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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10.4.2025 al n. 686 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Grosseto, e Parte_1
elettivamente domiciliati in Grosseto, Parte_2 presso e nello studio dell'avv. Roberto Santi Laurini, che li rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
, CP_1
CREDITORE PROCEDENTE CONTUMACE
Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
, Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
1 “Conclude perché l'Ecc. ma Corte accolga il reclamo proposto da e da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revochi la sentenza n. 5/2025 del
Tribunale di Grosseto, pubblicata il 12.3.2025, e, conseguentemente, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
con ogni pronuncia conseguenziale ex art. 53
[...]
CDII”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante, la causa iscritta al n.r.g. 686/2025 di questa Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 5 del 12.3.2025; parti:
[...]
e c. Parte_1 Parte_2 CP_1 creditore procedente, non costituito e Curatela della liquidazione giudiziale di Parte_1 anch'essa non costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Grosseto ha dichiarata aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di CP_1 [...]
sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito del ricorrente , ammontante CP_1 ad Euro 6.606,82, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 119/2023 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Grosseto in data
15.6.2023, da credito dell'Erario per 136.467,88, dall'esito negativo del conseguente pignoramento eseguito dal ed infine dall'irregolare tenuta delle CP_1 scritture contabili a partire dal 2019 della società debitrice.
2 Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della prima e comunque anche in proprio, hanno, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il Tribunale di Grosseto abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando la società reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Parti reclamanti hanno quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di resistenza delle controparti al reclamo.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il creditore procedente e CP_1 per la Curatela della liquidazione giudiziale, nonostante regolare notifica nei loro confronti dell'atto di reclamo e pedissequo decreto presidenziale.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'unico motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve prendersi atto dell'esistenza, risultante dalle presentate dichiarazioni reddituali ed IVA, dai partitari e registri IVA, dal libro inventari, libro giornale ed infine, libro cespiti ammortizzabili dei seguenti dati
(non smentiti dalle informazioni fornite dal Curatore e comunque utilizzabili in alternativa ai bilanci ritualmente depositati: cfr., con riferimento alla
3 disciplina di cui alla L.F., da ultimo Cass., Sez. I, ord. 23.4.2025, n. 10576):
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Nulla sulle spese di lite, in ragione da un lato della mancata costituzione dei reclamanti nella prima fase e dall'altro dell'avvenuta documentazione a comprova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge solo nella presente fase. A ciò va aggiunto che parti reclamanti hanno subordinato la condanna alle spese in loro favore all'evento dell'avvenuta resistenza da parte dei controinteressati, resistenza che nel caso in esame, da parte di questi ultimi, non costituiti, non vi è stata.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
[...]
Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
4
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Grosseto n. 5 del 12.3.2025 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di con sede in Parte_1
Grosseto, Via Aurelia Nord 76, C.F. e P.I. P.IVA_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che informi, senza indugio e comunque Pt_1 Parte_1 con successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente
Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5. dichiara di nulla dover provvedere in ordine alle spese di lite relativa ad entrambe le fasi di giudizio;
5. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Pt_1 Parte_1
Così deciso in Firenze il 30 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10.4.2025 al n. 686 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Grosseto, e Parte_1
elettivamente domiciliati in Grosseto, Parte_2 presso e nello studio dell'avv. Roberto Santi Laurini, che li rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
, CP_1
CREDITORE PROCEDENTE CONTUMACE
Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
, Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
1 “Conclude perché l'Ecc. ma Corte accolga il reclamo proposto da e da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revochi la sentenza n. 5/2025 del
Tribunale di Grosseto, pubblicata il 12.3.2025, e, conseguentemente, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
con ogni pronuncia conseguenziale ex art. 53
[...]
CDII”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante, la causa iscritta al n.r.g. 686/2025 di questa Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 5 del 12.3.2025; parti:
[...]
e c. Parte_1 Parte_2 CP_1 creditore procedente, non costituito e Curatela della liquidazione giudiziale di Parte_1 anch'essa non costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre
2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Grosseto ha dichiarata aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di CP_1 [...]
sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal credito del ricorrente , ammontante CP_1 ad Euro 6.606,82, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 119/2023 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Grosseto in data
15.6.2023, da credito dell'Erario per 136.467,88, dall'esito negativo del conseguente pignoramento eseguito dal ed infine dall'irregolare tenuta delle CP_1 scritture contabili a partire dal 2019 della società debitrice.
2 Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della prima e comunque anche in proprio, hanno, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il Tribunale di Grosseto abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando la società reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Parti reclamanti hanno quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di resistenza delle controparti al reclamo.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il creditore procedente e CP_1 per la Curatela della liquidazione giudiziale, nonostante regolare notifica nei loro confronti dell'atto di reclamo e pedissequo decreto presidenziale.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'unico motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve prendersi atto dell'esistenza, risultante dalle presentate dichiarazioni reddituali ed IVA, dai partitari e registri IVA, dal libro inventari, libro giornale ed infine, libro cespiti ammortizzabili dei seguenti dati
(non smentiti dalle informazioni fornite dal Curatore e comunque utilizzabili in alternativa ai bilanci ritualmente depositati: cfr., con riferimento alla
3 disciplina di cui alla L.F., da ultimo Cass., Sez. I, ord. 23.4.2025, n. 10576):
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Nulla sulle spese di lite, in ragione da un lato della mancata costituzione dei reclamanti nella prima fase e dall'altro dell'avvenuta documentazione a comprova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge solo nella presente fase. A ciò va aggiunto che parti reclamanti hanno subordinato la condanna alle spese in loro favore all'evento dell'avvenuta resistenza da parte dei controinteressati, resistenza che nel caso in esame, da parte di questi ultimi, non costituiti, non vi è stata.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
[...]
Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
4
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Grosseto n. 5 del 12.3.2025 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di con sede in Parte_1
Grosseto, Via Aurelia Nord 76, C.F. e P.I. P.IVA_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che informi, senza indugio e comunque Pt_1 Parte_1 con successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente
Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5. dichiara di nulla dover provvedere in ordine alle spese di lite relativa ad entrambe le fasi di giudizio;
5. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Pt_1 Parte_1
Così deciso in Firenze il 30 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
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