro € 385,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla scadenza del credito al saldo effettivo;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 1.500,00 e – quanto al presente – in euro 1.700,00, oltre rimborso forfeta- rio spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 611_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Lavoro domestico. Differenze retributive promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Iozzia –
Appellante contro ( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati Alfonso Cannata e Pietro Roccasalva – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva nr. 1236 del 6.12.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
così statuiva: «1) dichiara che ha lavorato dal
[...] Parte_1
12.3.2010 al 13.2.2014 alle dipendenze di occupandosi Controparte_1 dell'assistenza di - persona autosufficiente - e delle attività Persona_1 connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, per le ore e verso la retribuzione risultante dalle buste paga in atti, convivendo con l'assistito; 2) di- chiara che le mansioni espletate, inquadrate nel livello B dei “lavoratori non conviventi”, sono invece afferenti al livello B-Super dei “lavoratori conviven- ti”; 3) dichiara che la ricorrente ha diritto alle eventuali differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in applicazione dei minimi retributivi
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previsti dal CCNL dei Lavoratori domestici per i “lavoratori conviventi” di li- vello B-Super, nonché ad ottenere la relativa regolarizzazione previdenziale;
4) dichiara che la ricorrente ha diritto alle conseguenti differenze sul TFR, già percepito in corso di giudizio nella misura di € 2.579,91; » 5) dichiara che la ricorrente ha diritto alla retribuzione per l'attività lavorativa prestata, per 30 ore settimanali, dal 1.1.2014 al 13.2.2014, secondo i minimi retributivi sopra stabi- liti;
6) rigetta nel resto. Dispone sulla prosecuzione del giudizio come da sepa- rata ordinanza».
Il primo giudice, affermata la legittimazione passiva dell'originario resistente, rilevava: a) che non era stata raggiunta la prova dell'inizio del rapporto di la- voro dal 22.2.2010, essendo a tal fine insufficienti le dichiarazioni del teste
; b) che le mansioni dovevano farsi rientrare nel livello “B- Testimone_1
Super” del CCNL (“assistenza a persone autosufficienti”) piuttosto che in quel- lo rivendicato “C-Super”, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla non autosufficienza dell'assistito, da ciò discendendo quin- Persona_1 di il livello retributivo per “lavoratori conviventi”; c) che non vi era prova del lavoro straordinario diurno e notturno essendo del tutto generica la deposizione della teste , piuttosto dovendosi giustificare la presenza della ricorren- Tes_1 te, “continuativa diurna e notturna” presso l'abitazione di Persona_1 per il fatto che la lavoratrice fruiva “dell'alloggio dell'assistito”; d) che non andavano riconosciute le indennità per festività e ferie non godute essendo emerso dalle prove espletate che la ricorrente era solita fare rientro in Romania
e che, in tali occasioni, veniva sostituita da altre lavoratrici domestiche;
e) che nemmeno i danni “da spersonalizzazione” potevano essere riconosciuti in quanto genericamente allegati;
f) che invece spettavano alla ricorrente le retri- buzioni per i mesi di gennaio e febbraio 2014 stante l'assenza di contestazioni sul punto della debenza da parte dell'originario resistente, nonché il ricalcolo del TFR peraltro offerto banco judicis.
Con sentenza definitiva nr. 435 del 02/05/2022, il tribunale condannava
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 970,36 a titolo di CP_2 differenze retributive relative alle due ultime mensilità di gennaio e febbraio
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2014 e ratei di 13^, avendo accertato a mezzo CTU contabile che, nonostante il diritto al superiore inquadramento al livello “B-Super” per lavoratori convi- venti, l'originaria ricorrente aveva percepito «una retribuzione superiore a quella minima garantita per i lavoratori domestici conviventi».
Con atto del 18.7.2022 parte odierna appellante impugnava le due sentenze.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare no- te telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il collegio dà atto che l'appellante, in riscontro all'ordinanza di questa Corte, con le note del 28.10.2025 ha rinunciato alla domanda di condanna contributiva e, pertanto, non si pone un problema di liti- sconsorzio necessario con l . CP_3
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nel capo in cui ha escluso l'inizio del rapporto di lavoro dal 22.2.2010, sostenendo che è stato lo stesso attuale appellato che, nel costituirsi, ha prodotto la ricevuta di pagamento delle prestazioni da parte dell'odierna appellante «per il periodo
22.02.2010 - 22.03.2010 per prestazioni di lavoro domestico al Sig. Per_1
.
