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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Susanna Bonello giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 187/2024 RG promosso da
assistita in giudizio dall'avv. GASPERIN GIORGIO Parte_1
e da assistito in giudizio dall'avv. DA COL ALESSANDRA Parte_2
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“La sig.ra rappresentata dall'avv. Giorgio Gasperin ed il sig. Parte_1 Pt_2
rappresentato dall'avv. Alessandra DA COL, raggiunto un accordo in ordine alle
[...]
condizioni di affido e mantenimento del minore , CHIEDONO Persona_1
CONGIUNTAMENTE che il Tribunale adito, voglia, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., così
provvedere:
Per_
1. sia disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso,
relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_
2. sia regolato il diritto di visita del genitore non collocatario disponendo che trascorra con
1 il padre:
- una domenica a settimane alterne, salvo ogni diverso accordo tra le parti tenendo conto della
Per_ volontà del figlio e delle di lui esigenze ed impegni;
3. sia stabilito che entrambi i genitori si impegnano, in particolare, a: garantire la frequentazione delle attività sportive, ricreative, terapeutiche o di supporto scolastico,
nei giorni di propria competenza;
porre l'altro genitore tempestivamente a conoscenza della necessità di eseguire visite, anche specialistiche, così da consentirne la partecipazione;
per il caso
Per_ in cui necessiti di cure odontoiatriche, ottenere il preventivo di almeno due diversi professionisti;
informare con urgenza l'altro genitore di eventuali segnalazioni provenienti
Per_ dall'istituto scolastico;
seguire nel suo andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
4. sia stabilito che entrambi i genitori si impegnano a consentire liberi contatti telefonici con l'altro genitore e con i parenti, garantendo la necessaria riservatezza e senza che vi sia alcuna ingerenza;
5. sia stabilito, in ragione della capacità patrimoniale e reddituale del sig. dei tempi di Pt_2
Per_ permanenza presso la madre e il padre, delle esigenze attuali di , che il sig. ersi alla Pt_2
signora la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio; tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
6. sia stabilito che entrambi i genitori faranno fronte alle spese straordinarie dei figli sostenendole per il 50% ciascuno, dietro reciproca presentazione del relativo documento fiscale;
per quanto concerne l'identificazione delle spese straordinarie e la necessità di preventivo accordo, si fa riferimento al relativo Protocollo del 27.7.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, da intendersi qui integralmente richiamato.
Laddove, in base al suddetto Protocollo, la spesa vada preventivamente concordata, ciò dovrà
avvenire per iscritto mediante email. La richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore, corredata dei giustificativi debitamente ordinati, dovrà pervenire all'altro entro il giorno 10 del mese successivo, così da consentire esborsi contenuti e regolari, evitando
2 pagamenti saltuari di somme accumulate ed ingenti. Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso e potranno essere compensate;
7. sia stabilito che l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla sig.ra mentre la relativa detrazione fiscale avverrà nella misura del 50% ciascuno;
Le parti si Parte_1
impegnano a collaborare con gli Enti preposti al fine di presentare annualmente la documentazione necessaria per il rinnovo della domanda di assegno unico;
8. sia stabilito che le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
9. entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei
Per_ documenti di espatrio del figlio minore ”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei
Per_ rapporti con il figlio minore , nato a [...] il [...], ed hanno formulato conclusioni conformi.
Il PM ha formulato le proprie conclusioni in data 3.3.2025.
