TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9937 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15439/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente
Dott.ssa VA Maderna Giudice
Dott.ssa VA Di PE Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Donati, presso il cui studio in Torino, alla Via Drovetti 14, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.06.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza Parte_1 del 21.10.2025
pagina 1 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile nel Parte_1 CP_1 comune di IA in data 14.12.2011, iscritto nel registro dello stato civile del comune di IA
(MB) al n. 63, parte 1, anno 2011, ufficio 1.
Dal matrimonio è nato in data [...] nel comune di Desio (MB). Persona_1
Con ricorso depositato il 17.04.2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, disponendo l'affido super esclusivo del figlio, la regolamentazione delle frequentazioni paterne almeno inizialmente con incontri osservati e protetti in spazio neutro e previa presa in carico del padre presso il SERT competente, nonché di porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento di della somma di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
A sostegno delle proprie domande allegava la ricorrente che il sig. era da tempo gravato CP_1 da problematiche di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e non si era mai realmente occupato del figlio, tenendo nei suoi confronti, oltre che verso la sig.ra , comportamenti aggressivi e Parte_1 autoritari.
All'udienza del 21.10.2025, alla quale nessuno compariva per il resistente, il G.D. risultando formalmente eseguita la notifica al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente, che così dichiarava:
“Confermo la volontà di separarmi da mio marito. Mio fratello è sposato con la sorella e lui vive effettivamente a Caronno Pertusella, so che divide l'abitazione con un suo collega. Loro sono di origini marocchine Io lo sento anche telefonicamente e gli ho detto del ricorso, perché sa che ci sarebbero dei controlli. Lui abusa ancora di alcool, di stupefacenti fino a 3 anni fa. Prendeva cocaina ma secondo me ne è uscito, è stato anche male. All'inizio andavamo d'accordo. Io sono venuta nel
2010 dopo che è morto il mio ex compagno con mia figlia, perché mia madre già viveva qui e cosi ho conosciuto lui. All'inizio era bravissimo ma dopo che ci siamo sposati ed è nato è iniziato Per_2
l'inferno. Prima c'erano tutti i suoi parenti, ora sono tutti in regola, ma lui voleva che tenessi con noi sua madre ma non ero d'accordo. Non è mai stato violento, se non una volta, perché io cercavo di contenerlo. Era aggressivo, buttava le cose una volta mi ha buttato il frigo per terra, era sotto cocaina.
Non mi aiutava economicamente, pochissimo, lui all'epoca nemmeno lavorava, ha iniziato a lavorare stabilmente dal 2020. Ha vari precedenti penali, per stupefacenti ma non è stato arrestato, ma andava
a firmare. A dicembre 2024 io l'ho allontanato da casa, perché beveva, veniva casa ubriaco, davanti al pagina 2 di 11 bambino. Il figlio sa tutto, anche perché un anno fa, era Natale e c'erano anche la nonna paterna e sua sorella loro vivono tutti insieme a Forlì. C'era anche l'altra mia figlia grande e i miei parenti. Volevo che venisse a trovare il bambino e d'accordo con la sorella l'ha chiamato. Lui già viveva fuori, è venuto ubriaco e ha tentato di aggredirmi solo perché ho detto che volevo chiamare mio padre e lui ha dato di matto, solo perché gli ho detto di smetterla di bere. I suoi sono intervenuti a difendermi, lui non voleva andare io allora io ho chiamato anche i CC ma loro non hanno fatto nulla perché si era tranquillizzato. Poi se ne è andato ma a gennaio è tornato e si è chiuso in casa ubriaco. Sono stata con il bambino da mia madre 2 giorni poi se ne è andato. Adesso i suoi non li sento ed è tanto che non vedono il bambino. Nessuno mi dice nulla, né mi ha mai chiesto di vederlo, nessuno mi ha proposto di aiutarlo. Mio figlio però sente lo zio su whatsapp e anche gli altri zii paterni che vivono a Pescara e a
Piacenza ma anche loro non l'hanno mai cercato. Da allora ci siamo tenuti in contatto;
io gli scrivo per chiedergli i soldi per il bambino, ma non mi dà nulla, ogni tanto mi da qualcosa, l'ultima volta mi ha dato 30 € tramite un amico. Non ha chiesto di vedere il ragazzino, ma dopo che ha ritirato il ricorso si è arrabbiato ma non ha chiesto di vederlo, anche se gli scrive. È venuto sabato a prendere dei documenti e ha visto il figlio ma l'ha solo salutato. Non lo vedeva prima di allora da quest'estate, noi eravamo andati da mio fratello al mare e lui si è presentato è stato qualche giorno con noi a casa ed è andato tutto bene, però beveva;
