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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel. dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Pt_1 C.F._1
COLOMBO contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE: Pt_1
1 - dichiarare il divorzio tra i signori
[...] nata a [...] il [...] e nato in [...] il Pt_1 CP_1
10/9/1970, matrimonio contratto in AR (Senegal), in data 25/10/1998;
2 - affidare il figlio minore nato il [...] a [...] con affido super esclusivo Persona_1 alla madre signora;
Pt_1
3 – porre a carico del Signor ed in favore della sig.ra un concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento di € 600,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti di cui un minore (€ 300,00 per ciascuno), assegno la cui data di decorrenza venga fissata dal momento della domanda oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività pagina 2 di 9 lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
4 - Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito alla signora Pt_1
IN VIA SUBORDINATA:
1 - dichiarare la separazione tra i signori nata a [...] il [...] e Pt_1 [...] nato in [...] il [...], matrimonio contratto in AR (Senegal), in CP_1 data 25/10/1998;
2 - affidare il figlio minore nato il [...] a [...] con affido super esclusivo Persona_1 alla madre signora;
Pt_1
Par 3 - porre a carico del Signor , ed in favore della sig.ra Yama, un CP_1 concorso al mantenimento di € 600,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti di cui un minore (€ 300,00 per ciascuno), assegno la cui data di decorrenza venga fissata dal momento della domanda oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 3 di 9 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
4 - Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito alla signora Pt_1
pagina 4 di 9 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il marito chiedendo la pronuncia del Pt_1 CP_1 divorzio o, in subordine, della separazione tra i coniugi, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a Persona_1 carico del padre in misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, l'attribuzione dell'assegno unico familiare in via integrale alla madre.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore all'udienza del 21/10/2025; il giudice relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
In tale sede, la ricorrente ha dichiarato di non vivere più con il marito dal 2016; di non Pt_1 avere rapporti neppure telefonici con il marito;
di averlo sentito telefonicamente CP_1 per l'ultima volta nel 2019, prima del Covid, quando gli ha chiesto di contribuire al mantenimento dei figli e il sig. le ha risposto che avrebbe dovuto pensarci lei. CP_1
La ricorrente ha dichiarato che i figli non hanno alcun rapporto con il padre e che il figlio minore praticamente neppure conosce il padre. Per_1
Il giudice relatore, in accoglimento della richiesta formulata dal difensore della ricorrente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione, autorizzando la parte ricorrente a depositare copia del Codice della famiglia del Senegal.
All'esito del deposito delle note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a AR (Senegal) il 25/10/1998 e dalla Pt_1 CP_1 loro unione sono nati i figli il 13/02/2007 e il 05/02/2015. Persona_2 Persona_1
La ricorrente ha esposto che la convivenza con il marito si è interrotta poco CP_1 dopo la nascita del figlio e che non ha da allora alcun rapporto Persona_1 CP_1 con la moglie e i figli, che non vede e per i quali nulla corrisponde a titolo di contributo al mantenimento.
La ricorrente ha allegato di non conoscere l'attuale residenza del marito, che risulta cancellato dall'anagrafe italiana a decorrere dal 15/09/2021.
La ricorrente invoca l'applicazione al caso di specie della legge senegalese, essendo entrambi i coniugi cittadini del Senegal.
La tesi della ricorrente è corretta.
pagina 5 di 9 Ai sensi dell'art. 8 Regolamento (UE) n. 1259/2010, “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Poiché si è definitivamente allontanato dalla casa familiare da oltre un anno, CP_1 deve applicarsi l'art. 8, lett. c) Regolamento (UE) n. 1259/2010, con conseguente applicazione della legge del Senegal, Stato di cui i coniugi sono cittadini.
In particolare, l'art. 166 del Codice della famiglia del Senegal prevede che il divorzio possa essere pronunciato in caso di incompatibilità di carattere che rende intollerabile il mantenimento della convivenza (cfr. Codice della famiglia del Senegal prodotto dalla parte ricorrente).
Le allegazioni di parte ricorrente e il definitivo allontanamento del marito CP_1 giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva quanto segue.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente emerge un complessivo disinteresse del padre nei confronti del figlio minore, disinteresse che risulta corroborato dalla condotta processuale tenuta dal resistente nel presente giudizio.