Le condizioni concordate dai genitori, come riportate in epigrafe, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore, e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e il
Per_ figlio minore siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Per_
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_
2. dispone che il figlio trascorra con il padre:
3 - una domenica a settimane alterne, salvo ogni diverso accordo tra le parti tenendo conto della
Per_ volontà del figlio e delle di lui esigenze ed impegni;
3. dà atto che entrambi i genitori si impegnano, in particolare, a: garantire la frequentazione delle attività sportive, ricreative, terapeutiche o di supporto scolastico, nei giorni di propria competenza;
porre l'altro genitore tempestivamente a conoscenza della necessità di eseguire
Per_ visite, anche specialistiche, così da consentirne la partecipazione;
per il caso in cui necessiti di cure odontoiatriche, ottenere il preventivo di almeno due diversi professionisti;
informare con
Per_ urgenza l'altro genitore di eventuali segnalazioni provenienti dall'istituto scolastico;
seguire nel suo andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
4. dà atto che entrambi i genitori si impegnano a consentire liberi contatti telefonici con l'altro genitore e con i parenti, garantendo la necessaria riservatezza e senza che vi sia alcuna ingerenza;
5. dispone, in ragione della capacità patrimoniale e reddituale del sig. dei tempi di Pt_2
Per_ permanenza presso la madre e il padre, delle esigenze attuali di , che il sig. ersi alla Pt_2
signora la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio; tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
6. entrambi i genitori faranno fronte alle spese straordinarie dei figli sostenendole per il 50%
ciascuno, dietro reciproca presentazione del relativo documento fiscale;
per quanto concerne l'identificazione delle spese straordinarie e la necessità di preventivo accordo, si fa riferimento al relativo Protocollo del 27.7.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, da intendersi qui integralmente richiamato.
Laddove, in base al suddetto Protocollo, la spesa vada preventivamente concordata, ciò dovrà
avvenire per iscritto mediante email. La richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore, corredata dei giustificativi debitamente ordinati, dovrà pervenire all'altro entro il giorno 10 del mese successivo, così da consentire esborsi contenuti e regolari, evitando pagamenti saltuari di somme accumulate ed ingenti. Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso
4 e potranno essere compensate;
7. l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla sig.ra mentre la Parte_1
relativa detrazione fiscale avverrà nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che le parti si impegnano a collaborare con gli Enti preposti al fine di presentare annualmente la documentazione necessaria per il rinnovo della domanda di assegno unico;
8. le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al
50% ciascuno;
9. dà atto che entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo
Per_ dei documenti di espatrio del figlio minore;
10. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 6.3.2025
Il presidente est. dr. ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Susanna Bonello giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 187/2024 RG promosso da
assistita in giudizio dall'avv. GASPERIN GIORGIO Parte_1
e da assistito in giudizio dall'avv. DA COL ALESSANDRA Parte_2
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“La sig.ra rappresentata dall'avv. Giorgio Gasperin ed il sig. Parte_1 Pt_2
rappresentato dall'avv. Alessandra DA COL, raggiunto un accordo in ordine alle
[...]
condizioni di affido e mantenimento del minore , CHIEDONO Persona_1
CONGIUNTAMENTE che il Tribunale adito, voglia, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c., così
provvedere:
Per_
1. sia disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso,
relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_
2. sia regolato il diritto di visita del genitore non collocatario disponendo che trascorra con
1 il padre:
- una domenica a settimane alterne, salvo ogni diverso accordo tra le parti tenendo conto della
Per_ volontà del figlio e delle di lui esigenze ed impegni;
3. sia stabilito che entrambi i genitori si impegnano, in particolare, a: garantire la frequentazione delle attività sportive, ricreative, terapeutiche o di supporto scolastico,
nei giorni di propria competenza;
porre l'altro genitore tempestivamente a conoscenza della necessità di eseguire visite, anche specialistiche, così da consentirne la partecipazione;
per il caso
Per_ in cui necessiti di cure odontoiatriche, ottenere il preventivo di almeno due diversi professionisti;
informare con urgenza l'altro genitore di eventuali segnalazioni provenienti
Per_ dall'istituto scolastico;
seguire nel suo andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
4. sia stabilito che entrambi i genitori si impegnano a consentire liberi contatti telefonici con l'altro genitore e con i parenti, garantendo la necessaria riservatezza e senza che vi sia alcuna ingerenza;
5. sia stabilito, in ragione della capacità patrimoniale e reddituale del sig. dei tempi di Pt_2
Per_ permanenza presso la madre e il padre, delle esigenze attuali di , che il sig. ersi alla Pt_2
signora la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio; tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
6. sia stabilito che entrambi i genitori faranno fronte alle spese straordinarie dei figli sostenendole per il 50% ciascuno, dietro reciproca presentazione del relativo documento fiscale;
per quanto concerne l'identificazione delle spese straordinarie e la necessità di preventivo accordo, si fa riferimento al relativo Protocollo del 27.7.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, da intendersi qui integralmente richiamato.