anche lì gli ho proposto di farsi seguire per il bambino ma lui dice di non aver bisogno. Lui gli vuole bene ma capisce che con noi non può stare. Da solo non ci vuole stare, ma il padre nemmeno lo chiede. Il padre va e viene, ad esempio è stato in Spagna un mese dal fratello
a gennaio scorso. Noi abitiamo proprio dentro la scuola e stiamo bene. va a scuola a piedi Per_2 davanti a casa, adesso è alle medie e l'ho appena iscritto a nuoto al pomeriggio Io ho vinto un bando del Comune, dal 2016, ma non prevede retribuzione. Io mi occupo solo degli accessi e della pulizia. Mi hanno solo messo a disposizione l'abitazione perché è h24. Il papà gli vuole bene, però gli è sempre stato lontano, non è stato un buon padre. È sempre stato assente da quando è nato io Per_2 cercavo di proteggerlo e così abbiamo iniziato a litigare, a due anni me lo mandava con la cioccolata in mano. Finora ci ha aiutato mia mamma che sta da me e ha una pensione di 1300 € Io prendo
l'assegno di inclusione di 600 € ma mi è stato sospeso per via dei nuovi redditi di lui anche se non è nel nostro nucleo. Poi prendo l'assegno unico di 200.00 € I versamenti in contanti vengono dai soldi che mi dava lui. Io faccio qualche lavoretto di pulizie al mattino, ma poi mi ero fermata. Io l'ho denunciato 2 volte nel 2023 ma sono state tutte archiviate. Mi sono rivolta io spontaneamente ai servizi per la situazione economica, mi hanno aiutato con le bollette. Che io sappia non ha un lavoro fisso, lavora a chiamata, non so quanto guadagna, lui diceva sui 120 € al giorno ma non lavorava stabilmente. Adesso per quello che so io sta lavorando da quest'estate”. All'esito il Giudice delegato pagina 3 di 11 invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore insisteva per l'accoglimento delle domande svolte. All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affidamento di in data 10.07.2014 alla madre presso la quale Persona_1 rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che le frequentazioni padre /figlio fino alla presa in carico e alla relativa regolamentazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, siano rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo, che ne valuterà, di volta in volta, in base alle condizioni del padre, le modalità e le tempistiche, qualora lo stesso ne faccia richiesta;
Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione alla residenza della madre e del minore (Comune di IA) in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti
(NOA/SERT) provvedano: - ad attivare un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, qualora il padre manifesti una seria e stabile disponibilità in tal senso, anche in spazio neutro ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, previo approfondimento psico-diagnostico delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre in ordine all'allegato consumo di alcool e sostanze stupefacenti, avviandone la presa in carico presso il NOA/SERT ai fini delle relative verifiche tossicologiche e se del caso, ove ritenuto opportuno, previo avvio dei percorsi trattamentali ritenuti opportuni e in base agli esiti dell'indagine demandata;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese corrente, CP_1 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida - rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026;
Dispone altresì che l'assegno unico continui ad essere erogato per intero in favore della madre quale genitore collocatario esclusivo;
Nulla dispone sulle prove, in assenza di richieste istruttorie”.
Il Giudice, ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione. pagina 4 di 11 La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle allegazioni di parte attrice e il disinteresse per l'odierno procedimento dimostrato dal convenuto, che, nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non costituirsi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermati i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 21.10.2025, di cui si richiamano integralmente le motivazioni in questa sede, atteso il breve lasso di tempo intercorso e la rappresentata situazione del nucleo. pagina 5 di 11 Le allegazioni della ricorrente inerenti ai comportamenti paterni e la mancata costituzione del convenuto, nonostante la regolare notifica e la riferita conoscenza del procedimento, comprovano il disinteresse paterno e l'inidoneità dello stesso all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore.
Invero, secondo le allegazioni della madre, in costanza di convivenza il padre era dedito all'abuso di alcool oltre che di stupefacenti ed era spesso in stato di alterazione psicofisica, finanche in presenza del minore, che peraltro fin di recente è stato esposto al contegno aggressivo del padre nei confronti della madre. Il padre attualmente intrattiene con il bambino solo frequentazioni sporadiche e occasionali e neppure contribuisce stabilmente al suo mantenimento.