Infatti, la ricorrente ha esposto che il convenuto non ha alcun rapporto con il CP_1 figlio, che non vede sostanzialmente da quando è nato, e che nulla versa per il mantenimento dello stesso. pagina 6 di 9 Inoltre, la ricorrente ha esposto che il convenuto non presta alcuna collaborazione nell'assunzione delle scelte di maggior interesse riguardanti il figlio minore.
La condotta di complessivo disinteresse tenuta dal convenuto, il quale peraltro risulta vivere all'estero, giustifica dunque l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene dunque soluzione maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore il suo affidamento alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, Persona_1 con collocamento presso la stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma c.c., la madre potrà adottare ogni decisione relativa al figlio minore , comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità Persona_1 del consenso del padre.
La circostanza che il convenuto non abbia alcun rapporto con il figlio comporta che le eventuali frequentazioni tra padre e figlio possano avvenire solo previo accordo con la madre.
Il collocamento del figlio minore presso la madre e la convivenza con quest'ultima della figlia
, appena divenuta maggiorenne e non economicamente indipendente, comporta la Persona_2 determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
In difetto di precise informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, non pienamente accertabile essendo lo stesso residente all'estero, il Tribunale ritiene congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto dell'età, delle loro attuali esigenze e della loro totale permanenza presso la sola madre, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a AR Pt_1 CP_1
(Senegal) il 25/10/1998;
2) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre nella forma di Persona_1 Pt_1 affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con collocamento presso la stessa;
3) Dispone che possa vedere il figlio minore solo previo CP_1 Persona_1 accordo con Pt_1
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di ogni CP_1 Pt_1 pagina 7 di 9 mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e da rivalutarsi Per_2 Per_1 annualmente secondo indici ISTAT;
5) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica pagina 8 di 9 artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
6) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre Pt_1
7) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida in € CP_1 Pt_1
98,00 per anticipazioni e in € 2.900,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel. dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Pt_1 C.F._1
COLOMBO contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE: Pt_1
1 - dichiarare il divorzio tra i signori
[...] nata a [...] il [...] e nato in [...] il Pt_1 CP_1
10/9/1970, matrimonio contratto in AR (Senegal), in data 25/10/1998;
2 - affidare il figlio minore nato il [...] a [...] con affido super esclusivo Persona_1 alla madre signora;
Pt_1
3 – porre a carico del Signor ed in favore della sig.ra un concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento di € 600,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti di cui un minore (€ 300,00 per ciascuno), assegno la cui data di decorrenza venga fissata dal momento della domanda oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività pagina 2 di 9 lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
4 - Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito alla signora Pt_1
IN VIA SUBORDINATA:
1 - dichiarare la separazione tra i signori nata a [...] il [...] e Pt_1 [...] nato in [...] il [...], matrimonio contratto in AR (Senegal), in CP_1 data 25/10/1998;
2 - affidare il figlio minore nato il [...] a [...] con affido super esclusivo Persona_1 alla madre signora;
Pt_1
Par 3 - porre a carico del Signor , ed in favore della sig.ra Yama, un CP_1 concorso al mantenimento di € 600,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti di cui un minore (€ 300,00 per ciascuno), assegno la cui data di decorrenza venga fissata dal momento della domanda oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
pagina 3 di 9 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
4 - Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito alla signora Pt_1
pagina 4 di 9 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il marito chiedendo la pronuncia del Pt_1 CP_1 divorzio o, in subordine, della separazione tra i coniugi, l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a Persona_1 carico del padre in misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, l'attribuzione dell'assegno unico familiare in via integrale alla madre.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore all'udienza del 21/10/2025; il giudice relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
In tale sede, la ricorrente ha dichiarato di non vivere più con il marito dal 2016; di non Pt_1 avere rapporti neppure telefonici con il marito;
di averlo sentito telefonicamente CP_1 per l'ultima volta nel 2019, prima del Covid, quando gli ha chiesto di contribuire al mantenimento dei figli e il sig. le ha risposto che avrebbe dovuto pensarci lei. CP_1
La ricorrente ha dichiarato che i figli non hanno alcun rapporto con il padre e che il figlio minore praticamente neppure conosce il padre. Per_1
Il giudice relatore, in accoglimento della richiesta formulata dal difensore della ricorrente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione, autorizzando la parte ricorrente a depositare copia del Codice della famiglia del Senegal.