Laddove, in base al suddetto Protocollo, la spesa vada preventivamente concordata, ciò dovrà
avvenire per iscritto mediante email. La richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore, corredata dei giustificativi debitamente ordinati, dovrà pervenire all'altro entro il giorno 10 del mese successivo, così da consentire esborsi contenuti e regolari, evitando
2 pagamenti saltuari di somme accumulate ed ingenti. Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso e potranno essere compensate;
7. sia stabilito che l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla sig.ra mentre la relativa detrazione fiscale avverrà nella misura del 50% ciascuno;
Le parti si Parte_1
impegnano a collaborare con gli Enti preposti al fine di presentare annualmente la documentazione necessaria per il rinnovo della domanda di assegno unico;
8. sia stabilito che le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
9. entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei
Per_ documenti di espatrio del figlio minore ”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei
Per_ rapporti con il figlio minore , nato a [...] il [...], ed hanno formulato conclusioni conformi.
Il PM ha formulato le proprie conclusioni in data 3.3.2025.
Le condizioni concordate dai genitori, come riportate in epigrafe, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore, e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e il
Per_ figlio minore siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Per_
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_
2. dispone che il figlio trascorra con il padre:
3 - una domenica a settimane alterne, salvo ogni diverso accordo tra le parti tenendo conto della
Per_ volontà del figlio e delle di lui esigenze ed impegni;
3. dà atto che entrambi i genitori si impegnano, in particolare, a: garantire la frequentazione delle attività sportive, ricreative, terapeutiche o di supporto scolastico, nei giorni di propria competenza;
porre l'altro genitore tempestivamente a conoscenza della necessità di eseguire
Per_ visite, anche specialistiche, così da consentirne la partecipazione;
per il caso in cui necessiti di cure odontoiatriche, ottenere il preventivo di almeno due diversi professionisti;
informare con
Per_ urgenza l'altro genitore di eventuali segnalazioni provenienti dall'istituto scolastico;
seguire nel suo andamento scolastico, in ogni ordine di scuola;
4. dà atto che entrambi i genitori si impegnano a consentire liberi contatti telefonici con l'altro genitore e con i parenti, garantendo la necessaria riservatezza e senza che vi sia alcuna ingerenza;
5. dispone, in ragione della capacità patrimoniale e reddituale del sig. dei tempi di Pt_2
Per_ permanenza presso la madre e il padre, delle esigenze attuali di , che il sig. ersi alla Pt_2
signora la somma di Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio; tale importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese e dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT;
6. entrambi i genitori faranno fronte alle spese straordinarie dei figli sostenendole per il 50%
ciascuno, dietro reciproca presentazione del relativo documento fiscale;
per quanto concerne l'identificazione delle spese straordinarie e la necessità di preventivo accordo, si fa riferimento al relativo Protocollo del 27.7.2021 adottato dal Tribunale di Belluno, da intendersi qui integralmente richiamato.
Laddove, in base al suddetto Protocollo, la spesa vada preventivamente concordata, ciò dovrà
avvenire per iscritto mediante email. La richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascun genitore, corredata dei giustificativi debitamente ordinati, dovrà pervenire all'altro entro il giorno 10 del mese successivo, così da consentire esborsi contenuti e regolari, evitando pagamenti saltuari di somme accumulate ed ingenti. Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata di rimborso
4 e potranno essere compensate;
7. l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla sig.ra mentre la Parte_1
relativa detrazione fiscale avverrà nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che le parti si impegnano a collaborare con gli Enti preposti al fine di presentare annualmente la documentazione necessaria per il rinnovo della domanda di assegno unico;
8. le detrazioni fiscali per i figli a carico, qualora applicabili, spetteranno ad entrambi i genitori al
50% ciascuno;
9. dà atto che entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo
Per_ dei documenti di espatrio del figlio minore;
10. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 6.3.2025
Il presidente est. dr. ssa Chiara Sandini
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