Detto contegno paterno comprova all'evidenza le importanti carenze sul piano genitoriale ed educativo, oltre che di accudimento morale e materiale del convenuto - non essendosi il padre di fatto mai occupato del minore, le cui cure sono sempre state rimesse alla madre, genitore di riferimento del minore per tutte le sue necessità, che si è occupata in via esclusiva del minore e di tutte le sue esigenze e necessità, dimostrandosi così adeguatamente tutelante e protettiva nei suoi confronti.
Deve pertanto formularsi un giudizio positivo in ordine alle capacità genitoriali, anche con riferimento all'accesso peraltro sempre garantito alla figura paterna.
Per tali ragioni deve essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre, la quale è risultata attenta e rispondente ai bisogni del figlio, garantendone la cura quotidiana e la partecipazione ad attività educative e ricreative, coerentemente con gli interessi e le attitudini del minore.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è totalmente assente dalla vita del minore ed è affetto da dipendenza da abuso di sostanze alcooliche - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08;).
Il minore continuerà, pertanto, ad abitare presso la madre nell'abitazione di IA (MB), Via
RD Da CI, 73.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente in ordine all'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del resistente e delle richieste dalla stessa formulate in punto frequentazioni padre/figlio è opportuno demandare ai Servizi sociali del Comune di residenza il proseguimento del monitoraggio sul nucleo familiare e la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio qualora il padre manifesti una pagina 6 di 11 seria e costante disponibilità in tal senso e nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, valutate le condizioni psico-fisiche del minore e nel rispetto della volontà del bambino, nonché previa verifica delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre, anche in ordine all'allegato consumo di alcool e stupefacenti, previa presa in carico presso i Servizi Specialistici competenti (NOA
e SERT); nelle more della presa in carico da parte dei Servizi le eventuali frequentazioni padre/figlio saranno rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene che vadano altresì confermati i provvisori relativi al mantenimento del figlio assunti dal Giudice delegato. Per_1
La signora è custode presso una scuola media, non sostiene alcun onere abitativo avendo la disponibilità di un alloggio di servizio, vive con l'assegno di inclusione di € 600.00 mensili ca., oltre a percepire per interno l'assegno unico di € 200,00 e ha dichiarato di lavorare in nero come colf, come risulta comprovato dagli accrediti di denaro contante versati sul proprio c/c, per quanto è stato documentato in atti, ed è talvolta aiutata economicamente dalla di lei madre e dalla figlia maggiorenne avuta da precedente relazione.
Pur non disponendosi di elementi reddituali e patrimoniali aggiornati relativi al resistente, il padre deve ritenersi dotato di piena capacità lavorativa, a fronte della giovane età e dell'attività lavorativa svolta e deve pertanto contribuire al mantenimento del figlio. Tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, per come risulta dalle capacità economiche complessive del nucleo, deve essere posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della prole, da determinarsi in € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigenti Linee Guida - da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese del giudizio, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 7 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio civile nel comune di
[...] CP_1
IA in data 14.12.2011, iscritto nel registro dello stato civile del comune di IA
(MB) al n. 63, parte 1, anno 2011, ufficio 1.
2. Conferma l'affidamento esclusivo del minore nato il [...], alla Persona_1 madre presso la quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Dispone che le frequentazioni padre /figlio fino alla presa in carico e alla relativa regolamentazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, siano rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo, che ne valuterà, di volta in volta, in base alle condizioni del padre, le modalità e le tempistiche, qualora lo stesso ne faccia richiesta;
4. Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione alla residenza della madre e del minore (Comune di IA) in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti (NOA/SERT) provvedano:
- a proseguire un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, qualora il padre manifesti una seria e stabile disponibilità in tal senso, anche in spazio neutro ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, previo approfondimento psico-diagnostico delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre in ordine all'allegato consumo di alcool e sostanze stupefacenti, avviandone la presa in carico presso il NOA/SERT ai fini delle relative verifiche tossicologiche e se del caso, ove ritenuto opportuno, previo avvio dei percorsi trattamentali ritenuti opportuni e in base agli esiti dell'indagine demandata;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza novembre 2025, CP_1 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili - rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026; pagina 8 di 11 6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter pagina 9 di 11 fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
pagina 10 di 11 7. Dispone altresì che l'assegno unico continui ad essere erogato per intero in favore della madre quale genitore collocatario esclusivo;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di IA (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di IA (MB).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
VA Di PE AN
Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente
Dott.ssa VA Maderna Giudice
Dott.ssa VA Di PE Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Donati, presso il cui studio in Torino, alla Via Drovetti 14, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.06.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza Parte_1 del 21.10.2025
pagina 1 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile nel Parte_1 CP_1 comune di IA in data 14.12.2011, iscritto nel registro dello stato civile del comune di IA
(MB) al n. 63, parte 1, anno 2011, ufficio 1.