[...]
2.1. Il motivo è fondato.
Il documento attesta la decorrenza del rapporto di lavoro dal 22.2.2010 e la percezione di un compenso di euro 600,00, in ogni caso superiore al dovuto stimato dal CTU di primo grado mediamente in euro 546,68 per trenta ore set- timanali che è l'orario, per quanto infra, che va confermato anche in questo grado del giudizio.
Pertanto, all'appellante sono dovuti la 13^ mensilità e il Tfr dal 22.2.2010 all'11.3.2010, così determinati: € 600 ÷ 12 = € 50,00; € 50 ÷ 30 = € 1,67 che è la quota giornaliera della 13^; giorni lavorati = 18; 13ª maturata = 18 × € 1,67
- € 30,00 circa.
Il Tfr è così determinato: Retribuzione annua teorica = € 600 × 12 = € 7.200;
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quota giornaliera di TFR = € 7.200 ÷ 365 € 19,73/giorno, circa;
giorni lavorati
- 18; TFR maturato = 18 × € 19,73 = € 355,00, circa, per un importo comples- sivo dovuto di € 385,00.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato ricono- scimento delle mansioni afferenti al «Livello C Super – Profilo: a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assisti- ti». Rileva che sarebbe stato lo stesso originario resistente a confermare in sede di interrogatorio formale la circostanza qualificante del profilo, ossia la non au- tosufficienza.
Anche le stesse prove orali assunte, nonostante i dubbi sull'attendibilità dei te- CP_ sti e deporrebbero comunque nel senso indicato CP_5 CP_6 dall'appellante.
Assumerebbe altresì rilievo determinate lo stato di interdetto di Persona_2
, risalente al 26.11.1996 in quanto «è una contraddizione in termini di-
[...] chiarare autosufficiente un interdetto».
Non assumerebbe rilievo, ai fini dell'esclusione della condizione di 'non auto- sufficienza', la circostanza — pure riferita dai testi — secondo cui il sig. CP_2 none era in grado di deambulare, a fronte delle dichiarazioni di Testimone_1
e circa la necessità che l'assistito fosse costantemente accompa- Persona_3 gnato e sorvegliato.
Invero, dai resoconti allegati al procedimento per l'interdizione da parte dell'attuale appellato, emergerebbe la fruizione di «pensione di invalidità civile
“cat.SO”, cioè ai superstiti ex art.22, legge 903/1965 che presuppone l'assoluta inabilità del beneficiario, sin dal tempo del decesso dei genitori titolari della pensione “di reversibilità”, e da “indennità di accompagnamento” che ha quale presupposto legislativamente definito la “impossibilità a deambulare in manie- ra autonoma” o l'incapacità “di svolgere gli atti della vita quotidiana e necessi- ta(no) dell'assistenza continuativa di una persona”».
Insiste nella richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la Contr Commissione Sanitaria dell di Ragusa «per documentare obiettivamente
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l'inabilità e la non autosufficienza del Sig. a mezzo il ver- Persona_1 bale di visita collegiale.
3.1. Il motivo è infondato.
La definizione di autosufficienza va desunta dal testo del CCNL poiché non ri- guarda una nozione generale ma relativa, in quanto oggetto della prestazione lavorativa tipica del badante.
L'art. 11 del CCNL nel precisare che «al personale non infermieristico espres- samente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super […]» accomuna
“bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati” nella definizione di per- sone autosufficienti.
La successiva nota a verbale in calce all'art. 10 del CCNL (Inquadramento dei lavoratori), precisa che «2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria per- sona ed alla vita di relazione».