All'esito del deposito delle note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a AR (Senegal) il 25/10/1998 e dalla Pt_1 CP_1 loro unione sono nati i figli il 13/02/2007 e il 05/02/2015. Persona_2 Persona_1
La ricorrente ha esposto che la convivenza con il marito si è interrotta poco CP_1 dopo la nascita del figlio e che non ha da allora alcun rapporto Persona_1 CP_1 con la moglie e i figli, che non vede e per i quali nulla corrisponde a titolo di contributo al mantenimento.
La ricorrente ha allegato di non conoscere l'attuale residenza del marito, che risulta cancellato dall'anagrafe italiana a decorrere dal 15/09/2021.
La ricorrente invoca l'applicazione al caso di specie della legge senegalese, essendo entrambi i coniugi cittadini del Senegal.
La tesi della ricorrente è corretta.
pagina 5 di 9 Ai sensi dell'art. 8 Regolamento (UE) n. 1259/2010, “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Poiché si è definitivamente allontanato dalla casa familiare da oltre un anno, CP_1 deve applicarsi l'art. 8, lett. c) Regolamento (UE) n. 1259/2010, con conseguente applicazione della legge del Senegal, Stato di cui i coniugi sono cittadini.
In particolare, l'art. 166 del Codice della famiglia del Senegal prevede che il divorzio possa essere pronunciato in caso di incompatibilità di carattere che rende intollerabile il mantenimento della convivenza (cfr. Codice della famiglia del Senegal prodotto dalla parte ricorrente).
Le allegazioni di parte ricorrente e il definitivo allontanamento del marito CP_1 giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva quanto segue.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente emerge un complessivo disinteresse del padre nei confronti del figlio minore, disinteresse che risulta corroborato dalla condotta processuale tenuta dal resistente nel presente giudizio.
Infatti, la ricorrente ha esposto che il convenuto non ha alcun rapporto con il CP_1 figlio, che non vede sostanzialmente da quando è nato, e che nulla versa per il mantenimento dello stesso. pagina 6 di 9 Inoltre, la ricorrente ha esposto che il convenuto non presta alcuna collaborazione nell'assunzione delle scelte di maggior interesse riguardanti il figlio minore.
La condotta di complessivo disinteresse tenuta dal convenuto, il quale peraltro risulta vivere all'estero, giustifica dunque l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene dunque soluzione maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore il suo affidamento alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, Persona_1 con collocamento presso la stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma c.c., la madre potrà adottare ogni decisione relativa al figlio minore , comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità Persona_1 del consenso del padre.
La circostanza che il convenuto non abbia alcun rapporto con il figlio comporta che le eventuali frequentazioni tra padre e figlio possano avvenire solo previo accordo con la madre.
Il collocamento del figlio minore presso la madre e la convivenza con quest'ultima della figlia
, appena divenuta maggiorenne e non economicamente indipendente, comporta la Persona_2 determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
In difetto di precise informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, non pienamente accertabile essendo lo stesso residente all'estero, il Tribunale ritiene congruo determinare, quale contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto dell'età, delle loro attuali esigenze e della loro totale permanenza presso la sola madre, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a AR Pt_1 CP_1
(Senegal) il 25/10/1998;
2) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre nella forma di Persona_1 Pt_1 affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con collocamento presso la stessa;
3) Dispone che possa vedere il figlio minore solo previo CP_1 Persona_1 accordo con Pt_1
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di ogni CP_1 Pt_1 pagina 7 di 9 mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e da rivalutarsi Per_2 Per_1 annualmente secondo indici ISTAT;
5) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica pagina 8 di 9 artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
6) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla madre Pt_1
7) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida in € CP_1 Pt_1
98,00 per anticipazioni e in € 2.900,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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