Dal matrimonio è nato in data [...] nel comune di Desio (MB). Persona_1
Con ricorso depositato il 17.04.2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dal marito, disponendo l'affido super esclusivo del figlio, la regolamentazione delle frequentazioni paterne almeno inizialmente con incontri osservati e protetti in spazio neutro e previa presa in carico del padre presso il SERT competente, nonché di porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento di della somma di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
A sostegno delle proprie domande allegava la ricorrente che il sig. era da tempo gravato CP_1 da problematiche di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e non si era mai realmente occupato del figlio, tenendo nei suoi confronti, oltre che verso la sig.ra , comportamenti aggressivi e Parte_1 autoritari.
All'udienza del 21.10.2025, alla quale nessuno compariva per il resistente, il G.D. risultando formalmente eseguita la notifica al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente, che così dichiarava:
“Confermo la volontà di separarmi da mio marito. Mio fratello è sposato con la sorella e lui vive effettivamente a Caronno Pertusella, so che divide l'abitazione con un suo collega. Loro sono di origini marocchine Io lo sento anche telefonicamente e gli ho detto del ricorso, perché sa che ci sarebbero dei controlli. Lui abusa ancora di alcool, di stupefacenti fino a 3 anni fa. Prendeva cocaina ma secondo me ne è uscito, è stato anche male. All'inizio andavamo d'accordo. Io sono venuta nel
2010 dopo che è morto il mio ex compagno con mia figlia, perché mia madre già viveva qui e cosi ho conosciuto lui. All'inizio era bravissimo ma dopo che ci siamo sposati ed è nato è iniziato Per_2
l'inferno. Prima c'erano tutti i suoi parenti, ora sono tutti in regola, ma lui voleva che tenessi con noi sua madre ma non ero d'accordo. Non è mai stato violento, se non una volta, perché io cercavo di contenerlo. Era aggressivo, buttava le cose una volta mi ha buttato il frigo per terra, era sotto cocaina.
Non mi aiutava economicamente, pochissimo, lui all'epoca nemmeno lavorava, ha iniziato a lavorare stabilmente dal 2020. Ha vari precedenti penali, per stupefacenti ma non è stato arrestato, ma andava
a firmare. A dicembre 2024 io l'ho allontanato da casa, perché beveva, veniva casa ubriaco, davanti al pagina 2 di 11 bambino. Il figlio sa tutto, anche perché un anno fa, era Natale e c'erano anche la nonna paterna e sua sorella loro vivono tutti insieme a Forlì. C'era anche l'altra mia figlia grande e i miei parenti. Volevo che venisse a trovare il bambino e d'accordo con la sorella l'ha chiamato. Lui già viveva fuori, è venuto ubriaco e ha tentato di aggredirmi solo perché ho detto che volevo chiamare mio padre e lui ha dato di matto, solo perché gli ho detto di smetterla di bere. I suoi sono intervenuti a difendermi, lui non voleva andare io allora io ho chiamato anche i CC ma loro non hanno fatto nulla perché si era tranquillizzato. Poi se ne è andato ma a gennaio è tornato e si è chiuso in casa ubriaco. Sono stata con il bambino da mia madre 2 giorni poi se ne è andato. Adesso i suoi non li sento ed è tanto che non vedono il bambino. Nessuno mi dice nulla, né mi ha mai chiesto di vederlo, nessuno mi ha proposto di aiutarlo. Mio figlio però sente lo zio su whatsapp e anche gli altri zii paterni che vivono a Pescara e a
Piacenza ma anche loro non l'hanno mai cercato. Da allora ci siamo tenuti in contatto;
io gli scrivo per chiedergli i soldi per il bambino, ma non mi dà nulla, ogni tanto mi da qualcosa, l'ultima volta mi ha dato 30 € tramite un amico. Non ha chiesto di vedere il ragazzino, ma dopo che ha ritirato il ricorso si è arrabbiato ma non ha chiesto di vederlo, anche se gli scrive. È venuto sabato a prendere dei documenti e ha visto il figlio ma l'ha solo salutato. Non lo vedeva prima di allora da quest'estate, noi eravamo andati da mio fratello al mare e lui si è presentato è stato qualche giorno con noi a casa ed è andato tutto bene, però beveva;
anche lì gli ho proposto di farsi seguire per il bambino ma lui dice di non aver bisogno. Lui gli vuole bene ma capisce che con noi non può stare. Da solo non ci vuole stare, ma il padre nemmeno lo chiede. Il padre va e viene, ad esempio è stato in Spagna un mese dal fratello