La differenza tra i due livelli contrattuali (B Super del CCNL, "Assistente a persone autosufficienti", ovvero "anziani o bambini autosufficienti" in luogo dell'invocato livello C Super "Assistente a persone non autosufficienti - non formato") sta nel grado di autonomia e autosufficienza della persona assistita nello svolgimento delle attività basilari della vita, che nel caso dell'assistente di livello BS implicano un'attività di assistenza a persone in grado, ad esempio, di mangiare e andare in bagno da sole, pur con le necessarie cautele dovute all'età rispettivamente immatura (nel caso dei bambini) o avanzata (nel caso degli an- ziani), da cui discende l'opportunità di un ausilio e di una sorveglianza da parte di terze persone.
Il livello C Super, invece, è chiaramente riservato ai lavoratori che svolgono assistenza in favore di persone - di qualunque età - che esigono assistenza in quanto non autosufficienti e dunque non autonomi nelle suddette attività fon- damentali della vita. In entrambi i casi, la figura professionale è sempre quella di “badante”, distinguendosi poi l'inquadramento a seconda che l'assistenza sia
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prestata a persona autosufficiente o non autosufficiente (cfr. Corte d'Appello
Napoli, Sez. lavoro, Sent., 29/07/2022, n. 2008).
3.2. Ciò premesso, va rilevato in punto di fatto, come già il Tribunale in primo grado, che dalle deposizioni testimoniali raccolte non è emersa la prova della non autosufficienza del Per_1
Rilevante è la dichiarazione della teste , che per un periodo Testimone_2 aveva sostituito l'odierna appellante presso l'abitazione del Per_1
La teste ha riferito che «nel periodo in cui io sostituii la ricorrente, facevo le pulizie della casa e preparavo da mangiare. si lavava da solo Persona_1
e mangiava da solo. Io vivevo nell'abitazione del fruendo di vitto e Per_1 alloggio. Ero libera di uscire, andare a mare, andare a fare la spesa. Il Sig. per altro non poteva essere lasciato solo. Quando io uscivo, con lui Per_1 rimaneva il fratello».
Così anche la teste che pure ha prestato attività lavorativa in casa Testimone_3 del ha, dettagliatamente, riferito circostanze che depongono per una Per_1 condizione di autosufficienza del «Il signor è in Per_1 Persona_1 grado di deambulare autonomamente. Cammina molto bene. Nei cinque mesi in cui ho lavorato per lui, non l'ho mai vestito né accompagnato in bagno. La notte dormivo in una stanza diversa, non avendo egli bisogno di alcuna assi- stenza. Io pulivo la casa e cucinavo, pulivo i vestiti. Solo in due o tre occasioni
l'ho aiutato a farsi la doccia. Per il resto era il fratello che lo aiutava a lavar- si».
La circostanza della necessaria sorveglianza del badato non implica la sua “non autosufficienza” nei termini previsti dal CCNL.
Il teste ha riferito che è perfettamente in Testimone_4 Persona_1 grado di deambulare autonomamente. È anche in grado di vestirsi alla meglio, essendo capace di allacciarsi le scarpe e la cintura dei pantaloni. Inoltre è in grado di provvedere a incombenze domestiche come buttare l'immondizia, prendere l'acqua dal frigorifero».
Il contrasto – eccepito dall'appellante – tra quanto dichiarato dall'originario re- sistente in sede di interrogatorio formale circa il fatto che a causa di problemi
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neurologici dell'assistito «dovuti ad una meningite infantile, egli ha bisogno di aiuto per allacciarsi la cintura e abbottonare la camicia» e quanto riferito dal teste non incide sulla condizione di autosufficienza del da CP_6 Per_1 valutarsi in ordine alla capacità di deambulare e di non aver bisogno di assi- stenza per le esigenze fondamentali della persona (come andare in bagno e mangiare), essendo chiaramente emerso dalle deposizioni testimoniali, che il badato ha certamente bisogno di assistenza, ma entro il livello dell'autosufficienza come definita dal Ccnl.
Né il contrasto tra le due dichiarazioni (resistente e è idoneo ad inci- CP_6 dere sull'attendibilità del teste avendo questi riferito non della capa- CP_6 cità di vestirsi del ma della (ridotta) capacità di farlo «alla meglio». Per_1
Il teste ha dichiarato che «ancora adesso [udienza 31.3.2016] Testimone_5
è in grado di deambulare autonomamente. Vedevo spesso la Persona_1 ricorrente camminare insieme a fare passeggiate, andare al mare. La Per_1 vedevo tutti i giorni, tre o quattro anni fa».