a gennaio scorso. Noi abitiamo proprio dentro la scuola e stiamo bene. va a scuola a piedi Per_2 davanti a casa, adesso è alle medie e l'ho appena iscritto a nuoto al pomeriggio Io ho vinto un bando del Comune, dal 2016, ma non prevede retribuzione. Io mi occupo solo degli accessi e della pulizia. Mi hanno solo messo a disposizione l'abitazione perché è h24. Il papà gli vuole bene, però gli è sempre stato lontano, non è stato un buon padre. È sempre stato assente da quando è nato io Per_2 cercavo di proteggerlo e così abbiamo iniziato a litigare, a due anni me lo mandava con la cioccolata in mano. Finora ci ha aiutato mia mamma che sta da me e ha una pensione di 1300 € Io prendo
l'assegno di inclusione di 600 € ma mi è stato sospeso per via dei nuovi redditi di lui anche se non è nel nostro nucleo. Poi prendo l'assegno unico di 200.00 € I versamenti in contanti vengono dai soldi che mi dava lui. Io faccio qualche lavoretto di pulizie al mattino, ma poi mi ero fermata. Io l'ho denunciato 2 volte nel 2023 ma sono state tutte archiviate. Mi sono rivolta io spontaneamente ai servizi per la situazione economica, mi hanno aiutato con le bollette. Che io sappia non ha un lavoro fisso, lavora a chiamata, non so quanto guadagna, lui diceva sui 120 € al giorno ma non lavorava stabilmente. Adesso per quello che so io sta lavorando da quest'estate”. All'esito il Giudice delegato pagina 3 di 11 invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore insisteva per l'accoglimento delle domande svolte. All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affidamento di in data 10.07.2014 alla madre presso la quale Persona_1 rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che le frequentazioni padre /figlio fino alla presa in carico e alla relativa regolamentazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, siano rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo, che ne valuterà, di volta in volta, in base alle condizioni del padre, le modalità e le tempistiche, qualora lo stesso ne faccia richiesta;
Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione alla residenza della madre e del minore (Comune di IA) in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti
(NOA/SERT) provvedano: - ad attivare un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, qualora il padre manifesti una seria e stabile disponibilità in tal senso, anche in spazio neutro ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, previo approfondimento psico-diagnostico delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre in ordine all'allegato consumo di alcool e sostanze stupefacenti, avviandone la presa in carico presso il NOA/SERT ai fini delle relative verifiche tossicologiche e se del caso, ove ritenuto opportuno, previo avvio dei percorsi trattamentali ritenuti opportuni e in base agli esiti dell'indagine demandata;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese corrente, CP_1 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida - rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026;
Dispone altresì che l'assegno unico continui ad essere erogato per intero in favore della madre quale genitore collocatario esclusivo;
Nulla dispone sulle prove, in assenza di richieste istruttorie”.
Il Giudice, ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione. pagina 4 di 11 La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle allegazioni di parte attrice e il disinteresse per l'odierno procedimento dimostrato dal convenuto, che, nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non costituirsi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermati i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 21.10.2025, di cui si richiamano integralmente le motivazioni in questa sede, atteso il breve lasso di tempo intercorso e la rappresentata situazione del nucleo. pagina 5 di 11 Le allegazioni della ricorrente inerenti ai comportamenti paterni e la mancata costituzione del convenuto, nonostante la regolare notifica e la riferita conoscenza del procedimento, comprovano il disinteresse paterno e l'inidoneità dello stesso all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore.
Invero, secondo le allegazioni della madre, in costanza di convivenza il padre era dedito all'abuso di alcool oltre che di stupefacenti ed era spesso in stato di alterazione psicofisica, finanche in presenza del minore, che peraltro fin di recente è stato esposto al contegno aggressivo del padre nei confronti della madre. Il padre attualmente intrattiene con il bambino solo frequentazioni sporadiche e occasionali e neppure contribuisce stabilmente al suo mantenimento.