3.3. Non assume, inoltre, rilievo la condizione di “interdetto” di Persona_2
, considerato che l'interdizione, nel caso specifico, non contrasta di fatto
[...] con il giudizio di autosufficienza della persona.
3.4. In conclusione, da quanto sopra argomentato, dalle emergenze istruttorie sopra riportate può confermarsi la valutazione di fatto compiuta dal primo giu- dice in ordine alla “autosufficienza” del badato, in quanto persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona.
D'altra parte, non sarebbe logicamente concepibile la figura del badante per persone totalmente autosufficienti.
4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver escluso le prestazioni di «Lavoro di attesa o sorveglianza e di assistenza not- turna discontinua» contemplate dall'art. 11 del CCNL in atti.
Sostiene che il tribunale avrebbe errato nel porre sullo stesso piano il lavoro straordinario da quello di “cura e vigilanza dell'assistito in orario notturno” e che, «indipendentemente dall'inquadramento al livello “B super” o “C super”», in ogni caso l'appellante avrebbe diritto alla «la retribuzione prevista dalla Ta-
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bella D».
Precisa che «il richiamo all'art.15 del CCNL e la specificazione di quanto ag- giuntivamente spettante al lavoratore non convivente ed a quello convivente
(«per il personale non convivente, l'obbligo di corresponsione della prima co- lazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. Al personale con- vivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore»), implica la compatibilità dell'attività di assistenza notturna, per quanto saltuaria, con il rapporto di lavo- ro in regime di convivenza».
4.1. Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 11 del C.C.N.L. 16-02-2007 Contratto collettivo nazionale di la- voro per i prestatori di lavoro domestico, versato in atti, «Al personale non in- fermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art.
15 e, per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione del- la prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. Al per- sonale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso ga- rantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti;
in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua» .
L'art. 15 ("Orario di lavoro") del CCNL, al 1 comma prevede «La durata nor- male dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: - 10 ore giornaliere,
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non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi
...».
Anzitutto va precisato che in sede di interrogatorio formale il resistente, in ri- sposta al capitolo 1 del ricorso introduttivo («Vero che, a partire dal
22.02.2010 la sig.ra ha iniziato a lavorare alle sue dipen- Parte_1 denze, quale collaboratrice domestica e badante di suo fratello, sig. Per_1
non autosufficiente, paralitico al 100% per l'assistenza completa a
[...] domicilio con convivenza, 24 ore su 24”») ha dichiarato: «Vero è che la ricor- rente usufruiva di vitto e alloggio presso l'abitazione di mio fratello, Per_1
tuttavia, la notte mio fratello non aveva bisogno di assistenza alcu-
[...] na».
In secondo luogo, per quanto sopra evidenziato, va confermato l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale quando ha ritenuto che «le prove orali hanno escluso che l'anziano necessitasse di assistenza notturna, in quanto autosuffi- ciente».
Nel caso in esame è stato escluso dalle prove assunte che l'appellante prestasse assistenza notturna al badato e che invece, essendo convivente del badato, po- teva riposare durante la notte.
5. Con il quarto motivo di appello si critica la sentenza per non aver ricono- sciuto il regime orario ordinario di 54 ore settimanali.
6. Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole del mancato ricono- scimento del lavoro straordinario.
Si sostiene che, a causa della convivenza col in tesi assicurata Per_1 dall'appellante 24 ore su 24, in sostanza «sia stato lavorato anche il riposo set- timanale di cui all'art.14 CCNL, sia in riferimento all'attività in orario ordina- rio diurno che in riferimento all'attività in orario notturno» e che «tale orario permanente implica anche che sia stato lavorato il riposo di 11 ore consecutive previsto dall'art.11, II comma, del CCNL, né il datore di lavoro ha indicato la
“collocazione” degli orari cui la lavoratrice avrebbe potuto riferirsi per orga- nizzare la propria vita di relazioni extralavorative».
Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, «il Giudice, determinando la retri-
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buzione ordinaria per le 54 ore lavorative settimanali ordinarie ex art.15 del
CCNL e la retribuzione ordinaria per le 72 (12 giornaliere x 6 giorni lavorati- ve) ore di lavoro notturno ai sensi dell'art.11 del CCNL, anche a titolo indenni- tario per il mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali, alla luce del- le prove acquisite, avrebbe dovuto accertare lo svolgimento di lavoro straordi- nario rapportato almeno alle 36 ore di riposo settimanale di cui all'art.14 del
CCNL, non goduto, ed alle 12 ore di lavoro notturno nel settimo giorno setti- manale, da retribuire con le maggiorazioni indicate all'art.16 del CCNL».
6.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente dipendendo logicamente l'uno dall'altro, sono infondati.
La questione comune ad entrambe le doglianze riguarda il regime orario nor- male di 54 ore settimanali previsto dall'art. 15 del CCNL del settore, rispetto alle 30 ore contrattuali confermate dal primo giudice, poiché è da tale regime a tempo pieno che va considerato anche l'eventuale straordinario rivendicato.
La questione è stata posta con il ricorso di primo grado dove è stato affermato che «inoltre, in relazione alle mansioni svolte, la ricorrente avrebbe dovuto es- sere inquadrata nel livello “C Super” piuttosto che nel “B”, in quanto convi- vente con l'assistito e con orario di lavoro permanente, di gran lunga superio- re alle 30 ore settimanali e, comunque, in forza della costante convivenza, non inferiore a 54 ore settimanali (art. 15 CCNL)».
L'art. 15 del CCNL Collaboratori familiari - Lavoro domestico applicato, pre- vede una durata massima di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. Tale previsione di durata mas- sima dell'orario lavorativo, utile per la configurabilità del lavoro straordinario, contempla al secondo comma un'eccezione per i lavoratori conviventi inqua- drati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i
40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un ti- tolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti Pubblici, che possono essere as- sunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.
Invece, per quanto riguarda i lavoratori inquadrati nel livello CS, nell'interpretazione che ad avviso del Collegio merita adesione, è solo in pre-
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senza di un regime di convivenza per la prestazione di assistenza a persone non autosufficienti (livello CS) che il lavoratore, anche se non impegnato per tutto il giorno nell'attività in questione, rimane comunque a disposizione per far fronte alle esigenze di assistenza di soggetti che non sono in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana.
Pertanto, laddove via sia convivenza con persone “non autosufficienti”, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare l'effettiva sussistenza in fatto della possibi- lità di svolgere la prestazione lavorativa non a tempo pieno.
Siccome nel caso in esame è esclusa la condizione di non autosufficienza del badato, anche la convivenza col medesimo non è sufficiente a giustificare il re- gime orario a tempo pieno.
L'appellante avrebbe, quindi, dovuto dare la prova di aver prestato attività la- vorativa per 54 ore settimanali laddove tale circostanza non è stata nemmeno allegata negli articolati di prova che fanno, unicamente, rifermento alla presta- zione lavorativa «24 ore su 24».
6.2. Peraltro, diversamente da quanto sostiene l'appellante (vd. pag. 9 A.),
l'appellato, in risposta al capitolo 1 dell'interrogatorio formale («Vero che, a partire dal 22.02.2010 la sig.ra ha iniziato a lavorare alle Parte_1 sue dipendenze, quale collaboratrice domestica e badante di suo fratello, sig.
non autosufficiente, paralitico al 100% per l'assistenza Persona_1 completa a domicilio con convivenza, 24 ore su 24»), non ha dichiarato che
«E' vero quanto mi si legge» avendo invece affermato che «Vero è che la ri- corrente usufruiva di vitto e alloggio presso l'abitazione di mio fratello, Mi- chele tuttavia, la notte mio fratello non aveva bisogno di assistenza Per_1 alcuna».
Va quindi confermato l'orario di lavoro pattuito in 30 ore settimanali.
7. Con il sesto motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle in- dennità per festività e ferie non godute «o del pagamento delle ferie».
Afferma che la prova del mancato godimento sarebbe emersa dalla risposta fornita dall'originario resistente al capitolo 5 dell'interrogatorio formale («Vero che, per tutto il periodo la ricorrente ha lavorato tutti i giorni di tutte le setti-
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mane, anche in occasione delle normali festività dell'anno»).