Detto contegno paterno comprova all'evidenza le importanti carenze sul piano genitoriale ed educativo, oltre che di accudimento morale e materiale del convenuto - non essendosi il padre di fatto mai occupato del minore, le cui cure sono sempre state rimesse alla madre, genitore di riferimento del minore per tutte le sue necessità, che si è occupata in via esclusiva del minore e di tutte le sue esigenze e necessità, dimostrandosi così adeguatamente tutelante e protettiva nei suoi confronti.
Deve pertanto formularsi un giudizio positivo in ordine alle capacità genitoriali, anche con riferimento all'accesso peraltro sempre garantito alla figura paterna.
Per tali ragioni deve essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre, la quale è risultata attenta e rispondente ai bisogni del figlio, garantendone la cura quotidiana e la partecipazione ad attività educative e ricreative, coerentemente con gli interessi e le attitudini del minore.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è totalmente assente dalla vita del minore ed è affetto da dipendenza da abuso di sostanze alcooliche - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08;).
Il minore continuerà, pertanto, ad abitare presso la madre nell'abitazione di IA (MB), Via
RD Da CI, 73.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente in ordine all'uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte del resistente e delle richieste dalla stessa formulate in punto frequentazioni padre/figlio è opportuno demandare ai Servizi sociali del Comune di residenza il proseguimento del monitoraggio sul nucleo familiare e la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio qualora il padre manifesti una pagina 6 di 11 seria e costante disponibilità in tal senso e nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, valutate le condizioni psico-fisiche del minore e nel rispetto della volontà del bambino, nonché previa verifica delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre, anche in ordine all'allegato consumo di alcool e stupefacenti, previa presa in carico presso i Servizi Specialistici competenti (NOA
e SERT); nelle more della presa in carico da parte dei Servizi le eventuali frequentazioni padre/figlio saranno rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene che vadano altresì confermati i provvisori relativi al mantenimento del figlio assunti dal Giudice delegato. Per_1
La signora è custode presso una scuola media, non sostiene alcun onere abitativo avendo la disponibilità di un alloggio di servizio, vive con l'assegno di inclusione di € 600.00 mensili ca., oltre a percepire per interno l'assegno unico di € 200,00 e ha dichiarato di lavorare in nero come colf, come risulta comprovato dagli accrediti di denaro contante versati sul proprio c/c, per quanto è stato documentato in atti, ed è talvolta aiutata economicamente dalla di lei madre e dalla figlia maggiorenne avuta da precedente relazione.
Pur non disponendosi di elementi reddituali e patrimoniali aggiornati relativi al resistente, il padre deve ritenersi dotato di piena capacità lavorativa, a fronte della giovane età e dell'attività lavorativa svolta e deve pertanto contribuire al mantenimento del figlio. Tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, per come risulta dalle capacità economiche complessive del nucleo, deve essere posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della prole, da determinarsi in € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigenti Linee Guida - da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese del giudizio, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
pagina 7 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio civile nel comune di
[...] CP_1
IA in data 14.12.2011, iscritto nel registro dello stato civile del comune di IA
(MB) al n. 63, parte 1, anno 2011, ufficio 1.
2. Conferma l'affidamento esclusivo del minore nato il [...], alla Persona_1 madre presso la quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Dispone che le frequentazioni padre /figlio fino alla presa in carico e alla relativa regolamentazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, siano rimesse alla madre, quale genitore affidatario esclusivo, che ne valuterà, di volta in volta, in base alle condizioni del padre, le modalità e le tempistiche, qualora lo stesso ne faccia richiesta;
4. Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per territorio in relazione alla residenza della madre e del minore (Comune di IA) in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti (NOA/SERT) provvedano:
- a proseguire un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, qualora il padre manifesti una seria e stabile disponibilità in tal senso, anche in spazio neutro ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, previo approfondimento psico-diagnostico delle capacità genitoriali e delle condizioni psico-fisiche del padre in ordine all'allegato consumo di alcool e sostanze stupefacenti, avviandone la presa in carico presso il NOA/SERT ai fini delle relative verifiche tossicologiche e se del caso, ove ritenuto opportuno, previo avvio dei percorsi trattamentali ritenuti opportuni e in base agli esiti dell'indagine demandata;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza novembre 2025, CP_1 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili - rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione novembre 2026; pagina 8 di 11 6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter pagina 9 di 11 fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
pagina 10 di 11 7. Dispone altresì che l'assegno unico continui ad essere erogato per intero in favore della madre quale genitore collocatario esclusivo;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di IA (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di IA (MB).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
VA Di PE AN
Cattaneo
pagina 11 di 11