Anzitutto va rilevato che l'originario resistente, sentito sul capitolo 5 dell'interrogatorio formale, ha risposto in direzione totalmente opposta («Non è vero che la ricorrente prestasse la sua attività in occasione delle festività; a
Natale, a Pasqua e in estate per un mese faceva rientro in Romania e io dovevo provvedere ad assumere una persona in sua sostituzione;
è anche accaduto che assumessi la nipote della ricorrente»); sicché l'appellato non ha implicitamen- te confermato «il lavoro in tutti gli altri giorni» come sostiene l'appellante.
Va rilevato che il Tribunale ha accertato come sia emersa la prova contraria al mancato godimento delle ferie e delle festività, richiamando le dichiarazioni rese dai testi sul punto.
Secondo il primo giudice «quanto esposto dal resistente, ossia che la ricorren- te faceva rientro in Romania per le festività e nel periodo estivo, venendo all'occorrenza sostituita anche dalla nipote, ha trovato conferma in plurime testimonianze: il teste ha riferito che la è tornata nel proprio CP_6 Pt_1 paese d'origine per ben quattro volte, due delle quali l'ha accompagnata lui stesso in aeroporto, e che durante la sua assenza, che durava un mese-un mese
e mezzo, ella è stata sostituita da altra lavoratrice (la prima volta da tale
[...]
, la seconda da tale , in seguito dalla nipote, quindi dalla signora Per_4 Per_5
). Il teste ha soggiunto che durante le festività la ricorrente era solita Per_6 consumare il pasto con la famiglia finito il quale era libera di usci- Per_1 re con le amiche.
Le testi e hanno confermato di aver sostituito la Tes_6 Testimone_2 ricorrente durante il suo rimpatrio, perdurato circa un mese-un mese e mezzo.
Anche il teste ha esposto che la ricorrente quattro volte è tornata in Tes_5
Romania, per un mese e oltre, venendo sostituita da altrettante persone diverse
(tra cui la già citata , tale e la nipote ). Per_6 Per_5 CP_8
La teste poi, ha ricordato che la ricorrente è rientrata nel proprio paese Per_3 durante le festività natalizie.
Non vi è prova alcuna, dunque, che la lavoratrice non abbia fruito delle festivi- tà e delle ferie riconosciute dalla contrattazione collettiva (sul punto è anzi
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emersa la prova contraria)».
Tale capo della decisione di primo grado non è stato fatto oggetto di critica e, pertanto, risulta smentito quanto allegato con il ricorso di primo grado, ovvero che «in tutto il periodo lavorato, inoltre, la ricorrente non ha mai goduto delle festività riconosciute dall'art. 17 CCNL, nonché del periodo di ferie, restando così dovute le relative indennità risarcitorie (artt. 5 e 6 prova orale)».
In ordine all'eccezione relativa al fatto che il CTU avrebbe calcolato come per- cepiti dall'appellante le retribuzioni, invece corrisposte alle sue sostitute, va detto che la stessa contrasta del tutto con la documentazione relativa ai paga- menti effettuati all'appellante e dalla stessa sottoscritti onde sarebbe stato one- re, da parte appellante indicare – rispetto ai periodi di cui alle ricevute –per quali periodi di “sostituzione” non avrebbe percepito compensi.
Peraltro, sulla percezione dei compensi nei periodi e nella misura indicati nelle ricevute, non vi è alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante e quindi l'accertamento deve ritenersi pertanto passato giudicato.
Pertanto, era onere dell'appellante dare la prova «delle ore lavorate» in occa- sione delle festività, come indicato dall'art. 17 del CCNL che, appunto, deter- mina il diritto al «pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%».
8. In definitiva, l'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
9. Atteso l'esito complessivo della lite l'appellato va condannato al pagamento in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, come in di- spositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come ag- giornati dal DM 147/2022, col criterio del decisum, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza im- pugnata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, per i titoli di cui
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in motivazione, dell'ulteriore importo di euro € 385,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla scadenza del credito al saldo effettivo;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 1.500,00 e – quanto al presente – in euro 1.700,00, oltre rimborso forfeta- rio spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
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